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IL BANCO DELLE DUE SICILIE (Zenone di Elea, Aprile 2012)

ISTITUZIONE
STABILIMENTI, E DECRETI.
CONCERNENTI

IL
BANCO DELLE DUE SICILIE
E SUE CASSE.


Napoli 1817.
PRESSO RAFFAELE RAIMONDI STAMPATORE
DEL BANCO DELLE DUE SICILIE.


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Capodimonte 1 Ottobre 1816.
FERDINANDO IV.
Per la Grazia di Dio.
RE DELLE DUE SICILIE.


Crediamo più conducente al buon servizio del Pubblico, ed alla santità de' depositi del nostro Banco delle due Sicilie di restituirgli l'Amministrazione de' suoi beni patrimoniali, la di cui proprietà servir dee di garanzia ai depositarj, e le rendite che ne ritraggono, esser debbono impiegate al mantenimento de' suoi uffiziali, ed alle spese di sua Amministrazione. In conseguenza
Sul rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze.
Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:
Art. I.°
Le disposizioni del Decreto degli 11. di Febbrajo 1813, colle quali Ai affidata alla Cassa di Ammortizazione, l'Amministrazione de' Beni, e rendite di proprietà del Banco delle due Sicilie, sono rivocate.


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2.° La Reggenza del Banco a contare dal dì i.° di Settembre di questo anno, riprenderà l'Amministrazione di tutt'i Beni fondi, ed effetti, che si trovano tuttavia esistenti, e che furono assegnati al Banco per sua dotazione, col Decreto de' 20 di Novembre 1809. secondo gV inventa' che le furon fatti da' 3. di Aprile, fino a 28. di Luglio dell'anno 1813. Un particolar regolamento fisserà il modo, e la forma di quest'Amministrazione.
 3.° La Cassa di Ammortizazione, dopo di aver pagate le spese occorrenti pel mantenimento del Banco, fino a tutto Agosto, passerà nello stesso tempo alla Reggenza l'importo delle rendite esatte, dal detto dì 1.° di Settembre, sino al giorno della consegna; tutt'i boni, le obbliganze, e le cambiali per residuo di prezzo delle alienazioni de' beni del Banco, e l'importo di detti boni, obbliganze, e cambiali incassate, dal detto dì primo di Settembre, come ancora i valori che rimangono di quelli, che li furon passati per disposizione Ministeriale de' 29. di Ottobre 1814., e secondo l'inventario. che ne fu formato a' 17. di Dicembre 1814.
4.° La Cassa di Ammortizzazione nel corso di un mese formerà un bilancio generale di tutte le somme pervenute dalle rendite, ed alienazioni de' beni del Banco,


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e de' valori contenuti nel Portafoglio. che siano stati esatti, o trasferiti ad altri, come pure de' versamenti fatti al Banco, sia pel suo mantenimento sia per qualunque altra ragione. Questo bilancio formerà poi parte del conto generale della Cassa anzidetta.
5.° A tenore de' risultati, che darà il bilancio suddetto, ci ri serbiamo di provvedere a' mezzi di sussistenza, che forse bisogneranno pel mantenimento del Banco, ed alla quietanza scambievole di queste due Amministrazioni.
6° Non ostante le suddette disposizioni, la Cassa di Ammortizazione continuerà ad essere incaricata, a tenore del nostro Decreto de' 28 di Maggio corrente anno, dell'alienazioni de' Benifondi del Banco, di qualunque natura essi si siano, e della reluizione de suoi capitali, trasferendo volta, per volta al medesimo le iscrizioni di rendite sul Gran Libro, che riceverà in soddisfazione de' capitali corrispondenti a' fondi suddetti.
7.° Il Direttore della Cassa di Ammortizzazione, ed il Reggente del Banco delle due Sicilie, si porranno d'accordo sulla consegna di tutte le scritture, e sul ritorno degl'Impiegati, che dal Banco passarono alla Cassa, allorché questa s'incarico dell'Amministrazione de' Beni.


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8.° Il destro Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato
TOMMASO DI SOMMA

Per copia conforme
Il Ministro delle Finanze
DE' MEDICI

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F E R D IN A N D O I.

Per fa Grazia di DIO

RE Del Recito Delle Due Sicilie, Di Gerusalemme ec. Infante Di Spagna, Duca Di Parma, Piacenza, Castro ec.ec. Gran Principe Ereditario Di Toscana ec. ec. ec

Considerando che fin dall'anno 1803 desiderammo di dare una organizzazione diffinitiva a' Banchi di questa Capitale, onde di nostro ordine da una deputazione di creditori apodissarj fu formato un piano che Noi approvammo in dicembre dell'anno 1805, che perla guerra sopravvenata non si poto mettere in esecuzione;
Considerando che in tutto il tempo dell'occupazione militare, molte e gravissime novità sieno avvenute di soppressione e ristabilimento di quest'antica ed utilissima istituzione nazionale, senza mai vedersi risorgere il credito pubblico, cui essa è principalmente addetta.
E volendo Noi riordinarla
Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue;
Art. I.°
Tutte le leggi e decreti emanati nel tempo della militare

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occupazione riguardanti i Banchi di questa cantale, e specialmente la legge de' 6 di dicembre 1808, ed i decreti de' 20 di novembre 1809, de' 18 di novembre 1810 ed 11 di febbrajo 1813, sono e rimangono rivocati, a contare dal dì 1. gennajo dell'anno 1817.
2. Vi saranno d'allora innanzi due Banchi distinti e separati collo stesso nome di Banco delle Due Sicilie; tino pel servizio della tesoreria generale, di tutte le amministrazioni finanziere, delle opere pubbliche e del Corpo Municipale, e sarà distinto colla giunta alle fedi ed alle polizze notate fedi di Cassa Di Corte, e l'altro pel servigio di tutti i particolari della capitale e del regno, e delle particolari amministrazioni, distinto colla giunta di Cassa De Privati.
3.° Saranno ambidue questi Banchi autorizzati ad emettere le loro fedi di credito della stessa forma attuale, non dissimile dall'antica, rappresentanti l effettivo numerario. e che in tutte le nostre casse della capitale e del regno saranno ricevute come moneta contante.

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TITOLO I.
Del Banco delle Due Sicilie. Cassa di Corte.

4. La Cassa di Corte continuerà a tener due conti separati, uno di rame, e l'altro di argento, con mettere espressamente nell'epigrafe delle fedi e nel bollo delle polizze le parole Rame, argento.: e ciascuna fede o polizza sarà soddisfatta nella stessa qualità di moneta che rappresenterà, senzaché sia mai permesso pagare una carta indicante rame, in argento, o al contrario.
5.° La Cassa di Corte sarà stabilita nel locale dell'abolito Banco di S. Giacomo, ove resterà fissata ancora l'officina della nostra Real Tesoreria. Sarà in libertà di tutt'i particolari di potersene anche servire depositandovi il loro danaro, e disponendone con girate o con notate-fedi, per farne pagamenti. Riceverà come moneta effettiva le carte della Cassa de' privati, sotto la responsabilità de' cassieri e pandettarj, per la loro legittimità e libero corso, coll'obbligo pero di riscontrarle fra le 24 ore con quella Cassa a cui originariamente appartengono onde i conti appodissarj de' due Banchi restino sempre distinti e separati.
6.° La Cassa di Corte sarà direttamente sotto gli ordini



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del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze per tutte le operazioni che nella medesima gli converrà fare pel servizio della nostra rea! Tesoreria: e gli ordini manifestati con sue lettere ministeriali verranno immediatamente eseguiti. A qual effetto la Cassa di Corte avrà la sua dotazione distinta e separata ed avrà ipotecati per cautela de' suoi creditori tutt'i Beni dello Stato, ed in modo speciale tutte le rendite del tavoliere di Puglia, da cui resterà perpetuamente garentita la carta che rappresenta il suo numerario.
7. A misura de' mezzi che la Cassa suddetta avrà non solo dal fondo della propria dote, che dal ristagno del numerario depositato, secondo gli ordini del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, farà l'operazione dello sconto delle cambiali, e di anticipazioni di denaro sulle mercanzie esistenti in dogana, per animale sempre più il commercio, ed accrescerne i fondi. Un articolar regolamento sottoscritto dal nostro Ministro delle finanze darà la norma a queste operazioni in modo che restino soddisfatti i bisogni de' particolari, senza alcun rischio de' fondi del Banco.

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TITOLO II.
Del Banco delle due Sicilie. Cassa de' Privati.

8.° La Cassa de' privali, quantunque resterà sempre sotto la vigilanza del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, non potrà pero servire ad alcuna delle operazioni della Real Tesoreria. Essa per sua propria instituzione farà il servizio di tutt'i particolari della Capitale, e del Regno, e delle particolari amministrazioni. Non potrà essere obbligata a ricevere come contante le carie emesse dalla Cassa di Corte, se non ne sia debitrice per effetto della riscontrata mentovata nell'art. 5, onde i conti apodissarj dell'una non possono restar mai confusi co' conti dell'altra. La medesima avrà un solo conto in argento, né potrà ricevere depositi in rame, né dar fuori carta che lo rappresenti.
9.° La Cassa de' privati resterà stabilita nel locale dell'antico Banco della Pietà, dove attualmente si trova. Il più presto che sarà possibile, se ne aprirà un altra nel locale coll'antico Banco di S. Eligio. riserbandoci di aprirne ancora delle altre, qualora l'affluenza de' depositi e le circostanze del commercio lo richiederanno.
10.° La dotazione della Cassa de' privati sarà per ora formata dalla proprietà di tutti i beni fondi, rendite,


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valori di obbliganze e cambiali che per esecuzione del decreto del 1.° d'ottobre sono stati restituiti all'amministrazione della Reggenza del Banco dalla direzione della Cassa di ammortizzazione riserbandoci di aumentarli a tenore del disposto nell'art. 5 del decreto suddetto, ad eccezione di quella porzione che crederemo assegnare provvisoriamente per lo mantenimento della Cassa di Corte. Un particolare regolamento fisserà definitivamente il metodo dell'amministrazione e dell'impiego delle rendite e capitali di detti fondi.
11.° A misura de' mezzi che alla Cassa de' privati porgerà non solo il fondo de' capitali della propria dote, che l'eccessivo ristagno della moneta depositata, continuerà l'opera de' pegni sulle materie di oro, argento e gioje e subitoché si potrà aprire l'altra cassa nel locale del Banco di S. Eligio. si farà la stessa opera sopra altre materie che abbiano un determinato valore, per accorrere a' bisogni di tutt'i ceti. Un particolar regolamento sottoscritto dal nostro Segretario di Stato Mimstro delle finanze darà la norma a queste operazioni. Ogni altro impiego del suo danaro gli è da Koi espressamente vietato.

