DIZIONARIO
DEL CONTENZIOSO COMMERCIALE RIASSUNTO DI LEGISLAZIONE, DI DOTTRINA E DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI COMMERCIO SEGUITO DAL TESTO ANNOTATO DEL CODICE DI COMMERCIO D. L M. DEVILLENEUVE E G. MASSE PRIMA VERSIONE ITALIANA CORREDATA DEI PARALLELO DELLE NOSTRE LEGGI E REGOLAMENTI ED ARRICCHITA DI ANNOTAZIONI di Pasquale Russo e Francesco Damora VOLUME PRIMO NAPOLI TIPOGRAFIA E CALCOGRAFIA Vico Freddo Pignasecca 15 1857 |
GIURISPRUDENZA
78. — Il fondo di riserva delle
azioni della Banca, che si è formato per la durata d'un usufrutto, non
è un frutto civile che appartenga all'usufruttuario. Questo fondo di
riserva accresce al principale, e per conseguenza, appartiene
esclusivamente al nudo proprietario. Il diritto dell'usufruttuario si
riduce al godimento della porzione di questo fondo di riserva, che è
stato distribuito nel corso dell'usufrutto; l'usufruttuario non può
pretendere alcuna cosa sulla porzione non distribuita al momento in cui
l'usufrutto s'estingue. (LL. 24, germ. anno 11, art. 8; 22 apr. 1806,
art. 2, 4 e 5; Cod. civ. 582. (1)
Eredi Bénard. —27 apr. 1827. — Parigi.—S-V. 27. 2. 183.
§ 6. Competenza.
NOZIONI GENERALI.
79.
— Il Consiglio di Stato conosce sul rapporto del ministro delle
finanze, delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che reggono la
Banca, e delle contestazioni relative alla sua polizia, ed alla sua
amministrazione interna. (Leg. 22 apr. 1806, art. 21. )
80. —Esso
egualmente pronuncia definitivamente, e senza ricorso, tra la Banca ed
i membri del suo consiglio generale, i suoi agenti od impiegati, ogni
condanna civile, compresivi i danni ed interessi, ed anche la
destituzione, o la cessazione dalle funzioni. — Tutte le altre
quistioni sono portate ai tribunali che debbono conoscerne. (Ivi.) (2)
(1) LL. civ., art. 507.
(2)
I Banchi tra noi non sono più antichi del XV secolo. Quelli che
volevano aprir banco, per sicurezza di coloro che vi depositavano il
danaro, dovevano dare malleveria di quarantamila ducati. Si
esercitavano specialmente dai Genovesi e dai Toscani.
Essendo però
frequenti i fallimenti, la malleveria fa accresciuta a centomila
ducati, a richiesta della città di Napoli nel 1553.
I frequenti
fallimenti dei banchieri, e la scrupolosa fedeltà con la quale si
amministravano i monti di pietà, fece pensare di affidare a questi i
pubblici e privati depositi. Epperò i banchi dei negozianti tratto
tratto furono abbandonati.
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L'ospedale
degl'Incurabili teneva banco, che in seguito fu quello del popolo, e si
separò di amministrazione nel 1589. Nel 1575 vennero eretti i banchi
del Monte della Pietà e della Nunziata, nel 1591 quello dello Spirito
Santo, nel 1596 quello di S. Eligio, nel 1597 quello de' SS. Giacomo e
Vittoria, nel 1600 quello de' Poveri. Nel 1640 i governatori
dell'arrendamento delle farine eressero il banco del Salvatore. I
banchi dei particolari che ascendevano al numero di quaranta finirono
nel 1604.
I nostri banchi non sono come quelli di Amsterdam, di
Amburgo, ecc., dove sono compagnie di negozianti,osi amministrano per
conto dello Stato.
Essi furono aperti da persone private con la
semplice approvazione del governo. Alcuni privati cittadini, sotto nome
di governatori, eletti dal Be e serventi gratuitamente vigilavano alla
loro economia. Essi riceveano il danaro di chiunque volea depositarlo,
il quale era sempre pronto ad esser pagato o tutto o in porzioni, a
disposizione del creditore.
