Riceviamo
da Nino Gernone alcuni contributi interessanti per la costruzione di
una macroregione meridionale che sappia trarre vantaggio dalle migliori
esperienze legislative delle altre regioni d'Italia.
Ringraziamo
l'amico nonchè collaboratore Gernone e vi
invitiamo ad inviarci osservazioni, critiche, proposte e materiali.
Nei
limiti del possibile, promettiamo di vagliare il materiale
pervenutoci e di pubblicarlo se di interesse generale.
Grazie
e tornate a trovarci.
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Fonte:
https://www.ambientediritto.it/
Regione
Toscana
Legge Regionale n. 39 del 24 febbraio
2005
Disposizioni
in materia di energia
(B.U.R. TOSCANA N. 19 del 7 marzo 2005 )
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
CAPO I
Ambito e finalità della disciplina
ARTICOLO 1
Oggetto
1. Nell’ambito dei principi derivanti dall’ordinamento
comunitario, dagli obblighi internazionali e in applicazione
dell’articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione e
della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico,
nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia), la presente legge disciplina le
attività in materia di energia e, in particolare, la produzione,
il trasporto e la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione, la
fornitura e l’uso dell’energia.
2. Ai termini con i quali sono indicati gli oggetti della disciplina
della presente legge e delle norme di attuazione di essa deve
attribuirsi, salvo diversa indicazione, il significato risultante dalle
definizioni della normativa comunitaria vigente nella materia.
ARTICOLO 2
Finalità
1. La Regione opera nel quadro delle politiche europee e nazionali per
i seguenti obiettivi:
a) soddisfazione delle esigenze energetiche della vita civile e dello
sviluppo economico della Regione, secondo criteri di efficienza
economica e nel rispetto della concorrenza, con l’obiettivo del
contenimento dei costi per le utenze;
b) compatibilità delle attività oggetto della presente
legge con la sostenibilità dello sviluppo e con le esigenze di
tutela dell’ambiente e della salute;
c) razionalizzazione della produzione;
d) razionalizzazione degli usi energetici anche in funzione di
risparmio energetico;
e) promozione delle fonti rinnovabili;
f) riduzione della dipendenza dalle fonti fossili e diversificazione
delle fonti, privilegiando la valorizzazione delle risorse locali;
g) armonizzazione delle infrastrutture energetiche con il paesaggio ed
il territorio antropizzato nel quadro della pianificazione territoriale
e di quanto previsto in merito alla tutela del paesaggio;
h) prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso inteso come
ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a
cui essa è rivolta e, in particolare modo, verso la volta
celeste.
2. La Regione promuove ed incentiva la ricerca, l’innovazione, lo
sviluppo e la diffusione di tecnologie e di programmi necessari al
raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.
ARTICOLO 3
Competenze della Regione e degli enti locali
1. Le funzioni previste dagli articoli 28 e 29 della presente legge
spettano:
a) alla Regione in materia di energia elettrica;
b) ai comuni, anche in forma associata, nei restanti casi.
2. Le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni di cui agli
articoli 11, 13, 15 ed alle concessioni di cui all’articolo 14
sono di competenza:
a) della Regione, quando riguardano impianti geotermici, impianti
eolici di potenza superiore a 50 chilowatt, nonché linee e
impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia
elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora
assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
regionale ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme
per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale) o qualora
interessino un ambito territoriale interregionale;
b) delle province negli altri casi.
3. Le funzioni amministrative relative alle denunce di inizio
attività sono di
competenza:
a) per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di
cui al comma 4 dell’articolo 16, dell’amministrazione
competente per la relativa tipologia di opera;
b) per le nuove opere di cui al comma 3 dell’articolo 16, dei
comuni.
4. Le funzioni amministrative relative alle linee ed impianti elettrici
previste dagli articoli 110, 126, 127, 221 e 225 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici) spettano all’amministrazione
competente per l’autorizzazione o la denuncia di inizio
dell'attività (DIA) ai sensi della presente legge, per le stesse
linee e impianti elettrici.
5. Le potestà previste dall’articolo 131 del r.d.
1775/1933, in caso di frequenti interruzioni o sospensioni
nell’esercizio delle linee elettriche destinate a servizio
pubblico, spettano alla Regione.
6. Le funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni relative
alle attività disciplinate dalla presente legge spettano:
a) alla Regione, o soggetto da essa incaricato, in relazione alle
disposizioni di cui agli articoli 24 e 25;
b) ai comuni per la prevenzione dell’inquinamento luminoso di cui
all’articolo 35, comma 8, nonché per l’efficienza
energetica in edilizia di cui all’articolo 23;
c) all’amministrazione competente per l’autorizzazione,
concessione, o denuncia di inizio dell’attività negli
altri casi.
7. Sono altresì di competenza della Regione l’approvazione
e l’attuazione degli strumenti di incentivazione e di
programmazione di cui all’articolo 5.
8. La Regione e gli enti locali per le rispettive competenze:
a) gestiscono attività per le finalità della presente
legge;
b) valorizzano il loro ruolo di utenti consumatori di energia e di
promotori di alternative produttive;
c) svolgono attività di divulgazione e di promozione di
iniziative di aggiornamento tecnico e professionale sulle materie
oggetto della presente legge, anche per il loro personale.
ARTICOLO 4
Coordinamento interregionale e partecipazione ai procedimenti nazionali
1. La Regione partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento
o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, seguendo
gli indirizzi del piano di indirizzo energetico regionale (PIER) di cui
all’articolo 6 e dei relativi provvedimenti attuativi.
2. Per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative a
livello interregionale e nazionale, la Regione promuove intese con le
altre regioni ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione ed accordi in sede di Conferenza Stato – Regioni e
di Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle competenze della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza stato – città ed autonomie
locali).
3. La Regione partecipa alla definizione degli atti di indirizzo e di
programmazione per la localizzazione e realizzazione delle reti
nazionali, tenendo altresì conto delle indicazioni dei piani
territoriali di coordinamento delle province interessate e, qualora le
previsioni siano difformi da quanto in essi previsto, promuove il
coinvolgimento degli enti locali interessati, ai fini del necessario
coordinamento.
4. Per le opere ed infrastrutture energetiche la cui autorizzazione,
comunque denominata, è riservata allo Stato, la Regione rilascia
il relativo atto di intesa, garantendo la partecipazione degli enti
locali interessati nel processo di formazione delle proprie decisioni.
5. La Regione può subordinare l’atto di intesa di cui al
comma 4 alla stipula dell’accordo di cui all’articolo 26,
comma 2.
CAPO II
Programmazione ed organizzazione regionale
SEZIONE I
Programmazione regionale
ARTICOLO 5
Sistema della programmazione regionale
1. Il sistema della programmazione in materia di energia è
costituito da:
a) il piano di indirizzo energetico regionale (PIER);
b) i provvedimenti attuativi del PIER;
c) il documento di monitoraggio e valutazione.
ARTICOLO 6
Piano di indirizzo energetico regionale (PIER)
1. Il PIER, sulla base degli indirizzi del programma regionale di
sviluppo (PRS), definisce le scelte fondamentali della programmazione
energetica.
2. Il PIER, elaborato nel rispetto dell’articolo 10 della legge
regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione
regionale), individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle
finalità di cui all’articolo 2 e, a tal scopo, sulla base
delle esigenze delle persone e delle imprese, della salvaguardia
dell’ambiente e tenendo conto delle prospettive del mercato,
definisce in particolare:
a) i fabbisogni energetici stimati e le relative dotazioni
infrastrutturali necessarie;
b) gli obiettivi di risparmio energetico ed efficienza energetica negli
usi finali;
c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;
d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di
riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;
e) gli obiettivi di qualità dei servizi energetici;
f) gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche, tenuto conto dei
programmi pluriennali che i soggetti operanti nella distribuzione,
trasmissione e trasporto di energia presentano;
g) gli indirizzi e le linee guida per la prevenzione
dell’inquinamento luminoso;
h) le azioni per la soddisfazione dei fabbisogni ed il raggiungimento
degli obiettivi di cui al presente comma e le risorse necessarie.
3. Le previsioni finanziarie del PIER operano nei limiti ed in
conformità con le previsioni del bilancio pluriennale.
4. Il PIER è soggetto, nella fase di elaborazione, a valutazione
integrata sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico
e degli effetti sulla salute umana secondo modalità e procedure
definite dalla normativa regionale in materia di programmazione.
5. La Giunta regionale predispone la proposta di PIER, assicurando il
confronto con i soggetti istituzionali e le parti sociali, con le
modalità previste dall’articolo 15 della l.r. 49/1999.