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TITOLO III.
Disposizioni generali.

12. La direzione dell'interna polizia di ciascuna Cassa e delle sue officine, tanto; del Banco di Corte, quanto di quelle de' privati, sarà affidata a tre probi e conosciuti proprietarj nominati da Noi sulla proposta del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, de quali uno sarà da Noi designato per Presidente gli altri due per Governatori. Tutte le casse saranno sopravvegliate da una reggenza centrale, alla quale sarà ancora affidata l'amministrazione delle proprietà e fondi del Banco. Questa sarà composta da un Reggente da Noi nominato e da' Presidenti delle due Casse.
Un regolamento sottoscritto dal nostro Ministro delle finanze determinerà le attribuzioni di tutti quésti funzionar], la durata del loro impiego, le annuali gratificazioni che crederemo loro accordare. Uri altro regolamento fisso i principali obblighi degl'impiegati nel servizio giornaliero del Banco.
13. Tutte le carte che si trovano emesse, e che si emetteranno dalle Casse di tutti due i Banchi sieno fedi di credito, sieno polizze notate-fedi originali, non solo continueranno ad essere esenti da' dritti di bollo, e registro, ma per accrescerne sempre più la circolazione,

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 e repristinarle nel loro antico credito, serviranno di prova della numerazione del danaro. Come ancora tutte le dichiarazioni, convenzioni, condizioni e patti qualunque apporti nelle girate delle suddette carte formeranno quella pruova, e produrranno quell'effetto che k natura e qualità dell'atto seco porta, ancorché non sieno registrate, bastando la giornata segnata nelle stesse per la loro passata al Banco, ed assicurarne la data: rimanendo soltanto soggette a registro le. citazioni per atto di usciere che si faranno in dorso delle carte stesse di,Banco e. che sieno allegate alle medesime prima di passarsi al Banco, per ritirarne il denaro con quelle proteste che le parti crederanno di apporvi per loro cautela. Saranno parimenti soggette al registro fisso le così dette partite di Banco o sieno le copie estratte delle fedi o polizze, delle quali le parti vogliono fare uso legale, secondo le leggi vigenti.
13. Tutti i. nostri Segretarj di Stato, per le parti che li riguardano, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
Caserta, 12, Decembre 1816
Firmato, FERDINANDO.
Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere,
Firmato, Tommaso Di Somma.
Pubblicato in Napoli nel di 18 dì Dicembre 1816.

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Napoli li 10 Febbrajo 1817.
FERDINANDO I.
RE Del Regno Delle Due Sicilie.
Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.
Art. I.°
Le pleggerie delle polize, o fedi di Credito disperse non saranno più prestate presso i Tribunali, ma saranno prese in via amministrativa dalla Reggenza del Banco delle due Sicilie secondo le istruzioni che ne darà il nostro Ministro delle Finanze.
2.° Qualunque Legge, Decreto, o Ministeriale disposizione in contrario resta rivocata.
3.° Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.
Firmato: FERDINANDO
Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere Firmato: Marchese Di Circello Per copia conforme Il Ministro delle Finanze Firmato: De' Medici.

ISTRUZIONI
DEL MINISTRO DELLE FINANZE
Perla esecuzione del Decreto de' io Febbrajo 1817.
circa le piaggerie delle polizze, fedi di credito,
o cartelle de' pegni disperse.

Art. I.°
Disperdendosi una fede di credito per la quale il Banco conosce il solo intestatario del danajo, dietro la domanda del medesimo in carta bollata, e la fede che si farà dal Banco della esistenza della somma, mediante il pagamento di un dritto di grana venti per le somme di duc. io. e di gr. 60, da duc. io. 01. in sopra, potrà la somma in essa contenuta essere liberata al detto intestatario. coll'obbligo solidale, o di un qualche impiegato con soldo in pubblica Amministrazione, o di un qualche probo e conosciuto benestante, obbligandosi pero costui innanzi alla Reggenza, di cavare il Banco indenne, ed illeso nel caso, che venisse ad esibirsi la fede originale, e soggettandosi anche all'arresto personale. Nel caso poi che la fede di credito fosse stata girata ad altri, e colui al quale è stata girata l'avesse dispersa, e ne domandi la liberazione, si esiggerà ancora il consenso dell'intestatario.

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2.° Se si disperderà una polizza notata fede, per la quale il Banco ha notizia dell'Intestatario non solo, ma benanche della persona, a cui va diretto il pagamento, osservandosi tutte le stesse formalità di sopra indicate per le piaggerie sarà sempre necessario di avere i consensi di ambedue le parti prima della liberazione della somma rappresentata dalla polizza dispersa. E la pleggeria in tal modo avrà luogo per le somme che non oltrepassano li duc. mille, mentre per le pleggerie da riceversi per le polizze disperse che oltrepassano. tal somma, si riceverà l'obbligo di un benestante con una iscrizione ipotecaria, da dover sussistere per lo spazio di i o anni, elassi i quali, s'intenderà sciolta, e cassata di fatto.
3.° Per assicurarsi se venga a presentarsi al Banca la polizza o fede di credito asserita dispersa, la cui somma sarà stata sequestrata, non saranno liberate, se non dopo lo spazio di quindici giorni, le somme al di sotto di duc. cinquanta, e dopo un mese le somme maggiori.
Napoli li io di Febbrajo 1817.
Viste ed approvate
Ministro delle Finanze
De' Medici.



Napoli li 16 Febbrajo 1817.

IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO

DELLE FINANZE

AL SIGNOR

REGGENTE DEL BANCO DELLE DUE SICILIE

Signor Reggente


In esecuzione degli orticoli 7, io. 12, e del Real Decreto de' 12 dì Dicembre 1816 dietro mia proposizione, si è la M. S. degnata di approvare i regolamenti definitivi riguardanti le operazioni dello sconto delle cambiali, della pignorazione degli oggetti preziosi, e dell'amministrazione ed impiego delle rendite del Banco, come ancora le attribuzioni della Reggenza, e del Governo del medesimo, e delle sue Casse e finalmente i doveri inerenti a tutti gl'impieghi, che lo Compongono.
10.spero, che mediante la vostra indefessa, e vigilante cura, non che di quella dai tutti gl'Individui, che la Reggenza ed il Governo de' Banchi compongono, dando a questi regolamenti fissi ed uniformi la dovuta,

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ed esatta esecuzione, tolto di mezzo quel complesso di appuntamenti ed ordinanze, che in varie epoche formate, rendevano le operazioni del Banco sempre incerte, e vacillanti, vogliasi dare al Governo, ed al pubblico quella tranquillità, che un'opera così interessante richiede, ed ispirare maggio. fiducia a' creditori apodissarj pe' fondi che nei Banco vanno a depositare.
E perché gl'Impiegati ancora della Reggenza, e delle Casse del Banco possano con maggiore energia, ed esattezza eseguire le varie incombenze loro affidate, vuole il Re, che i soldi stabiliti per le diverse cariche sieno toro pagati netti; di ogni altra ritenuta, oltre quella del 2 ½ per io. pel Monte dello Vedove e de' ritirati. Contemporaneamente si è la. M. S. degnata di fissare un fondo dì gratificazioni da distribuirsi nelle somme, proporzioni, ed epoche indicate nella determinazione trascritta in piè dell'annesso notamento.
In esecuzione adunque delle suddette Sovrane disposizioni, ho l'onore di acchiudervi, Signor Reggente, da me vistate.
1.° Le istruzioni, e regolamenti di sopra indicati, incaricandovi di farle imprimere per le stampe, e d'inviarmene una quantità di esemplari.
2.° Lo Stato discusso degl'introiti, ed esiti.


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3.° Finalmente il notamento delle cariche, e de' soldi degl'Impiegati.
Con ciò restando definito il Piano organico del Banco delle due Sicilie, vi autorizzo a dargli esecuzione come fusse stato approvato dal primo dello scorso mese di Gennajo, intendendosi in questo comprese tutte le autorizzazioni provvisorie, che vi ho precedentemente communicate.
Gradite Signor Reggente, gli attestati della mia distinta considerazione. = Firmato De' Medici.

