STORIA DEL DRITTO
PER SERVIRE D'INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE LEGGI CIVILI E DEL DRITTO AMMINISTRATIVO CON LA SUCCESSIONE DEI GIURECONSULTI ED INTERPRETI DEL DRITTO ROMANO, SEGUITA DA COMETARIO DELLE LEGGI REGIE, PONTIFICALI E DECEMVIRALI DEL DOTTOR GAETANO ARCIERI Accademico Florimontano, Socio Corrispondente della Società Economica di Basilicata, Dell'Accademia Cosentina, di Aci-Reale, ec. ec. NAPOLI STABILIMENTO TIPOGRAFICO PEROTTI 1853 |
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L'istituzione
de' banchi generale per tutta l'Europa venne migliorata col D. de' 16
dicembre 1816. Il suo principale scopo è quello di ricevere e ritenere
in deposito le diverse specie di monete secondo il loro valore e corso
legale, rilasciando ai deponenti carte di credito generalmente
riconosciute sotto il nome di fedi di credito e polizze notate fedi.
Queste carte munite di tutte le formalità da' regolamenti prescritte,
rivestite della sottoscrizione degl'intestatari e de' giratari di esse
si trasferiscono di mano in mano con la semplice tradizione, e sono
pagate dal banco senza veruna preventiva intimazione, ma a vista.
Questo modo facile di trasferire il dominio di esse in altri,
l'esattezza e puntualità con la quale sono soddisfatte, rende
illimitata la circolazione nel commercio, la prosperità è aumentata, i
mezzi di trasportare il numerario da un luogo ad un altro ovviato, i
pericoli di questo trasporlo tolti; in somma è una delle più illuminate
istituzioni. Sono ammesse come effettivo contante senza difficoltà da
tutte le casse pubbliche, ed anche dalle casse di regio conto. In caso
di dispersione di esse, può il proprietario anche esser pagato, ma
sotto talune formalità e con cauzione. I pagamenti che si fanno per
partite di banco fanno piena pruova per la numerazione del denaro, e le
dichiarazioni, convenzioni, patti e condizioni apposte nelle gire di
queste carte di credito servono egualmente di pruova, e producono
l'effetto che la natura e qualità dell'atto seco porta, ancorché
sfornite della formalità del registro, bastando per la certezza della
data quella apposta dal banco. A questo oggetto tutte case fedi estinte
sono conservale diligentemente negli archivi del banco, essendo lecito
ad ognuno di estrarne copie legali, le quali sono in giudizio ammesse e
vi fanno fede.
In oltre lo stesso banco per giovare maggiormente
al commercio sconta degli effetti di commercio con la firma di tre
probi e solvibili negozianti, di scadenza per non oltre di tre mesi: e
per lo stesso periodo di tre mesi riceve in pegno gli effetti pubblici
per tre quarti del loro valore corrente in piazza secondo il corso
fissato nella borsa; e sconta de' valori ad una firma contro depositi
di gioie, ai termini del D. de' 12 febbraio 1832.
1)
Attualmente riunita con l'amministrazione generale del registro e
bollo, intitolandosi — Direzione generale delle amministrazioni
generali del registro e bollo e de' reali lotti. Decreto de' 6 agosto
1839.
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Per accorrere ai bisogni dogi'
individui di ogni classe presta per soli sei mesi del denaro sopra
oggetti preziosi, di pannine, di seterie, e di metalli, che ritenendo
presso di sé in pegno, ne garantiscono alla scadenza la restituzione.
Attualmente
il banco è diviso in tre casse. La prima delta cassa di corte è sita
nell'edificio delle reali finanze in S. Giacomo: l'altra delta seconda
cassa -di corte soccorsale della prima risiede nel locale in dove
anteriormente era il banco dello Spirito Santo: e l'altra delta cassa
de' privali esiste in quel locale dove era il banco dello della Pietà.
Le carte però di credito dell'una sono indistintamente ricevute da
tulle, ma però nella fine di ogni giorno se ne fa il rispettivo
conteggio e riscontro.
