COLLEZIONE DELLE LEGGI |
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Visto
l'articolo 9 del real decreto de' 12 di dicembre 181G, con cui
provvedendo alla definitiva organizzazione del Banco delle Due Sicilie
ci riserbammo di aprire delle altre Casse, qualora l'affluenza del
numerario ed i progressi del commercio lo avessero richiesto;
Atteso
che la prosperità sempre crescente dell'agricoltura e della industria,
il progressivo aumento delle transazioni commerciali, e la grande
affluenza del numerario nel nostro Reame richieggono l'aumento per ora
di un'altra Cassa del Banco delle Due Sicilie nel centro del commercio
delle Puglie;
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Il Banco delle Due Sicilie è aumentato di una altra Cassa di Corte, da stabilirsi nella città di Bari.
2.
La direzione del suo andamento e la disciplina degl'impiegati saranno
affidate ad un probo e distinto benestante, che prenderà il nome di
presidente. Egli dipenderà dal reggente del Banco, ed avrà in ajuto tre
governatori, uno scelto dal ceto de' proprietarii, l'altro degli
avvocati, ed il terzo fra i più accreditati negozianti. I medesimi
saranno da Noi nominati, sulla proposta del nostro Ministro Segretario
di Stato delle finanze.
3. Questa nuova Cassa, a similitudine di
quelle stabilite in Napoli, resta autorizzata a ricevere qualsiasi
somma di danaro in argento o rame, sia per conto di particolari, che
della generale Tesoreria e di ogni pubblica amministrazione,
rilasciando agl'immittenti de' valori fiduciarii denominati fedi di
credito o polizze, di cui ciascuno può disporre con girate e con notate
fedi.
4. Le medesime, come quelle che si emettono dalle dette
Casse stabilite in Napoli, saranno ricevute per contante effettivo da
lutti i ricevitori e cassieri del Regno, sia in soddisfazione di dazii
o di contribuzioni qualunque, che per essere convertite in numerario; a
quale oggetto anche le Casse di Napoli sono autorizzate a ricevere le
fedi e polizze della Cassa di Bari, né questa può rifiutarsi di
convertire in numerario quelle delle Casse di Napoli, sempre però sotto
la responsabilità de' cassieri e de' pandettarii.
5.
Istallata che sarà in Bari la Cassa di Corte, i ricevitori, gli
esattori ed ogni contabile dello Stato colà residente, non potranno più
fare alcun esito, né alcun versamento in numerario: sì bene dovranno
pagare con polizze, stabilendo all'uopo presso detta Cassa le
corrispondenti madre fedi.
6. Come pure i ricevitori
generali di Lecce e Capitanata, ed i ricevitori distrettuali residenti
in dette Provincie ed in quella di Bari, non che il ricevitore del
Tagliere di Puglia si asterranno di spedire del numerario in Napoli,
dovendolo far pervenire alla Cassa di Corte in Bari; ed invieranno in
vece una polizza di quel Banco alla generale Tesoreria, alla Cassa di
ammortizzazione o ad altra Dipendenza cui spetta.
7. Onde animare
maggiormente il commercio e le industrie per lo vantaggio de'
nostri amatissimi sudditi, ci riserbiamo di stabilire in delta Cassa le
opere della pegnorazione di oggetti preziosi e dello sconto delle
cambiali, a misura del cumulo del numerario e dello incremento del
negoziato bancario. Ogni altro impiego di danaro è da Noi espressamente
vietato.
8. Per attivare il servizio della nuova Cassa di Corte
sarà staccato dal personale del Banco delle Due Sicilie, a prudenza del
Consiglio di reggenza, un competente numero di ufiziali graduati e
soprannumerarii, che ci riserbiamo poi di aumentare a seconda del
bisogno e delle opere che vi saranno aggiunte.
9. Un particolare
regolamento, approvato dal nostro Ministro Segretario di Stato delle
finanze, stabilirà tanto il modo da praticarsi per la pronta ed esatta
riscontrala delle polizze che vicendevolmente si scambieranno fra la
Cassa di Bari e quelle di Napoli, quanto i doveri e le attribuzioni di
taluni funzionarii del Banco per la parte di servizio non preveduta
da' vigenti regolamenti, che saranno eziandio comuni alla nuova
Cassa.
10. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Firmato, FERDINANDO.
Il ministro Segretario di Stato delle finanze
Firmato, S. Murena.
Il ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, Ferdinando Troja.
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