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REGOLAMENTO ORGANICO
Del Governo de' Banchi e della Reggenza.
A R T. I.°

IL Governo di ciaschedun Banco composto, com'è prescritto nell'Articolo 12 del Real Decreto de' 12. Dicembre 1816, da un Presidente, e da due Governatori invigilerà giornalmente sull'andamento di tutte le officine del Banco, ed individualmente sull'adempimento de' doveri di ciascuno Uffiziale. A questo effetto uno almeno degl'individui del Governo, compreso il Presidente, dovrà essere risponsabile di assistere personalmente nel locale del Banco in ogni giorno di negoziazione, potendosi dividere fra loro il lavoro per settimane, o in altro modo che ad essi riesca più comodo, purché non manchi mai la presenza di uno di loro. Il Governatore sentirà le querele de' particolari, e risolverà momentaneamente tutte le questioni, facendo subito eseguire tuttocciò che possa condurre al disbrigo ed esattezza del pubblico servizio. e tutti gli uffiziali dovranno senza replica ubbidirlo. Ordinerà la verifica dell'esistenza delle somme per le polizze disperse.
Una volta in ogni settimana si uniranno, a loro arbitrio. tutti tre per conferire sui disordini che si fossero introdotti, sul miglioramento che si potesse

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dare al servizio. e per risolvere il conveniente. Allorché si trattasse di novità di momento le proporranno alla Reggenza per l'organo del Presidente.
2.° Ogni Governatore di servizio nella giornata avrà la facoltà di sospendere, o di soldo, o di servizio. o dell'uno e dell'altro, qualunque individuo di tutte le officine del Banco, e nella giornata di unione ne farà partecipi i suoi Colleghi, qualora colla sua prudenza non creda fralle 24 ore riabilitare il sospeso. Le multe di puntatura ne' soldi, come le gratificazioni, si proporranno nelle riunioni settimanali per farsi presenti alla Reggenza, la quale le risolverà definitivamente, e ne ordinerà l'esecuzione....
3.° Ogni Capo di officio al fine del travaglio della giornata farà un rapporto delle mancanze degli Uffiziali, e di ogni novità che sia accaduta nella sua officina, e lo consegnerà nella Razionala del Banco, ove se ne formerà un plico, che si farà pervenire al Presidente, unitamente alla resta delle Casse in ogni sera. Jje reste saranno parimenti inviate in ogni sera al Ministro delle Finanze, ed al Reggente.
4. Il Governo colla sua prudenza risolverà quando convenga immettere o estrarre moneta dal Tesoro, e quando converrà fare delle improvvise contate di Cassa, e l'eseguirà.

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5.° Allorché si trattasse di. finale desti turione;, o di giubilazione, o di passaggio di Uffiziale per morte, o di permuta da Banco a Banco, si discuterà dal Governo riunito, e se ne porterà il risultato alla Reggenza, la quale risolverà definitivamente, ed eseguirà il risoluto.
6.° La durata dell'impiego del Presidente, e de' Governatori sarà di tre anni, e potranno essere confermati. L'annuale gratificazione sarà pe' Presidenti di duc. 480, e pei Governatori di duc. 240., netti di ogni ritenzione, che saranno pagati per una metta a Pasqua, e per l'altra a Natale.
7.° Il Reggente avrà esclusivamente la sopravveglianza delle Officine della Segreteria, e Razionalia centrale, avrà la corrispondenza col Ministro, e la firma di tutte le polize d'introito, e di esito del patrimonio del Banco nei limiti sempre dello Stato discusso annuale, e delle mensili, o straordinarie autorizzazioni che riceverà. Interverrà a nome de' Banchi a tutt'i contratti che verrà autorizzato a stipulare, e farà tuttocio che il Ministro delle Finanze crederà commettergli per l'utilità del servizio. Decreterà definitivamente le liberazioni del danaro per le polizze disperse, dopo date le cauzioni a norma del decreto de' io di Febbrajo 1817.
8.° Almeno una volta la settimana si riunirà in Sessione coi due Presidenti, ed in essa si proporranno tutti gli


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affari mentovati negli Articoli 1,2, e 5 come pure tuttocciò che riguarderà l'Amministrazione delle rendite patrimoniali, a tenore delle istruzioni dell'Amministrazione, e tutto si risolverà a pluralità di voti.
9.° Formerà parimenti, unito ai due Presidenti, in ogni anno lo Stato discusso di tutte le spese occorrenti pel servizio de' due Banchi, e della Reggenza. Discuterà nello stesso modo l'iniziativa dello ingrandimento, o restrizione dell'opera de' pegni, e dello sconto delle cambiali per proporla al Ministro delle Finanze. Finalmente potranno discutere tuttocio che crederanno opportuno al miglioramento del servizio della Real Tesoreria, e del Pubblico per farne la proposta al Ministro delle Finanze. Tutte le ordinanze generali per lo servizio tanto de' Banchi, quanto delle Officine della Reggenza saranno firmate dal solo Reggente.
10. La durata delle sue funzioni sarà di 5 anni: e potrà essere confermato. Siccome sarà egli sempre un impiegato superiore con soldo in altra carica, così per le funzioni di Reggente avrà un onorario di annui duc. mille netti di ogni ritenzione che saranno pagati nell'epoche stabilite nell'articolo 6.
11. Il conto d'amministrazione de' beni del Banco sarà reso. in ogni anno alla Regia Corte de' Conti.


REGOLAMENTO
Per l'Amministrazione da tenersi
nel Banco delle due Sicilie
de' Fondi di sua dotazione.
Art. I.°
1.° Amministrazione di tutte le rendite de' Banchi, o sian provenienti dalle loro dotazioni, o da interessi di pegni ed altri introiti qualunque, si terrà dalla Reggenza del Banco, dipendente dagli ordini del Ministro di Finanze.
2.° La corrispondenza col Ministro delle Finanze, l'intervento nella stipula de' contratti di qualunque natura, la conoscenza degli affari contenziosi, la disposizione degli esiti, saranno nelle attribuzioni dei solo Reggente. Niuna poliza d'introito, o di esito potrà esservi nell'Amministrazione senza la sua firma. Egli potrà conferirla in caso di bisogno ad uno de' membri della Reggenza, ferma restando la sua risponsabilità.
3.° Apparterrà a' Presidenti membri della Reggenza, e potranno esserne incaricati anche i Governatori, il dettaglio degli affitti de' predj rustici, ed urbani, la disposizione delle necessarie riparazioni, le quali per le case non debbono eccedere un'annata di pigione di ciascuna abitazione, ed occorrendo riparazioni che potessero importare summa maggiore, dovrà prima ottenersene l'approvazione dal Ministro.
Gli stessi invigileranno all'esecuzione delle riparazioni

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 delle medesime, e proporranno in Reggenza tutti quei mezzi, che crederanno propri a migliorare la proprietà, e la rendita del Banco.
4.0 Il metodo pe' nuovi affitti sarà il seguente. Dietro la richiesta che ne sarà fatta, la Contabilità noterà il valor locativo indicato nell'antecedente contratto, indi si rimetterà all'esattore per la solvibilità dell'offerente in seguito il Verificatore anderà ad osservare se sia suscettibile di aumento, o vi sia deteriorazione, ed in ultimo il Governo segnerà la conchiusione del contratto. Il Reggente, ne ordinerà l'esecuzione.
5. Pe' fondi urbani si procurerà sempre tenerne affittata l'esazione a partito forzoso con contratto approvato dal Ministro delle Finanze,
6.° Vi sarà quel conveniente numero di Avvocati, Patrocinatori, ed Architetti, che sulla proposta del Reggente determinerà il Ministro delle Finanze. Siccome pero le disposizioni sono, che tutte le proprietà sian vendute, e permutate in iscrizioni sul Gran Libro, ed in conseguenza andìero a cessare il bisogno di questi Fumzionarj, cosi non avranno onorarj fissi, ma solo annali gratificazioni.
7.° Siccome la Direzione della Cassa di Ammortizzazione per esecuzione dell'art. 6. del


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Real Decreto del 1. Ottobre 1816 continua ad eseguirete vendite de' beni del Banco, così la Reggenza darà tutt'i lumi che dalla stessa li verranno richiesti, perché tutto si esegua regolarmente.
8.° L'Ufficina della Razionalia della Reggenza del Banco, terrà per l'Amministrazione suddetta una Scrittura a doppia partita, divisa in proprietà, e conto corrente, regolata in modo, che ciascuno di questi due rami dia tutti quei risultati che possansi desiderare in una Leu diretta Amministrazione. La proprietà del Banco essendo destinata in garanzia de' suoi impegni, sarà tenuto nella scrittura di questo ramo il conto delle polizze vuote di fondi rimasti nell'antico Banco di Corte, e riconosciute dal nuovo. Indipendentemente da questa scrittura, ve ne sarà un' altra sullo stesso stile, per l'impiego in pegni, o in isconti de' fondi della Cassa Apodissaria, e de' profitti che il Banco ne ritrae, e che uniti alle sue rendite, ne formano la sussistenza.
9.° Saranno per detta Amministrazione aperte due Madrefedi nel Banco di Corte, una colla intestazione Frutti delle proprietà, e lucri del Banco, ed un'altra di Operazioni del Banco. Nella prima s'introiteranno tutte lo rendite di qualunque natura nella seconda tutte le rate de' Capitali. Gli esiti autorizzati dallo Stato discusso si noteranno sulla prima: se i fondi non saranno sufficienti,

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si potranno improntare de' supplementi dalla seconda, coll'autorizzazione. pero sempre del Ministro delle Finanze.
10. In ciascun mese di Dicembre di ogni anno sarà formato uno Stato discusso approvato dal Ministro di Finanze per fissare lo spesato di tutto l'anno. Siccome pero questo per l'articolo delle spese, varia in ogni mese, cosi deve questa parte in ciaschedun mese proporsi al Ministro delle Finanze per venire approvata, trattenendosi sempre ne' limiti della somma totale determinata. Se talora le circostanze portassero di doversi oltrepassare, dovrà ottenersene Sovrana approvazione.
11. In ogni fine di mese presenterà il Reggente alla Corte de' Conti il Bilancio dell'introitato, ed esitato, sottoscritto da' suoi Contabili, e da lui vistato. Si darà il conto nelle debite forme alla Corte medesima in fine di ogni anno.
12. Fissato il conto tra il Banco, e la Cassa di Ammortizzazione, presenterà il Reggente al Ministro delle Finanze lo Stato di situazione della proprietà, e delle rendite, e pesi del Banco, per darsi da S. M. le provvidenze riservate nell'art. 5 del suo precitato real Decreto, onde fissarsi definitivamente la proprietà di cui il Banco dev'essere dotato.