Questo stabilimento è tutto nostro
particolare, dice il Galanti. La maggior parte de' pagamenti si fa in
Napoli per polizze di Banco, onde sono di freno alle liti. I contratti,
fatti per mezzo di queste polizze, hanno una fede maggiore di tutti gli
altri contratti. Ma con una singolare contraddizione, allorché si
tratta di eccezioni le polizze di Banco hanno tutta l'efficacia, e
quando si tratta di azioni vanno soggette a termine ordinario, come le
scritture private.
A malgrado però di questo difetto della nostra
costituzione, la fiducia nei Banchi è tale da aver tutti gran concorso
e contenere immense ricchezze. Si ha maggior fiducia nei Banchi che
nelle proprie case, e perciò chi cerca di mettere il suo danaro in
sicura custodia nel Banco, e chi in commercio per mezzo dei biglietti
detti fedi di credito. Dalla fede di credito nascono le polizze di
banco, perché della somma contenuta o aggiunta alla prima si fanno i
pagamenti particolari in polizze notate sulla fede. Questi biglietti
hanno tutto il valore della moneta effettiva, ed un credito illimitato.
L'opera dei Banchi é tutta gratuita.
I
nostri Banchi erano ammirabili per l'ordine della scrittura, e per la
speditezza degli affari. La loro economia consisteva in cinque
officine, cioè Cassa delle monete, Ruota, Revisione, Archivio,
Segreteria, Razionalia.
La Cassa delle monete dava il principale
moto al Banco. Ogni Banco avea il Tesoro, dove si conservava il
principale deposito. All'infuori di questo vi era la cassa giornaliera,
che si consegnava al cassiere maggiore. Essa riceveva ed esitava tutto
il danaro de' particolari, e per agevolare il commercio vi erano delle
casse piccole coi loro sottocassieri eletti tra gli ufiziali del Banco
dal cassiere maggiore che ne rispondeva. Quando queste casse teneano
oltre a ducati ottocentomila, il dippiù si rinchiudea nel tesoro.
II
cassiere maggiore dava malleveria di ducati ottomila; i governatori di
tanto in tanto facevano le contate di cassa. In ogni Banco vi era un
uffiziale regio, incaricato di riveder le monete, con l'obbligo di
tagliarle se false, o scarse di peso.
La cassa dei pegni era un
ramo della cassa maggiore. I Banchi prestavano sopra oro, argento e
gioie, con l'interesse del 6 per 0|0.
La ruota era composta di
molti ufiziali, dei quali eran capi il Libro-maggiore ed il
Pandettario. Il Libro-maggiore si formava dai libri d'introito e di
esito della Cassa, ed era rinnovato in ogni sei mesi. Si chiamava
pandetta la nota di tutti i creditori del Banco. Il Pandettario era il
giudice che riconosceva i pagamenti che si domandavano. lì
Libro-maggiore sulla fede di credito o sulla polizza scrivea buona, ed
il Pandettario pagate.
La revisione avea per oggetto di rivedere
la scrittura di sei mesi, l'Archivio di conservarla. Il Revisore
esaminava il conto del Libro-maggiore, e ne correggeva gli errori.
Teneva la scrittura degli ultimi anni, secondo l'uso dei diversi
Banchi. L'Archivio conservava la scrittura dal giorno della fondazione
del Banco. In ogni une di anno, il revisore era tenuto consegnare
all'Archivario la scrittura di un intero anno, il più antico della sua
revisione.
La Segreteria era l'officina del governo del Banco. In
essa era la banca dell'udienza, alla quale sedevano i governatori:
quivi facevansi le sessioni e le conclusioni: si ricevevano gli ordini
del Re, e si facevano tutte le cose attinenti al regolamento del Banco.
Il Segretario conservava tutti questi registri ed emanava gli ordini.
La
Razionalia conteneva la scrittura del patrimonio del Banco. Il suo
capo, detto Razionale, era ancora il fiscale del Banco, perché
invigilava sopra tutte le altre officine, e rendeva consapevole il
governo di ogni accidente.
I sette banchi avevano tale uniformità
di economie, e tale corrispondenza tra loro, da non esser considerati
che come un solo Banco, diviso in sette odierne generali. Ma nel 1635 e
poi nel 1728 furono proibiti i riscontri.
Riscontro era la fede
di credito o la polizza notata fede, che si girava dal depositante e si
presentava come moneta da chiunque in qualunque Banco. Chiamavasi
riscontro dal cambio che ogni banco alla fine della settimana facea di
simili fedi e polizze con tutti gli altri banchi.
