AMMINISTRAZIONE F I N A N Z I E R A DEL REGNO DELLE DUE SICILIE ESPOSTA SECONDO I PRINCIPI FONDAMENTALI DI PUBBLICA ECONOMIA E SECONDO LE LEGGI, I DECRETI ED I REGOLAMENTI IN VIGORE OPERA COMPILATA UFFICIALE DI CARICO NEL REAL MINISTERO DI STATO DELLE FINANZE VOLUME UNICO NAPOLI PRESSO GIOVANNI PELLIZZONE Strada nuora dei Fossi a Foria num. 6. 1856 |
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I
banchi tra di noi non sono più antichi del XV secolo. Quelli che
volevano aprir banco, per sicurezza di coloro che vi depositavano il
danaro, dovevano dare mallevarla di 40 mila ducali. Si esercitavano
prodigalmente da' toscani e più da' genovesi. «Nell'archivio della
Camera della sommaria, dice il Galanti, esistono gli avanzi de' libri
dei banchieri, che consistono in giornale, cassa e libro maggiore.
Cominciano dal 1511 e finiscono al 1604.»
Siccome erano frequenti
i fallimenti, a richiesta della città di Napoli nel 1553 fu accresciuta
la malleveria a 100 mila ducati. Pramm. 2 de nummulariis. Si tenevano
in Napoli questi banchi nella strada, che oggi si chiama di S. Biagio
de' librai: passarono poi vicino al sedile di porto, dove tuttavia la
contrada ritiene il nome di Banchi nuovi.
La scrupolosa fedeltà,
con la quale si amministravano i monti di pietà, ed i frequenti
fallimenti de banchieri, fece pensare di affidarsi a' primi i pubblici
e privati depositi. Si trovò maggior sicurezza ne' banchi di questi
luoghi pii; ed i banchi de negozianti tratto tratto furono abbandonati.»
L'ospedale
degli incurabili teneva banco, che poi fu quello del popolo, e si
separò di amministrazione nel 1589. Nel 1575 furono eretti i banchi del
Monte della Pietà e delle Nunziata, nel 1591 quello dello Spirito
Santo, nel 1596 quello di S. Eligio, nel 1597 quello de' S. Giacomo e
Vittoria, nel 1600 quello dei poveri. Nel 1640 i governatori
dell’arrendamento delle ferino eressero il banco del Salvatore. I
banchi de' particolari finirono nel 1604. Il Toppi, che ce ne ha
conservalo I elenco dico eh ascendevano a quaranta.
§. 93.
Differenza de' nostri baschi da quelli de paesi esteri.
Questi
nostri banchi non sono come quelli di Amsterdam, di Amburgo, di Londra,
dove sono compagnie di negozianti, o si amministrano per conto dello
Stato.
I nostri banchi erano di una natura interamente diversa,
furono aperti da persone private, con la semplice approvazione del
governo. Vigilavano alla lor economia alcuni privati cittadini, sotto
nome di governatori, che venivano eletti dal Re e servivano
gratuitamente.
Ricevevano il danaro di chiunque volea depositarlo,
ch'era sempre pronto ad essere pagato, a disposizione del creditore, o
tutto o in porzioni, con quelle condizioni o patti che gli erano più a
grado.
«Questo stabilimento è tutto nostro particolare, dice il
Galanti. I banchi di Napoli hanno gran danaro depositato; quelli di
Olanda non hanno altra ricchezza che la fede e la fiducia.
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Si
fa in Napoli la maggior parte de' pagamenti per polizze di banco, onde
sono di freno alle liti. 1 contratti, fatti per mezzo di queste
polizze, hanno una fede maggiore di tutti gli altri contralti: anzi
alcuni contratti, come sono quelli con lettera di cambio, non hanno la
pronta esecuzione, se non quando sono accompagnati da pagamento fatto
per banco. Ma con una singolar contraddizione, le polizie di banco
hanno tutta l’efficacia quando si tratto di eccezione, e quando si
tratta di azione vanno soggette a termine ordinario, come le scrittore
private.
Malgrado questo difetto della nostra costituzione, la
fiducia dee banchi è tale che non vi è negoziante o casa facoltosa di
Napoli, che non eserciti in gran parte il suo commercio d'introito o di
esito per mezzo di uno de' banchi, onde tutti hanno gran concorso, e
contengono tante ricchezze che si reputano immense. Si ba maggior
fiducia De' banchi che nelle proprie case; e perciò chi cerca di
mettere il suo danaro io sicura custodia nel banco, echi in commercio
per mezzo de' biglietti, detti fede di eredito. Dalla fede di eredito
nascono le polizze di banco, perché della somma contenuta o aggiunta
alla prima, si fanno i pagamenti particolari in polizze notate so la
fede. Questi biglietti hanno tutto il valore della moneta effettiva, ed
un credilo illimitato. Cosicché tali biglietti moltiplicano i segni
rappresentanti delle ricchezze, e rendono più facile e più spedita la
circolazione. Questi banchi sono stati sempre rispettati dal governo,
ne' maggiori bisogni della monarchia Spagnuola, e dal popolo nei suoi
tumulti.
L'opera de banchi è tutta gratuita, tal che sembrano essere gli archivi e le computisterie di tutte le case de particolari.
§. 94.
Dell'economia de' nostri banchi.
Per
l'ordine della scrittura e per la speditezza degli affari, i nostri
banchi erano ammirabili: La loro economia consisteva in cinque
officine, cioè cassa delle monete, ruota, revisione, archivio,
segreteria, razionalia.
La cassa delle monete dava il principale
moto al banco. Ogni banco aveva il tesoro, dove si conservava il
principale deposito. Oltre di questo vi era la cassa giornaliera, che
si consegnava al cassiere maggiore. Questa cassa riceveva ed esitava
tutto il danaro dei particolari, e per agevolare il commercio vi erano
due tre o quattro casse piccole co' loro sotto cassieri, de quali
rispondeva il cassiere maggiore, il quale li eleggeva; ma fra il numero
degli officiali del banco. Quando queste casse teneano oltre a ducati
800 mila, il di più si rinchiudea nel tesoro. Il cassiere maggiore
doveva dare malleveria di 8 mila ducati; ma i governatori da tempo io
tempo ed all’improvviso faceano le contate di cassa, fa ogni banco vi
erano delli uffiziali regi, incaricati
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a riveder le monete, con l’obbligo di tagliarle se falso o scarse di peso.
La
cassa de' pegni era un ramo della cassa maggiore. I banchi prestavano
sopra oro, argento e gioie, coll'interesse del 6 per 400, su le gioie
davano il terzo della stima, esclusa la manifattura. Si soleano tenere
i pegni per due anni; ma quando si pagava l'interesse, questo termine
veniva prolungato.
La Ruota era composta di motti uffiziali, de'
quali eran capi il Libro maggiore ed il Pandettario. Da' libri
d'introito e di esito della cassa si formava il Libro maggiore,
rinnovato in ogni sei mesi. Si chiamava Randella la nota di tutti i
creditori del banco il Pandettario era il giudice che riconosceva i
pagamenti che si domandavano. Il Libro maggiore su la fede di credilo o
su la polizza scriveva buona, ed il Pandettario pagale.
La
Revisione avea per oggetto di riveder la scrittura di sei mesi,
l'archivio di conservarla. Il revisore esaminava il conio del Libro
maggiore e ne correggeva gli errori. Tenea la scrittura degli ultimi
anni, secondo l'uso de' diversi banchi, dove di tre anni e mezzo, dove
di sei anni e dove di dieci. L'archivio conservava la scrittura dal
giorno della fondazione del banco. In ogni fine di anno il revisore era
tenuto consegnare all’archivario la scrittura di un intero anno, il più
antico della sua revisione.
La Segreteria era l'officina del
governo del banco. Quivi era la banca dell’udienza, alla quale sedevano
i governatori: quivi faceansi le sessioni e le conclusioni: si
ricevevano gli ordini del Re, e si facevano tutte le cose attinenti al
regolamento del banco. Il segretario conservava tutti questi registri
ed emanava gli ordini. La razionala conteneva la scrittura del
patrimonio del banco. Il suo capo, dello impropriamente Razionale, era
ancora il fiscale del banco, perché invigilava sopra tutte le altre
officine specialmente su le casse delle monete, e rendeva consapevole
il governo di ogni accidente.
Della ragione de nostri banchi ha
scritto un esatto trattato il Rocco, de banchi di Napoli e della loro
ragione; ed il Galanti nella sua descrizione storica e politica del
regno. Son essi che ci servon di guida in questa istorica esposizione.
