Riceviamo da Nino Gernone alcuni contributi interessanti per la costruzione di una macroregione meridionale che sappia trarre vantaggio dalle migliori esperienze legislative delle altre regioni d'Italia.
Ringraziamo l'amico nonchè collaboratore Gernone e vi invitiamo ad inviarci osservazioni, critiche, proposte e materiali.
Nei limiti del possibile, promettiamo di vagliare il materiale pervenutoci e di pubblicarlo se di interesse generale.
Grazie e tornate a trovarci.
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Premesso
che il territorio di Monopoli è fortemente caratterizzato dalla
diffusa presenza di ulivi secolari che costituisce una significativa
esemplificazione di un più complesso sistema ambientale,
stratificatosi come esito del processo di antropizzazione storica dei
luoghi;
che nel territorio comunale la costruzione del paesaggio agrario ha prodotto le grandi “piantate” olivetate – che a loro volta col passare dei secoli hanno assunto carattere di dominanza ambientale – ed ha dato origine a forme di forte compenetrazione tra elementi naturali e fattori di antropizzazione rurale, connotando i luoghi con una propria identità, producendo, al tempo stesso, nuove forme di complessità territoriale;
che la diffusa presenza di uliveti secolari nel territorio, rivela quanto significativo, specifico e irripetibile fosse il ruolo che questi luoghi avevano nella cultura contadina, nelle tradizioni, nella volontà generale e nelle leggi non scritte che regolavano i rapporti sociali delle comunità insediate;
che l’Amministrazione comunale nelle sue linee programmatiche, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 9 agosto 2003, ha assunto formale impegno a valorizzare l’intero patrimonio costituito dalle grandi piantate olivetate fino a prospettare l’ipotesi di condividere azioni di tutela e valorizzazione con i comuni contermini facenti parte della piana costiera pedecollinare (includente, oltre ai territori di Monopoli, quelli di Fasano, Ostuni, Carovigno e San Vito dei Normanni), nell’ambito di un progetto sovracomunale che miri ad istituire un parco agrario degli ulivi secolari;
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 25 settembre 2003, il Sindaco è stato autorizzato a sottoscrivere il Documento di Intenti finalizzato alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ulivi secolari ricadenti nella piana costiera pedecollinare afferente ai Comuni di Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno e San Vito dei Normanni, già sottoscritto dai Sindaci dei rispettivi Comuni in data 5 luglio 2002;
che “altrove” si è ormai acquisita consapevolezza
della rilevanza delle grandi “piantate” storiche olivetate
e della loro sostanziale “unicità”, a giudicare dal
commercio, spesso illegale, delle piante che sta interessando, da
qualche tempo, questo eccezionale patrimonio arboreo e che, purtroppo,
rappresenta la più seria minaccia alla sua conservazione;
che lo sradicamento e la commercializzazione degli ulivi secolari,
destinati prevalentemente a decorare i giardini ornamentali delle ville
private del nord Italia, sta producendo forti alterazioni del paesaggio
storico vegetazionale e rischia di compromettere irrimediabilmente la
struttura agricolo-produttiva e paesaggistico-ambientale del territorio;
che l’attenzione a questa particolare
“monumentalità” dei luoghi non trova adeguati
riscontri nei vigenti strumenti di pianificazione del territorio,
mentre disposizioni a tutela della produttività olivicola
trovano più concreta definizione nella recente legislazione
regionale in materia di regolamentazione dell’estirpazione
“di piante di olive da olio”;
che, in particolare, la difesa degli ulivi secolari è affidata
ad una vecchia legge (il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 475 del
27 luglio 1945, successivamente integrato e modificato dalla Legge n.