Nella prima cassa di corte si fa lo sconto
degli effetti commerciali e della pignorazione degli effetti pubblici;
nell'altra soccorsale trovasi riunita l'opera degli effetti preziosi
ec. e nella terza la pignorazione degli altri oggetti su notati.
Le
anzidetto tre casse con un archivio generale sito nell'antico locale
del banco de' poveri compongono l'intero banco governato da una
reggenza che ne dirigge tanto l'andamento che 'l servizio. Questa si
compone di un reggente, del segretario generale e di un razionale in
capo. Ora il reggente è presidente ancora del consiglio delle prede
marittime, ed è direttore generale delle monete, poiché deve riunire
altre cariche superiori. Ogni cassa a duo governadori: nella cassa
soccorsale allo Spirito Santo il più anziano tra essi à il titolo di
vice-presidente.
Èvvi altresì un'altra cassa detta di sconto
istituita con D. dei 23 giugno 1818, ch'è opera aggiunta alla prima
cassa di corte. Sconta essa le cambiali tracllizic ed altri effetti
commerciabili della scadenza non oltre di mesi tre, compresi anche i
valori contro i depositi di gioie che si fanno nel banco della Pietà.
Riceve a titolo di pegno gli estratti d'inscrizioni di rendita sul gran
libro e quello delle due amministrazioni napolitano per tre quarti del
loro valore secondo il prezzo della borsa. Per commodo del pubblico fa
le sue operazioni in ogni martedì, venerdì e sabato, ed anche in altri
giorni se sia necessario. La sua direzione è pure sotto del reggente
del banco, il quale presiede al consiglio di quattro deputali del ceto
de' negozianti nominali dal re, i quali esaminano le cambiali ed altri
valori da scontarsi. Vi sono moli' impiegali al servizio di essa.
L'amministrazione
generale delle monete residente in Napoli fu organizzata con D. de' 26
luglio 1824, e riunisce il servizio della monetazione
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delle
diverse specie di monete di oro, di argento e rame secondo la l.
monetaria de' 20 aprile 1818, e de' D. de' 15 aprile 1826, de 27 aprile
1831, e de' 9 aprile 1832: della garantia per l'assicurazione de'
diversi titoli legali che debbono contenere i lavori di oro e di
argento, i tessuti e filati di argento affinato e di argento affinato
dorato; delle incisioni delle medaglie, e delle verifiche per le
falsità di monete a' termini dell'art. 454, II. di proced. ne' giudizi
penali.
Le nuove monete allorché vengono in corso sono verificate
da una commessione creata col D. de' 13 settembre 1815, e confermata
con la 1. de' 20 aprile 1818 composta dal ministro delle finanze, dal
presidente, e procuratore generale della gran corte dei conti,
dall'intendente, sindaco di Napoli, direttore generale, razionale delle
monete, e segretario generale di esse per la redazione de verbali.
Nell'edificio
della regia zecca oltre le officine della monetazione, vi sono quelle
della raffineria chimica per le materie di oro, il gabinetto
d'incisione, della garantia, e de' mangani ed argani. Finalmente per
l'esattezza commerciale l'amministrazione determina con analoghe
tariffe, dietro l'approvazione del ministro delle finanze, i valori
delle nuove monete di oro e di argento estere.
La direzione di
quest'amministrazione pel D. de' 26 di novembre 1821 è affidata al
reggente del banco delle Due Sicilie col nome di direttore generale.
Evvi un segretario generale. Un capo di ripartimento. Un razionale. Un
controloro. Un contabile. Un direttore della fabbricazione delle
monete. Un ispettore de' saggi. Un custode delle officine de' torchi.
Due direttori della raffineria chimica. Un direttore del gabinetto
d'incisione. Un controloro direttore dell'officina della garantia. Un
ricevitore per tutti gl'introiti de' dazi di garantia, e delle multe.
Un saggiatore per conoscere se tutt'i lavori di oro e di argento che si
portano a ballare nella officina di garantia siano stati fabbricati a
termini della legge. Un macchinista che costruisce tulle le machine
necessarie alla zecca, ed alla garantia.