6. Il PIER è approvato con deliberazione del Consiglio regionale
e trasmesso al Ministero per le attività produttive e
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
7. Il PIER dispone di norma per periodi corrispondenti a quelli del
PRS, ma può essere soggetto ad aggiornamento durante il suo
periodo di validità, anche con riferimento a singole parti,
qualora la Giunta regionale valuti sia necessaria una modifica dei suoi
contenuti essenziali.
ARTICOLO 7
Attuazione, monitoraggio e valutazione del PIER
1. Il PIER viene attuato con deliberazioni della Giunta regionale che,
nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 15 della l.r.
49/1999, annualmente specificano gli obiettivi operativi, individuano
le modalità di intervento e definiscono il quadro finanziario
sulla base del bilancio di previsione.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un documento
di monitoraggio e valutazione che descrive il quadro conoscitivo del
sistema energetico regionale e i risultati dell’attuazione delle
politiche in materia di energia, sulla base delle attività,
delle scadenze temporali, dei risultati attesi e dei relativi
indicatori di efficienza ed efficacia previsti dal PIER e dai suoi
provvedimenti attuativi.
ARTICOLO 8
Governo del territorio in funzione di attività energetiche
1. Nel determinare i contenuti degli strumenti di pianificazione
territoriale le amministrazioni competenti tengono conto
specificamente:
a) dell’impatto delle loro previsioni in relazione ai fabbisogni
energetici ed agli altri fini della presente legge;
b) delle esigenze di localizzazione degli impianti di produzione,
trasporto e distribuzione di energia individuati dal PIER;
c) degli indirizzi e delle prescrizioni contenuti nel PIER per la
prevenzione dell’inquinamento luminoso;
d) delle norme sulla progettazione e gestione degli impianti e delle
norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.
2. Nel rispetto del PIER, le province e i comuni, negli strumenti di
pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio
previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio):
a) tengono conto delle linee ed impianti esistenti al fine di garantire
il rispetto permanente delle norme e delle prescrizioni poste, anche ai
sensi del titolo II della legge regionale 11 agosto 1999, n. 51
(Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici);
b) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo
o risanamento, anche attraverso l’eventuale determinazione di
appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione
dell’energia.
3. I comuni nel rispetto del PIER:
a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia
diffusa tramite microgenerazione a fonti rinnovabili o cogenerativa;
b) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti
edilizi prescrizioni concernenti l’efficienza energetica in
edilizia;
c) dettano disposizioni concernenti la progettazione,
l’installazione e l’esercizio degli impianti di
illuminazione esterna e individuano modalità e termini per
l’adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la
prevenzione dell’inquinamento luminoso.
4. Se i progetti degli impianti di cui all’articolo 10, comma 1,
sono in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione
territoriale, l’autorizzazione viene rilasciata qualora si
pervenga ad una variante degli strumenti stessi anche attraverso
l’accordo di pianificazione di cui all’articolo 21 della
l.r. 1/2005.
5. Qualora i progetti di impianti di cui all’articolo 10, comma
1, rispondano alle prescrizioni e previsioni contenute negli strumenti
di pianificazione di cui alla l.r. 1/2005 e non si provveda ai sensi
del comma 4, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6
della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti
locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei
compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità
e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112),
così come modificato dall'articolo 17, comma 3, lettera d),
della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 .
SEZIONE II
Organizzazione regionale in materia di energia
ARTICOLO 9
Organizzazioni tecniche operanti nel settore dell’energia
1. Per le attività necessarie all’esercizio delle funzioni
ed all’attuazione delle iniziative in materia di energia, la
Regione e gli enti locali possono avvalersi della collaborazione della
R.E.A. SpA (Regional Energy Agency) nell’ambito delle funzioni ad
essa assegnate dall’articolo 10 della legge regionale 26 giugno
1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), come sostituito
dall'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14, la quale
può operare anche in collaborazione con le agenzie provinciali e
comunali per l’energia.
2. Ai fini dei finanziamenti previsti dalla presente legge o da azioni
previste dagli atti di programmazione in materia di energia, la Regione
può chiedere che la rispondenza dei progetti delle opere ai
requisiti sia attestata dalla R.E.A. SpA o da tecnici qualificati che
non svolgano altre funzioni che possano considerarsi incompatibili in
relazione agli interessi che vengono in rilievo.
CAPO III
Disciplina delle attività energetiche
ARTICOLO 10
Costruzione ed esercizio degli impianti
1. Sono soggette ad una autorizzazione unica o a denuncia di inizio
dell’attività (DIA), per ciò che concerne le
competenze della Regione e degli enti locali, la costruzione ed
esercizio di impianti per produzione, trasporto, trasmissione e
distribuzione di energia, di impianti per lavorazione e stoccaggio di
idrogeno, oli minerali e gas naturali e liquefatti, in qualunque forma,
nonché di impianti di illuminazione esterna, al fine di
garantire che tali attività si svolgano in coerenza con le
finalità di cui all’articolo 2, senza pregiudizio degli
interessi tutelati dalle leggi, piani e programmi in materia di
sicurezza, salute, ambiente, paesaggio e governo del territorio.
2. Qualora più richieste di autorizzazione risultino
reciprocamente incompatibili, in relazione ad interessi pubblici
tutelati dalle norme e dagli atti di cui al comma 1 e dagli atti che
confluiscono nel procedimento unificato di cui all’articolo 12,
viene effettuata una valutazione comparativa sulla base di criteri
generali, anche concordati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, in
conformità agli specifici indirizzi risultanti dagli strumenti
di programmazione di cui al capo II e di pianificazione territoriale di
cui alla l.r. 1/2005.
3. Per gli interventi di competenza regionale la Giunta, con propria
deliberazione, determina le modalità per individuare i casi in
cui si applica la valutazione comparativa di cui al comma 2,
nonché le modalità per l’effettuazione della
stessa. Le modalità di cui al presente comma si applicano anche
agli interventi di competenza degli enti locali fino a che questi non
dispongano diversamente.
4. Le opere e i lavori oggetto della presente legge sono realizzati in
conformità con le normative statali e regionali vigenti in
materia di prevenzione sismica, ed in particolare con le disposizioni
di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina
delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica), nonché con quelle dettate dalla parte
II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), e dalla legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme
per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee
aeree esterne) e dalle rispettive norme di attuazione.
5. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica o della
presentazione della DIA, inerenti linee elettriche aeree e relativi
impianti, i soggetti interessati depositano, presso la struttura
regionale competente ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1982, n.
88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a
rischio sismico) e ai sensi del regolamento emanato in attuazione
dell’articolo 117 della l.r. 1/2005, l’elaborato
progettuale di cui all’articolo 12, comma 3, lettera b) della
presente legge, eventualmente corredato dalla attestazione rilasciata
in esito ai controlli di cui al comma 6, nelle forme e con le
modalità previste dalla presente legge, dalla l.r. 88/1982 e dal
regolamento emanato in attuazione dell’articolo 117 della l.r.
1/2005. I relativi controlli sono espletati in conformità con
quanto disposto dall’articolo 6 della l.r. 88/1982 e dal
regolamento emanato in attuazione dell’articolo 117 della l.r.
1/2005.
6. Gli elaborati progettuali degli elementi strutturali di tipo
standardizzato o ripetitivo, relativi ai sostegni e i corrispondenti
aggiornamenti, sono preventivamente depositati presso la competente
struttura regionale in materia di prevenzione sismica, ai fini dei
controlli di cui all’articolo 6, commi 5 e 6, della l.r. 88/1982
e di cui al regolamento emanato in attuazione dell’articolo 117
della l.r. 1/2005. L’esito dei controlli è comunicato
dalla medesima struttura regionale agli interessati.
ARTICOLO 11
Autorizzazione unica
1. Sono assoggettati alla autorizzazione unica la costruzione e
l’esercizio dei seguenti impianti:
a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale
con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o dei gruppi
elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco
significativo ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 25
luglio 1991 (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in
materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto
inquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. 21 luglio 1989);
b) linee elettriche e relativi impianti ad eccezione delle opere
assoggettate a DIA ai sensi dell’articolo 16;
c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti
opere di urbanizzazione e delle modifiche di oleodotti esistenti non
individuate, dal regolamento di cui all’articolo 39, come nuova
opera;
d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità superiore a
25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) ed f);
e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore
a 25 metri cubi, nei casi di cui all’articolo 1, comma 56 della
l. 239/2004;
f) impianti di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad
eccezione dei depositi di GPL in bombole, aventi capacità di
accumulo non superiore a 500 chilogrammi di prodotto;
g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi fatto salvo
quanto previsto alla lettera h);
h) impianti di lavorazione e trasformazione oli minerali nei casi di
cui alla l. 239/2004, articolo 1, comma 56;
i) impianti per la produzione, trasporto e utilizzo dell’idrogeno
come individuati dal regolamento di cui all’articolo 39.