REGOLAMENTO
Per lo Negoziato dello Sconto
di Cambiali, o altri valori
Commerciali.

Sara' istallato separatamente dal Governo del Banco, e senza che abbia ingerenza col medesimo un Consiglio di Sconto, composto di due, o più Negozianti. 2.° La somma da impiegarsi allo Sconto dovrà esser determinata in ogni sei mesi da S. E. il Ministro delle Finanze. L' interesse che si esiggerà su di esso sarà del 9 per io. l'anno, di cui una parte da fissarsi dal Ministro di Finanze anderà in beneficio de' Negozianti che garantiscono lo Sconto, come appresso si dirà, ed il rimanente utile resterà al Banco. I Negozianti non percepiranno premio dagli effetti, che disconterà la Tesoreria, o le Amministrazioni che ne dipendono, purché non ne sia richiesta dal Banco la di loro responsabilità; come si richiede per gli altri effetti scornati.
3.° Gli effetti di Commercio che si vogliano scontare, dovranno essere rivestiti di tre firme di Negozianti o almeno di due Negozianti, e di un particolare proprietario conosciuto.

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4.° Le Cambiali da scontarsi dovranno essere traettizie, e pagabili in Napoli, né potranno avere scadenza maggiore di tre mesi,
5.° Li Deputati Negozianti saranno solidalmente garanti delle somme che si scontano,
6 Coloro che richiedono lo sconto, presenteranno la dimanda, una col notamento de' valori che si vogliano scontare, in mano del Segretario Generale della Reggenza, il quale farà segnarla dal Reggente, a cui è no t» la somma ch'esiste, da potersi impiegare in questa operazione, e la passerà all'esame de' suddetti Deputati.
7.° Costoro si uniranno per fare lo scrutinio de' valori che si vogliano scontare: E quelli che resteranno ammessi, dovranno esser firmati al piede da' sudetti Negozianti, li quali firmeranno anche il notamento, che dovrà essere in carta bollata, restando così garanti dell'importo dello sconto.
8.° Allorché lo sconto sarà stato ammesso sarà subito passato al Segretario Generale della Reggenza, il quale avrà cura di passare tutte le carte corrispondenti in Razionalia immediatamente, onde venga subito spedito il pagamento a favor di colui che avrà negoziato i suoi effetti di Commercio.

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9.° Un tal pagamento dovrà farsi con poliza notata fede giusta il sistema Scritturale del Banco, quale sarà firmata dal solo Reggente: e tali polize saranno formate in istampa tutte uniformi a tenore di un modello, che né daranno i stessi Deputati Negozianti.
10. Vi dovrà esser sotto l'immediata ispezione del Razionale della Reggenza, un Ajutante che abbia conoscenza del Codice, e della Scrittura Mercantile, il quale dovrà essere particolarmente incaricato del disbrigo di questa operazione, e di tenerne il Conto, e la Scrittura in regola.
11. Finalmente siccome potrebbe con faciltà accadere che molte Cambiali scadessero in una sola giornata, e che taluni de' Negozianti facessero i pagamenti in estinzione delle medesime in numerario effettivo, e non già in polize, ed in tal caso non solo si renderebbe difficile, ma anche rischiosa l'esazione, dovendosi affidare le Cambiali in mano di molti che si ricevano la moneta da' Negozianti, così vi sarà un Cassiere dello sconto, persona proba, e solida, che si renda garante di questa esazione. Al medesimo saranno consegnate le Cambiali, ed esso ne curerà l'esazione a misura delle scadenze, che avrà il discarico, o col versamento delle somme corrispondenti, o colla restituzione delle stesse Cambiali,


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che dovrà aver cura di far protestare, qualora non' venissero estinte al maturo, per esiggersene l'importo da' Deputati Negozianti che han garantito Io sconto., al che li medesimi saranno obbligati, non ostante qualunque circostanza possa concorrervi. Il cennato Cassiere dovrà dare una cauzione di annui ducati trecento di consolidato, restando sotto la sua risponsabilità li Commessi, de' quali dovrà avvalersi per là esazione delle cennate Cambiali, accio il Banco resti sempre a coverto di qualunque danno.


REGOLAMENTO
Per l'Opera della Pegnorazione.

Art. I.
 
Opera de' pegni, che si rende di grandissimo sollievo per la Nazione, di sommo utile per il Commercio, e che è una sorgente di ricchezza per il Banco, nell'atto che accorre ai bisogni de particolari, si continuerà a fare sulle materie di oro, argento, e gioie nel locale dell'antico Banco della Pietà col fondo de' Capitali della propria dote della Cassa de' Privati, potendovisi anche impiegare il denaro in detta Cassa depositato, qualora il ristagno ne fosse eccessivo; locché si eseguirà secondo la prudenza del Reggente del Banco, coll'autorizzazione pero sempre del Ministro delle Finanze. 2.° I pegni si potranno fare anche di picciole somme inferiori ai doc. io. e fino alla somma non eccedente i doc. 500 per ora, potendosi in appresso a tenore delle circostanze aumentare: Su di ogni pegno di qualunque summa egli sia, si esigerà l'interesse alla ragione del nove per cento l'anno calcolato per giorni.
3.° Ogni pegno non potrà godere una mora maggiore' di mesi sei, elassi i quali dovrà dispegnarsi.


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Se pero un pignorato in fine del termine accordato volesse rinnovare il pegno pagando l'interesse decorso, sarà permesso di eseguirsi, consegnandoseli una nuova cartella,e descrivendosi ne' libri dell'impegnata, come un pegno allora fatto.
Egualmente sarà considerato e descritto nel libro, come pegno allora fatto, qualora un pegnorante, in fine del termine accordato, o anche prima volesse diminuire il pegno, venendo a pagare l'interesse decorso, ed una porzione della sorte principale, nel qual caso anche li sarà consegnata una nuova cartella.
E finalmente se un pignorante in fine del termine, accordato, prima ancora, venisse a pagare l'interesse. decorso,e volesse esser restituita una porzione degli oggetti pignorati, sarà questo permesso purché pero venga pagato contemporaneamente dalla parte quella porzione di danaro che sarà giudicato dall'Orefice poter valere quelli oggetti che vuol essere restituiti; ed in tal caso sarà rinnovata la cartella, e formandosi un nuovo pegno, se ne prenderà ragione sopra i libri corrispondenti.


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4.° Non potranno farsi pegni di vasi, o Arredi Sacri, né di Oro e di argento coll'impronto Reale, senza permesso in iscritto delle autorità, alle quali compete, vistato dal Reggente del Banco, o almeno dal Presidente della Cassa.accordato dalla legge, ed i pegni non saranno stati o dispegnati, o rinnovati,








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saranno essi venduti a pubblico incanto nella piazza degli Orefici per mezzo di pubblici Incantatori, liberandosi al maggio. offerente, allorché l'Orefice apprezzatore conoscerà che non può vantaggiarsi dippiù restando avanti il medesimo Orefice ai suddetti Incantatori, e restando benanche lo stesso Orefice garante delle persone, alle quali vengono liberati i pegni, e dalle quali deve riscuoterne l'importo nel momento stesso della liberazione: come il tutto sarà dettagliatamente dichiarato nelle istruzioni de' rispettivi Impiegati nell'officina de pegni.
Per le spese occorrenti nell'incanto, dritto degli Incantatori, e di presenza degl'Impiegati che vi assisteranno, si riterrà secondo l'antico solito il 2. per cento..!
8.° In ogni anno si farà l'Inventario de' pegni esistenti in Guardarobba, eliggendosi a tal effetto un Orefice revisore dal Signor Reggente del Banco dovendo intervenire a tal atto il Segretario ed il Razionale della Cassa, ed assistervi ancora un Governatore della Cassa medesima. L'Orefice Revisore, resterà garante solidalmente coll'Orefice apprezzatore del valore impiegato dal Banco in ciascheduno pegno, e dell'interesse corrispondente.


PER

LO SEGRETARIATO GENERALE

DELLA

REGGENZA DEL BANCO

OBBLIGHI DEL SEGRETARIO.

Art. I.
 
Essendo costituita la Segreteria ad essere la depositaria di tutte le leggi del Banco, tanto in ordine alla economia, ed Amministrazione del suo Patrimonio. Quanto per rapporto al negoziato Apodissario ed avendo tali leggi la di loro origine, o da Sovrane determinazioni, o da stabilimenti consegrati dall'esperienza e dall'antichità, o in fine da determinazioni, ed ordinanze della Reggenza, che per utilità, e buon servizio de' Banchi stessi nelle occasioni sian fatte. Fa d'uopo che il Segretario ne tenga un esatto conto, onde abbiano una inalterabile osservanza. Intanto siccome la moltiplicità degli affari nella Segreteria si aumenta, e si diversifica a misura dello circostanze, e le operazioni della medesima, si rapportano in massima parte alle cognizioni, attività, e zelo di colui che regge una carica tanto delicata, così si dettagliano le sole precise obbligazioni personali del Segretario

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 ed i Registri che debbono tenersi nel Segretariato Generale, lasciando il dippiù alla prudente condotta del Segretario medesimo.
2.° Deve il Segretario Generale assistere giornalmente nel locale ov'è situata la Reggenza per la liana delle carte, per il disbrigo degli affari, e per assistere al Sig. Reggente in tutto ciò che può occorrere come ancora per invigilare al buon ordine, ed alla condotta degli officiali per la parte che lo riguarda.
3.° Tutte le volte che i riunirà la Reggenza, dovrà intervenire alle Sessioni, Allorché sarà fatta una determinazione con maggioranza di voti, dovrà subito il Segretario notarla in ristretto di suo proprio pugno, ad Oggetto di distenderne quindi il corrispondente appuntamento. Disteso l'appuntamento in borro, lo farà cifrare da' Signori componenti la Reggenza, ed indi lo firmerà anche esso. Il borro cosi cifrato si trascriverà nel libro degli appuntamenti, il quale dovrà esser munito del visto del Reggente, e della soscrizicme del Segretario. Le ordinanze giornaliere saranno firmate dal solo Reggente, e dal Segretario. Le matrici tante negli appuntamenti, quanto delle ordinanze saranno conservate in Volumi, co' loro indici corrispondenti.