Il Banco debitore nel riscontrare era tenuto saldare in contanti.
I riscontri furono proibiti dalle nostre leggi, perché da essi aveano avuto origine talvolta i mancamenti dei cassieri.
Dal 1800 al 1815 molte novità vennero introdotte nel sistema dei nostri Banchi.
Un
primo decreto del 19 febbraio 1806 «per conservare il credito dei
banchi della città di Napoli e farli rispettare come proprietà
particolari esili stenti sotto la guarentia dell'interesse generale e
della fede pubblica»
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conferma tutte le
disposizioni contenute negli editti del Re dell'anno precedente
riguardo alla estinzione dei biglietti di banco ed il trasporto de'
beni ceduti in pagamento de' banchi medesimi; si confermò la
deputazione a quest'oggetto creata; e si prescrisse che, come per lo
passato, continuassero ad aver corso i biglietti di banco detti fedi di
credito e polizze, e che fossero ricevute in tutte le casse dello Stato
in pagamento delle contribuzioni come numerario effettivo.
Una
legge del di 11 giugno dello stesso anno, mentre manifestava la
necessità di dare ai banchi della città di Napoli quel grado di
confidenza clic è indispensabile per la pubblica prosperità o per la
sicurezza degl'interessi privali, divise l'amministrazione del banco di
S. Giacomo che fu addetto esclusivamente al servizio della Corte da
quella di tutti gli altri banchi e addisse tutte le rendite
patrimoniali del detto banco di S. Giacomo al mantenimento di questo
banco di Corte. Tutti gli altri banchi furono ridotti ad un solo,
diviso in quattro casse diverse aventi per centro comune una sola
amministrazione. Si diede una nuova forma alle polizze e fedi di
credito del banco di Corte, tanto pe' pagamenti in argento che in rame;
e cessò ogni obbligazione solidale tra il banco di corte e quello dei
privati.
Con altra legge del 14 settembre 1807, il banco di corte
venne incaricato del pagamento degl'interessi del debito iscritto sul
Gran libro, e della progressiva estinzione di un tal debito. A. tal
effetto vi si stabilirono due casse distinte, l'uni» col titolo di
Cassa delle rendite, e l'altra con quello di Cassa d'ammortizzazione.
Con
decreto del 26 novembre 1807 fu assegnato al banco dei privati un conto
di censi e rendite producenti ducati 12,000 annui per completare la
somma necessaria al mantenimento ed al servizio del medesimo.
Con altro decreto del 20 maggio 1808 fu soppresso il nuovo banco dei privati.
Con
tal decreto tutti i creditori dei banchi furono dichiarati creditori
dello Stato, ed il banco di corte venne incaricato di aprire i suoi
conti correnti anche coi particolari tanto pe' pagamenti che ricevevano
dal Tesoro pubblico, quanto pe' depositi che nei banchi si eseguivano.
Tali disposizioni però cessarono d'aver effetto per le leggi del 6 e del 22 dicembre 1808.
In
conseguenza di esse il banco di corte restò esclusivamente addetto al
Tesoro pubblico, e fu chiusa in esso la Cassa de' privati. Un nuovo
banco si eresse col titolo di Banco nazionale delle Due Sicilie, del
quale eccone le basi:
Il capitale ne era di un milione
di ducati diviso in 4,000 azioni, ciascuna di ducati 250. Questo
capitale potea essere successi ameni e aumentato per la creazione di
nuove azioni.
La società del banco fu considerata commerciale, e per conseguenza da regolarsi secondo le leggi di eccezione pel commercio.
L'inticro
corpo di azionisti era perciò risponsabile per gl'impegni del banco:
ciascuno di essi sino alla concorrenza della sua azione.
Le azioni
venivano rappresentate da una inscrizione nominativa su di un registro
tenuto in doppio, c del quale rilasciavasi un estratto all'azionista.
Le
azioni poteano trasferirsi con semplice dichiarazione del proprietario
trascritta sopra i registri del banco e certificala da uno degli agenti
di cambio più accreditali. Questo azioni, come mobili, eran
commerciabili e non soggette od ipoteca: eran però sottoposte
all'azione dei creditori sino a che si trovavano presso del debitore.
Erano attribuzioni del banco:
1.