2. Con l’autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del
procedimento di cui all’articolo 12, comma 2, tutte le
autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto, ivi
comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale. Limitatamente
alle opere ad essa soggette non si applica il procedimento di
“sportello unico” di cui al titolo II, capo IV del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
L’esercizio degli impianti rimane comunque subordinato agli
adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposti dalle
norme vigenti.
3. Con l’autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed
esercizio degli impianti stessi.
4. Su richiesta dell’interessato con il provvedimento di
autorizzazione di cui al comma 1 può essere dichiarata la
pubblica utilità dei lavori e delle opere ed apposto, laddove
non esistente, il vincolo preordinato all’esproprio, con le
procedure di cui all’articolo 8, commi 4 e 5, fatto salvo quanto
disposto dagli articoli 52 ter e 52 quater del decreto del Presidente
della repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità) come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre
2004, n. 330.
ARTICOLO 12
Procedimento unificato
1. L’autorizzazione unica è rilasciata a conclusione di un
procedimento unificato, ferma restando la possibilità per
l’interessato di acquisire direttamente pareri, nullaosta, atti
di assenso necessari per rilascio della stessa.
2. L’amministrazione competente di cui all’articolo 3
convoca la conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), da ultimo modificata dalla legge 13 febbraio 2001, n.
45. Alla conferenza partecipano tutte le amministrazioni interessate
alla realizzazione ed esercizio degli impianti ai sensi delle norme
vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse
pubblico aventi interferenze con gli stessi impianti progettati.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti interessati
presentano apposita domanda, contenente:
a) la descrizione dell’impianto di cui si chiede
l’autorizzazione e delle eventuali opere connesse e
infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello
stesso;
b) gli elaborati progettuali specificati dal regolamento di cui
all’articolo 39, contenenti anche la descrizione dello stato di
fatto dell’area interessata, comprensivi della documentazione di
cui all’articolo 10, commi 5 e 6;
c) la eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza, nonché di apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio;
d) le modalità e termini per il rispetto delle condizioni
previste per la costruzione ed esercizio dell’impianto.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda,
l'autorità procedente provvede a darne notizia nelle forme e i
modi previsti dalla legislazione vigente affinché chiunque vi
abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni nel
termine indicato.
5. Al fine di assicurare il coordinamento interregionale ed
infraregionale, la Regione può intervenire nel procedimento e
nella conferenza di servizi di cui al comma 2.
6. Quando il progetto è sottoposto a valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79
(Norme per l’applicazione della valutazione di impatto
ambientale) essa può essere acquisita nell’ambito del
procedimento unificato. Gli atti di assenso espressi nella procedura di
VIA restano comunque efficaci ai fini dell’autorizzazione finale
e non devono essere ulteriormente acquisiti.
7. Quando il progetto è sottoposto, in applicazione della
direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 (Direttiva sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento) ad
autorizzazione integrata ambientale, la stessa è acquisita
nell’ambito del procedimento unificato. Se
l’amministrazione competente per l’autorizzazione unica
coincide con l’amministrazione competente per
l’autorizzazione integrata, resta ferma la facoltà di
procedere con l’atto di autorizzazione unica anche
all’autorizzazione integrata ambientale.
8. In esito alle conclusioni della conferenza di servizi,
l’amministrazione competente decide in merito al rilascio
dell’autorizzazione accertata la rispondenza dell’istanza
alle finalità di cui all’articolo 2 e agli strumenti di
programmazione di cui al capo II della presente legge, e di
pianificazione territoriale di cui alla l.r. 1/2005, tenuto conto degli
interessi in materia di sicurezza, salute, ambiente, governo del
territorio e tutela del paesaggio.
ARTICOLO 13
Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili
1. In applicazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) sono soggetti
all’autorizzazione unica di cui all’articolo 11 gli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le
centrali ibride come definite dall’articolo 8, comma 2, del
d.lgs. 387/2003, fermo restando quanto disposto al comma 2.
2. In applicazione dell’articolo 12, comma 5 del d.lgs. 387/2003,
per gli impianti di cui al presente articolo non si procede
all’autorizzazione unica nel caso di interventi costituenti
attività libera ai sensi dell’articolo 17 o soggetti
unicamente a DIA ai sensi dell’articolo 16, nel caso in cui non
occorra, per la realizzazione ed esercizio degli stessi interventi,
l’acquisizione di autorizzazioni di carattere ambientale,
paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute
e della pubblica incolumità.
ARTICOLO 14
Concessioni minerarie e di derivazione d’acqua, ai fini di
produzione di energia
1. Le concessioni ed i permessi o analoghi atti, relativi alle
derivazioni d’acqua ai fini energetici ed alle risorse
geotermiche, restano disciplinati dalle norme vigenti.
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono anche titolo abilitativo
per la costruzione ed esercizio delle opere e infrastrutture necessarie
per le attività da essi previsti.
3. Con gli atti di cui al comma 1 è altresì rilasciata
l’autorizzazione di cui all’articolo 13 della presente
legge.
4. Il concessionario di risorsa geotermica che intende sospendere i
lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca chiede la preventiva
autorizzazione alla Regione.
5. Il concessionario di cui al comma 4 può sospendere di propria
iniziativa i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca solo per
ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici,
dandone immediata notizia alla Regione per la approvazione.
6. Il concessionario di cui al comma 4 che intende abbandonare un pozzo
ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare produzione
commerciale chiede la preventiva autorizzazione alla Regione,
presentando contestualmente il piano di sistemazione del pozzo.
7. La Regione impartisce eventuali istruzioni in merito alla
sistemazione del pozzo individuando un termine per la loro esecuzione.
In caso di inosservanza delle istruzioni nel termine individuato si
procede d’ufficio a spese del concessionario.
8. Per le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 la Regione opera come
autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs.
112/1998.
ARTICOLO 15
Utilizzo diretto del calore geotermico
1. L'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore,
anche senza prelievo di fluido, è soggetto
all’autorizzazione unica di cui all’articolo 11.
ARTICOLO 16
Denuncia di inizio dell’attività
1. Salvo quanto disposto all’articolo 13, gli interventi di cui
ai commi 3 e 4 sono soggetti a denuncia di inizio
dell’attività (DIA), costituente titolo abilitativo ai
fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, a cui si
applicano le norme previste al titolo VI (Disciplina
dell'attività edilizia) della l.r. 1/2005, salvo diversa
disposizione contenuta nella presente legge.
2. Per gli interventi di cui al presente articolo la relazione di cui
all’articolo 84, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2005 assevera
la conformità delle opere anche alla presente legge, alle sue
disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al
capo II.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 6, sono soggette a DIA:
a) l’installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti
di potenza complessiva superiore a 25000 lumen, laddove gli stessi
impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai sensi
della l.r. 1/2005;
b) l’installazione, alle condizioni fissate dal PIER e dai
provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici da 20
metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati, nel rispetto dei
criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui
all’articolo 22, comma 1;
c) l’installazione, alle condizioni fissate dal PIER e dai
provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari fotovoltaici
di potenza nominale da 3 chilowatt fino a complessivi 10 chilowatt, nel
rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di
cui all’articolo 22, comma 1;
d) l’installazione, alle condizioni fissate dal PIER e dai
provvedimenti attuativi dello stesso, di impianti eolici di potenza
nominale da 5 chilowatt fino a complessivi 50 chilowatt, nel rispetto
dei criteri e delle modalità stabiliti dagli accordi di cui
all’articolo 22, comma 1;
e) la costruzione ed esercizio delle linee elettriche e relativi
impianti di tensione nominale di esercizio da 1001 a 30000 volt a
limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;
f) la costruzione ed esercizio di impianti di produzione, trasporto e
distribuzione di energia a limitato impatto territoriale come
individuati al comma 5;
g) la costruzione ed esercizio di linee elettriche di distribuzione di
tensione nominale inferiore o uguale a 1000 volt.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono altresì
soggetti a denuncia di inizio dell’attività i seguenti
interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:
a) le modifiche locali del tracciato delle linee elettriche già
realizzate, che si rendano necessarie, anche in attuazione del
regolamento di cui all’articolo 39, al fine di ovviare al
verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di
degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;
b) le modifiche da operarsi in applicazione dell’articolo 122,
commi 4, 5 e 6, del r.d. 1775/1933;
c) gli interventi di manutenzione straordinaria su opere esistenti,
così come definiti dal regolamento di cui all’articolo 39;
d) le varianti in corso d’opera non costituenti variazione
essenziale del progetto autorizzato così come definite dal
regolamento di cui all’articolo 39.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 39 sono individuate le
tipologie di linee elettriche e relative opere nonché le
tipologie di impianti di produzione, trasporto e distribuzione di
energia, di cui al comma 3, lettere e) ed f), a limitato impatto
territoriale da assoggettarsi a denuncia di inizio
dell’attività, in relazione:
a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere
progettate;
b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree
interessate dagli interventi;
c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di
pianificazione territoriale ed ambientale.
6. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia
richiesta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza esse sono soggette
all’autorizzazione unica di cui all’articolo 11.
ARTICOLO 17
Attività libera
1. Salvo quanto disposto all’articolo 13 e comunque ferme
restando le autorizzazioni paesaggistiche eventualmente richieste ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137) non necessitano di titolo abilitativo ai sensi
della presente legge e della l.r. 1/2005, laddove realizzati secondo le
condizioni fissate dal PIER e dai provvedimenti attuativi dello stesso,
i seguenti interventi:
a) installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o
inferiore a 20 metri quadrati, nel rispetto dei criteri e delle
modalità stabiliti dagli accordi di cui all’articolo 22,
comma 1;
b) installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel
settore florovivaistico, nel rispetto dei criteri e delle
modalità stabiliti dagli accordi di cui all’articolo 22,
comma 1;
c) installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale
uguale o inferiore a 3 chilowatt, nel rispetto dei criteri e delle
modalità stabiliti dagli accordi di cui all’articolo 22,
comma 1;
d) installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5
chilowatt, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti
dagli accordi di cui all’articolo 22, comma 1;
e) installazione di impianti di microcogenerazione a gas naturale fino
a 3 megawatt termici, nel rispetto dei criteri e delle modalità
stabiliti dagli accordi di cui all’articolo 22, comma 1;
f) installazione di impianti di produzione energetica alimentati a
biomassa fino a 0,5 megawatt termici.
2. Non necessitano di titolo abilitativi, ai sensi della presente legge
e della l.r. 1/2005, le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui
agli articoli 11, 13, 15 e 16, comma 3, esistenti o in corso di
realizzazione, salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 4.
3. Sono soggette a contestuale comunicazione all’amministrazione
competente:
a) le modifiche degli oleodotti esistenti tali da non costituire nuova
opera, ai sensi del regolamento di cui all’articolo 39;
b) le modifiche degli impianti di lavorazione o di stoccaggio di oli
minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, individuate dal
regolamento di cui all’articolo 39, non soggette ad
autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, comma 58, della l.
239/2004.
ARTICOLO 18
Obblighi degli esercenti le attività e vigilanza
1. Chi svolge le attività di cui agli articoli 11, 13, 14, 15 e
16 è tenuto ad esibire i documenti, a consentire le ispezioni
necessarie a verificare il permanere dei requisiti richiesti per lo
svolgimento dell’attività ed il rispetto delle condizioni
e degli oneri previsti dall’autorizzazione, nonché a
fornire all’amministrazione titolata a svolgere attività
di vigilanza le informazioni rilevanti agli scopi di cui al presente
comma.
2. Gli impianti e le opere oggetto della presente legge, compreso
quelli già autorizzati ai sensi della l.r. 51/1999 e del r.d.
1775/1933, sono soggetti, a cura e a spese del detentore il titolo
abilitativo, a collaudo o a certificazione di fine lavori nei casi e
con le modalità individuati dal regolamento previsto
all’articolo 39. A tal fine un tecnico in possesso della
qualificazione prevista dalla normativa vigente collauda o certifica
l’impianto realizzato e invia il relativo attestato
all’autorità competente per la vigilanza.
3. In presenza di attestati di collaudo o di certificazione di fine
lavori negativi si procede ai sensi degli articoli 19, 20 e 21.
4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2 gli impianti e le
opere autorizzati in sanatoria ai sensi del titolo III del r.d.
1775/1933 o della l.r. 51/1999.
5. Restano ferme le disposizioni sulla vigilanza e sulle sanzioni
dettate dalle leggi relative alle funzioni amministrative esercitate
mediante altri atti, assorbiti nel procedimento di cui
all’articolo 12.
ARTICOLO 19
Decadenza revoca e sospensione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, il titolare
dell'autorizzazione di cui all’articolo 11 è dichiarato
decaduto dalla stessa qualora, a seguito di notifica, da parte
dell'autorità competente, di una specifica diffida ad adempiere,
persista nella violazione di una o più prescrizioni od obblighi
cui l'autorizzazione stessa sia condizionata, o comunque impedisca
all’autorità competente di svolgere le sue funzioni di
vigilanza.
2. Il provvedimento di diffida ad adempiere dispone l'eventuale
sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio
dell'impianto autorizzato e le modalità ed i termini per
l'adempimento degli obblighi e prescrizioni violate.
3. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2,
l'autorizzazione può essere revocata per sopravvenute condizioni
di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri
gravi motivi di interesse pubblico, comunque ostativi alla prosecuzione
dell'esercizio dell’impianto autorizzato.
4. Nei casi di decadenza o revoca, il soggetto obbligato è
tenuto altresì al ripristino dello stato dei luoghi, con le
modalità previste dall'articolo 21, commi 1 e 2.
ARTICOLO 20
Sanzioni amministrative
1. La costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza
delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 è
assoggettata ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento
in solido, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore
delle opere e del direttore dei lavori, di una somma comunque non
inferiore a euro 1000,00, determinata per quanto non autorizzato, come
segue:
a) da euro 40,00 a euro 240,00 per ogni chilowatt termico di potenza
nominale in caso di impianti di produzione di energia;
b) da euro 20,00 a euro 120,00 al metro, in caso di linee e relativi
impianti elettrici con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e
150.000 volt, nonché in caso delle infrastrutture di trasporto e
distribuzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e i);
c) da euro 10,00 a euro 60,00 al metro, in caso di linee e relativi
impianti elettrici con tensione inferiore a quelli di cui alla lettera
b);
d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 al metro quadro, in caso di stazioni
e cabine elettriche nonché in caso di impianti di lavorazione e
trasformazione idrocarburi di cui all’articolo 11, comma 1,
lettere g) e h), e di impianti di produzione ed utilizzo
dell’idrogeno;
e) da euro 50,00 a euro 300,00 al metro cubo in caso di impianti di
stoccaggio idrocarburi di cui all’articolo 11, comma 1, lettere
d), e) e f).
2. Fatto salvo l’obbligo di ripristino, l'esecuzione degli
interventi di cui all'articolo 16 in assenza della DIA o in
difformità dalla stessa, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro
20.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.
3. Fatto salvo l’obbligo di riduzione a conformità, la
violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 di uno o più
obblighi o prescrizioni posti con l’autorizzazione, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di unan somma pari
ad un terzo di quelle stabilite dal comma 1, comunque non inferiore a
euro 300,00.
4. La mancata comunicazione di cui all’articolo 17, comma 3,
lettere a) e b), è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 1500,00.
5. Con cadenza almeno triennale la Giunta regionale con propria
deliberazione adegua l’importo delle sanzioni amministrative
stabilite al presente articolo, prendendo atto della variazione
percentuale annua dell’indice dei prezzi al consumo indicata
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
6. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000,
n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
ARTICOLO 21
Ripristino dei luoghi
1. Nei casi previsti dall’articolo 20, commi 1 e 2, i
trasgressori provvedono al ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi
previsti dall’articolo 20, comma 3, i trasgressori provvedono
alla riduzione a conformità.
2. In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati
l’amministrazione competente provvede d’ufficio a spese
degli inadempienti ed il recupero delle relative somme potrà
avvenire secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato.
3. Salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo
20, non si fa luogo al ripristino dei luoghi qualora sia autorizzata
l’opera in sanatoria o, per gli interventi soggetti a DIA,
intervenga l’accertamento di conformità di cui
all’articolo 140 della l.r. 1/2005, con l’applicazione
della relativa sanzione.
4. Ai fini di cui al comma 3 il titolare dell’impianto, entro
centoventi giorni dalla contestazione dell’illecito, presenta la
domanda di autorizzazione in sanatoria o di accertamento di
conformità in sanatoria. La presentazione della domanda di
autorizzazione in sanatoria o di accertamento di conformità in
sanatoria sospende i termini per il ripristino dei luoghi fino
all’esito del procedimento.
5. L’autorizzazione in sanatoria di cui al comma 4 può
essere rilasciata esclusivamente nel caso che l’impianto risulti
conforme alle norme vigenti al momento della realizzazione
dell’opera e purché sia accertata la compatibilità
dello stesso impianto con le norme poste a tutela della salute pubblica.