I sette banchi aveano uniformità di economia, e tale corrispondenza Ira
loro, che non altrimenti esser doveano considerali che come un solo
banco, diviso io sette officine generali. Ciò non ostante furono
proibiti i riscontri nel 1635 o nel 1728, colle nostre prammatiche.
Riscontro
era la fede di credito o la polizza notata fede che si girava dal
depositante, e come moneta si presentava in qualunque banco e da
chiunque. Chiamavasi riscontro, dal cambio che ogni banco alla fine
della settimana faceva di simili fedi e polizze con tutti gli altri
banchi: questo atto dicevasi riscontrare le polizze, e nel riscontrare
che un banco faceva con l'altro, il banco debitore era tenuto saldare
io contante.
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I riscontri erano dunque le
polizze o le fedi di credito, che per agevolare la negoziazione si
pagavano dalla cassa, senza passarsi per ruota, o del proprio banco o
di altri banchi. Ma nel passare per ruota dopo essersi pagate, poteano
trovarsi soggette a vincoli, a condizioni, a sequestri, a falsità. I
riscontri furono adunque proibiti dalle nostre leggi, perché da essi
aveano avuto origine talvolta i mancamenti de cassieri. Ma perché si
preferì il comodo del commercio al pericolo de' banchi, tali leggi non
furono giammai osservate. «Tuttavolta, riflette il Galanti, questi
inconvenienti sono a rischio del cassiere maggiore, onde, i riscontri
non si ricevono che dalle mani di persone che hanno credito del banco,
e con la soscrizione loro. Ma una fuga, un fallimento o altro sinistro
non ripara il pericolo. Il signor Rocco propone un metodo da adoperarsi
nei riscontri; ma io crederei, che il bene del commercio esigesse, che
tutt'i biglietti di banco che non racchiudono vincoli o condizione
alcuna, corressero come moneta, senza aver bisogno di alcuna
soscrizione.
Queste riflessioni ci sembrano assai ben feudale; ma
per mandarle ad effetto una lunga abitudine si opponeva de' nostri
costumi e l'infelicità de' tempi a' quali andavano incontro. Dell'opera
dei banchi abbiam detto abbastanza in lesi generali. Ci limitiam perciò
ad esporre lo stato de' nostri banchi nell’epoca immediatamente
prossima alla grande scossa che preparò la loro ruina.
E qui
troviamo convenientissima cosa il trascrivere una ben saggia
riflessione del Say a proposito delle storiche nozioni che non dobbiamo
trascurar giammai relativamente ai banchi, ancorché caduti. «Simili
stabilimenti, ei dice, sono stati instituiti in Venezia, Genova,
Amsterdam, ed Amburgo. La guerra devastatrice, che ha rovesciato
tant'imperi, li ha involti nella stessa rovina. Ciò non pertanto sarà
utile far conoscere la natura di tali istituzioni e ohe potrebbero
risorgere; il loro esame servirà anche a rischiarare la storia de'
paesi dove sono state stabilite; e non dovevasi d'altronde tralasciare
di far cenno di un mezzo che gli nomini hanno inventato per supplire
agli usi della moneta.»
§. 95.
Novità introdotte nel sistema de' nostri banchi dal 1805 al 1815.
Un
decreto del 4 germinale anno II approvò la costituzione del banco di
Francia con privilegio esclusivo di far circolare i viglietti di banco.
L'art. 31 di quel decreto prescrive non poterci ergere verun'altra
banca ne' dipartimenti francesi senza 1 autorizzazione del governo, il
quale accordandone loro il privilegio limitar dovesse la somma de'
viglietti da emettersi, in modo però che i biglietti non dovessero
materialmente venir fabbricati se una in Parigi.
Un altro decreto del 22 aprile 1808 determina definitivamente gli statuti del banco di Francia.
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Un
altro decreto infine dato da Baionna il 18 maggio 1808 approva il
progetto di organizzazione de' banchi di sconto del banco di Francia.
Durante l'occupazione militare tutto fra noi modellar si dovea su quel
tipo.
Do primo decreto del 29 febbraio 1816 per conservare
il credito de' banchi della città di Napoli e farli rispettare come
proprietà particolari esistenti sotto la guarentia dell’interesse
generale e della fede pubblica, conferma tutte le disposizioni con
tenute negli editti del Re dell’anno precedente riguardo alla
estinzione de' viglietti di banco ed il trasporto de' beni ceduti in
pagamento de' banchi medesimi; si confermò la deputazione a
quest'oggetto creata e si prescrisse che, come per lo passato,
continuassero ad aver corso i viglietti di banco detti fedi di credito
e polizze, e che fossero ricevuti in tutte le casse dello Stato in
pagamento delle contribuzioni come numerario effettivo. Ma dopo quattro
mesi cominciarono le riforme.
Dna legge del dì undici giugno dello
stesso anno, mentre manifestava a la necessità di dare ai banchi della
città di Napoli quel «grado di confidenza che è indispensabile per la
pubblica prosperità e per la sicurezza degl'interessi privati», divise
dall'amministrazione di tutti gli altri banchi quella del banco di s.
Giacomo che fu addetto esclusivamente al servizio della corte, e
addisse pel mantenimento di questo banco di corte tutte le rendite
patrimoniali del banco dì s. Giacomo. tutti gli altri banchi rimasti
così al solo servizio de' privali, furon ridotti ad un solo, diviso
però in quattro casse diverse che avessero per centro comune
un'amministrazione medesima e sola, conformemente ad un piano che si
disse fallo dalla deputazione degli apodissari, presentalo al Ministro
delle finanze, il quale di concerto con la deputazione sud della
proceder dovea alla liquidazione degl'interessi esistenti tra il banco
di corte e quello de' privati, da farsi fra due mesi, sino alla quale
la riscontrala, o sia il bilancio settimanale tra il banco di corte e
quello de' privali dovesse sol continuarsi. Si diede una nuova forma
alle polizze e fedi di credito del banco di corte, tanto pe' pagamenti
in argento che in rame; e cessò dalla pubblicazione di questa legge in
poi ogni obbligazione solidale tra il banco di corte e quello de'
privati, non dovendo corrispondere ciascuno di essi se uon de propri
impegni particolarmente contratti. La deputazione degli apodissari fu
conservata fino a nuovo ordine. Ma il decreto del 24 settembre, creando
una commissione di tre consiglieri di stato per procedere alla
liquidazione del debito così del banco di corte come di quello dei
privati, lasciò all'arbitrio di questa il poter adoperare all’oggetto
quelli fra la deputazione degli apodissari che stimasse di
prescegliere, o altri di sua fiducia.
Con la legge del 14
settembre 1807, il banco di corte venne incaricalo del pagamento
degl'interessi del debito iscritto nel gran libro, e della estinzione
progressiva di un tal debito.
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Per questo
effetto vi si stabilirono due casse distinte, come abbiam già vedute,
l’una col titolo di Cassa delle rendite, e l'altra con quello di Cassa
di ammortizzazione. I governatori del banco dovean dirigerne solo
l'operazione a norma delle leggi e de' decreti: il ministro delle
finanze aver ne dovea soltanto la sorveglianza e l'ispezione.
Riguardo
al banco de privati, con decreto del 26 novembre 1807 gli si assegnò un
conto in censi e rendite producenti ducati 12,000 annui per completare
la somma necessaria al mantenimento ed al servigio del medesimo; si
ordinò che le pensioni de' giubilati e delle vedove fosser pagate dal
tesoro pubblico; e che «il ministero e delle finanze rendesse conto
delle misure da lui prese dietro gli e ordini ricevuti, per assicurare
la circolazione pelle polizze e guarentirne il pagamento.»
Ecco
già una pubblica manifestazione del discredito nel quale le carte
bancali eran Ira noi cadute, e della difficoltà insormontabile per quel
governo di ricondurle alla primitiva floridezza. Questo nuovo banco
privato, raffazzonalo da miseri avanzi di un gran naufragio fu
soppresso nel seguente anno con decreto del 20 maggio. «Esso non area
rappresentato se non infelicemente gli amichi banchi», disse il
ministro delle finanze in un suo rapporto pubblicato in quell'epoca.
Con
tal decreto tutt'i creditori de' banchi furon dichiarati creditori
dello stato, c il banco di corte venne incaricato di aprire I suoi
conti correnti anche co' particolari, tanto pe' pagamenti che
ricevevano dal tesoro pubblico, quanto pe' depositi che ne' banchi si
eseguivano.
Tali disposizioni però non ebber lunga durata; e con
le leggi del 7 e del 22 dicembre dello stesso anno, fu ai banchi data
una novella organizzazione.