Aprir conti nella stessa guisa degli amichi banchi, con la sola
differenza che l'opera di questi era gratuita e quella del nuovo banco
si faceva contro l'esazione di un piccolo dritto sulle fedi di credito
o polizze;
2. Ricevere io deposito tutte le somme ad esso
confidate dai pubblici stabilimenti e dai privali; e pagar per essi le
polizze tratte sulla cassa sino alla concorrenza dei fondi depositati;
3.
Fare anticipazioni sopra materie d'oro e d'argento, monete estere,
derrate e mercanzie. L'interesse in tali impieghi era amichevolmente
regolato fra i privati depositari e la commessione del banco;
4. Far prestiti sopra pegni con l'interesse all'8 per 0[0.
5.
Ricevere a titolo d'impiego tutte le somme che vi fossero confidate per
pagarsi in epoche convenute, ed a titolo di consegna, qualunque aorta
di materie, derrate ed cuciti reali.
6. Scontare tutti gli effetti
di commercio, le obbligazioni verso la Tesoreria, le lettere di cambio
ed --- biglietti all'ordine.
7. Emettere de' biglietti pagabili a
vista, calcolando però una tale emissione in modo che col numerario
effettuo riserbato nel suo tesoro pagar sempre potesse i suoi biglietti
a banco aperto, alla scadenza delle carte esistenti nel suo portafoglio.
8. Rilasciar finalmente de' mandati sopra diversi luoghi del regno co' quali mantener potesse corrispondenza.
L'amministrazione
del banco era affidata a sette governatori e tre censori sotto la
vigilanza di un reggente nominato dal Governo.
Con legge del 20
novembre 1809 fu riunito il banco di corte al banco nazionale delle due
Sicilie col titolo di Banco delle due Sicilie, al quale fu affidato e
il servizio del governo e quello dei particolari.
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Il
capitale dell'abolito banco nazionale fu somministrato dal governo; e
venne anche aumentato dal prodotto delle azioni che si realizzarono a
tutto luglio 1810.
Furono incorporati al nuovo banco altri beni ed altri cespiti che erano sotto la sua amministrazione.
Il banco delle due Sicilie faceva il servizio di tutte le amministrazioni che risiedevano in Napoli.
Esso
riceveva tutte le somme che i particolari vi versavano. La cassa però
che eseguiva tali operazioni era separata da quella che faceva tutto il
resto del servizio per conto del governo.
I depositi dei
particolari eran fiduciati come anticamente con carte di cognizione di
crediti trasferibili all'infinito per mezzo della girata e pagabili a
vista con la quitanza dell'ultimo possessore.
Le ledi di credito facean fede in giudizio e pruova autentica di pagamenti pe' quali erano state impiegate.
Esso
venne anche autorizzato a ricevere per mezzo di semplici carte di
ricognizione tutti i depositi volontari dei fondi che i particolari
avesser voluto depositarvi, ed a bonificarne l'interesse.
Tali
fondi venivano restituiti ai proprietari insieme agl'interessi che loro
eran dovuti dicci giorni dopo la dimanda fattane. Questi fondi non
potevano essere sequestrati.
Poteva inoltre il banco fare prestiti
sopra pegni o effetti di commercio sottoscritti da tre negozianti o
banchieri di sperimentata solvibilità, per una dilazione non maggiore
di sei mesi.
L'amministrazione del Banco delle due Sicilie era
affidata a dodici governatori, dei quali almeno sei dovevano esser
scelti tra i negozianti più conosciuti.
Con decreto del di 11
febbraio 1814, l'amministrazione delle proprietà assegnate al banco in
dotazione, venne trasferita alla cassa di ammortizzazione.
Con
decreto del 12 dicembre 1816 furono abolite tutte le leggi e decreti
riguardanti i banchi e furono con lo stesso nome di Banco delle due
Sicilie, stabiliti e riordinati due banchi separati e distinti: uno pel
servizio della Tesoreria generale, di tutte le. amministrazioni
finanziere, delle opere pubbliche e del corpo municipale, distinto con
la giunta alle fedi ed alle polizze notate fedi di Cassa Di Corte e
l'altro pel servizio di tutti i particolari della capitale e del Regno,
e delle particolari amministrazioni, distinto con la giunta di Cassa
Dei Privati.