6. Qualora, anche al di fuori del caso disciplinato dal comma 3,
l'adozione delle misure previste dal comma 1 comporti un grave
pregiudizio per l'interesse pubblico, il titolare delle linee o
impianti oggetto delle sanzioni può presentare
all'amministrazione competente apposito progetto alternativo. In tal
caso, l'adozione delle misure di cui al comma 1 è sospesa fino
all’esito del procedimento correlato alla presentazione del
progetto alternativo, e la sanzione amministrativa viene determinata
riducendo ad un terzo gli importi di cui all'articolo 20, comma 1.
CAPO IV
Razionalizzazione della produzione e dei consumi, risparmio energetico
ed interventi di compensazione ambientale
ARTICOLO 22
Incentivi finanziari
1. La Regione incentiva la realizzazione di iniziative per le
finalità di cui alla presente legge tramite fondi di rotazione,
sovvenzioni, contributi in conto interesse e aiuti al funzionamento,
privilegiando, laddove possibile, gli aiuti al funzionamento e gli
incentivi all’insieme del sistema delle piccole e medie imprese e
a quelle compartecipate o promosse dagli enti locali, in
conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti per
la tutela ambientale e sulla base di accordi volontari con uno o
più soggetti economici, o associazioni di categoria, finalizzati
al raggiungimento di obiettivi propri dell’amministrazione
regionale o delle altre amministrazioni interessate.
2. La Regione incentiva, nelle forme e priorità di cui al comma
1, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo nel settore
delle fonti rinnovabili o innovative.
3. Nei casi in cui gli interventi incentivati di cui al presente
articolo producano crediti necessari ai “Certificati Verdi”
di cui al decreto del Ministro dell’ industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Ministro
dell’ambiente, 11 novembre 1999 (Direttive per l'attuazione delle
norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79), ai “Titoli di Efficienza Energetica” di cui al
decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004
(Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento
dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) e
al decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004
(Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui
all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164),
alle “Quote di Emissioni” di cui alla direttiva 2003/87/CE
del 13 ottobre 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas
a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva
96/61/CE del Consiglio), i piani economici degli interventi oggetto di
contributi regionali tengono conto, con le modalità individuate
con deliberazione di Giunta, di tali crediti ai fini della
determinazione dell’importo dei contributi che saranno
proporzionalmente ridotti o, in alternativa, prevedono la cessione alla
Regione degli stessi crediti. La Regione in caso di acquisizione dei
crediti mantiene inalterato l’importo dei suoi contributi.
ARTICOLO 23
Rendimento energetico degli edifici
1. Le nuove edificazioni e le ristrutturazioni delle unità
immobiliari sono progettate e messe in opera in modo tale da contenere,
in relazione al progresso della tecnica ed in modo efficiente sotto il
profilo dei costi, le necessità di consumo di energia, nel
rispetto dei requisiti minimi fissati con il regolamento di cui al
comma 7, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento
energetico nell'edilizia).
2. Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche vi è
obbligo di installazione di impianti solari termici per la produzione
di acqua calda sanitaria pari almeno al 50 per cento del fabbisogno
annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici.
3. L’obbligo di cui al comma 2 si applica a seguito di una intesa
fra Regione, soggetti di distribuzione dell’energia elettrica e
il gas in Toscana, e rappresentanze delle possibili utenze, promosso
dalla stessa Regione e condiviso dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, ai fini della progressiva copertura
del territorio regionale.
4. I contenuti minimi dell’intesa devono essere i seguenti:
a) attribuzione del risparmio di energia primaria, ai fini
dell’acquisizione dei “titoli di efficienza
energetica” al soggetto di distribuzione;
b) devoluzione da parte del soggetto di distribuzione,
proporzionalmente al risparmio di energia primaria ad esso attribuito,
di un corrispettivo ai soggetti proprietari che hanno proceduto alla
installazione dell’impianto solare termico;
c) definizione delle modalità di quantificazione e forme di
attribuzione del corrispettivo di cui alla lettera b);
d) definizione delle caratteristiche tecnico-economiche degli impianti;
e) possibilità per coloro che, pur non soggetti
all’obbligo di cui al comma 2, installano volontariamente un
impianto solare termico, di accedere alle stesse condizioni previste
dall’intesa per coloro che sottostanno all’obbligo
succitato.
5. Ai fini di cui al comma 1 i progetti sono accompagnati da
un’attestazione tecnica di rendimento energetico determinata con
le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 7, tenuto
conto delle norme tecniche definite nel rispetto dei principi nazionali
e dell’Unione europea in materia di norme e specifiche tecniche
dei prodotti e dei processi. L’attestazione tecnica di rendimento
energetico può essere rilasciata anche per interi edifici o per
aree residenziali di nuova edificazione o in ristrutturazione
complessiva. In questi casi la progettazione deve prevedere, laddove
possibile, forme innovative e centralizzate per la copertura dei
fabbisogni energetici dell’edificio o dell’area e
l’attestazione tecnica ha validità anche per le singole
unità immobiliari.
6. Fatti salvi i casi di esclusione individuati con il regolamento di
cui al comma 7, gli atti di compravendita e locazione
dell’unità immobiliare sono accompagnati da una
certificazione energetica della stessa, in attuazione della dir.
2002/91/CE.
7. Con regolamento, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della
presente legge, vengono emanate norme di recepimento della dir.
2002/91/CE e individuate modalità e tempi di applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 5 e 6, definiti requisiti minimi di
rendimento, modalità della attestazione di cui al comma 5 e
della certificazione di cui al comma 6, professionisti abilitati alla
attestazione e certificazione energetica dell’unità
immobiliare, casi di esclusione e individuate norme e criteri tecnici
di riferimento.
8. Nel caso in cui, ultimato un intervento di nuova edificazione o
ristrutturazione, venga accertato il non rispetto dei requisiti minimi
di rendimento energetico il proprietario dell’unità
immobiliare è punito con una sanzione amministrativa in misura
non inferiore al 5 per cento e non superiore al 30 per cento del costo
dell’intervento, determinato a cura dell’ufficio tecnico
comunale. Il comune irroga la sanzione e ordina al proprietario le
modifiche necessarie per adeguare l’unità immobiliare ai
requisiti minimi fissando un termine. Nel caso di inosservanza del
termine la sanzione è raddoppiata.
9. Nel caso di esecuzione di opere in difformità con
l’attestazione tecnica di cui al comma 5 ma nel rispetto dei
requisiti minimi di rendimento energetico, si applicano le procedure e
le sanzioni previste dalla l.r. 1/2005 per le opere eseguite in
difformità dalla denuncia di inizio dell’attività.
10. Il venditore che omette di allegare al contratto di compravendita
la certificazione energetica di cui al comma 6 è soggetto ad una
sanzione amministrativa non inferiore allo 0,5 per mille e non
superiore al 3 per mille del valore venale dell’unità
immobiliare, determinato a cura dell’ufficio tecnico comunale.
11. Il locatore che omette di allegare al contratto di locazione la
certificazione energetica di cui al comma 6 è soggetto ad una
sanzione amministrativa non inferiore allo 0,2 per mille e non
superiore al 2 per mille del valore venale dell’unità
immobiliare, determinato a cura dell’ufficio tecnico comunale.
12. Il professionista che rilascia una certificazione energetica non
veritiera o dichiara un impedimento alla installazione
dell’impianto solare termico non veritiero è soggetto ad
una sanzione amministrativa non inferiore allo 0,5 per mille e non
superiore al 3 per mille del valore venale dell’unità
immobiliare, determinato a cura dell’ufficio tecnico comunale,
fatti salvi i casi di responsabilità penale.
ARTICOLO 24
Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia
1. La Regione, tenuto conto delle norme tecniche definite nel rispetto
dei principi nazionali e dell’Unione europea in materia di norme
e specifiche tecniche dei prodotti e dei processi, può
determinare, con i provvedimenti attuativi del PIER di cui
all’articolo 5, i livelli di efficienza energetica ambientale
minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e di impianti di
produzione energetica insistenti sul territorio regionale.
2. I gestori delle apparecchiature e degli impianti per i quali sono
stati determinati i livelli minimi di efficienza energetica, sono
tenuti a presentare alla Regione, entro un congruo termine determinato
dai provvedimenti attuativi di cui all’articolo 5, la
certificazione del rispetto dei limiti minimi a firma di tecnici
abilitati in conformità alla vigente normativa in materia di
ordini professionali, oppure un programma di adeguamento.