In conseguenza di esso il banco di
corte restò esclusivamente addetto al tesoro pubblico, e fu chiusa in
esso la cassa de' privati. E un nuovo banco si eresse col titolo di
banco nazionale delle due Sicilie.
Una tale istituzione subì
anch'essa dopo men di un anno il fato delle organizzazioni di
quell'epoca. Ma prescindendo dal difetto, come che essenzialissimo, di
non adagiarsi ai nostri lunghi ed inveterati costumi, e di non offrire
veruna guarentia in tanta vertigine d'innovazioni, merita di esser
conosciuta, ed un talento non ordinario dimostra in pubblica economia
con condizioni per altro ipotetiche e non ancora per noi tuttavia
applicabili. Ne son queste le basi.
Il capitale del banco era di
un milione di ducali diviso in 4,000 azioni, ciascuna di ducali 250. Un
tal capitale venir poteva successivamente aumentato per la creazione di
nuove azioni.
La società del banco fu considerata commerciale; e conseguentemente da regolarsi secondo le leggi di eccezioni pel commercio.
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L'intero
corpo degli azionari veniva perciò a rimaner risponsabile per
gl'impegni del banco, e ciascuno di essi sino alla concorrenza della
sua azione.
Le azioni venivano rappresentale da una inscrizione
nominativa su di un registro tenuto a duplicato, e del quale
rilasciavasi all'azionario un estratto.
Le azioni trasferir si
poteano con semplice dichiarazione del proprietario trascritta sopra i
registri del banco e certificata da uno degli agenti di cambio più
accreditali. Queste azioni, come mobili, eran commerciabili e non
soggette ad ipoteca: eran sottoposte però all'azione de' creditori sino
a che si trovavano presso del debitore.
Erano attribuzioni del banco:
1.
Aprir conti nella stessa guisa degli antichi banchi, in modo che anche
le sue carte avesser fede in giudizio come per lo pas salo. — Ma si
accordò al nuovo banco l’esazione di un piccolo diri Ho su le fedi di
credito o polizze, ad indennizzazione delle spese di servizio, mentre
l'opera de' nostri antichi banchi era, come abbiam veduto, gratuita.
Una tale innovazione simpatizzar non poteva con le nostre inveterate
abitudini.
2. Ricevere in deposito tutte le somme che gli venisser
confidate da' pubblici stabilimenti e da' privati; e pagar per essi le
po lizze traile su la cassa sino alla concorrenza de fondi depositali.
3.
Far delle anticipazioni sopra materie di oro e di argento, sopra monete
estere, derrate, mercanzie. L'inleresse in tali impieghi veniva
amichevolmente regolato fra i privati depositari e la commessione del
banco.
4. Far prestiti sopra i pegni con interessi all’olio per 100.
5.
Ricevere a titolo d'impiego tutte le somme che vi fosser confidate per
pagarsi in epoche convenute, ed a titolo di consegna qualunque sorta di
materie, derrate ed effetti reali.
6. Scontare tutti gli effetti di commercio, le obbligazioni verso la (esoreria, le lettere di cambio ed i biglietti all’ordine.
7.
Emettere de' viglietti pagabili a vista, calcolando però una tale
emissione in modo che col numerario effettivo riserbalo nel suo tesoro
pagar sempre potesse i suoi viglietti a banco aperto alla scadenza
delle carte esistenti nel suo portafoglio.
8. Rilasciar finalmente de' mandali sopra diversi luoghi del regno co' quali mantener potesse corrispondenza.
9.
L'amministrazione del banco era affidata a sette governatori e tre
censori sollo la vigilanza di un reggente nominato dal go verno.
Questo
nuovo banco, con un poco di costanza e di lealtà nel l'amministrazione
avrebbe forse potuto col tempo prosperare. Ma il banco di corte ne
sentì gelosia; ed eccoci di bel nuovo ad ulteriori organizzazioni.
Una nuova legge del 20 novembre 1809 riunisce il banco di corte col banco nazionale delle due Sicilie in un solo col titolo
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di Banco delle due Sicilie al quale viene del pari affidalo e il servizio del governo e quello dei particolari.
Il
capitale dell'abolito banco nazionale di 1,000,000 di ducati diviso in
4,000 azioni fu somministrato dal governo; e venne anebe poi aumentalo
da) prodotto delle azioni che ti realizzarono a tutto luglio 1810. —
Abbiam già veduto come di queste 4,000 azioni, 3.900 dapprima e per la
totalità appartenesse alla cassa di ammortizzazione.
Furon
garantite le polizze emesse dal banco di corte fino al 31 dicembre del
1800; e venne ordinato che le medesime circolassero per conto del nuovo
banco.
Per la estinzione di quelle polizze e per l’assegnata
dotazione furono incorporati al nuovo banco alcuni altri beni ed altri
cespiti ch'erano sotto la sua amministrazione vigilata dal ministro
delle finanze.
Bastarono a carico del governo tutti gli altri
creditori del banco di corte, per esser soddisfatti co' prodotti
arretrati dalle rendite del medesimo banco.
I guadagni eran divisi
in ogni sei mesi: quelli spellanti alla cassa di ammortizzazione
rimaner dovevaoo esclusivamente destinati alla estinzione del debito
pubblico.
Il banco delle due Sicilie faceva egualmente il servizio
del tesoro pubblico, della tesoreria della casa reale, della «asse
delle rendile e di quella di ammortizzazione, dell'ordine delle due
Sicilie, e di tutte le amministrazioni che risedevano io Napoli.
Seguitò
questo banco, secondo l'antico sistema, a ricevere tutte le somme clic
i particolari vi versavano. La cassa però che tali operazioni eseguiva
era separata da quella che faceva tutto il resto del servizio per conto
del governo.
I depositi de' particolari eran fiduciari come
anticamente con carie di cognizioni di credito trasferibili
all’infinito per mezzo di una girata e pagabili a vista con la
quietanza dell'ultimo possessore.
Le fedi di credilo facean fede
in giudizio e prova autentica di pagamenti pe' quali erano stati
impiegate; non però per istabilire pagamenti anteriori che mai avesser
potuto essere enunciali nelle girate, eccello il caso che tali
pagamenti con fossero stati effettivamente falli per mezzo di altre
fedi o polizze. Come del pari le fedi di credilo con potevano più
servir di prova per quelle con dizioni le quali esigendo il consenso
delle due parti, non potessero per loro natura venir altrimenti
confermale se non in vigore dì contratti sintagmatici.
Oltre ai
servigi sopra indicali il banco delle due Sicilie venne autorizzato a
ricevere per mezzo di semplici carte di ricognizione tutt'i depositi
volontari de' fondi che i particolari avesser voluto depositarvi, ed a
bonificarne l'interesse. Tai fondi cosi depositati venivan restituiti
ai proprietari unitamente agl'interessi che loro eran dovuti dieci
giorni dopo fattane la dimanda.
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— I fondi volontariamente versati o depositati nel banco esser non poteano sequestrati.
Poteva
inoltre il banco far de prestiti sopra pegni o effetti di commercio
sottoscritti da Ire negozia oli o banchieri di sperimentala
solvibilità, ma per una dilazione non maggiore di sei mesi.
L'amministrazione
del banco delle due Sicilie era affidata a dodici governatori, de quali
almeno sei esser doveano scelti fra i negozianti più conosciuti.
Un'ultima
innovarne subì finalmente il banco col decreto del dì 11 febbraio 1814.
L'amministrazione delle proprietà assegnategli in dotazione, i cui
fondi e le cui rendite guarentir doveano i suoi impegni e l'estensione
delle sue operazioni, venne con quel decreto trasferita alla cassa di
ammortizzazione, come abbiamo di sopra accennalo.
§. 96.
Riordinamento de' nostri banchi a loro attuale organizzazione.
Il
decreto del 12 dicembre 1816 ristabilì finalmente il nostro banco so
quelle basi di solidità e di fiducia che ne' dieci anni non avea potuto
riacquistare; ed il crollato edilizio fu ricostruito secondo l'antico,
disegno che d’ordine del Re venne già formato da una deputazione di
creditori apodissari e approvato fin dal 1805, ma che poi per le
vicende della sopravvenuta guerra non si poté mettere in esecuzione. s
£ conseguentemente a rimuovere le molle e gravissime novità avvenute di
soppressione e ristabilimento di questa antica ed utilissima
instituzione nazionale durante l'occupazione militare, senza mai
vedersi risorgere il credito pubblico, cui essa è principalmente
addetta» tutte le leggi s decreti emanali in quel periodo riguardanti i
banchi furono aboliti, e specialmente la leggo del 6 dicembre 1808, ed
i decreti del 20 novembre 1809, 18 no cembro 1810 ed 11 febbraio 1813
(1).