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4.° Dovrà distendere tutt'i Rapporti da farsi al Re, o a' suoi Ministri di Stato, e tutte le lettere di Officio, è di corrispondenza con tutte le altre Amministrazioni, e Regj Tribunali, secondo occorrono a misura delle circostanze. Le matrici saranno conservate come sopra, e dal Segretario saranno similmente fatte trascrivere sopra registri separati, con farse prendere notamento negl'indici rispettivi.
5.° Di tutte le risoluzioni della Reggenza che richiedono doversi eseguire dal Razionale, o di dover essere all'intelligenza del medesimo per regolamento degl'interessi del Banco, della scrittura, della polizia interna delle diverse officine, o della condotta degli officiali, dovrà il Segretario farne certificati, e muniti di sua firma passarli al Razionale in Capo, ed anche quando occorre ai Segretarj, e Razionali delle Casse, per parteciparsi a chi altro convenga per l'esatta osservanza, riscuotendone le ricevute in piè degli originali. Trattandosi di avvisi da darsi dal Reggente a' Governatori delle Casse, si eseguiranno con lettere di ufficio, le quali saranno dirette ai Presidenti delle rispettive Casse, e firmate dal Reggente e dal Segretario.
6.° Dovrà custodire con somma gelosia i Libri, e Registri di sopra indicati, e non potrà estrarne copia, né formar certificati di qualsivoglia natura,

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senza l'ordine in iscritto del Sig. Reggente.
7.° Qualora la Reggenza assista alle contate di Cassa, o a qualunque altra funzione, dovrà intervenirvi anche il Segretario Generale per registrarne gli atti, e farne eseguire le disposizioni...
8.° Gli ordini Sovrani, e le lettere Ministeriali, dovrà aver cura il Segretario che siano trascritte in un Registro a parte, facendovi notare in margine le rispettive disposizioni, che su di esse saranno state date dal Sig. Reggente, facendone far menzione benanche nell'indice corrispondente. Di tutte le altre carte, e lettere di ufficio, èoltre le suddette Ministeriali, se ne faranno fascicoli separati, apponendo ad ogni carta il suo numero d'ordine, onde non se ne disperda alcuna, riducendosi poi in volumi secondo il bisogno.
9.° Dovrà essere nel Segretariato Generale un registro, nel quale, ciascuno in foglio separato, saranno annotati tutti gl'Individui ed Impiegati nel Banco, tanto per lo ramo di Regia Corte, quanto di quello de' Particolari, e sua Amministrazione, co' loro nomi, e cognomi, età, epoca de' loro servizj, cariche che stanno esercitando, soldi che godono, ed importo della cauzione che taluni di essi sono obbligati di dare; restando incaricato il Segretario in ogni caso di passaggio degl'Impiegati


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di passarne certificato alle respettive Casse, e di far avvisato il Procurator Regio della Corte de' Conti per fare prendere le cauzioni da coloro che saranno obbligati di darle a motivo delle nuove cariche che anderanno ad occupare: E tale avviso si darà con lettera di officio firmata dal Reggente, e dal Segretario.
10. Dovrà il Segretario Generale conservare con diligenza i rami delle fedi di credito, ed invigilare per mezzo di un suo Ajutante alla stampa delle medesime, quale stampa si farà in una stanza separata, ove vi abbia accesso il solo suddetto Ajutante del Segretario ed i Stampatori, i quali dovranno esser chiusi a chiave in detta stanza per tutto il tempo, che nella giornata lavorano, restando la chiave in mano del suddetto suo Ajutante. A misura che saranno stampate, e numerate dal medesimo Ajutante le farà riporre in un Armadio, di cui ne terrà esso Segretario la chiave, facendone prima assentare il numero delle Fedi, colla indicazione di quelle che sono a fogli intieri, e quelle a mezzi fogli, su di un libro, che sarà intitolato Libro d'Immissione, e consegna delle fedi di Credito, facendo apporre la firma dell'Ajutante che l'ha numerate sotto ogni partita d'immissione. A misura poi delle richieste in iscritto che ne avrà da' rispettivi Razionali delle Casse, ne farà la consegna a' medesimi, o a' loro Ajutanti da essi destinati,

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ritirandone la corrispondente ricevuta su 'l libro anzidetto, onde colle partite di consegna vengano discarite le partite che sono state immesse; dovendo i suddetti Razionali delle Casse consegnarle, e conteggiarle co' rispettivi Fedisti: a norma delle loro Istruzioni.
11. Finalmente il Segretario per la parte che lo riguarda è obbligato d'invigilare alla buona condotta degl'impiegati.
Gli Ajutanti dei Segretario è necessario che sian forniti di somma onestà e segretezza, come anche degli altri requisiti di buon carattere, di esatta monografia, e di quel buon discernimento, che caratterizza l'uomo di cognizioni, e d'intelligenza; e quindi si eligeranno sempre colla intelligenza del Segretario, restando sotto la sua direzione, e responsabilità.


ISTRUZIONI

PER LA RAZIONALIA

DELL'

Amministrazione de' Banchi.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Presso la Razionalia dell'Amministrazione sarà tenuta la Contabilità non meno della proprietà de' Banchi, che de' fondi depositati da' Creditori Apodissarj. Vi saranno perciò nella Razionalia dell'Amministrazione tre scritture portate a doppia partita. La prima sarà destinata pe' fondi, che costituiscono la proprietà de' Banchi: La seconda riguarderà tutto il fruttato della proprietà, i profitti che il Banco ritrae dalle negoziazioni de' suoi fondi dotali, ed i pesi, e spese alle quali è soggetta. Conterrà la terza il Conto generale degli Apodissarj, l'uso che il Banco fa de' fondi rilasciati in deposito, e l'utile che percepisce da siffatte negoziazioni. Questa scrittura sarà bilanciata due volte l'anno, come si usa ne' libri Apodissarj, affinché nel darsi i Bilanci dalle Revisioni, si possano confrontare con quelli già formati nella Scrittura predetta, e rilevarsi se siano, o no, in regola.


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La Razionalia dell'Amministrazione essendo distaccata intieramente da' Banchi non potrà formare quest'ultima scrittura, se non avrà conoscenza ogni giorno de' movimenti degli Apodissarj, Essa dunque riceverà da' rispettivi Razionali lo stato di situazione di tutte le Casse, ne' quali per totale sarà portato il negoziato di ognuna di esse, secondo il modello unito alle presenti istruzioni, come altresì lo Stato de' movimenti de' pegni, per quei Banchi, ove una tale opera sarà tenuta. L'esattezza di questi Stati, dalla quale l'esattezza dipenderà della Scrittura, sarà nella più stretta responsabilità de' Razionali, che li spediranno.
Ogni volta, che il Reggente vorrà verificare le Casse di un Banco, dovrà il Razionale dell'Amministrazione intervenirvi. Egli confronterà se le reste di debito de' respettivi Cassieri, risultate dalla sua Scrittura siano uniformi a quelle fissate nel Banco dal Libro Maggiore, e dal Razionale, e se ne accerterà colle rispettive loro firme nel processo verbale, che redigerà di tal verifica.
Nelle verifiche di Casse, che si faranno per disposizione de' Governatori di ciascun Banco, non sarà obbligato assistere il Razionale dell'Amministrazione.

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Dovrà intervenire nell'inventario de' Pegni, che si farà in quei Banchi, ove sarà tenuto tal negoziato, per così accertarsi della esistenza de' Pegni, che compone, devono la resta di debito risultata al Custode di essi nella Scrittura tenuta dal Razionale medesimo.
Essendovi vendita di pegni, li sarà spedito dal Razionale di quel Banco, che l'avrà effettuita, l'atto della consegna fattane dal Custode al Credenziere, e dopo ultimata la vendita uno Stato distinto di tutt'i pegni venduti, indicante il nome del Pignorante, la data, la somma del pegno, il giorno della vendita, 1 interesse a favore del Banco, e l'avvanzo, o perdita che potrà risultarvi.
Questo Stato sarà formato dal Credenziere de' pegni, e certificato vero dal Razionale del Banco. Venendo il proprietario per esigere l'avvanzo sul suo pegno venduto, il Credenziere rie formerà la spedizione in dorso della Cartella, che passerà al Razionale del Banco, il quale dopo averla riscontrata col registro delle vendite, che dovrà avere presso di se, la spedirà colla sua firma al Razionale dell'Amministrazione, il quale verificatala col cennato Stato, e trovatala la regola, ne spedirà il pagamento.
Sempre che crederà necessario di fare qualche verifica straordinaria nelle scritture de' Banchi, lo proporrà alla Reggenza, e con autorizzazione di essa la eseguirà.

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Obblighi del Razionale dell'Amministrazione.