3. La Regione approva il programma di adeguamento di cui al comma 2 con
eventuali integrazioni o modifiche, da definirsi sentito
l’interessato, stabilendo il termine per il suo completamento, e
ne verifica l’attuazione, avvalendosi anche di organismi o
società tecnicamente qualificati.
4. La Giunta può emanare istruzioni con le quali sono indicate
le norme ed i criteri tecnici riconosciuti, da assumere come
riferimento ordinario per le certificazioni di cui al comma 2.
5. In caso di svolgimento dell'attività senza il rispetto dei
limiti si applica la sanzione amministrativa da euro 5000,00 a euro
50000,00 per ogni megawatt termico di potenza nominale
dell’impianto.
6. In caso di mancata realizzazione del programma di adeguamento entro
il termine assegnato, si applica una sanzione amministrativa pari alla
metà degli importi di cui al comma 5. La Regione assegna
all'impresa un ulteriore termine per il completamento del programma. In
caso di mancato rispetto di tale termine la sanzione di cui al comma 5
è raddoppiata.
ARTICOLO 25
Efficienza energetica per i sistemi di trasporto e altri impianti
1. I piani regionali e locali in materia di mobilità e traffico
garantiscono la coerenza con le finalità della presente legge e
con gli indirizzi del PIER, e includono anche l’analisi delle
variazioni dei consumi energetici conseguenti alla loro attuazione,
anche ai fini della concessione dei finanziamenti regionali.
2. L’esercizio di sistemi di trasporto e di impianti, per
attività di servizi di pubblica utilità che usufruiscono
di contributi o agevolazioni da parte della Regione o degli enti locali
sono subordinati al raggiungimento di limiti di compatibilità
ambientale e efficienza energetica fissati dai provvedimenti attuativi
del PIER di cui all’articolo 5.
3. I gestori dei sistemi di trasporto e degli impianti di cui al comma
2 sono tenuti a presentare alla Regione, entro un congruo termine
determinato dagli stessi provvedimenti attuativi di cui
all’articolo 5, la certificazione del rispetto dei limiti di
compatibilità ambientale ed efficienza energetica a firma di
tecnici abilitati in conformità alla vigente normativa in
materia di ordini professionali, oppure un programma di adeguamento.
4. La Regione approva il programma di cui al comma 3 con eventuali
integrazioni o modifiche, da definirsi sentito l’interessato,
stabilisce il termine per il suo completamento, e ne verifica
l’attuazione, avvalendosi anche di organismi o società
tecnicamente qualificati.
5. La Giunta regionale può emanare istruzioni con le quali sono
indicate le norme ed i criteri tecnici riconosciuti, da assumere come
riferimento ordinario per le certificazioni di cui al comma 3.
6. Il gestore degli impianti e dei sistemi di trasporto impiegati e
messi in esercizio per le attività di cui al comma 2 che non
rispettano i limiti di compatibilità ambientale ed efficienza
energetica fissati in applicazione dello stesso comma, è punito
con la sanzione amministrativa da euro 50000,00 ad euro 300000,00.
ARTICOLO 26
Misure di compensazione ambientale
1. La Regione può promuovere accordi tra i soggetti che
intendono svolgere le attività di cui agli articoli 11, 13, 14 e
16 e gli enti locali interessati, anche su richiesta degli enti locali
stessi, per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio
ambientale.
2. La Regione può subordinare il rilascio o le modifiche di
un’autorizzazione o concessione a fini energetici, di sua
competenza a un accordo relativo all’esecuzione di un programma
di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, al fine di
assicurare la sostenibilità ambientale, territoriale e
socio-economica dell’attuazione del progetto.
3. Il programma di cui al comma 2:
a) fa riferimento ad interventi specifici relativi al territorio
interessato;
b) prevede tempi definiti per l’attuazione completa e delle loro
diverse fasi;
c) persegue un criterio di equilibrata proporzionalità tra le
misure di compensazione e riequilibrio e l’investimento
complessivo;
d) disciplina i modi di controllo dell’esecuzione nonché
le penali ed eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
4. Con il consenso degli enti locali interessati, le misure
compensative di cui ai commi 1 e 2 possono essere costituite anche dal
versamento di somme per il finanziamento di specifiche attività
degli enti, rispondenti alle finalità di cui al presente
articolo.
CAPO V
Servizi d’interesse generale dell’energia
ARTICOLO 27
Diritto di accesso ai servizi energetici
1. La Regione e gli enti locali operano per garantire a coloro che
dimorano o operano in qualsiasi parte del territorio della Toscana il
diritto di disporre di servizi energetici di qualità e con
modalità adeguate ai bisogni ed alle migliori condizioni
economiche permesse dai mercati secondo quanto stabilito dalla presente
legge.
2. La Regione e gli enti locali, anche in forma associata,
nell’ambito delle indicazioni del PIER, stimano le esigenze di
fornitura di energia nel loro territorio con specifico riferimento alle
previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale ed alle
prospettive di sviluppo delle attività economiche e delle altre
attività delle comunità e promuovono azioni che
determinano un’offerta energetica differenziata, rilevando
periodicamente il grado di soddisfazione delle esigenze come sopra
individuate. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente
comma la Regione e gli enti locali assicurano forme di consultazione
delle organizzazioni di consumatori, delle parti sociali e delle
organizzazioni imprenditoriali.
ARTICOLO 28
Servizi d’interesse generale di approvvigionamento e di
distribuzione di energia
1. L'approvvigionamento e la distribuzione dell’energia
costituiscono servizi di interesse generale e possono essere
assoggettate a speciali modalità di svolgimento, al fine di
garantire la realizzazione del diritto di cui all’articolo 27.
2. Fermo restando quanto stabilito dalle leggi statali per le reti di
trasporto nazionale di energia, i proprietari delle reti e degli
impianti di trasporto e distribuzione di energia ne consentono
l’utilizzazione da parte dei soggetti legittimati allo
svolgimento delle attività di trasporto e distribuzione nei modi
ed alle condizioni previsti dalle leggi vigenti, salva in ogni caso
un’equa remunerazione.
3. Ove risulti che le esigenze individuate ai sensi dell’articolo
27 non siano soddisfatte dalle imprese operanti sul mercato ovvero,
sulla base di elementi di valutazione oggettivi, si preveda che
nell’immediato futuro non possano essere soddisfatte, le
amministrazioni competenti, anche in forma associata, provvedono a
stipulare appositi contratti di servizio con imprese scelte mediante
procedure concorrenziali in conformità alle norme vigenti.
4. Ferme restando le competenze dell’Autorità per
l'energia elettrica e il gas, con i contratti di servizio si
stabiliscono almeno:
a) gli obblighi dell’impresa che svolge il servizio in relazione
alla qualità, modi e tempi di erogazione dello stesso, in modo
da assicurare la soddisfazione delle esigenze energetiche di cui ai
commi precedenti, garantendo la continuità della erogazione e
l’assenza di discriminazioni;
b) la durata e gli aspetti economici del rapporto;
c) i poteri di vigilanza e controllo dell’amministrazione
pubblica, le conseguenze degli inadempimenti e le condizioni del
recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del
servizio.
5. In mancanza di imprese disponibili a stipulare un contratto di
servizio, le amministrazioni competenti provvedono direttamente alla
erogazione del servizio, costituendo un apposito organismo in
conformità alle leggi vigenti.
ARTICOLO 29
Gestioni in corso dei servizi pubblici locali dell’energia
1. Fermo restando i diritti esclusivi loro riconosciuti dallo Stato, i
titolari di concessioni di distribuzione di energia elettrica e gas
già rilasciate al momento dell’entrata in vigore della
presente legge sono tenuti a fornire il servizio secondo i criteri e
per le finalità di cui all’articolo 27. Ove necessario a
tal fine, fermi restando eventuali indennizzi da determinare secondo i
criteri dell’articolo 11 della l. 241/1990, le amministrazioni
competenti possono richiedere che le convenzioni o i disciplinari
accedenti alle concessioni di cui sopra siano integrate o sostituite
dai contratti di servizio previsti all’articolo 28.
2. Ove alla integrazione di convenzioni e disciplinari o alla stipula
dei contratti di servizio di cui al comma 1 non si addivenga entro un
termine congruo stabilito dall’amministrazione competente,
comunque non inferiore a diciotto mesi dalla proposta, e le esigenze
del servizio di interesse generale non siano soddisfatte secondo quanto
previsto dalla presente legge, il concessionario eserciterà il
servizio secondo le indicazioni dell’amministrazione competente,
fermi restando anche in tal caso eventuali indennizzi.