Con decreto del 23 agosto 1824 fu ordinato di
aprirsi un'altra cassa di corte per rendere più facile e spedito il
corso del negoziato oltremodo cresciuto nel banco di corte.
Ecco lo stato attuale del servizio del Banco delle due Sicilie.
La Cassa di Corte è stabilita nel locale dell'abolito banco di S. Giacomo.
La
Cassa ausiliaria del banco di corte è aperta nel locale dell'abolito
banco dello Spirito Santo, e prende il nome di Seconda Casta di Corte
allo Spirito Santo.
L'una c l'altra cassa tiene due conti
separati, uno di rame e l'altro di argento, con mettere espressamente
nella epigrafe delle fedi e del bollo delle polizze le parole Rame,
Argento: e ciascuna fede o polizza é soddisfatta nella stessa quantità
di monete che rappresenta.
Tutti i particolari possono servirsi
della prima e seconda cassa di corte, depositandovi il loro danaro e
disponendone con girate o con notaie-fedi, per farne pagamenti.
Vi
si ricevono come moneta effettiva le carte della Cassa dei Privati,
sotto la responsabilità dei cassieri e pandettarj per la loro
legittimità e libero corso, con l'obbligo però di riscontrarle fra le
ventiquattr'ore con quella cassa a cui originariamente appartengono,
onde i conti appodissarj dei due banchi restino sempre distinti c
separati.
La cassa di corte è direttamente sotto gli ordini del
Ministro delle finanze per tutte le operazioni che nella medesima
convenga fare pel servizio della Real Tesoreria: e gli ordini
manifestali con lettere ministeriali vengono immediatamente eseguiti. A
qual effetto la Cassa di Corte ha la sua dotazione distinta e separata;
ed ha ipotecati per cautela de' suoi creditori tutti i Beni dello
Stato, ed in modo speciale tutte le rendite del Tavoliere di Puglia, da
cui resta perpetuamente guarentita la carta che rappresenta il suo
numerario.
«A misura dei mezzi che la cassa suddetta avrà non solo
dal fondo della propria dote che dal ristagno del numerario depositato,
secondo gli ordini del Segretario di Stato Ministro delle finanze, farà
l'operazione dello sconto delle cambiali, e di anticipazioni di danaro
sulle mercanzie esistenti in dogana per animare sempre più il commercio
ed accrescerne i fondi».
Alla seconda cassa di corte resta specialmente assegnato ii servizio:
Del corpo municipale,
Dell'Intendenza di Napoli,
Dell'amministrazione de' Lotti,
Dell'amministrazione delle poste,
Dell'amministrazione del registro e bollo,
E di altre amministrazioni di opere pubbliche e di pii stabilimenti che vogliano avvalersene.
Alla seconda cassa di corte è aggiunta l'opera delle pignorazioni per verghe d'oro e d'argento, e per monete forestiere.
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La
direzione dell'interna polizia di ciascuna cassa e delle sue officine é
affidata a personaggi nominati dal Re sulla proposizione del Ministro
delle Finanze, essi sono: un reggente, due presidenti, e sci
governatori, quattro dei quali scelti tra i proprietari, uno tra i
primari avvocati, ed un altro tra i negozianti accreditati: due di essi
sono addetti al banco di corte, due alla seconda cassa di corte, e due
al banco dei privati.
Una reggenza centrale vigila su tutte le casse ed amministra le proprietà ed i fondi del banco.
L'economia
del banco consiste in cinque officine, come per gli antichi banchi
cioè; Cassa delle monete, Ruota, Revisione, Archivio, Segreteria,
Razionalia. Ma oltre il Razionale vi è ora nel banco delle due Sicilie
un agente contabile incaricato di tener ragione di tutti gl'introiti ed
esiti del medesimo. Egli è il depositario dello stato discusso, e di
tutte le superiori determinazioni relative agl'introiti ed esiti; ed é
tenuto di rendere annualmente il conto materiale alla Gran Corte de'
conti.
Tutti i mandati di esito e le altre carte contabili
relative tanto all'introito che all'esito debbono avere oltre la firma
del reggente quella dell'agente contabile.
Egli presta una cauzione sul gran libro del debito pubblico di durati seimila.
L'opera del Banco non è limitata alla sola capitale, in forza della seguente prescrizione legislativa.