Dovrà intervenire in tutte le Sessioni della Reggenza, per informarla di quanto potrà accorrere su gli oggetti, che saranno esaminati, e precisamente sullo Stato de' debitori, come appresso verrà detto.
Dovrà avere nelle Scritture a lui affidate quella precisione, ch'è propria di una grande Amministrazione, e che ne forma il carattere.
Sarà obbligato invigilare, che i Libri siano portati sempre in corrente, e non permetterà che si formi d menomo arretrato per qualsisia ragione, restandone responsabile verso il Governo.
Dall'esattezza della Scrittura risulterà la conoscenza di quelli fra i debitori del Banco, che attrarranno i palmenti alle convenute scadenze, e ne farà la proposta in Sessione affine di darsi dalla Reggenza le disposizioni analoghe. al bisogno. Sarà responsabile dell'attrasso dell'esazione, qualora avrà trascurato di proporlo al Governo.
Siccome dal Segretario generale si terrà il Registro di tutte le disposizioni, che si daranno nelle Sessioni dalla Reggenza, sia per affari contenziosi, sia per altro, così avrà cura, che glie ne siano passate le copie per tenerle registrate, e curarne l'esecuzione.

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Rimarrà responsabile verso il Governo de' danni, che potranno causarsi all'Amministrazione, passando per innavvertenza espressioni pregiudizievoli a' dritti del Banco nelle polize de' pagamenti, o ammettendo conteggi erronei, ed irregolari.
Non potrà spedire alcun pagamento senza precedente ordine della Reggenza spedito per la Segreteria l'avvertendo sempre di riscontrare se confronti collo Stato discusso approvato.
Baderà scrupolosamente su la condotta de' suoi impiegati, de' quali egli resta sempre responsabile.
Niun pagamento potrà ricevere in contanti per conto del Banco, ma tutto dovrà essere incassato per mezzo di polize, e versato in Madrefede.
In ogni mese formerà il bilancio da inviarsi alla Corte de' Conti, e formerà ogni anno il Conto dell'Amministrazione nelle debite forine per passarsi alla stessa, e baderà alla più grande esattezza su li documenti non meno dell'introito, che dell'esito. Un tal Conto non potrà esser redatto, che dopo bilanciata la scrittura.
Qualunque polizza d'introito, o di esito dovrà essere dal Razionale sottoscritta in accerto della sua regolarità, dal che risulterà al medesimo la responsabilità in questo ramo di Amministrazione.


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La liquidazione delle note de' fornitori, di tutt'i Conti, bilanci, o stati appartenenti all'Amministrazione, che saran resi da' Ricevitori o Amministratori, è propria del Razionale. Egli ne. proporrà il risultato alla discussione della Reggenza per attenderne le disposizioni analoghe.
Avrà alla sua immediazione un Ajutante, o sia Coadjutore che possa rimpiazzarlo in tutte le sue funzioni qualora per qualsivoglia ragione fusse impedito.

PER LE SEGRETARIE

DELLE

C A S S E

OBBLIGHI DEL SEGRETARIO.

Art. I.

Essendo affidata l'interna polizia di ciascuna Cassa ad un particolare Governo, sotto la sorveglianza di una Reggenza Centrale, alla quale è benanche affidata l'Amministrazione delle proprietà, e fondi del Banco, è necessario che vi sia un officina, la quale conservando i statuti del Banco, le istruzioni per l'esatto esercizio delle cariche di ciascun Impiegato, ed i regolamenti, ed ordinanze della Reggenza, tenga conto e registro delle particolari deliberazioni del Governo della Cassa, e delle generali disposizioni della Reggenza anzidetta. Questa ufficina è la Segreteria.
Il Segretario adunque dev'essere di conosciuta probità, e fornito di non ordinarie cognizioni, per adattarsi al disbrigo degli affari a misura delle circostanze.


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2.° Il Segretario deve assistere giornalmente nel Banco, per dar corso a tutti gli affari che convien disbrigare, ed anche affin di prestarsi a quanto li sarà incaricato dal Governatore di servizio. per invigilare al buon ordine, ed alla condotta degli officiali per la parte che lo riguarda.
3.° Tutte le volte che i Governatori si riuniscono, dovrà anch'esso intervenirvi, proponendo loro gli affari che cader devono in esame, facendoli istrutti delle circostanze che l'accompagnano, e di ciò che prescrivono l regolamenti del Banco, o le disposizioni della Reggenza, relativamente all'assunto. Delle risoluzioni che prenderà il Governo dovrà subito far notamento, e tenerne anche un registro, Le matrici corrispondenti dovranno essere sottoscritte da' Governatori, e da esso Segretario. il Registro anzidetto basterà che sia vistato dal solo Presidente della Cassa, e firmato dal Segretario. Il suddetto libro dovrà esser foliato, e dovrà esservi il suo indice, onde sia facile di ritrovare ciascuna risoluzione 9 e ciascuno articolo in esso registrato..
4.° Dovrà distendere tutt'i rapporti, ed informi da farsi dal Governo del Banco alla Reggenza, anche per affari su de' quali occorresse Ministeriale risoluzione, essendo riserbato al solo Reggente la corrispondenza col Ministro.

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Di tali Rapporti, ed informi dovrà similmente il Segretario farne tenere un separato Registro coll'indice corrispondente.
5.° Di tutte le disposizioni, ed ordinanze della Reggenza che li saranno comunicate con certificati del Segretario Generale della medesima, e che richiedono l'esecuzione del Razionale, o la sua intelligenza per regolamento degli affari del Banco, della Scrittura, o della polizia delle Officine, o della condotta degli Officiali, dovrà farne le copie, e sottoscritte di suo pugno passarle al Razionale suddetto, al Libro Maggiore, a' Cassieri, o a chi altro convenga per l'esatta osservanza, riscuotendone ricevuta in dorso de' suddetti certificati, Onde niuno possa allegare.°causa d'ignoranza degli ordini ricevuti. Lo stesso similmente dovrà praticare per tutte le momentanee disposizioni, che potran darsi da' Governatori della Cassa, conducenti al buon ordine, ed al disbrigo ed esattezza del pubblico servizio.
6.° Dovrà fare tutte le decretazioni per la verifica, che Sarà ordinata dal Governatore di servizio della esistenza delle somme per le polizze che si asseriscono disperse, in dorso de' ricorsi delle parti che dovranno essere in carta bollata, e tali decretazioni dovranno essere firmate dal cennato Governatore, e dal Segretario.


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La formola sarà la seguente: Gli Officiali a' quali spetta verifichino l'esistenza della summa, per indi liberarsi dietro gli ordini del Sig. Reggente, essendo riserbato alle facoltà del solo Reggente di decretare definitivamente le liberazioni del denaro per le polizze disperse dopo date le necessarie cauzioni..
7.° Avrà cura che siano puntualmente incassati i dritti che si esiggono sulle partite, certificati, bilanci, fedi ec, tenendone un Registro di controllo a quello del Razionale; e non farà apporre il suggello del Banco a tali carte, se prima dalla Razionalia non sia stato certificato sulla carta medesima di aver incassato il dritto corrispondente...
8.° Non potrà estrarre copie, ne formare certificati di qualsivoglia natura senza l'ordine in scritto di uno de' Governatore.
9.° Dovrà intervenire nelle contate di Cassa, ed in qualunque altra funzione, nella quale interviene il Governo per registrarne gli atti, e farne i corrispondenti rapporti alla Reggenza,;.
10. Sebbene nel Segretariato Generale della Reggenza si tiene un esatto Registro di tutti gl'Impiegati nel Banco tanto del ramo. di Corte, quanto de' Particolari, e. sua Amministrazione, pur tutta volta nella Segreteria.

PER LE SEGRETARIE

DELLE

C A S S E

OBBLIGHI DEL RAZIONALE.

Art. I.

Distaccata interamente da' Banchi, ossia' dalle respettive Casse del Banco, tanto del Ramo di Corte quanto de' Particolari, l'Amministrazione patrimoniale, niuna scrittura rimane a peso del Razionale, ed in conseguenza egli' è assolutamente destinato alla polizia interna del Banco, a tenere il conteggio delle reste de' Cassieri, e de' pegni, ed alla sopraveglianza e direzione di tutte le officine.
Concorrendo dunque nel Razionale la piena Conoscenza dell'indole, e natura di tutti gl'Impieghi del Banco, ed i rapporti che ciascuno di essi ha colla Scrittura in generale dovrà badare, che ogni impiegato personalmente adempia il suo dovere, secondo le istituzioni del Banco.
2.° Per accertarsi della esatta esecuzione dell'articolo precedente, sarà obbligato il Razionale visitare, il più spesso che sarà possibile, i libri di tutte le Officine,


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e dove troverà trasgressione, se questa sarà di picciol momento, ne procurerà egli stesso la correzione nel modo che la sua prudenza li suggerirà, ma ove fosse lesiva alla sicurezza degli interessi del Banco, e del pubblico, né darà parte al Governo del Banco per le disposizioni convenienti.
3.° Il Bilancio della Scrittura esser dovrà la più essenziale cura del Razionale, affinché non sia trascurata questa interessante operazione, che è la pruova ferma della condotta di tutti gl'impiegati nell'adempimento de proprj doveri, e dà al Banco la sicurezza de' suoi interessi. Appurato il Bilancio il Razionale ne formerà il Rapporto del risultato di esso in totalità, e lo passerà al Razionale dell'Amministrazione per l'uso che conviene.
4° Sorveglierà sopra tutto alla condotta de' Cassieri 9 e dovrà tener conto esatto di tutti gl'introiti, ed esiti di ciascuno di essi, per formare le reste del rispettivo loro dare. Per la formazione di tal conteggio il Razionale verrà assicurato delle somme da addebbiarsi, e ereditarsi a' Cassieri, dagli Ufficiali de' registri d'Introito, e dell'Esito di Cassa. In ogni settimana dovrà confrontare le reste di debito de' Cassieri, risultanti dal suo conteggio con quelle del Libro Maggiore del Banco.