In conseguenza dunque del detto real decreto del 12 dicembre
1816. l'oggetto principale del banco delle due Sicilie è quello di
ricevere e ritenere in deposito le diverse specie di nostre monete
secondo il loro valore e corso legale, rilasciandone a' depositanti le
rispettive carte di eredito conosciute e generalmente denominate fede
di eredito, e polizze notate fedi.
(1) Questo riordinamento
ebbe il più felice successo. Nel 1824 si vide con soddisfazione risorto
il credito pubblico verso questa antica ed utilissima instituzione. Si
osservò nel tempo stesso che l'affollamento del negoziato ora tale nel
banco di corte che per quanta fosse l'attività ed il numero
degl'impiegati, deve sempre sperimentarsi un ritardo nel servizio a
nelle operazioni di quel banco. Per la qual cosa il bisogno surse di
una nuova cassa la quale fossa una cassa ausiliaria e soccorsale del
banco di corte, e con decreto del 23 agosto 1824 ne venne determinato
il servizio.
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Queste carte di credito munite
di tutte le formalità prescritte da' particolari regolamenti
amministrativi superiormente approvati e rivestite della soscrizione
degl'intestatari e de' giratari di esse, sono trasferibili colla
semplice di loro tradizione, senza che faccia d’uopo operarsene la
legittima traslazione di dominio; e d'intimarsene preventivamente al
banco alcun atto di trasporlo o altro atto equivalente. E per queste
modo facile e pronto di trasferì mento di dominio, e per la esattezza e
celerità colle quali vengono soddisfatte, essendo in tutti i giorni, e
quasi in tutte le ore estinte a vista, esse hanno non estesa ed
illimitata circolazione nel commercio di tolto il regno, e sono ammesse
senza alcuno difficoltà come contanti effettivi, anche dalle casse di
conto regio, e da quelle delle altre pubbliche amministrazioni.
In
caso di dispersione, e non essendosi esse ancor presentate al banco,
può il vero proprietario reclamarne il valore sotto altane formalità, e
dietro valida cauzione a' termini de' regolamenti in vigore.
I
pagamenti che si praticano con questo mezzo dal banco fanno piena
pruova della numerazione del denaro; e le dichiarazioni, le
convenzioni, i patti e le condizioni qualsivogliano appesti nelle gire
di siffatte carie di credilo servono ugualmente di pruova, e producono
quell’effetto che la natura e qualità dell’atto seco porto, ancorché
non sieno corredate della formalità del registro, bastando per
accertarne la data quella segnala dal banco.
Per questo fine le
succennate carie di credito vengono, dopo che sono state estinte,
conservate con ogni ordine e diligenza negli archivi del banco di unita
alle altre sue scritture; ed è lecito a chiunque di farsene rilasciare
delle copie legali, le quali sono ammesse in giudizio, e vi fanno fede.
In
oltre lo stesse banco per giovare al commercio, ed a farlo vie meglio
progredire, sconta degli effetti di commercio di firma di tre probi e
solvibili negozianti, di scadenza però non più lunga di tre mesi: e per
lo stesso periodo di tre mesi riceve io pegno gli effetti pubblici per
tre quarti del loro valore corrente in piazza secondo il corso fissato
in borsa; e sconta de' valori ad una firma contro depositi di gioie a'
termini del real decreto de' 12 di febbraio 1832. Per accorrere a'
bisogni ed al sollievo degl'individui di ogni classe dà per soli sei
mesi del denaro sopra oggetti preziosi e di pannine, di seterie, e di
metalli, che ritenendo presso, di se a titolo di pegno, ne garantiscono
alla scadenza la restituzione.
Attualmente il banco è diviso in
tre distinte casse. La prima detta cassa di corte è stabilita
nell’edifìcio delle reali finanze in S. Giacomo; l'altra detta seconda
cassa di corte, soccorsale della prima, risiede nel locale una volta
del banco del Spirito Santo; e la terza denominata cassa de' privati
esiste in quello del già Banco della Pietà.
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Le
carte però di credito dell'una sono indistintamente ammesse nelle
altre, salvo a forno io fine di ciascun giorno il rispettivo conteggio
e riscontro.
Alle prima cassa di corte è annessa l'operazione
dello sconto degli effetti commerciali, e della perorazione degli
effetti pubblici: all’altra nello spirito santo, soccorsale della
prima, trovasi riunita l'opera della pegnorazione di oggetti preziosi;
e nella terza de' privati ha luogo la pegnorazione di oggetti preziosi,
e di oggetti di pannine, telerie, seterie, ferro, rame ec. ec.
Vi
è un archivio generale stabilito nel locale dello antico banco de
Poveri, ove si conservano le polizze ed i libri del negoziato di lotti
gli antichi banchi fin dati epoca di loro fondazione, e del banco
attuale.
Le anzidette delle tre casse compongono il banco, il
quale ha una reggenza che ne dirige l'andamento ed il servizio, e si
compone da un reggente, e da due presidenti con tra segretario generale
ed un razionale in capo.
Il remote è sempre rivestito di altra
carica superiore; ed ora oltre di quella di presidente del consiglio
delle prede marittime, riunisce anche l'altra di direttor generale
delle monete.
Vi sono anche io ciascuna delle casse due
governatori: nello cassa soccorsale dello spirito santo il più anziano
tra essi ha il titolo di vicepresidente, e ne esercita le funzioni.
§. 97.
Del reggente e del presidente.
Il
reggente tiene la sorveglianza ed ispezione generale su tutte le tre
casse e sull'archivio generale de' banchi, e presiede al consiglio di
reggenza. Egli personalmente visita ciascuno de' suddetti locali
secondo che stima opportuno, e che le circostanze lo esigono.
Conferisce direttamente col ministro delle finanze, col quale ha
esclusivamente la corrispondenza, come l’ha del pari co' tribunali, co'
capì di altre amministrazioni, e con tutte le altre autorità cori
politiche che militari residenti in Napoli e nel regno. E nelle sole
sue attribuzioni l'intervento nella stipula decontratti, la conoscenza
degli affari contenziosi, sentendo il parere del governatore avvocato;
la disposizione di tutti i pagamenti; In firma delle polisse tanto d
introito i quanto di esito, comprese anche quelle del risultamento de'
pegni venduti, la liberanze, delle somme delle polizze e cartelle di
pegni disperse, per le anali dispone prima gli alti amministrativi per
le debite cauzioni. 11 medesimo ha esclusivamente la sopravveglianza
delle officine del segretariato generale e della razionala centrale;
ordina la esecuzione delle leggi e de' reali decreti e rescritti, e
delle ministeriali ed altri officii che gli sono diretti; dispone le
particolari ordinanze, i regolamenti, e quanto altro crede opportuno
pel bene del servizio dell’amministrazione e del pubblico;
166
esamina
il conto che in ogni giorno gli vien rimesso relativamente allo stato
di ciascuna cassa, e del danaro che vi esiste; come ancora gli altri
stati che gli vengono rimessi relativamente alle diverse opere delle
pegnorazioni e dello sconto; presiede alle sessioni d'incanto per gli
amiti de' beni dei banco, e per le diverse forniture degli oggetti
inservienti al medesimo; discute di unita a' due presidenti, e col
parere del governatore avvocato, le cauzioni da darsi dagl'impiegati
del banco; io fine dirige l'andamento di quanto può concernere le
operazioni tutte non meno delle officine del banco e delle sue casse,
che di quelle dell'amministrazione centrale.
La sua ordinaria
residenza è nell'edificio delle reali finanze di S. Giacomo, ove tiene
le sue sedute co' presidenti delle casse, coi quali conferisce.
I
due presidenti delle casse di corte e de' privati sono i membri del
consiglio di reggenza, e preseggono giornalmente alle suddette due
casse rispettivamente loro affidale. Come membri del consiglio di
reggenza riuniti col reggente che presiede al detto consiglio,
propongono e risolvono a pluralità di voli tutto ciò che concerne
l'andamento del servizio del banco, o l'amministrazione delle rendile
patrimoniali. Ad uno di essi, è affidato il dettaglio dell'affitto de'
fondi urbani. I medesimi si occupano de' passaggi e promozioni degli
impiegati e delle di loro cauzioni; formano in ogni anno lo stato
discusso delle spese occorrenti per lo servizio della reggenza e delle
casse del banco, e discutono tutto ciò che credono opportuno per lo
miglioramento del servizio. Come presidenti poi nelle casse prendono la
principale cura dello andamento del servizio giornaliero; esaminano i
conti cotidiani delle casse, del negoziato e de' pegni; discutono co'
governatori da essi dipendenti quanto concerne l'andamento del
servizio, anche riguardo il personale degl'individui, e danno tutte
quelle disposizioni e ordini che si convengono sul momento per la
speditezza e per lo esalto andamento del servizio giornaliero. Nel caso
in cui si debba prendere qualche risoluzione per qualunque momentanea
circostanza, e che meriti esame, sia per premio, sia per pena, sia per
miglioramento, per riforma o per modifica del sistema attuale, la
debbono proporre al consiglio di reggenza.
