STATUTO DELLA REGIONE SICILIA
Approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n.455.
(Pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946)
Convertito in Legge Costituzionale il 26 Febbraio del 1948»
(Pubblicato nella G.U. della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1948)
ART.1
La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria,
è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità
giuridica, entro l' unità politica dello Stato italiano, sulla
base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.
La città di Palermo è il capoluogo della Regione.
Titolo I
ORGANI DELLA REGIONE
ART.2
Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente
regionale. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo
della Regione.
Sezione I
Assemblea Regionale
ART.3
L' Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti
nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la
legge emanata dall' Assemblea regionale in base ai principi fissati
dalla Costituente in materia di elezioni politiche.
I Deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni.
La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.
(Così modificato dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n° 3)
ART.4
L' Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, i due Vice
Presidenti, i Segretari dell' Assemblea e le Commissioni permanenti,
secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene
altresì le disposizioni circa l' esercizio delle funzioni
spettanti all' Assemblea regionale.
ART.5
I Deputati, prima di essere ammessi all' esercizio delle loro funzioni,
prestano nella Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo
del bene inseparabile dell' Italia e della Regione.
ART.6
I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell' Assemblea
regionale e per le opinioni espresse nell' esercizio della loro
funzione.
ART.7
I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all' Assemblea.
ART.8
Il Commissario dello Stato di cui all' art.27 può proporre al
Governo dello Stato lo scioglimenbto della Assemblea regionale per
persistente violazione del presente Statuto.
Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.
L' ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad
una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo
nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.
Tale Commissione indice le nuove elezioni per l' Assemblea regionale nel termine di tre mesi
(V.D.P.R. 5 agosto 1961, n° 784)
Sezione II
Presidente regionale e Giunta regionale
ART.9
Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall' Assemblea
regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta
di voti segreti dei Deputati.
La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli
Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale ai singoli
rami dell' Amministrazione.
ART.10
Il Presidente regionale, in caso di sua assenza od impedimento, è sostituito dall'Assessore da lui designato.
Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente
regionale, il Presidente dell' Assemblea convocherà entro
quindici giorni l' Assemblea per l' elezione del nuovo Presidente
regionale.
Titolo II
FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI
Sezione I
Funzioni dell' Assemblea regionale
ART.11
L' Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in
sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e,
straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno
venti Deputati.
ART.12
L' iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.
I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell' Assemblea
regionale con la partecipazione della Rappresentanza degli interessi
professionali e degli organi tecnici regionali.
I regolamenti per l' esecuzione delle leggi formate dall' Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.
ART.13
Le leggi approvate dall' Assemblea regionale ed i regolamenti emanati
dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del
Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.
Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'
art. 29, comma 2° e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Regione.
Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione,
salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo
regolamento.
ART.14
L' assemblea, nell' ambito della Regione e nei limiti delle leggi
costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e
industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la
legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civili;
d) industria e commercio
e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione,
distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle
attività commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m) pubblica beneficienza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della
Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità.
ART.15
Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell' ambito della Regione siciliana.
L' ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui
comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia
autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi
generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l' esecuzione
diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli
enti locali.
ART.16
L' ordinamento amministrativo di cui all' articolo precedente
sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente
Statuto, dalla prima Assemblea regionale.
ART.17
Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato, l' Assemblea regionale può, al fine di
soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della
Regione, emanare leggi, anche relative all' organizzazione dei servizi,
sopra le seguenti materie concernenti la Regione:
a) comunicazione e trasporti regionali di qualsiasi genere;
b) igiene e sanità pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) istruzione media e universitaria;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza
sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.
ART.18
L' Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti
sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano
interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello
Stato.
ART.19
L' Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio,
approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio,
predisposto dalla Giunta regionale. L' esercizio finanziario ha la
stessa decorrenza di quello dello Stato.
All' approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.
Sezione II
Funzioni del Presidente e della Giunta regionale
ART.20
Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate
in base agli artt.12; 13 comma 1 e 2; 19 comma 1; svolgono nella
Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie
di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt.
14, 15 e 17 svolgono una attività amministrativa secondo le
direttive del Governo dello Stato.
Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all' Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.
ART.21
Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.
Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato,
che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per
l' esplicazione di singole funzioni statali.
Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.
ART.22
La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante,
nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe
ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei
servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed
aerei, che possano comunque interessare la Regione.
Titolo III
ORGANI GIURISDIZIONALI
ART. 23
Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.
Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgerammo
altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo
amministrativo e contabile.
I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dal Governo dello Stato e della Regione.
I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria, contro atti
amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale,
sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato.
ART.24
E' istituita in Roma un' Alta Corte con sei membri e due supplenti,
oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero
dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra
persone di speciale competenza in materia giuridica.
Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.
L' onere finanziario riguardante l' Alta Corte è ripartito equamente fra lo Stato e la Regione.
