Eleaml


IL BANCO DELLE DUE SICILIE (Zenone di Elea, Aprile 2012)

COLLEZIONE DELLE LEGGI
E DE' DECRETI REALI
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

SEMESTRE I
da gennaio a tutto giugno

NAPOLI
DALLA STAMPERIA REALE
1857

(se vuoi, scarica l'articolo in formato ODT o PDF)

[Pag. 199]

(N.° 4072.) Decreto prescrivente di aggiugnersi un'altra Cassa di Corte 
al Banco delle Due Sicilie, da stabilirsi nella città di Bari.
Caserta, 18 Maggio 1857.
FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE
DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA,  CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.


Visto l'articolo 9 del real decreto de'  12 di dicembre 181G, con cui provvedendo alla definitiva organizzazione del Banco delle Due Sicilie ci riserbammo di aprire delle altre Casse, qualora l'affluenza del numerario ed i progressi del commercio lo avessero richiesto;


Atteso che la prosperità sempre crescente dell'agricoltura e della industria, il progressivo aumento delle transazioni commerciali, e la grande affluenza del numerario nel nostro Reame richieggono l'aumento per ora di un'altra Cassa del Banco delle Due Sicilie nel centro del commercio delle Puglie;
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.
Art. 1. Il Banco delle Due Sicilie è aumentato di una altra Cassa di Corte, da stabilirsi nella città di Bari.
2. La direzione del suo andamento e la disciplina degl'impiegati saranno affidate ad un probo e distinto benestante, che prenderà il nome di presidente. Egli dipenderà dal reggente del Banco, ed avrà in ajuto tre governatori, uno scelto dal ceto de' proprietarii, l'altro degli avvocati, ed il terzo fra i più accreditati negozianti. I medesimi saranno da Noi nominati, sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze.
3. Questa nuova Cassa, a similitudine di quelle stabilite in Napoli, resta autorizzata a ricevere qualsiasi somma di danaro in argento o rame, sia per conto di particolari, che della generale Tesoreria e di ogni pubblica amministrazione, rilasciando agl'immittenti de' valori fiduciarii denominati fedi di credito o polizze, di cui ciascuno può disporre con girate e con notate fedi.
4. Le medesime, come quelle che si emettono dalle dette Casse stabilite in Napoli, saranno ricevute per contante effettivo da lutti i ricevitori e cassieri del Regno, sia in soddisfazione di dazii o di contribuzioni qualunque, che per essere convertite in numerario; a quale oggetto anche le Casse di Napoli sono autorizzate a ricevere le fedi e polizze della Cassa di Bari, né questa può rifiutarsi di convertire in numerario quelle delle Casse di Napoli, sempre però sotto la responsabilità de'  cassieri e de'  pandettarii.
5. Istallata che sarà in Bari la Cassa di Corte, i ricevitori, gli esattori ed ogni contabile dello Stato colà residente, non potranno più fare alcun esito, né alcun versamento in numerario: sì bene dovranno pagare con polizze, stabilendo all'uopo presso detta Cassa le corrispondenti madre fedi.


6. Come pure i ricevitori generali di Lecce e Capitanata, ed i ricevitori distrettuali residenti in dette Provincie ed in quella di Bari, non che il ricevitore del Tagliere di Puglia si asterranno di spedire del numerario in Napoli, dovendolo far pervenire alla Cassa di Corte in Bari; ed invieranno in vece una polizza di quel Banco alla generale Tesoreria, alla Cassa di ammortizzazione o ad altra Dipendenza cui spetta.
7. Onde animare maggiormente il commercio e le industrie per lo vantaggio de'  nostri amatissimi sudditi, ci riserbiamo di stabilire in delta Cassa le opere della pegnorazione di oggetti preziosi e dello sconto delle cambiali, a misura del cumulo del numerario e dello incremento del negoziato bancario. Ogni altro impiego di danaro è da Noi espressamente vietato.
8. Per attivare il servizio della nuova Cassa di Corte sarà staccato dal personale del Banco delle Due Sicilie, a prudenza del Consiglio di reggenza, un competente numero di ufiziali graduati e soprannumerarii, che ci riserbiamo poi di aumentare a seconda del bisogno e delle opere che vi saranno aggiunte.
9. Un particolare regolamento, approvato dal nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, stabilirà tanto il modo da praticarsi per la pronta ed esatta riscontrala delle polizze che vicendevolmente si scambieranno fra la Cassa di Bari e quelle di Napoli, quanto i doveri e le attribuzioni di taluni funzionarii del Banco per la parte di servizio non preveduta da'  vigenti regolamenti, che saranno eziandio comuni alla nuova Cassa.
10. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Firmato, FERDINANDO.

Il ministro Segretario di Stato delle finanze
Firmato, S. Murena.
Il ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de'  Ministri
Firmato, Ferdinando Troja.







vai su









Ai sensi della legge n.62 del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e del Webm@ster.