144 del 14 febbraio 1951 e dal Decreto Presidenziale n. 987 del 10
giugno 1955) risalente ad oltre cinquant’anni fa, che
sostanzialmente vieta l’abbattimento degli alberi, salvo quelle
situazioni di grave deperimento o di permanente improduttività,
ovvero di danno arrecato all’intero impianto in casi di elevata
densità arborea dello stesso;
che più recentemente la stessa Regione Puglia ha istituito, con
Legge Regionale n. 14 del 31 maggio 2001 l’Albo dei monumenti
vegetazionali nel quale iscrivere gli alberi di qualsiasi essenza,
anche in forma isolata, che “con le loro caratteristiche
fitologiche e panoramiche costituiscono elementi caratteristici del
paesaggio”, prescrivendo per essi il divieto, già previsto
dalla legge precedente, di abbattimento o di espianto se non per motivi
eccezionali così come, recentemente, meglio disciplinato e
regolamentato con l’art.45 della L.R. 7 gennaio 2004, n.1, che
– di fatto – ha vietato il commercio delle piante di ulivo
per le quali sia stata autorizzata l’estirpazione dai rispettivi
Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, ponendo l’obbligo
per esse di concorrere a “costituire la riserva regionale da cui
attingere per l’impianto di oliveti a salvaguardia della quota
regionale”;
che nel territorio di Monopoli sono ampiamente diffusi gli ulivi
secolari ed anche querce e carrubi che rivestono anch’essi le
caratteristiche di cui all’Albo dei monumenti vegetazionali
previsto dalla Legge Regionale n.14 del 31 maggio 2001;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’adozione di un
regolamento in materia di tutela e valorizzazione di tali piante sulla
base del Documento di Intenti innanzi richiamato e in piena sintonia
con la Legge Regionale n.1del 7 gennaio 2004, avvalendosi di un gruppo
di consulenti esterni (costituito da tre esperti in materia di
olivicoltura, pianificazione ambientale e territoriale e procedure di
finanziamenti comunitari e nazionali a sostegno delle aziende agricole)
allo scopo di rendere più efficaci gli interventi di cui innanzi
detto;
Vista la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 con cui è stato approvato
il Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio;
Vista la Legge Regionale n. 20 del 27 luglio 2001;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004;
Visti gli artt. 3 e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000 e gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale n. 25 del 15 dicembre 2000;
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, approvato con il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001
(pubblicato sul suppl. n. 246 alla G.U. n. 266 del 15 novembre 2001)
con le modifiche ed integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo n.
301 del 27 dicembre 2002 (pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio
2003);
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (G.U. n. 227 del
28 settembre 2000, suppl. ord. N. 162) recante “disposizioni in
materia di Ordinamento istituzionale, finanziario e contabile delle
Province e dei Comuni” ed acquisito il parere di
regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 dello stesso e dato atto che il presente
provvedimento, non determinando variazioni – in entrata e in
uscita – al bilancio comunale, non necessita del parere contabile;
Per tutto quanto premesso e considerato, con gli esiti della votazione
innanzi riportati,
a) di approvare, come approva le seguenti norme per la tutela e la
conservazione del patrimonio arboreo esistente nel territorio del
Comune di Monopoli;
b) di ritenere le norme di tutela e conservazione del patrimonio
arboreo parte integrante di un piano più generale di rilancio
del settore agricolo, e in particolare olivicolo, a cui facciano
seguito nuove forme di sostegno e di qualificazione, con
l’individuazione di aree produttive di rilevanza ambientale - da
proteggere e garantire con adeguate forme di tutela e di
valorizzazione - sulle quali far convergere i finanziamenti
comunitari, demandando alla Giunta Comunale il reperimento nel prossimo
bilancio, in corso di compilazione, di specifiche risorse adeguate in
tal senso;
c) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non
comporta l’istituzione di alcun vincolo urbanistico e nessun
pregiudizio in relazione alle future destinazioni urbanistiche che
saranno stabilite dal redigendo Piano Urbanistico Generale;
d) di stabilire che le norme introdotte ai punti 1, 2, 3 e 4 del
seguente regolamento, sono da considerare norme aggiuntive
all’art. 58 del Regolamento Edilizio vigente e, per tale ragione,
la violazione di esse – costituendo violazione al Regolamento
Edilizio – determina la comminazione delle sanzioni previste per
l’inosservanza di tale strumento.
e) di demandare al Dirigente responsabile la procedura di pubblicazione
del presente atto secondo la procedura di cui alla L.R. n.56/80,
così come modificata ed integrata dalla L.R. n.20/01;
f) di demandare alla Giunta Comunale il reperimento nel prossimo
bilancio, in corso di compilazione, di specifiche risorse per
potenziare l’Ufficio Agricoltura dotandolo di nuove risorse umane
e competenze tecniche, tali da garantire una reale pianificazione e
programmazione del settore, finalizzate al sostegno degli operatori,
alla realizzazione di progetti e al reperimento di fondi locali,
regionali, nazionali ed europei, in una visione organica dello sviluppo
del territorio, mediante la costituzione di un Gruppo Tecnico Agricolo,
composto da tre consulenti esperti in materia di olivicoltura,
pianificazione ambientale e territoriale e procedure di finanziamenti
comunitari e nazionali a sostegno delle aziende agricole.
