Riceviamo
da Nino Gernone alcuni contributi interessanti per la costruzione di
una macroregione meridionale che sappia trarre vantaggio dalle migliori
esperienze legislative delle altre regioni d'Italia.
Ringraziamo
l'amico nonchè collaboratore Gernone e vi
invitiamo ad inviarci osservazioni, critiche, proposte e materiali.
Nei
limiti del possibile, promettiamo di vagliare il materiale
pervenutoci e di pubblicarlo se di interesse generale.
Grazie
e tornate a trovarci.
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Fonte:
https://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/
Consiglio
regionale del Piemonte
Legge regionale 7 aprile 2000, n. 38.
Interventi regionali a sostegno delle
attività musicali.
(B.U.
12 aprile 2000, n. 15)
Art. 1.
(Oggetto della legge)
1. La Regione Piemonte, riconoscendo la funzione sociale e culturale
dell'attività musicale popolare, tutela, valorizza e
contribuisce al suo sviluppo promuovendo iniziative e facilitandone
l'esercizio al fine di garantire la più ampia diffusione
nell'ambito delle comunità locali.
Art. 2.
(Albo regionale)
1. La Regione provvede ad istituire un albo regionale dei soggetti che
svolgono attività musicali popolari al quale potranno aderire
associazioni e gruppi autonomi costituiti a norma di legge e senza
scopo di lucro quali:
a) complessi bandistici e società filarmoniche;
b) gruppi vocali e società corali;
c) complessi strumentali e gruppi folcloristico-musicali.
Art. 3.
(Programma pluriennale di intervento)
1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli
interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere
della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale
integrato di intervento nel settore della musica popolare e indica le
risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in
apposito capitolo di spesa.
Art. 4.
(Contributi)
1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui
all'articolo 3, concede annualmente contributi in favore dei gruppi e
delle associazioni iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 2:
a) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature
musicali fisse e mobili nella misura massima del 70% della spesa
ritenuta ammissibile;
b) per lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante
la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali,
folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura entro
il 30% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 5.
(Adempimenti degli enti operanti nel settore)
1. Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui
all'articolo 2 devono presentare all'assessorato regionale competente
apposite domande scritte dalle quali risulti:
a) l'esatta denominazione dell'ente, la sede ed il legale
rappresentante;
b) i programmi di attività dell'anno ed eventualmente quelli di
valenza pluriennale;
c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito
nell'articolo 4 al fine di valutare le relative ammissibilità ai
contributi.
Art. 6.
(Adempimenti della Regione)
1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il
piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano
presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui
all'articolo 5.
2. Il contributo si intende finalizzato espressamente ad una delle voci
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai
Comuni può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la
vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.
Art. 7.
(Vincolo di destinazione dei contributi)
1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le
finalità di cui all'articolo 4 e non possono essere utilizzati
per altre finalita'.
2. I soggetti beneficiati, entro il 31 luglio dell'anno successivo,
devono presentare il rendiconto completo delle attività
finanziate, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente
percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta.
Art. 8.
(Finanziamento degli interventi)
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 2000
la spesa di lire 2 miliardi.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede
mediante istituzione di apposito capitolo avente la seguente
denominazione "Contributi per il sostegno delle attività
musicali popolari" con dotazione di lire 2 miliardi in termini di
competenza e di cassa.
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede
mediante riduzione di pari ammontare sul capitolo 15910.
4. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata dalla legge
di bilancio.
5. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato con proprio
decreto ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio in corso.
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