Il presidente della
prima cassa di corte ha l'ispezione anche della cassa soccorsale dello
Spirito Santo:, il presidente della cassa dei privali ba quella dello
archivio generale nello antico locale del banco de' poveri.
167
§. 98.
Segretariato generale.
Il
segretario generale è obbligato d’intervenire a tutte le seduto della
reggenza; forma il processo serbale delle risoluzioni che si prendono a
maggioranza di voti, e oe cifra l'atto; assiste il reggente per lo
disbrigo degli affari e per la firma delle carte giornaliere; redige i
rapporti da farsi al re, o a suoi ministri segretari di stato, e le
lettere di ufficio e di corrispondenza con tutte le altre
amministrazioni, e regi tribunali; comunica le risoluzioni della
reggenza e le ordinanze del reggente alla contabilità centrale ed alle
casse per la esecuzione; tiene esatto registro di tolti gli impiegati,
e delle cauzioni che debbono dare; e particolarmente incaricato di
conservare i rami delle fedi di credito, e d'invigilare per mezzo di un
suo aiutante alla stampa delle medesime.
§. 99.
Razionalia centrale.
Il
razionale in capo col carico dell'agenzia contabile interviene nel
consiglio di reggenza, dirige non con labilità centrale regolato con
iscrittura a doppia partita in separati rami, uno cioè che riguarda i
fondi che costituiscono la proprietà del banco; un altro ohe concerne
il fruttalo della proprietà, i profitti del banco ed i pesi e le spese;
e finalmente un terzo relativo al conto generale degli apodissari,
secondo gli stati di situazione delle casse che riceve dai rispettivi
razionali delle medesime. Nelle verifiche delle casse che si fanno
dalla reggenza, dee il razionale intervenirvi ed esaminare le reste di
debito de' rispettivi cassieri. Egli forma ogni anno il conto
dell'amministrazione per passarsi alla gran corte de conti; sottoscrive
tutte le polizze sì di esito, che d'introito in accerto della loro
regolarità; ed è obbligato di liquidare le note de' fornitori, ed i
conti de' ricevitori o amministratori» e proporli in reggenza.
§. 100.
Governatori.
I
due governatori destinati a ciascuna cassa vi assistono ogni giorno per
turno e sotto la dipendenza del rispettivo presidente, curandone la
interna polizia. Essi io vigilano sull'andamento di tutte le officine,
e sullo adempimento de doveri di ogni impiegato; sentono i reclami de
particolari, e risolvono all'istante le quistioni che lor si
presentano; ordinano la verifica della esistenza del danaro per le
polizze, e quella delle cartello de' pegni disperse, e in esecuzione di
tutto ciò che possa condurre al disbrigo ed alla esattezza del pubblico
servizio:
168
si uniscono col presidente io
sessione una volta io ogni settimana onde conferire insieme sulle
irregolarità che possono ravvisare, e sul miglioramento di cui fosse
suscettivo il servizio, risolvendone il conveniente: nel caso
d'importante novità, ne fanno all'istante proposta per l'organo del
presidente in reggenza. (1)
§. 101.
Relazioni del banco delle due Sicilie col tesorier generale.
È
vietato al tesoriere generale d'introitare alcuna somma io numerario
effettivo. I versamenti che si eseguono nella tesoreria generale dai
diversi contabili, laddove consistessero io polizze di banco, vengono'
accreditate sotto la madre fede del tesoriere generale, girandole
queste al cassiere incaricato del banco per farne introito, senza che
il tesoriere generale ne possa altrimenti disporre, sotto la
responsabilità del banco stesso.
Le polizze essere non possono
introitate al banco sotto la madrefede del tesoriere generale, se non
vengono accompagnate da un notamento distinto per rami, cioè o. di
corte, o di privati% per materie, sottoscritto dal tesoriere generale e
vidimate dal controloro generale; bene inteso che sopra di ognuna di
queste polizze dovrà apporsi il bollo della tesoreria indicante la gira
al cassiere del banco, per accreditarne l'importo nella madrefede dello
tesoreria medesima.
Gli esili del tesoriere generale ne'
versamenti che dovrà fare per banco al pagator generale si eseguono per
mezzo di polizze vistate e controllale dal controloro generale con la
seguente formolo. Banco, pagate al pagator generale D... per
introitarsi nella madrefede della pagatoria generale. Il banco rimane
responsabile che delle indicate polizze niun altro uso si faccia se non
d'introitarsi sotto la madrefede.
Per altri
esili del tesoriere generale è. autorizzato il. banco di far notare su
la madrefede Tesoreria generale le sole polizze che da lui vengono
rilasciale col visto del controloro generale, e sottoscrizione del
ministro delle finanze con la seguente decretazione: si noti al banco
per ducati. Il ministro delle finanze.
(1) Per l'ordine
della scrittura e per la speditezza degli affari i nostri banchi erano
ammirabili, come abbiamo sopra veduto. La loro economia consisteva in
cinque officine, cioè Cassa delle monete, Ruota, Revisione, Archivio,
Segreteria, Razionalia. Queste istituzioni si sono ristabilite ed oggi
il loro andamento è del tutto regolare.
169
§ 102.
Relazioni del banco delio due Sicilie col pagator generale.
I
pagamenti in Napoli son sempre eseguiti o con polizze di banco, o con
valori rappresentanti numerario, sopra i fondi che si passano dal
tesoriere generale. Le polizze che si versano dal suddetto tesoriere
generale son vistale dal controloro generale «come ancora gli elenchi
che accompagnano i valori rappresentanti il numerario.
Le polizze
da rilasciarsi sul banco sono notale in due madrefedi, una in argento,
e l'altra in rame, che portano l'intestazione Pagatoria generale.
Queste polizie esser deggiono antecedentemente verificale da un
impiegalo della controloria generale, il quale appone la sua firma in
piede di ciascuna polizza. Nelle sopraddette madrefedi esser non
possono accreditale altre polizze fuori di quelle che si versano dal
tesoriere generale, le quali dal pagator generale vengono girale a'
cassieri incaricati dal banco per accreditarle nelle rispettive
madrefedi, senza poterle invertire ia altro uso, sotto la più stretta
responsabili là del banco.
§. 103.
Relazione del banco delle due Sicilie con tutte le casse regie.
Ma
l’opera del banco non è limitata alla sola capitale. Fu già voto de'
nostri scrittori di pubblica economia che gli antichi banchi avessero
delle piccole caste nelle città provinciali più popolose e
commercianti, onde l'attività e l'industria venisser così in tutta
l'estensione del regno viemaggiormente animate. Ed ecco il loro voto
più che soddisfatto. Possiam dire che tanti abbiam banchi nelle
provincie per quanti sono i luoghi ove casse regie si trovano
stabilite. Le quali non solo ricever deggiooo per qualunque pagamento
fiscale le fedi di credilo e le polizze del banco delle due Sicilie, ma
cambiarle altresì in moneta effettiva. Questa prescrizione legislativa
nascente dal real decreto de 5 dicembre 1816 è d'importanza e noi la
trascriviamo per tenore.
» 1. A contare dal giorno della
pubblicazione del presente decreto tutte le casse regie in qualunque
provincia del regno (non esclusi i botteghini di lotto reale,
ricevitorie del demanio, delle due direzioni de' beni riserbali alla
nostra disposizione e de' beni donati e reintegrati allo stato) saranno
obbligate non solamente di ricevere in pagamento di contribuzioni
dirette ed indirette, o di qualunque altro credito fiscale le fedi di
credito e le polizze del detto banco; ma benanche di cambiarle in
moneta effettiva di argento o rame,.secondo le qualità della polizza, a
richiesta de possessori, senza che vi si possano rifiutare.
170
»
2. Le fedi di credito o polizze, per essere ricevute o cambiate da
sopraddetti ricevitori, dovranno avere o l'ultima gira di firma
conosciuta al ricevitore, o che 1 persona esibitrice gli sia conosciuta
e sottoscritta in piedi.