Nelle provincie vi sono
dieci officine di garantia, cioè in Chicli, Aquila, Teramo, Cosenza,
Catanzaro, Reggio, Foggia, Campobasso, Bari e Lecce. I direttori de'
dazi indiretti provinciali sono incaricati a vigilarle, e dipendono per
questo incarico dall'amministrazione generale delle monete, giusta i D.
del 1.° settembre 1828, e 6 ottobre 1832. In dette officine i
ricevitori de' dritti riservali ed i controllori sedentanei de' fondaci
fanno i primi da ricevitori, ed i secondi da controlori per lo ramo di
garantia.
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Amministrazione generale della cassa
di ammortizzazione e del demanio pubblico.
La
cassa di ammortizzazione istituita per l'estinzione del debito pubblico
e per lo puntuale pagamento della rendila iscritta sul debito pubblico
a una dotazione, dalle cui rendite fa acquisto delle inscrizioni che si
vendono, e l'estingue a beneficio dello Stato. Col D. de' 26 novembre
1821 ebbe le rendite di diversi fondi. Con altro de' 5 dicembre 1825 si
prescrisse ch'essa oltre l'antica dotazione, continuasse ad avere
l'amministrazione de' rami, demanio pubblico, tavoliere di Puglia con
le sue dipendenze, dello stralcio delle direzioni disciolte de' beni
donali reintegrati allo Stato, dello stralcio de' beni del monte
Borbonico, ed infine della amministrazione de' beni fondi, e delle
rendite costituite riguardanti la tesoreria generale e le altre
amministrazioni dello Stato. Oltre a tutto ciò questa cassa è
incaricata secondo il Decr. del 1° gennaio 1817, dell'amministrazione
del fondo assegnalo per sovvenzione agli impiegati de' vecchi
tribunali, dell'eredità giacenti, de' beni vacanti, de' deposi ti
giudiziari ed amministrativi, dei valori sospesi, ed in ultimo pel D.
de' 15 dicembre 1826 vennero prescritti i mezzi più efficaci per
estinguere il debito pubblico, con assegnarsi alla cassa un ducato di
capitale per ogni cinque di rendita, ed altri cespiti come dallo stesso
decreto. Formava eziandio parte di questa cassa il ramo della crociala
(1).
La direzione generale esistente in Napoli è composta di un
direttore generale, di tre amministratori generali, uno de' quali, a
norma del D. de' 31 gennaio 1832, è incaricato del ramo de' beni
dell'ordine di Malia; di un segretario generale e di un capo contabile.
Èvvi un consiglio di amministrazione composto di sei individui, del
quale è presidente il direttore generale. Gli amministratori generali
vi propongono gli affari rispettivi, ed il segretario generale ne
redige e conserva le risoluzioni. Vi sono cinque dipartimenti, un
ripartimento di esito, ed altro d'introilo. Èvvi pure la cosi delta
commessionc dello stralcio, di che parlasi nel xxxxxxxx1). de' 5
dicembre 1825, ch'esamina tutt'i crediti della cassa antica, cercando
di realizzarne la esazione, o proponendo la depennazione degli
inesigibili. Per le provincie, escluso il tavoliere di Puglia
particolarmente amministrato, l'amministrazione de' cespiti è affidata
ai direttori de' dazi diretti del demanio e dritti diversi.
1)
Con Sovrano Rescritto de' 10 marzo 1832 il prodotto delle bolle della
Crociata è stato riunito all'amministrazione del registro e bollo.
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I
ricevitori distrettuali della tesoreria generale sono incaricati
dell'esazione, e corrispondono co' direttori. Dove però à masse grandi
di beni vi sono de' percettori particolarmente nominati.
L'amministrazione
del tavoliere di Puglia è confidata all'intendente di Capitanata
incaricato dello stralcio del commessariato civile, dal direttore della
direzione del tavoliere e dal ricevitore delle rendite del ramo
anzidetto.
La commessione mista amministrativa del patrimonio
ecclesiastico regolare è incaricata di amministrare i beni residuali
dei monasteri soppressi restituiti dal demanio alla Chiesa in
esecuzione dell'art. 12 del concordalo inserito nella I. de' 21 mar.