ARTICOLO 30
Promozione dei mercati dell’energia elettrica e del gas
1. A decorrere dal 1 gennaio 2006 ogni cliente finale domestico di
energia elettrica nel territorio regionale può acquisire la
qualifica di cliente idoneo di cui al d.lgs. 79/1999 dando
comunicazione al suo fornitore di recedere dal preesistente contratto
di fornitura secondo procedure stabilite con deliberazione di Giunta
regionale.
2. La Regione, tramite accordo con le associazioni dei consumatori e
avvalendosi anche della R.E.A. SpA, promuove attività di
orientamento per chi ha acquisito o acquisirà la qualifica di
cliente idoneo ai sensi della presente legge, del d.lgs. 79/1999 o del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva
n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ).
3. Nel caso di persistenza di situazioni dominanti nel mercato
dell’energia elettrica e gas in ambito regionale, la Regione
promuove per quanto di sua competenza misure a favore dello sviluppo
della concorrenza, propone ai competenti organismi nazionali misure in
tal senso, impone ai soggetti di distribuzione e di fornitura obblighi
di comunicazione e trasparenza verso i clienti aventi le medesime
finalità.
4. Sono consentiti contratti diretti fra produttore di energia
elettrica e cliente idoneo nel rispetto delle disposizioni
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale emana una disciplina specifica tesa anche alla
diffusione di tali contratti per i clienti idonei collocati in aree
limitrofe ai produttori e in particolare connessi a questi con un
collegamento fisico diretto.
ARTICOLO 31
Tutela dei consumatori
1. La Regione e gli enti locali adottano o promuovono misure dirette a
rendere effettiva la tutela dei diritti dei consumatori, nel rispetto
delle competenze dell’Autorità per l'energia elettrica e
il gas e coordinandosi con altri organismi aventi competenze in tal
senso.
2. La Regione e gli enti locali adottano o promuovono misure aventi
finalità di informazione e di orientamento dei consumatori.
ARTICOLO 32
Contratti di servizio e diritti dei consumatori
1. I contratti di servizio di cui all’articolo 28 e le
convenzioni e i disciplinari di cui all’articolo 29 sono
stipulati anche a favore dei consumatori.
2. La Regione, tramite il PIER, indica specifiche esigenze dei
consumatori per la cui soddisfazione gli atti di cui al comma 1 debbono
contenere apposite clausole.
3. Ove risulti che le esigenze dei consumatori non siano state
soddisfatte negli atti di cui al comma 1 si applica quanto disposto
all'articolo 29, comma 2.
ARTICOLO 33
Segnalazioni e reclami
1. La Regione e gli enti locali al fine dell’esercizio delle
competenze di cui agli articoli 31 e 32, valutano le segnalazioni delle
organizzazioni dei consumatori, delle imprese e delle parti sociali,
riferite alle esigenze dei consumatori e delle imprese nonché al
mancato rispetto delle norme, delle clausole contrattuali e delle
previsioni delle carte dei servizi relative ai servizi di interesse
generale. Dei risultati di tale valutazione si dà atto
pubblicamente.
2. La Regione individua, promuove e organizza, nel rispetto del
principio di sussidiarietà e con la collaborazione delle
organizzazioni dei consumatori, delle parti sociali e delle altre parti
interessate, forme opportune a garantire l’efficacia delle
segnalazioni e dei reclami proposti dai singoli consumatori nei
confronti di esercenti attività o servizi di interesse generale
dell’energia.
CAPO VI
Disposizioni per la tutela dall’inquinamento luminoso
ARTICOLO 34
Stazioni astronomiche e aree naturali protette
1. Sono disposte speciali forme di tutela a favore delle stazioni
astronomiche, così classificate:
a) stazioni astronomiche che svolgono attività di ricerca
scientifica e di divulgazione scientifica;
b) stazioni astronomiche che svolgono attività di divulgazione
scientifica di rilevante interesse regionale o provinciale.
2. La Regione, anche attraverso il PIER, prevede misure particolari di
tutela degli equilibri ecologici nelle aree naturali protette di cui
alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le
riserve naturali e le aree protette di interesse locale).
ARTICOLO 35
Misure minime di protezione dall’inquinamento luminoso
1. Attorno a ciascuna delle stazioni astronomiche di cui all'articolo
34 è istituita una zona di particolare protezione
dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi
i confini regionali, pari a almeno:
a) 25 chilometri per le stazioni di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera a);
b) 10 chilometri per le stazioni di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera b).
2. Entro un chilometro in linea d'aria dalle stazioni di cui di cui
all’articolo 34, comma 1, lettera a), sono vietate tutte le
sorgenti di luce, che producono qualunque emissione di luce verso
l'alto; le sorgenti esistenti non conformi sono sostituite ovvero
opportunamente schermate.
3. Nelle zone di protezione di cui al comma 1, è vietato, per le
nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati l'impiego di fasci
di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti
verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il
cielo. Per gli impianti già in esercizio alla data indicata
all’articolo 36, comma 3, il divieto si applica con
modalità e tempi definiti dal PIER.
4. Nella fascia compresa tra il raggio di 25 chilometri ed il raggio di
50 chilometri dalle stazioni di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera a), i fasci di cui al comma 3 dovranno essere orientati ad
almeno novanta gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.
5. Le prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano per gli
impianti la cui realizzazione e gestione sia già regolata da
apposite norme statali nonché per gli impianti privati di
illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti
luminose, con flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a
1.500 lumen.
6. Su richiesta dei responsabili delle stazioni astronomiche di cui
all'articolo 34, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per
non più di tre giornate l'anno, i sindaci dei comuni interessati
dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della
circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 1, lo
spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli
impianti pubblici di illuminazione esterna.
7. Il PIER può individuare misure di tutela per le stazioni
astronomiche ulteriori rispetto alle misure minime di cui al presente
articolo.
8. Fatto salvo l’obbligo di riduzione a conformità, in
caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4,
previa diffida del comune a provvedere entro trenta giorni, si applica
una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1200,00.
9. Con deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta delle
associazioni astrofile della Toscana e dell’Osservatorio
astrofisico di Arcetri, sono approvati gli elenchi delle stazioni
astronomiche ed individuate, secondo le prescrizioni del PIER, le
relative zone di protezione sottoposte a specifiche prescrizioni e
limiti, e la corrispondente documentazione cartografica. Con le stesse
modalità si provvede ad eventuali aggiornamenti degli elenchi.
10. Copia della documentazione cartografica di cui al comma 9 è
inviata ai comuni interessati.
ARTICOLO 36
Disposizioni transitorie a tutela delle stazioni astronomiche
1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale definisce gli elenchi di cui all’articolo 35,
comma 9 e individua le zone di protezione di cui all’articolo 35,
comma 1, nonché la fascia di cui all’articolo 35, comma 4.
2. Delle zone di protezione è predisposta apposita
documentazione cartografica in scala 1:25.000. Copia della
documentazione cartografica è inviata ai comuni interessati.
3. La deliberazione di cui al comma 1 produce i suoi effetti trascorsi
novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione.
4. Dalla decorrenza del termine di cui al comma 3 si applicano le
misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso delle stazioni
astronomiche disposte dall’articolo 35, fatte salve le ulteriori
misure disposte dal PIER ai sensi dell’articolo 35, comma 7.
5. Fino alla decorrenza del termine di cui al comma 3 continuano ad
applicarsi gli articoli 8, 9 e 12 della legge regionale 21 marzo 2000,
n. 37 (Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso) e le
relative perimetrazioni.
ARTICOLO 37
Disposizioni transitorie per gli impianti di illuminazione esterna
1. Fino alla entrata in vigore del PIER, i comuni adottano, in materia
di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici di
illuminazione esterna, i criteri tecnici indicati nell'allegato A alla
presente legge.
2. Fino alla entrata in vigore del PIER, i comuni promuovono
l'adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli
impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici indicati
nell'allegato A.
CAPO VII
Norme finali e transitorie
ARTICOLO 38
Disposizioni transitorie per gli elettrodotti
1. Il proprietario di linea e relativo impianto elettrico avente
tensione compresa fra 30000 e 150000 volt, già realizzata alla
data di entrata in vigore della presente legge e per la quale non sia
stata rilasciata la relativa autorizzazione, presenta apposita istanza
alla Regione entro due anni dalla stessa data.
2. L’istanza è accompagnata da una relazione sottoscritta,
sotto la propria responsabilità, da un tecnico qualificato,
iscritto al competente albo professionale, in cui si descrive
l’impianto e se ne attesta la rispondenza alle norme vigenti in
materia al momento della realizzazione dell’opera.
3. La Giunta regionale, ove ravvisi un interesse pubblico rilevante
alla permanenza dell’intervento di cui al comma 1, può
procedere al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria
purché sia accertata la compatibilità dello stesso
intervento con le norme poste a tutela della salute pubblica.