» 3. A misura che i detti ricevitori o
cassieri riceveranno io pagamento, e cambieranno le dette polizze e
fedi, noteranno in piedi: Ricevuta nella ricevitoria di... addi... del
mese di... anno... ed in uno squarcio noteranno la data della fede o
quella della polizza notatafede, il nome dell'intestatario, quello
dell'ultimo giratario, e quello dell'esibitore notalo al piede; e
quindi le verseranno come contante.
s 4. Questa nostra
disposizione non riguarda che le sole Destre ricevitorie: non inducendo
nel commercio de particolari, nelle provincie del nostro regno alcuna
obbligazione ai ricevere polizze o fedi di credito per contanti.
»
5. Confermiamo le disposizioni date dal nostro ministro delle finanze,
che in tutte le casse della nostra città di Napoli non si possano
ricevere pagamenti, che per polizze di banco, sotto peno della
immediata destituzione de funzionari in eneo di contravvenzione».
§. 104.
Della cassa di sconto.
La
cassa di sconto fu aperta il dì 20 luglio 1818 sotto la immediata
direzione e disposizione del reggente dei banco, come opera aggiunta
alla cassa di corte in S. Giacomo.
Si stabilì allora che
l'interesse dello sconto non fosse giammai maggiore del 5 per 100, o
sia del mezzo per 100 al mese calcolato per giorni, da potersi però
diminuire dal reggente del banco per centesimi, secondo le circostanze
con autorizzazione però del ministro delle finanze.
Una lai diminuzione si fa nota alla borsa per inserirsi co' listini de cambi.
Per
facilitare un tal negoziato e dargli tutta quella estensione che è
necessaria pel commercio, la real tesoreria fornì un anticipazione di
un milione di ducati al banco, e propriamente alla cassa di corte,
riscuotendo io luogo d’interesse, in ogni trimestre una quota de' lucri.
Questa
quota di lucri restò arbitrata fissamente alla ragione del 9 per 100.
il dippiù del prodotto, dedotta la suddetta prestazione e le sole spese
amministrative l’esser dee costantemente io ogni fine di trimestre
invertito io compra d'inscrizioni sul gran libro, e mano mano che se ne
sarà fatto l'acquisto, trasferito alla general tesoreria io estinzione
del fondo improntato, con moderarsene per conseguenza la trimestrale
prestazione, finché estinta l’anticipazione, il fondo della cassa non
sia più soggetto a prestazione alcuna.
171
Si
aprì per tale oggetto una madre fede nella cassa di corte, a
disposizione del reggente del banco, co' fondi che per della
anticipazione le venivano somministrati dalla real tesoreria.
Le condizioni dello sconto sono le seguenti:
Le
cambiali da scontarsi dorranno essere trae! li zie con tre fir? me,
pagabili in Napoli ed accettate da trattarii, o biglietti ad ordine di
commercio con la stessa qualità di tre firme.
Non potranno avere scadenze più lunghe di tre mesi.
Saranno
parimente suscettibili di sconto le cambiali del governo sulle
ricevitorie generali di Capoa, Salerno, ed Avellino all'ordine de'
privali, dopo che a loro cura saranno state accettate.
Saranno
parimente ammessi allo sconto i boni della cassa di servizio; e
finalmente potranno essere suscettibili di sconto le rendite del gran
libro, quando non rimangono a scorrere che soli tre mesi per la
maturazione, o sia, non potrà farsi lo sconto che per lo primo semestre
di maturazione al primo di luglio, che dal primo di aprile in poi; e
per lo secondo semestre di maturazione Bel primo di gennaio, che dal
primo di ottobre in poi.
§. 105.
Interesse dello sconto.
L'interesse delle sconto è stabilito a con oltre la ragione sopra detta del mezzo per 100 al mese; ma potrà esser minore.
Pe'
valori de' quali domanderà lo sconto la tesoreria generale, e le altre
amministrazioni finanziere, l'interesse sarà del 3 per cento.
Per
le cambiali sulle ricevitorie di Capoa, Salerno ed Avellino ohe si
sconteranno da' possessori, sarà calcolalo lo sconto per cinque giorni
di più della scadenza, e sarà fatta una ritenuta per compenso del
trasporto del numerario alla cassa del banco di quindici centesimi, o
sia grana quindici per ogni cento ducati; e per le rendite sul gran
libro, sensi distinzione di numeri, sarà calcolato per sconto per dieci
giorni di più, io conseguenza dei modi de' pagamenti dei semestri, che
per la moltiplicità de' numeri si eseguono ordinariamente nei corso di
venti giorni.
§. 106.
Formalità dello sconto.
Il
segretario di stato ministro delle finanze nominerà una commessione di
quattro negozianti per lo meno, i quali saranno incaricati di esaminare
le cambiali ed altri valori da. scontarsi, trovandoli in regola
commerciale buoni ed ammissibili, ne daranno il loro parere io iscritto
io piedi dello stato, e sia borderò ceno è dello pio sotto restando,
non solamente sul loro onore,
172
ma moralmente
risponsabili della regolarità e della bontà degli effetti ammessi allo
sconto. Ciascuno di essi riceverà per tale incarico una gratificazione
di ducati seicento, pagabili o per sedutelo nelle ricorrenze di Pasqua
e Natale, o in altro modo che dal detto ministro di accordo con la
commessione, sarà determinalo.
Un agente de cambi da destinarsi
dal reggente. del banco, e da approvarsi dal ministro delle finanze,
nel lunedì di ciascuna settimana, riceverà i valori che vorranno
scontarsi e ne formerà uno stato, o sia borderò, nel quale designerà il
nome dell’accettante, quello della persona che domanda lo sconto, la
somma da scontarsi, il giorno della scadenza, l'ammontare
dell’interesse, calcolandolo dal prossimo venerdì al giorno seguente
alla scadenza inclusivo: e per le cambiali sulle ricevitorie di
Salerno, Avellino e Capoa, coll'addizione di altri cinque giorni, e la
ritenuta per compenso di trasporto dei quindici centesimi, e per la
rendita del gran libro con l'addizione de' dieci giorni. Rimarrà
l'agente risponsabile della, verità della firma dell'accettante e del
girante alla cassa.
L'agente sarà benanche nel dovere di
consegnare per la sera dello stesso giorno siffatto stato con le
corrispondenti cambiali al primo in nomina tra i negozianti componenti
la commissione stabilita come sopra, il quale la riunirà la mattina
seguente o nel locale di S. Giacomo, o in altro luogo che crederà
opportuno, onde scrutinarne i valori, dichiarando quelli che troveranno
buoni ed ammissibili e restituendoli nella giornata seguente
coll'enunciato stato all’agente, non sarà vietato a' possessori degli
effetti da scontare di procurarsi direttamente dalla commessione de
negozianti, senza l'intelligenza dell'agente, l'approvazione rimanendo
sempre obbligati, dopo l'approvazione della commessione di passare i
detti effetti allo sconto per lo mezzo dell'agente anzidetto, onde non
nasca alcun dubbio su la verità delle firme.
Tutte le cambiali che
si troveranno approvate da' negozianti deputati nei modo
soppraindicato, saranno, prima della sera del mercoledì, passale
dall'agente de cambi alla razionalia della reggenza, con uno stato
simile a quello sopra prescritto; ed il contabile trovandolo esatto per
quanto riguarda la calcolazione, farà sottoscrivere dal reggente, e
notare le corrispondenti polizze per la somma scontala, dedottone
l'interesse, e per le cambiali delle ricevitorie di Salerno, Capoa ed
Avellino, e per le rendile del gran libro la sopradetta ritenuta; quali
polizze consegnerà all'agente la mattina del venerdì lenendo un esalto
registro di tutti i nomi di coloro a' quali si sono scontati i valori
sopraccennati, e delle somme accredenzate; qual registro sarà
ostensibile alla commessione de negozianti, sempre che lo richiederanno.
Le
cambiali, delle quali la tesoreria generale o altre amministrazioni
finanziere domanderanno lo sconto saranno rimesse direttamente
173
con
la lettera del tesoriere generale, o de' rispettivi direttori al
reggente del banco, con in piedi, il se ne permette lo sconto firmato
dal ministro delle finanze, con borderò calcolato dallo stesso agente,
e ne sarà fatto lo sconto senza passare all'esame della commessione.
Le polizze saranno rimesse alle tesoreria generale ed alle rispettive amministrazioni per mezzo dello stesso agente de' cambi.
§. 107.
Della esazione de' valori scontati.