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5.° Nelle contate di Cassa, che saranno eseguite per disposizione del Governo del Banco dovrà il Razionale assistere per dirigere i verbali, e sorvegliarne tutte le operazioni. Sopra tutto osserverà un inviolabile segreto allorché saran destinate le verifiche delle Casse, senza farne penetrare la disposizione a' Cassieri, a' quali dovranno sempre arrivare all'improvviso. Fatta l'annotazione di tutt'i valori presentati da ciascun Cassiere, dovrà il loro ammontare bilanciare con la resta di debito formata dal Razionale stesso, dal Libro Maggiore, e dal Revisore, e nel caso che dalla verifica eseguita, risultasse qualche Cassiere debitore, dovrà il Razionale sul fatto avvisarne il Governo, che personalmente assisterà a tale interessante operazione, per le provvidenze prescritte da Statuti del Banco. Nelle contate, che si faranno per disposizione della Reggenza, saranno le additate funzioni eseguite dal Razionale dell'Amministrazione. I verbali delle contate di Cassa accettati da' Cassieri, e vistati dal Governo, saranno sottoscritti benanche, e conservati dal Razionale, che vi sarà intervenuto.
6. Invigilerà il Razionale, che alla chiusura di ciascuna giornata non resti in Cassa polizza alcuna, ma che tutte siano consegnate secondo le leggi del Banco, cioè quelle prese in confidenza, al Libro Maggiore,

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e le altre passate per Ruota, all'esito' di Cassa.
7.° Terminato il negoziato, e chiuse le Casse, sarà tenuto 41 Razionale del Banco formare lo stato delle Casse medesime, e de' Pegni, con le notizie bell'interesse esatto,4 nel modo, e forma, che le sarà richiesto dal Razionale dell'Amministrazione, al quale lo spedirà munito di sua firma. Siccome da questo Stato risultar dovranno i conti de' Cassieri, quello de' pegni, ed il complesso della Scrittura Apodissaria, così il Razionale sarà responsabile della sua esattezza in faccia alla Reggenza.
8.° Qualunque varietà, che potrà risultare su li conti de' Cassieri, sia per errori di conteggi, sia per polizze, che potranno esserli respinte per qualsisia ragione sia: per ogni altra immaginabile causa, sarà tenuto il Razionale del Banco spedirne ragionato certificalo al Razionale dell'Amministrazione per poterne prendere scrittura.
9.° Qualora il Razionale scorgesse nelle Casse un quantitativo di numerario. che eccedesse il bisogno giornaliero delle medesime, né potrà dare l'avviso at Governo, a fine di passarsene nel Tesoro la porzione, che sarà creduta superflua. Dell'immissione, o estrazione dal Tesoro, il Razionale ne prenderà esatto conto in un registro, onde potersi sempre conoscere la quantità,

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ed anche la qualità delle monete in esso esistente. Questo libro sarà formato in doppio per custodirsene uno nel Tesoro stesso, e l'altro presso il Razionale. Ogni operazione, che sarà in esso eseguita Verrà sottoscritta dal Governatore intervenuto all'apertura del Tesoro, dal Razionale e dal Cassiere Maggiore che sarà il solo, che potrà immettere, o estrarre danaro dal medesimo. Allorché seguirà l'immissione nel Tesoro, il Razionale ne spedirà bollettino al Libro Maggiore, ordinante di darsi credito delle somme immesse al conto del 'Cassiere Maggiore e debito al conto del Tesoro. Un contrarie bullettino Spedirà allorché la moneta sarà «stratta. Questi bollettini saranno sempre sottoscritti dal Governatore interveniente all'atto. Dr qualunque operazione, che potrà aver luogo sul conto del Tesoro, dovrà Razionale passarne la notizia legalmente al Razionale dell'Amministrazione.
10. Nel Banco de' Privati, ove si esiggc un dritto su le polizze notate fedi, fedi di credito, polizze di mandati, e su le disposizioni di danaro condizionate, dovrà il Razionale in fine della giornata raccogliere certificati di teli prodotti da' rispettivi ufficiali, che Sono incaricati di formarli, secondo l'ordinanza de' 7 Aprile 1815, e spedirli originalmente da lui vistati, al Razionale dell'Amministrazione.

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11. Deve il Razionale gelosamente custodire le fedi di credito, che gli verranno consegnate dal Segretario Generale della Reggenza, dietro sua richiesta in iscritto, e ricevuta che ne farà sul libro sistente presso del suddetto Segretario. intitolato Libro d'immissione, e consegna delle fedi di credito, potendo, ne' casi di urgenza destinare un suo Ajutante a riceversi dette fedi di credito, e firmare in suo nome nel sudetto libro. Nel tempo stesso deve il Razionale della Cassa tenerne un esatto conio su di un libro, che a tal uopo formerà tanto per la rjcezzione, quanto per la consegna, che in seguito ne farà al Fedista. In fine di ciascuna settimana, o semprecché egli nel corso di essa stimerà espediente, deve prenderne conto dal suddetto Fedista per assicurarsi se il numero delle fedi sopravvanzate, unite a quelle date fuori, giusta il risultato degl'introiti di Cassa, e di ruota, corrisponde colla totalità della consegna fattali. Quelle fedi di credito, che il Fedista porterà per lacere, dopoché li saranno state discaricate, si debbono bruciare dal Razionale in presenza di uno de' Sig. Governatori. Baderà il Razionale di buonare quelle sole fedi di credito lacerate, per le quali nella loro formazione sono corsi degli abbagli, o nelle somme, o ne' nomi, e cognomi, senzacché in dorso di esse vi sia la menoma gira, o partita notata, sia d'introito, sia d'esito.

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Accadendo pero qualche altro abbaglio nel giro bancale, per cui dovesse assolutamente rifarsi la fede di credito, deve allora il Fedista darne parte al Razionale, il quale coll'intelligenza del Governo la farà rifare, avvalorando di sua firma quella da lacerarsi.
12. Assisterà alle vendite de' pegni scaduti, e ne regolerà tutte le operazioni dovendosi i medesimi liberare colla sua approvazione, dietro il parere dell'Orefice del Banco. Nel caso venisse a conoscere qualche maneggio fra i licitanti a danno degl'interessi del Banco, o de' Pignoranti de' quali egli dovrà sempre sostener le ragioni, potrà sospendere la vendita degli oggetti su li quali cadrà il dubbio e farli restituire in Guardaroba. Il Razionale conserverà presso di se il notamento de' pegni venduti, con la distinzione degli oggetti pignorati, del loro peso, del prezzo ricavatone, delle persone, cui saranno stati liberati, e del nome dell'Incantatore per mezzo del quale sarà stato licitato. Nel consegnarsi i pegni dal custode all'Orefice venditore, disporrà il Razionale del Banco, che ne sia formato distinto notamento, che sottoscritto da' due impiegati sudetti, e da lui vidimato, spedirà al Razionale dell'Amministrazione.
13. Appena terminata la vendita, ed ultimai i conteggi 9 dovrà il Razionale del Banco farne formare distinto Stato dal Credenziere de' pegni coll'indicazione de' nomi

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de' pignoranti della data, e somma di ciascun pegno i del giorno della vendita, dell'interesse spettante al Banco, e dell'avanzo, o perdita, che potrà multarvi. Questo Stato da lui certificato vero, sarà spedito al Razionale dell'Amministrazione per prenderne Scrittura, e per gli altri atti di risulta.
14. Venendo un particolare ad esiggere l'avanzo del suo pegno venduto, il credenziere ne spedirà il certificato in dorso della cartella, secondo il sistema attuale, e là passerà al Razionale del Banco, il quale dopo averla riscontrata col registro, che terrà de' pegni venduti, ed esaminatone il conteggio. lo autorizzerà con Sila firma, e quindi la. rimetterà al Razionale dell'Amministrazione, per spedirne il pagamento all'interessato.
15. Avrà l'obbligo il Razionale del Banco di rivedere o di far rivedere da uno de' suoi Ajutanti l'interesse calcolato dal liquidatore su le cartelle de' pegni, secondo l'antica pratica, e prenderne registro in un libro, che all'uopo dovrà tenere, per metterlo d'accordo in fine della giornata con quelli del Credenziere, e del Cassiere.

ISTRUZIONI

Per gli obblighi del Libro
Maggiore.

Art. I.