4. Per le opere di cui al comma 1 la Regione applica a carico del
proprietario della stessa opera una sanzione amministrativa pecuniaria
determinata in:
a) il doppio del minimo dell’importo di cui all’articolo
20, comma 1 nel caso di linee ed impianti per cui non sia mai stata
presentata richiesta di autorizzazione ai sensi del r.d. 1775/1933 o
della l.r. 51/1999;
b) il minimo dell’importo di cui all’articolo 20, comma 1
nel caso di intervento in cui sia stata presentata istanza di
autorizzazione ai sensi del r.d. 1775/1933 o della l.r. 51/1999 ma non
sia mai stata rilasciata autorizzazione provvisoria ai sensi
dell’articolo 113 del r.d.1775/1933;
c) un decimo dell’importo di cui alla lettera b) se per
l’intervento sia stata già rilasciata autorizzazione
provvisoria ai sensi dell’articolo 113 del r.d. 1775/33.
5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo possono essere
impiegati dalla Regione per finalità di risanamento ambientale e
territoriale degli elettrodotti. Possono inoltre essere destinati alla
promozione di attività di ricerca finalizzate alla
sperimentazione di innovazioni tecnologiche miranti alla riduzione
dell'impatto visivo e dei livelli di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico degli elettrodotti.
ARTICOLO 39
Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per
l'attuazione
1. In relazione ad esigenze di uniformità e semplicità,
la Regione può emanare linee guida, non vincolanti, anche in
merito allo svolgimento dei procedimenti.
2. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate,
fatto salvo quanto previsto dalle norme tecniche fissate nel rispetto
dei principi nazionali e dell’Unione europea:
a) le prescrizioni tecniche relative alle opere ed impianti
disciplinati dalla presente legge che interessino aree protette o
soggette a vincolo, a seguito di atti di pianificazione o in
applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali;
b) la descrizione tipologica delle categorie di interventi di cui
all’articolo 11, compreso gli interventi inerenti oleodotti che
si configurano come nuova opera, delle categorie di interventi che
configurino variazioni essenziali delle opere ed impianti esistenti o
autorizzati, dei lavori di manutenzione distinguendo tra manutenzione
ordinaria e manutenzione straordinaria;
c) la descrizione tipologica delle linee elettriche e relative opere
nonché degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione
di energia a limitato impatto territoriale di cui all’articolo
16, comma 3;
d) le modifiche su oleodotti, impianti di lavorazione o stoccaggio oli
minerali, che sono soggette ad obbligo di contestuale comunicazione
all’amministrazione competente, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3;
e) i casi in cui gli enti locali devono dare tempestivo avviso alla
Regione dell’avvio e dell’esito di un procedimento nelle
materie di cui alla presente legge;
f) le idonee forme di pubblicità delle istanze di cui alla
presente legge;
g) i termini entro i quali devono iniziare e finire i lavori di
realizzazione delle opere ed impianti, il cui mancato rispetto
determina la decadenza dell’autorizzazione o della dichiarazione
di inizio attività, con la possibilità di proroga di
detti termini per comprovate ragioni tecniche o particolari
condizioni operative;
h) gli oneri di istruttoria e controllo per l’attività
amministrativa di competenza regionale nonché i criteri di
congruità per la determinazione degli oneri che spettano agli
enti locali.
i) gli obblighi di comunicazione, a carico di chi svolge le
attività oggetto della presente legge, di dati e notizie
rilevanti per il governo del settore non reperibili presso altre
amministrazioni;
j) le modalità relative alla presentazione dei progetti ed ai
contenuti degli stessi, nel rispetto, ivi compreso, nei casi
previamente individuati, un programma di monitoraggio successivo
all'ultimazione dell'opera per la misurazione dei livelli relativi ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici effettivamente generati
nell'ambito territoriale individuato ai sensi dell'articolo 16, comma
3, della l.r. 51/1999;
k) le modalità e forme di redazione e di presentazione degli
elaborati progettuali e della documentazione di cui all’articolo
10 commi 5 e 6, che devono essere presentati ai competenti uffici
regionali ai fini di prevenzione del rischio sismico;
l) le modalità relative all’effettuazione dei controlli
sulle attività disciplinate dalla presente legge nonché,
nei casi previamente individuati, quelle relative al collaudo o al
certificato di fine lavori di cui all’articolo 18;
m) le modalità relative al rilascio dell’autorizzazione in
sanatoria di cui all’articolo 21, comma 3;
n) le modalità relative al rilascio dell’autorizzazione in
sanatoria di cui all’articolo 38;
o) le modalità relative alla presentazione dei programmi di cui
all’articolo 6, comma 2, lettera f);
p) i termini di conclusione dei procedimenti autorizzativi relativi
alle diverse categorie di impianti.
3. Le disposizioni del regolamento regionale di cui al presente
articolo relative ai contenuti di cui al comma 2, lettere b), c), d),
f), g), j), k), l), m), p), riguardanti le competenze degli enti
locali, si applicano fino a che questi non abbiano diversamente
disposto.
ARTICOLO 40
Disposizioni finanziarie
1. Le risorse relative alla presente legge fanno riferimento agli
interventi già previsti dalle leggi regionali 45/1997, 51/1999,
37/2000, 88/1998 nella materia e sono stabilite annualmente con legge
di bilancio.
2. Per l’anno 2005 le risorse ammontano a euro 1.572.082,75 e
fanno carico per euro 1.462.082,75 alla UPB n. 413 (Energia –
spese di investimento) e per euro 110.000,00 alla UPB n. 414 (Energia
– spese correnti) del bilancio di previsione 2005.
ARTICOLO 41
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 79/1998
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 79/1998 è
inserito il seguente:
"2 bis. I progetti delle opere soggetti a valutazione di impatto
ambientale includono anche l’analisi energetica, ai fini della
valutazione dell’impatto di essi in relazione alle
finalità di risparmio e razionalizzazione dei consumi
energetici, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con
apposite istruzioni.”.
ARTICOLO 42
Abrogazione di disposizioni regionali e disapplicazione di disposizioni
statali
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge
cessano di avere applicazione nella Regione Toscana, per gli impianti
di competenza della Regione e degli enti locali, le seguenti
disposizioni statali:
a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), articoli 111,
112, 113 e 114.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse
energetiche), eccetto gli articoli 7 e 10;
b) legge regionale 11 agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di
linee elettriche ed impianti elettrici), eccetto il titolo II;
c) legge regionale 21 marzo 2000, n. 37 (Norme per la prevenzione
dell'inquinamento luminoso), salvo quanto previsto dall’articolo
36, comma 5;
d) articolo 28, comma 1, lettera b, della legge regionale 1 dicembre
1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle
funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e
pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse
idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere
pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 39 restano in vigore le disposizioni del regolamento
20 dicembre 2000, n. 9 (Regolamento di attuazione della legge regionale
11 agosto 1999, n. 51 in materia di linee ed impianti elettrici) in
quanto compatibili con la presente legge.
4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 39 continuano ad applicarsi le seguenti norme
procedurali, in quanto compatibili con la presente legge:
a) decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di
produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a
norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59);
b) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420
(Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per
l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli
minerali).
ARTICOLO 43
Decorrenza degli effetti
1. Le disposizioni di cui all’articolo 23 commi 8, 9, 10, 11 e 12
si applicano a far data dall’entrata in vigore del regolamento
regionale previsto dall’articolo 23, comma 7.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 24 febbraio 2005
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale
nella seduta del 17.02.2005.
ALLEGATO 1:
Allegato A
(articolo 37)
ARTICOLO 1
Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di
impianti di illuminazione esterna
1. Impegnare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad
alta pressione o con efficienze luminose equivalenti o superiori;
possono essere utilizzati altri tipi di sorgenti dove è
assolutamente necessaria la corretta percezione dei colori.
2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta
ciò sia possibile, i livelli minimi di luminanza ed
illuminamento consentito dalle normative UNI 10439 o dalla norma DIN
5044.
3. Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione
a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso
luminoso nell'emisfero superiore eccedente il 3 per cento del flusso
totale emesso dalla sorgente.
4. Limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in
ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non
oltre i sessanta gradi (60°) dalla verticale.
5. Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso
luminoso, fino al 50 per cento del totale, dopo le ore 22 o dopo le ore
23 nel periodo di ora legale, e adottare lo spegnimento programmato
totale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto
conto delle esigenze di sicurezza.
6. Impiegare, laddove tecnicamente possibile, impianti che rispondano
ai contenuti delle “Linee Guida per la progettazione,
l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di
illuminazione esterna” di cui alla deliberazione di Giunta
regionale 27 settembre 2004, n. 962.