Verrà
nominato dal reggente stesso un esattore delle cambiali e de'
sopraddetti effetti commerciali.. All'esattore del giorno precedente
alla rispettiva scadenza saranno gli effetti consegnali dal razionale
della reggenza contro suo ricevo, ed egli dovrà solfò la sua
responsabilità, alla scadenza esigerne il pagamento dall’accettante ed
io caso di rifiuto farà ira le ore 24 susseguenti alla scadenza, purché
non sia festa di doppio precedo, adempiere al protesto per mancanza di
pagamento, ai termini degli articoli 161, 162, 173 e 174 del primo
libro del codice di commercio provvisoriamente in vigore (cioè 160,
161, 172 e 173 delle leggi di eccezione.)
Nel giorno seguente a
quello del protesto, l'esattore consegnerà al contabile della reggenza
le cambiali protestare unitamente all’atto di protesto, e questi
prenderà immediatamente gli ordini del reggente per astringersi chi di
dritto, a' termini della legge in vigore.
Per le cambiali scontate
per conto delle amministrazioni finanziere, 1 esattore fatto eseguire
nel modo anzidetto l'atto dì protesto per mancanza di pagamento, le
presenterà alle amministrazioni in cui sonosi scontale, e ne esigerà
prontamente il pagamento.
Tanto i negozianti componenti la
commessione, quanto l'agente de' cambi addetto allo sconto, nel caso di
fallimento dell'accettante, saranno nel dovere di rendere avvertito
immediatamente il reggente onde possa lo stesso far eseguire il
protesto ed istituire la sua azione ai termini dell'art. 163 del dello
primo libro del citalo codice (162 ll. ecc. comm. ).
Le somme che
introiterà l'esattore saranno passate con polizze al contabile, il
quale verificando l'esattezza, le farà introitare nella madre fede
sopra indicata, e discaricherà l'esattore delle corrispondenti cambiali
al medesimo consegnate, come pure gli saranno discaricate quelle che
avrà riconsegnate al contabile stesso protestate.
§. 108.
Da' diritti dell'esattore e dell'agente de cambi.
Il
premio dell'esattore in coi ogni spesa è compresa, è fissato dal
ministro delle finanze provvisoriamente a carlini quattro per ogni
mille ducati di esazione.
174
L'agente de cambi
desinalo con può esigere alleo diritto so i valori che si scontano
sotto qualsivoglia titolo, oltre quello di grana $0 per ogni ducali
1000, che verrà pagato da colui, il quale abbia scontato i valori.
La
cassa di sconto pagherà al mezzano per ogni ducati 1000 di effetti
scontali grana venti, senza che possa pretendere altro, non ostante
qualunque uso di commercio e stabilimento in contrario.
Per le
cambiali, ed altri effetti che saranno scontali per conto della
tesoreria generale, gli saranno dalla medesima pagate grana venti per
ogni mille ducati, e dalla cassa grana cinque.
§. 109.
Ordine di tenitura ed ulteriori disposizioni sullo sconto delle cambiali.
In
fine di ogni settimana, il reggente del banco rimetteranno stato, o sia
bilancio sommario della cassa al ministero di finanze in doppia
spedizione. Delle quali una è conservata nel ministero, e l'altra
rimessa al tesoriere generale per conservarla, e per farsi quelle
osservazioni che crederà conducenti per la sicurezza del. capitale
somministrato dalla tesoreria.
Le istruzioni per lo sconto delle
cambiali approvale in dato del 22 di febbraio 1817, furono rivocate per
tutto ciò ché con vera di corrispondente alle nuove prescrizioni.
Pel
miglior servizio del pubblico il ministro delle finanze diede a 13
settembre 1822 la seguente ordinanza, modificando una prima da lui
emessa a' 24 agosto 1818.
Art. 1. L'interesse dello sconto per gli
effetti commerciali sarà, a contare dal dì 45 del mese corrente, al
quattro per cento per anno, e da pagarsi in ragion di giorni.
Art.
2. L interesse per la pegnorazione nella cassa di sconto degli estratti
d'iscrizioni e dei certificali delle due amministrazioni sarà
ribassato, a contare parimenti dal dì 15 del mese corrente, al 5 per
100 all'anno, ed a rata di giorni.
Art. 3. L'agente de' cambi non
potrà esigere a contare ancora dal dì 45 del dello, mete, altro dritto
su de valori che si scontano sotto qualsivoglia titolo, che grana
cinquanta a migliaio, sino alta concorrenza di mille ducati; ossia il
mezzo per mille. Ove però i valori oltrepassino i ducali mille, per la
somma eccedente, non potrà esigere che sole gratin tre per ogni cento
ducati; e questo dritto sarà pagato da colui al quale si sono scontati
i valori.
La cassa di sconto poi pagherà all'agente anzidetto per
ogni ducati mille di effetti scontati, grana venti; e. per le somme
oltre i ducati mille, grana dodici a migliaio proporzionatamente.
Per
le cambiali, ed altri effetti, che saranno scontati per conto della
tesoreria generale saranno pagate dalle stesse grana venti
proporzionata mente per gli effetti che non oltrepassano i ducati
mille,
175
e per gli effetti che oltrepassano queste somma, anche proporzionatamente grana dodici a migliaio.
La cassa poi pei primi bonificherà il dritto di grana cinque a migliaio, e per le somme eccedenti grana tre a migliaio.
Art.
4. Per la pegnorazione degli estratti d iscrizione, de' certificati
delle due amministrazioni 1 agente esigerà pe primi, che eccedono i
ducati mille grana 40 a migliaio. E pe' secondi, per la pegnorazione
non eccedente ducali mille, grana trenta a migliaia: e per le somme
eccedenti i ducati mille, grana 25 a migliaio.
Art. 5. Le
sopraccitate istruzioni del 23 giugno, l'ordinanza ministeriale del 24
agosto 1818 rimangono nel loro pieno rigore per quante non si oppongono
alle presente ordinanza.
§. 110.
Cassa di depositi e consegna.
Nell'antico sistema de nostri banchi le casso di depositi e consegne erano quelle che ricevono i depositi giudiziari.
Durante l'occupazione militare si seguitò lo stesso sistema.
Al
presente la nostra cassa di depositi e consegne sì giudiziario che
amministrative forma una delle amministrazioni secondarie che dipendono
dalla cassa di ammortizzazione per coadiuvare l'estinzione del debito
pubblico.
§. 111.
Dalla cassa di servizio.
Un mezzo in
Francia per assicurare allo stato in percezione ed i versamenti delle
contribuzioni è la casa di servizio. La tesoreria, facendo i suoi conti
co' suoi debitori, i ricevitori generali, loro accorda un premio per le
somme che riceve a tempo; ed all'opposto le ritiene per le somme che
ritardano di versare nelle epoche stabilite, prendendo opportuni
espedienti ond'essere soddisfatta.
Queste operazioni si eseguono direttamente dalla tesoreria, ma In nostra cassa di servizio è beo diversa dalla francese.
Ogni
esito della tesoreria venir dee immediatamente regolarizzato; ma per
quegli esiti che sono argenti e che intanto regolarizzar non si possono
con quella speditezza che l'impero della circostanza esige, dalla cassa
di servizio vengono suppliti. È perciò questa cassa per sua istituzione
succursale alla tesoreria, e prende i fondi dalla madrefede di quella
esistente nel banco delle due Sicilie.
Fa eziandio questa cassa l'uffizio di banca pel debito fluttuante, e per altre operazioni commerciali con l'estero.
La cassa di servizio dipendo immediatamente dal ministro delle finanze;
176
e gli ordini di pagamento ed i valori ch'essa emette soli dal medesimo esclusivamente firmati.
I
boni della cassa di servizio sono noa parte del debito fluttuante,
pagabili al latore, ed a scadenza fissa; e son messi fuori dalla
tesoreria per sovvenire a qualche bisogno o al rimborso di qualche
debito.
Questi boni sono oggetto di commercio. L'interesse vien
regolato dal maggiore o minor credito; e come parte del debito
fluttuante ne seguono tutte le fasi. (1)
§. 112.
Ultime riflessioni su i banchi.
Le
diverse funzioni che da banchi si esercitano han seguito la condizione
stessa di tutte le opere umane. Da principio tutte indistintamente e
cumulativamente da uno stesso banco si esercitavano; col tratto
successivo di mano in mano si andarono ad isolarsi. Ma in tutto questo
progresso di variazione e limitazione di Opere, quel Che' v'ha
d'indispensabile e di comune si è sempre una malleveria di fiducia che
presentar deggiono onde di profittare de' benefizi che offrono sorger
possa la concorrenza. I banchi privali e pubblici, sol nel mettere a
profitto i valori per confidati prosperar possono: e ed aumentare nella
pubblica opinione tutti i motivi di confidenza esser vogliono rivolti
tutti i pensieri degli institutori de' banchi, di che poi, quasi direi
per solo meccanismo dal primo moto concepito, se i seguenti esecutori
continuano a non perder giammai di miro assicurano le prosperità Ma
guai se di un sol punto ne divengono: la confidenza allora con è più.