«1.°
A contare dal giorno della pubblicazione «del presente decreto (5
dicembre 1816) tutte le casse regie in qualunque provincia del Regno
(non esclusi i botteghini di Lotto Reale, ricevitorie del demanio delle
due direzioni dei beni riservati alla nostra disposizione e dei beni
do. nati e reintegrati allo Stato) saranno obbligate non solamente di
ricevere in pagamento di contribuzioni dirette ed indirette, o di
qualunque altro credito fiscale le fedi di credito e le polizze del
detto banco; ma benanche di cambiarle in moneta effettiva d'argento o
rame, secondo le qualità della polizza a richiesta dei possessori senza
che vi si possano rifiutare.
«2.° Le fedi di credito o polizze per
essere ricevute o cambiate dai sopraddetti ricevitori, dovranno avere o
l'ultima gira di firma conosciuta al ricevitore, o che la persona
esibitrice gli sia conosciuta e sottoscritta in piedi.
«3.° A
misura che i detti ricevitori o cassieri riceveranno in pagamento, e
cambieranno le dette polizze o fedi, noteranno in piedi: Ricevuta nella
ricevitoria di addi.... del mese di.... anno.... ed in uno squarcio
noteranno la data della fede, o quella della polizza notata fede, il
nome dell'intestatario, quello dell'ultimo giratario, e quello
dell'esibitore notato al piede; e quindi le verseranno come contante;
ecc.»
La cassa dei privati è stabilita nel locale dell'antico banco della Pietà.
Essa
fa il servizio di tutti i particolari della Capitale e del Regno e
delle amministrazioni. Non può essere obbligata a ricevere come
contante le carte emesse dalla cassa di Corte, se non ne sia debitrice
per effetto della riscontrata, onde i conti apodissarj dell'una non
restino mai confusi coi conti dell'altra.
La cassa dei privati ha un solo conto io argento.
La
sua dotazione è formata della proprietà di tutti i beni fondi, rendite,
valori di obbliganza e cambiali, restituiti all'amministrazione della
reggenza del banco dalla direzione della cassa di ammortizzazione in
virtù del decreto del 1° ottobre 1816.
Alla cassa dei privati è unita l'opera di pegni sulle materie di oro, di argento e gioie.
Con
decreto del di 20 luglio 1818 fu aperta una cassa di sconto, sotto la
immediata direzione e disposizione del reggente del banco, come opera
aggiunta alla cassa di corte in S. Giacomo.
Si stabili che
l'interesse dello sconto non fosse giammai maggiore del 6 per 0|0,
ossia del 1|2 per 0|0 al mese calcolato per giorni.
I valori che
possono scontarsi sono: le cambiali traettizie con tre firme, pagabili
in Napoli ed accettate da trattari o biglietti ad ordine di commercio
con la stessa qualità di tre firme.
Non potranno avere scadenze più lunghe di tre mesi a scorrere.
Le
cambiali del Governo sulle ricevitorie generali di Capua, Salerno ed
Avellino all'ordine dei privati, dopo che a loro cura saranno state
accettate.
I beni della cassa di servizio; e finalmente le rendite
del gran libro, quando non rimangono a scorrere che soli tre mesi per
la maturazione.
L'interesse dello sconto è stabilito al 1|2 per 0|0 al mese, ma potrà esser minore.
Pei valori della Tesoreria generale e delle altre amministrazioni finanziere, l'interesse sarà di un 1|4 per 0|0 al mese.
Il
Segretario di Stato Ministro delle finanze nominerà una commissione di
quattro negozianti per lo meno i quali saranno incaricali di esaminare
le cambiali ed altri valori da scontarsi, restando risponsabili sul
loro onore e moralmente della regolarità e della bontà degli effetti
ammessi allo sconto.
Un agente de' cambi da destinarsi dal
reggente del banco, e da approvarsi dal Ministro delle finanze, nel
lunedì di ciascuna settimana, riceverà i valori che vorranno scontarsi,
e ne formerà uno stato, nel quale designerà il nome dell'accettante,
quello della persona che domanda lo sconto, la somma da scontarsi, il
giorno della scadenza, l'ammontare dell'interesse, calcolandolo dal
prossimo venerdì al giorno seguente alla scadenza inclusivi.