1. Gli ulivi secolari, le querce e i carrubi secolari, presenti sul territorio del Comune di Monopoli, devono essere salvaguardati, nel rispetto dei valori produttivi, paesistici ed ambientali, nell’ambito dell’autonomia e delle funzioni conferite ai Comuni ai sensi degli artt. 3 e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e della “potestà regolamentare in ordine allo svolgimento delle funzioni loro attribuite” ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 3 del 18 ottobre 2001.
2. Per effetto di quanto contenuto al punto 1), è vietato
l’abbattimento e/o lo sradicamento di ulivi, querce e carrubi
secolari in tutto il territorio comunale, salvo le zone destinate
all’edificazione secondo la normativa vigente, dove gli ulivi, le
querce e i carrubi qualora ricadenti nell’ambito strettamente
interessato da interventi urbanizzativi (edifici ed opere di
urbanizzazione) potranno essere spiantati e trapiantati in altre aree
libere degli stessi lotti di intervento, oppure in altre aree di
proprietà privata del territorio comunale, oppure ancora
in aree pubbliche individuate dall’amministrazione comunale, in
maniera permanente o in modo tale da costituire - e solo per le
piante di ulivo – riserva comunale in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 45 della Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio
2004, con espresso divieto di esportazione delle piante al di fuori del
Comune.
3. L’eventuale espianto degli ulivi secolari, qualora autorizzato
a norma della legislazione vigente, comporterà l’obbligo
di reimpianto degli alberi in aree di proprietà privata
ricadenti all’interno dello stesso territorio comunale o,
alternativamente, in aree pubbliche individuate
dall’amministrazione comunale, in maniera permanente o in modo
tale da costituire - e solo per le piante di ulivo –
riserva comunale in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 45
della Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004, con espresso divieto,
ancora una volta, di esportazione delle piante al di fuori del Comune.
4. Nel caso di espianto di cui al precedente punto 2), con apposita
relazione da allegare alla domanda di permesso di costruzione, si
dovrà evidenziare l’impegno progettuale a conservare nella
posizione originaria le piante presenti nell’area. Ove si renda
necessario l’espianto, le spese complessive saranno a carico
dell’imprenditore anche nel caso di spostamento in aree
pubbliche disponibili;
5. Nel caso di espianto di cui al precedente punto 3), qualora il
reimpianto avvenga all’interno di aree pubbliche comunali, tutti
gli oneri necessari saranno a totale carico dell’Amministrazione
Comunale. L’Amministrazione potrà inoltre concedere il
reimpianto degli alberi in aree agricole per le quali i proprietari ne
facciano espressamente richiesta, ponendosi in questo secondo caso a
carico degli stessi proprietari tutti gli oneri necessari,
nonché l’obbligo di conservazione assoluta del patrimonio
arboreo così costituito.
6. L’Albo comunale dei monumenti vegetazionali sarà
costantemente aggiornato a cura degli Assessorati
“Agricoltura” e “Ambiente, città e
territorio”, cui spetta il compito di fare osservare la
regolamentazione contenuta nella presente deliberazione.
7. Le prescrizioni innanzi stabilite sono applicabili ad avvenuta
esecutività del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 12 del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia di edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e
dell’art. 2 del D.L. n. 122 del 20.6.2002.
8. L’adozione del presente regolamento non comporta
l’istituzione di alcun vincolo urbanistico.
9. Le norme introdotte ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente
regolamento sono da considerare norme aggiuntive all’art. 58 del
Regolamento Edilizio vigente e, per tale ragione, la violazione di esse
– costituendo violazione al R.E. – determina la
comminazione delle sanzioni previste per l’inosservanza di tale
strumento.
Il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione in merito, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente atto lo ha dichiarato IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
Ai sensi della legge n.62
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