Abbiam
mostrata la nostro ripugnanza nell’ammettere banchi di mero proposito,
specialmente quando l'opera sia meramente gratuita, come è comune
opinione che it fossero stati i nostri antichi banchi. Tutte le spese
della custodia, tolte le spese di amministrazione, come mai sotto una
lai condizione avrebber potuto sopportare i banchi senza venir di mano
in mano, malgrado la più scrupolosa e minuta economia di
amministrazione, a depauperarsi? E le spese di amministrazione dei
nostri banchi assorbivano beo al di là le loro rendile patrimoniali.
(1)
La cassa di servizio che fa creata nel 1817 nel seno detta tesoreria
generale, ebbe le sue istruzioni organiche nel 1810. Il direttore di
essa era ed é sempre il pagatore generale; come il controloro ne era,
ed è il tesoriere generate. Il sistema delle due scritture consiste
principalmente in questi libri: giornale di cassa; libro maggiore dei
conti aperti; registro de boni a matrice che la cassa rilascia in
pagamento a scadenza; libro delle scadenze di tali boni; libro delle
tratte e rimesse per le cambiali tratte sulla cassa che si debbono
dalla stessa accettare. I pagamenti si fanno con potine firmate dal
ministro. Il direttore ha un contabile, un aiutante, ed uu esattore. Il
contro- loro ha pure un aiutante. Il contabile e l'esattore sono di
piena scelta del direttore. Gli aiutanti, anche a scelta del direttore
e del controloro, sono Impiegati della tesoreria.
177
Dalle
quali spese se tutto ciò che riguardava l'opera de' pegni, de' mutui
ec. defalcar si volesse, rimane tuttavia una spesa ingente, e diremo
ancora al vantaggio che il pubblico ritrar ne potea sproporzionata. Ma
l'oggetto medesimo che nella elezione de' nostri banchi si ebbe, di por
rimedio cioè alla insaziabile avidità degli usurai, già dimostra che
alla sola opera de' depositi i nostri banchi esser non potevano
limitati.
E la giurisprudenza era già venula in soccorso da
remotissimi tempi a moderare quel rigor di diritto che del deposito
fatto area da principio numero atto di beneficenza. Oltre a che tutte
le spese di custodia andar doveano per diritto di equità a carico del
deponente; avea già stabilito Papiniano che deposito propriamente detto
si avea soltanto allorché l'identicità materiale si era in di' ritto di
pretendere e non già una quantità equivalente della cosa depositata.
I
banchi detti di deposito non davan perciò altro che il diritto di
ritirare dal banco io qualunque tempo i valori de' quali si aveva
credito: i quali non potendo, esser tutti ripetibili nel tempo
medesimo, dava agio ed opportunità al banco di trar vantaggio delle
somme probabilmente non ripetibili. E che ciò fin da principii del
passato secolo non sempre con molla prudenza si facesse, il fatto il
dimostra del banco della Nunziata.
Non pare adunque ben decisa
quella linea di confine che segnar si vorrebbe tra i banchi di
circolazione e quelli di deposito. Appena vi ha banco aperto, esser vi
dee necessaria circolazione di valori: ed affinché una tale
instituzione prosperar possa, di un doppio fondo di guarentigia: di
necessità assoluta che si abbia fondo di guarentigia fisica, fondo di
guarentigia morale.
Il fondo di guarentigia fisica, quello cioè
che unicamente può meritare un tal nome, sarebbe pei bacchi di mero
deposito l'esistenza reale e materiale di tutta la quantità di moneta
che i biglietti di banco rappresentano, come desiderava il Beccheria.
Ma che un tal fondo nella sua integrità solo esister possa nel
desiderio de soverchiamente circospetti par che non possa mettersi in
problema. Del resto nulla di più ineconomico immaginar si potrebbe
quanto l'inoperosità di con enorme massa ristagnante di un pro dolio
che per la sola e dalla sola mobilità di uso prende valore.
Pertanto,
che dir dovremo di quegli economisti compassatori Che con formole
generali, regole inflessibili prescriver vorrebbero ad ogni sorta di
banco, dalle condizioni delle località e modalità dei tempi
prescindendo e la matematica con la moral certezza infantilmente
scambiando?
La sola prudenza definir può la quantità conveniente
per provvedere a' bisogni del pronto cambio de' viglietti di banco in
moneta effettiva al momento delle richieste; e la sola prudenza può
fare che tali richieste le più possibilmente incomode si rendano.
178
Ed
ecco come il fondo fisico di guarentigia anche dal fondo morale nella
tua maggior parte dipende. Tanto è vero che ogni qualvolta di opere
umane è ragionamento, da considerazioni di moralità non può giammai
prescindersi.
Il fondo morale di guarentigia si compone poi da
quella indispensabile fiducia, la quale sola induce a persuasione che
gl'impegni contratti sien per essere mandati ad effetto. Quindi
biglietto di banco e biglietto di confidenza confonder si deggiono io
una sola ed identica idea.
Principali elementi di un tal fondo
sono la polenta fisica di potersi soddisfare agl'impegni contratti; una
forza preponderante che induca necessità di adempirsi superando
qualunque altro riguardo che insorger potesse a frastornarne
l'adempimento. E per forza preponderante tutto quel complesso di motivi
intender ti vuole di che i giureconsulti compongono 1 idea di
obbligazione.
La possibilità di soddisfare non è guarentita dalla
sola abbondanza de' beni fondi di cui si possa disporre. Non si adempie
all’impegno contratto con sole carte rappresentative il trasferimento
eventuale delle proprietà fondiarie, come gli archilettatori del
sistema degli assegnati immaginarono. Quei beni non erano prontamente
riducibili in moneta. Chi di questa avea di bisogno e con di
possessioni fondiarie cercar dovea de' compratori ed esporsi a tutte le
eventualità di questo genere di alienazioni per loro natura incapaci di
gran latitudine ne' vantaggi della concorrenza. I valori fondiari tanto
più scapitar deggiono quanto più in piccole fra azioni si sminuzzano: e
de' latifondi minimo sempre esser dee il novero degli acquirenti. Ad
ogni modo, l'eminente, l'unica, la migliore condizione che i metalli
preziosi eleva a prodotto preferito da tolto il genere umano per tutti
i climi e per tutta le età, questo pronto mediatore d’ogni contratto e
soccorritore di ogni urgente bisognò era disparso; e per riottenerlo,
tanto più le carte che diceansi rappresentarlo diminuir doveano di
valore; per quanto più della scarsezza della cosa rappresentata la
stessa carta rappresentatrice facea solenne testimonianza.. Per la qual
cosa tulio il gran fondo morale che l'opera de' banchi guarentir dee,
della sola prudenza di amministrazione «i vuol ripetere: di quella
prudenza la quale della rapida circolazione mentre promuove con tutt'i
mezzi agevolezze, quelle risorte non trascura che in momento di crisi,
in una eventualità possibile di affluenza di richieste per realizzare
le carte di banco, trova modo di trarre dagli scrigni dell'avarizia, o
far sorgere ancora per novelle creazioni altri valori rappresentativi
ed equipollenti di qualunque maniera di valore, de' quali era urgente
il bisogno e nella pubblica opinione immensamente giganteggiente. Ed
ecco come tutt'insieme con la necessità delle pubbliche condizioni in
prossime epoche di riscossione ravvicinale, ed il bisogno di
moltiplicare le casse di cambio delle carte bancali,
180
e
la necessità de' rapidi trasferimenti e della perenne circolazione de'
litoti del pubblico credilo; il loro valore per circostanze di
eventualità possibili declinate, dalla grande opera delle compre stesse
per le ammortizzazioni rianimate: le organizzazioni non effimere delle
casse di sconto e delle casse di servizio, delle quali da' piccoli
intelletti non si san porre a calcolo i vantaggi senza fine nelle loro
indispensabili operazioni suppletorie alla prosperità e fruttificazione
del credito pubblico, o per soverchia timidezza se ne vanno i possibili
abusi immaginosameote esagerando.
E qui ci troviamo per
insensibili transizione al grande argomento delle monete trasportati.
Ma rammentiamoci, che tutte le industriose suddivisioni che l'obbietto
forma del presente trattato, sol per soccorso della memoria considerar
si vogliono instituite, e per allongarvi in modo reperibile i
moltiplici fatti da' quali prescindere non possiamo onde esibir la
materia, per quando le nostre forze il comportano, io tutta la sua
lucidezza disviluppata.
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