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Rimarrà l'agente risponsabile della verità della firma dell'accettante e del girante alla cassa.
La
mattina seguente si riunirà la commessione per dichiarare sullo stato
dell'agente quei valori che troveranno buoni ed ammessibili,
restituendovi nella giornata seguente con l'enunciato stato all'agente.
I
possessori degli effetti da scontare possono procurarsi direttamente
l'approvazione dalla commessane de' negozianti, senza l'intelligenza
dell'agente: rimanendo obbligati però di passare i detti effetti allo
sconto per mezzo dell'agente anzidetto.
Le cambiali che si
troveranno approvate dai negozianti deputati, saranno, nel mercoledì,
passate dall'agente de' cambi, con uno stato, alla razionalia della
reggenza; ed il contabile trovandolo esatto per quanto riguarda la
calcolazione, farà sottoscrivere dal reggente, e notare le
corrispondenti polizze per la somma scontata, dedottone l'interesse. La
mattina del venerdì consegnerà le dette polizze all'agente, tenendo un
esatto registro di lutti i nomi di coloro ai quali si sono scontati i
valori sopraccennati, e delle somme accredenzate; qual registro sarà
ostensibile alla commessane de' negozianti, sempre che lo richiederanno.
Le
cambiali della Tesoreria generale o altre amministrazioni finanziere
saranno rimesse direttamente al reggente del banco, e ne sarà fatto lo
sconto senza passare all'esame della commessione.
Le polizze saran rimesse alla Tesoreria generale ed alle rispettive amministrazioni per mezzo dello stesso agente de' cambi.
Il
reggente nominerà un esattore delle cambiali e de' sopraddetti effetti
commerciali, al quale, nei giorno precedente alla rispettiva scadenza,
saranno dai razionale della reggenza consegnati gli effetti contro suo
ricevo, ed egli dovrà, sotto la sua responsabilità, eseguirne il
pagamento dall'accettante, ed in caso di rifiuto farà tra le ore 24
susseguenti alla scadenza adempiere al protesto per mancanza di
pagamento.
Nel giorno seguente a quello del protesto, l'esattore
consegnerà al contabile della reggenza le cambiali protestate
unitamente all'atto di protesto, e questi prenderà immediatamente gli
ordini del reggente per astringersi chi di dritto.
Per le cambiali
scontate per conto delle amministrazioni finanziere, l'esattore
presenterà le cambiali protestate alle amministrazioni in cni si sono
scontate, e ne esigerà prontamente il pagamento.
Tanto i
negozianti componenti la commessione, quanto l'agente di cambio addetto
allo sconto, nel caso di fallimento dell'accettante, dovranno
immediatamente avvisarne il reggente.
Infine,
pel miglior servizio del pubblico il Ministro delle finanze diede ai 13
settembre 1823 una ordinanza, nell'articolo 1° della quale si dice:
Che l'interesse dello sconto per gli effetti commerciali sarà del 4 per 0|0 per anno, e da pagarsi in ragion di giorni.
Nell'articolo
2:° Che l'interesse per la pegnorazione nella cassa di sconto degli
estratti degli estratti d'iscrizioni e dei certificati delle due
amministrazioni sarà ribassato al 5 per 0|0 all'anno, ed a rata di
giorni.
Nell'articolo 3:° Tra l'altro, che l'agente dei cambi non
potrà esigere altro dritto sopra i valori che si scontano sotto
qualsivoglia titolo, che grana cinquanta a migliaio, sino alla
concorrenza di mille ducati. Oye però i valori oltrepassino tale somma,
per l'eccedente non potrà esigere che grana tre per ogni cento ducati;
e questo dritto sarà pagato da colui al quale i valori si sono scontati.
Nell'articolo
4:° Che per la pegnorazione degli estratti d'iscrizioni, dei
certificati delle due amministrazioni, l'agente esigerà pei primi, che
non eccedono i ducati 1000, grana 50, e per le somme che oltrepassano i
ducati 1000, grana 40. E pei secondi, per la pegnorazione, non
eccedente i ducati 1000, grana 30 a migliaio; e per le somme eccedenti
i ducati 1000, grana 25 a migliaio.
E finalmente nell'articolo 5:°
Che le istruzioni e le ordinanze precedenti rimangono nel loro pieno
vigore, per quanto non si oppongono alla presente ordinanza.
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