1818 fino a che non se ne faccia la distribuzione dagli esecutori del
concordato stesso. Questa è composta di quattro amministratori, due
nominati da sua Santità e due da sua Maestà (1).
Direzione generale del gran libro residente in Napoli.
Questa
direzione è stabilita per tener conto di tutt'i crediti e pensionisti
dello Stato, ossia del debito vitalizio, egualmente che di loti' i
movimenti delle rendite consolidale, ossia del debito perpetuo, sia che
tali movimenti avvengano per trasferimenti, o che avvengano per
successioni; ed a pagare le annualità dovute alla scadenza de' termini
ad esigersi. Il pagamento si esegue in ogni semestre con i fondi
ch'essa riceve dalla cassa di ammortizzazione: quello delle pensioni si
esegue in ogni bimestre co' fondi somministrati dalla reale tesoreria.
Le
rendile consolidate si possono liberamente alienare a beneplacito de'
creditori. La direzione non riconosce il credito dei debitori iscritti,
che per l'annuale rendita: cosi esso è portato nella scritturazione, e
così sono negoziate le parziali iscrizioni, le quali sono riconosciute
mobili, non soggette ad alcuna particolare opposizione, e le cui compre
e vendile negoziate alla borsa sono riputate atti di commercio.
Queste
iscrizioni possono esser offerte in pegno nella cassa di sconto, e le
loro annualità scontarsi nella cassa di ammortizzazione.
(1)
Detta Commissione fu sciolta con risoluzione sovrana de' 27 aprile
1835, e lo stralcio rimase presso la Commissione esecutrice del
concordalo.
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Le rendite possono eziandio
immobilizzarsi da' rispettivi proprietari, 1° per cauzione de'
contabili e de' pubblici funzionari dello Stato, 2° per costituzione
de' patrimoni sacri per coloro che aspirano al sacerdozio, per coloro
che ambiscono determinale cariche, e per costituzione di dote nel
matrimonio de' militari, 3° per istituzione de' maioraschi, e 1° per
cautela degli interessi privali tra particolari e particolari.
Le
pensioni iscritte sul gran libro formano la totalità de' ritiri
degl'impiegati civili e militari, de' sussidi alle loro vedove e figli,
degli assegnamenti vitalizi ai religiosi maschi e femmine i cui
monasteri furono soppressi, e delle concessioni di grazia accordate dal
sovrano. Queste pensioni sono distinte in tre classi.
La direzione
generale si compone di un direttore generale, di un segretario
generale, di cinque capi di officio o di ripartimento, e di un
determinato numero di uffiziali, soprannumeri, alunni ed impiegali
inferiori.
Il primo ripartimento è del segretariato. Il 2° della
controloria. Il 3° dell'agenzia contabile delle rendite. II 4°
dell'agenzia contabile delle pensioni. 11 5° della liquidazione
generale de' trasferimenti e degli affari contenziosi.
Borsa de' cambi.
La
borsa de' cambi è la riunione de' negozianti, banchieri e commercianti,
degli agenti di cambio e de' sensali di commercio, che si tiene in
tutt'i giorni non festivi nella gran sala dell'edificio di S. Giacomo.
Ne' giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, e sabato si stabiliscono i
cambi con le piazze estere, e del regno, egualmente che il corso degli
effetti pubblici: e nel martedì, e nel venerdì la negoziazione degli
effetti e delle derrate. La fissazione de' cambi, e degli effetti
pubblici è di esclusiva competenza degli agenti di cambio. Ogni altra
operazione commerciale si fa per l'opera de' sensali. I cambi si
stabiliscono in una camera appartata dagli sguardi del pubblico, e
sotto la vigilanza de' deputati sindaci negozianti, l'uffizio de' quali
è d'invigilare agi' interessi della fissazione de' cambi, e di dirimere
ogni disparere che insorger potesse tra detti funzionari. Tutti gli
agenti di cambio e sensali sono nominali dal re e danno per cauzione
un' iscrizione sul gran libro.
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