ART.25
L' Alta Corte giudica sulla costituzionalità:
a) delle leggi emanate dall’Assemblea regionale;
b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al
presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la
Regione.
ART.26
L' Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli
Assessori regionali nell' esercizio delle funzioni di cui al presente
Statuto, ed accusati dall' Assemblea regionale.
(Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale - sentenza n.6 del 1970)
ART.27
Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'
Alta Corte i giudizi di cui agli artt.25 e 26, e, in questo ultimo
caso, anche in mancanza di accusa da parte dell' Assemblea Regionale.
ART.28
Le leggi dell' Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'
approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque
giorni può impugnarle davanti l' Alta Corte.
ART.29
L' Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni della ricevuta delle medesime.
Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta
copia dell' impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dall'
impugnazione senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte
dell' Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed
immediatamente pubblicate nella "Gazzetta Ufficiale della Regione".
ART.30
Il Presidente regionale, anche su voto dell' Assemblea regionale, ed il
Commissario di cui all' art.27, possono impugnare per
incostituzionalità davanti all' Alta Corte le leggi ed i
regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Titolo IV
POLIZIA
ART. 31
Al mantenimento dell' ordine pubblico provvede il Presidente regionale
a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende
disciplinarmente, per l' impiego e l' utilizzazione, dal governo
regionale. Il Presidente della regione può chiedere l' impiego
delle forze armate dello Stato.
Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei
servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale,
congiuntamente al Presidente dell' Assemblea, e, in casi eccezionali,
di propria iniziativa, quando siano compromessi l' interesse generale
dello Stato e la sua sicurezza.
Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata
al Governo Centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell' Isola
dei funzionari di polizia.
Il governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia
amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.
Titolo V
PATRIMONIO E FINANZE
ART. 32
I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti
nella Regione, sono assegnati alla Regione eccetto quelli che
interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
ART.33
Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo
patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della
Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell' articolo
precedente.
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:
-- le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione
-- le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo;
-- le cose d' interesse storico, archeologico, paleontologico ed
artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo
regionale;
-- gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi
loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della
Regione.
ART.34
I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.
ART.35
Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali
sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta, all' epoca del
pagamento.
ART.36
Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi
patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla
medesima
Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.
ART.37
Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale
fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti
ed impianti, nell' accertamento dei redditi viene determinata la quota
di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
L' imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.
ART.38
Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di
solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un
piano economico, nell' esecuzione di lavori pubblici.
Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei
redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.
Si procederà ad una revisione quinquennale della detta
assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il
precedente computo.
ART.39
Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai
limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo
regionale.
Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro
agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione
industriale dei prodotti agricoli della Regione.
ART.40
Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finché
permane il regime vincolistico sulle valute, una camera di
compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le
valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse
degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei
compartimenti siciliani.
ART.41
Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART.42
L' Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i
tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima
elezione dell' Assemblea regionale, che avrà luogo a cura del
Governo dello Stato, entro tre mesi dalla approvazione del presente
Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.
Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate
in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni
provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla
popolazione di ogni circoscrizione.
ART.43
Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall' Alto
Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà
le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale
dallo Stato alla Regione, nonché le norme per l' attuazione del
presente Statuto.
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n°1333.
REGIO DECRETO LEGISLATIVO
15 MAGGIO 1946 N° 455
APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA
UMBERTO II RE D’ITALIA
Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n.98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' approvato, nel testo allegato, firmato, d' ordine Nostro, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Statuto della Regione
siciliana.
Lo Statuto predetto sarà sottoposto all' Assemblea Costituente,
per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato.
Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia
inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 15 Maggio 1946.
UMBERTO
DE GASPERI - NENNI - CIANCA - ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO -
CORBINO - BROSIO - DE COURTEN - CEVOLOTTO - MOLE’ - CATTANI -
GULLO - LOMBARDI - SCELBA - GRONCHI - BARBARESCHI - BRACCI - GASPAROTTO.
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI. Registrato con riserva alla Corte
dei Conti, addì 9 giugno 1946. Atti del Governo, registro n°
10, foglio n° 224 - Frasca .
LEGGE COSTITUZIONALE
26 FEBBRAIO 1948 N° 2
CONVERSIONE IN LEGGE COSTITUZIONALE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il primo comma della XVII disposizione transitoria e l' art. 116 della Costituzione:
PROMULGA
la seguente legge costituzionale, approvata dall' Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:
ART.1
Lo Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo
15 maggio 1946, n.455, fa parte delle leggi costituzionali della
Repubblica ai sensi e per gli effetti dell' art. 116 della Costituzione.
Ferma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione,
le modifiche ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno,
non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge,
approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'
Assemblea regionale della Sicilia.
ART.2
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 febbraio 1948.
DE NICOLA
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI (Gazzetta Ufficiale della R.I. n.58 del 9 marzo 1948).
Convertito in legge costituzionale il 26 febbraio 1948.