L'Uffiziale Libro Maggiore è responsabile in generale dell'intiera ufficina della Ruota. Deve perciò invigilare al buon ordine, ed alla esatta osservanza delle presenti istruzioni, e de' doveri di ciascuno degl'impiegati in detta Officina, relativamente alla scritturazione, ed alla possibile sicurezza del Banco, e del pubblico.
2.° Egli è tenuto de proprio ad indennizzare il Banco di qualunque mancanza si commettesse da' suoi Ajutanti, o per criminosa malizia, o per colpevole negligenza, ovvero per semplice abbaglio. Questa responsabilità non esclude quella che i sudetti Ajutanti devono avere col Banco per istituto del loro impiego di manieracchè il Libro Maggiore sarà solidalmente co' suoi Ajutanti tenuto all'anzidetta indennizazione, ciò gli Ajutanti per duc. 500 per ciascuno per le respettive proprie operazioni, e il Libro maggiore pel dippiù fino alla concorrenza della somma della di lui malleveria, per ciascuno di essi.
3.° Deve egli sottoscrivere le polizze d'Esito che da' suoi Ajutanti si saranno addebitate sul Libro Maggiore, tanto per Cassa, quanto per giro detto di Banco,

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col corrispondente visto buono, onde assicurarne l'esistenza. Prima pero di munirle del suo visto buono, e firma, badi, che sieno vistate dal Pandettario ed adempite e firmate dal suo Ajutante, come sta prescritto nelle istruzioni di costui.
4.° Delle polize, fedi di credito, o mandati disposti da' Possessori di formarsene fedi di credito o accreditarci in Madrefede, dopocché le medesime saranno state regolarmente addebitate, ed accreditate ne' respettivi conti sul Libro maggiore, ne deve egli di proprio pugno descrivere le corrispondenti partite ne' suoi libri d'Introito di fedi, e delle notate, con in margine il foglio corrispondente al credito e con apporvi tutte le condizioni, cui tali partite fossero state forse sottoposte. Dovrà avvertire di mandare ai Fedista il Libro d'introito di fedi, per mezzo del Sopra numerario della Ruota, ad oggetto di formarsene le nuove fedi di credito che, filmate dai Pandettario. e da esso Libro Maggiore, coll'indicazione della somma in lettere, si consegneranno alle parti.
5.° Per le partite disposte di accreditarsi nelle madrefedi, dopo averle il Libro Maggiore descritte sul suo Libro d'introito delle notate, coll'indicazione delle condizioni, vincoli ec., del foglio del Libro Maggiore

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 in margine, e di quello delle Notatefedi, e lettera corrispondente sotto la marca, si farà dalla parte esibire le madrefedi, nelle quali depriverà sotto l'introito le partite medesime, prima in lettere, e poi in abaco coll'indicazione del cognome di colui al quale la partita è Stata addebitata, ed avendo tali partite assicurate colla sua firma, e bollo, conserverà tali polize, affine di consegnarle in fine di ciascuna giornata alla persona destinata a trascriverle nel libro corrispondente, di unità alle altre, delle quali si sono formate fedi di credito, come si è detto di sopra e passerà al Libro delle notate fedi la madrefede coll'anzidetto Libro d'introito, onde dal medesimo se ne possa prender ragione nel conto cui spetta, e poi consegnarsi la madrefede alla parte.
6. Prima di consegnare le succennate polize passate a credito, deve il Libro Maggiore denotare nel fine della giornata, sopra ambedue i suoi Libri d'introito, il numero delle polize convertite in nuove fedi di credito, e quelle accreditate nelle madrefedi, onde dalla suddetta persona destinata a trascriverle si esprima tal numero nella sua ricevuta, che deve fare in piè della dichiarazione fattane dal Libro Maggiore.
7,° Esibendosi sulla Ruota sequestri sopra fedi di credito, dopo essersi il Libro Maggiore assicurato della sua esistenza, è obbligato di farne prender ragione

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sopra i Libri delle notate fedi, ad oggetto d'impedirsi che la fede da sequestrarsi possa convenirsi in Madrefede e poi ne farà seguire il notamento sul Libro Maggiore nel conto corrispondente. Lo stesso praticherà per lo sequestro delle polize fedi nell'accento dell'esistenza. Prima: pero d'intavolare il sequestro, egli fa duopo diligenziarsi nelle Casse, perché qualora la polita che s'intende sequestrare, fosse stata pagata in confidenza da Cassjeri nella buona fede prima dell'esibizione del sequestro, questo non potrà aver luogo né ledere il dritto del Cassiere di far passare liberamente la poliza sulli libri del Banco. A tal oggetto il mandato di sequestro prima di assentarsi sul Libro Maggiore sarà certificato da' Cassieri, che fino a quel punto la poliza, o fede di credito che intende sequestrarsi non esiste presso di loro. Il libro Maggiore conserverà tali sequestri, ed anche i dissequestri, con ordine di data, e corrispondente epigrafe, in un fascicolo per suo discarico, e cautela.
8.° Esibendosi sulla Ruota fede di credito, o poliza falsa, alterata, o viziata, deve il Libro Maggiore destramente far arrestare 1'esibitore, e passarne sul momento l'avviso al Governo del Banco, ed in sua assenza al Segretario. o al Razionale per le ulteriori disposizioni. Se poi tale poliza, o fede alberata, viziata,

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o falsa si rinvenisse fralle polize di Cassa, ne farà la consegna al. Segretaria del Banco, onde dal Governo, si possano prendere disposizioni conducenti tanto al castigo del reo, quanto all'indennizzatone al Cassiere della somma contenuta in tale poliza, da colui dal quale l'avrà presa in confidenza.
9.° Nelle contate di Cassa è obbligato il Libro Maggiore. di dare al Governo le reste del debito delle Casse munite della propria firma, come le avrà rilevate da' conti de' Cassieri sul Libro Maggiore.
10. Venendo ordinato al Libro Maggiore di riferire sull'esistenza di una poliza asserita dispersa, farà. praticate le possibili diligenze per assicurarsene. Se la poliza, o fede di credito in questione fosse de' semestri antecedenti, dovrà prima precedervi l'attestato del Revisore. Se si tratti di una poliza notata in fede del semestre corrente, dovrà similmente precedere l'attestato del Libro dalle notate fedi. Che se fosse una fede di credito, fa d'uopo, che lo stesso Libro delle notate-fedi certifichi che fino a quel momento non sia stata convertita in Madrefede. Dietro le indicate diligenze, potrà il Libro Maggiore formare il suo rapporto, e nel tempo stesso farà dal suo Ajutante, nel conto al quale appartiene la poliza, o fede di credito asserita dispersa, annotare la menzione di essersi per la poliza A. B.

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della data.... formata relazione, ad istanza di N. N. nel dì....
11. Nello spendersi con mandato di liberazione la poliza o fede di credito disperda, è tenuto il Libro Maggiore di fare sul conto sudétto altro notamento ond'esibendosi in avvenire l'originale si eviti di pagarsi due volte la stessa somma. Siffatto notamento per le fedi, dovrà farsi, tanto nel foglio in cui si addebita la partita, quanto in quello; in cui è stato formata la fede di credito; e per le polize notate fedi, l'avvertimento dovrà farsi: tanto nel Libro Maggiore, quanto in quello ove la polita fu notata.
12. Quante volte accadesse, che una poliza, o fede di credito già spesa a pleggeria fosse esibita nel Banco nelle forme regolari, dopo essersi fatto sentire all'esibitore ove stata diggià esatta a' pleggeria, e quando, e da chi, se né farà rapporto dal Libro Maggiore al Governo; per darsi le necessarie disposizioni.
13. E' vietato assolutamente al Libro Maggiore di spendere somma alcuna, senza l'effettivo Credito. Quindi qualora avvenga che nel volersi addebitare una poliza, non vi sia il credito corrispondente è necessario appurare prima l'abbaglio che cagiona lo sbilancio di quel Conto, per potersi poi addebitare regolarmente ciò pero dovrà farsi colla possibile sollecitudine, onde non recarsi

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 al pubblico il menomo trapazzo, ed occorrendo assolutamente del tempo, si usino co' particolari le più obbliganti maniere, per non irritare coloro, che hanno tutto il dritto di riscuotere, prontamente i loro averi. Fermo restane quanto: finora si è detto circa il non passarsi poliza, o fede di Credito alcuna, senza il corrispondente; Credito ne' casi, ne' quali si scorgesse, che per doversi appurare un Conto lungo, cui la medesima appartiene., gl'interessi della parte ne venissero a soffrire del danno, il Libro Maggiore in tali casi dipenderà dalle disposizioni del Governo.
14. Sarà tenuto il Libro Maggiore. di riceverai in fine della giornata tutte le polize prese in confidenza da' rispettivi Cassieri, cautelandoli con suo ricevo, ed indi nel giorno seguente farle passare interamente per Ruota colla data del giorno precedente.
15. Badi il Libro Maggiore di far custodire colla massima gelosia i Libri chiusi colle solite serrature. Non permetta, che restino aperti in assenza de' suoi Ajutanti, né che vi si fermi chicchessia a leggere sotto qualunque pretesto.
16. I mandati dopo essere stati caricati, e puntati come si è detto di sopra, saranno dal Libro Maggiore consegnati alla persona destinata 'a scritturarli, e costui ne farà la ricevuta sopra un libretto,
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che a tal uopo conserverà il Libro Maggiore medesimo.
17. Richiedendosi da' particolari bilanci del conto di Mandati, il Libro Maggiore li farà estrarre dall'Ajutante che ne ha il carico, tali quali si rilevano dal Libro, e nelle forme consuete, e' muniti di sua firma; li farà passare al Razionale, per apporvi il suggello, ed esiggere i soliti dritti dalle parti. Venendo poi richiesti bilanci del Conto di fedi, è vietato al Libro Maggiore di estrarli senza preciso ordine in scriptis del Governo.
18. ti Libro Maggiore nelle' occasioni delle provviste delle piazze de' suoi Ajutanti sarà interpellato dal Governo per sentire fra gli Ufficiali di egual graduazione ad un di presso, qual sia di maggio sua soddisfazione.
19. E' proibito al Libro Maggiore di permutare sulle polize già passate le date in cui sono state addebitale sulli Libri Maggiori, qualunque sia il pretesto per cui se li chieda tal cambiamento; e nel caso che taluni incidenti lo richieggano, dovrà precedervi l'ordine del Governo, che ne avrà conosciuta la necessità, ed aggiungersi sempre alla correzione la firma del Razionale.
20. Sarà cura del Libro Maggiore di far sciegliere dal suo primo Ajutante per ordine di foliazione tutte le polize, e fedi di credito che si passano nella giornata secondo le rispettive Casse.
21. Finalmente, il Libro Maggiore è tenuto di dare la pleggeria di duc. 2000.


ISTRUZIONI

Per gli Ajutanti del Libro
Maggiore.

Art. I.

Ogni Ajutante deve riconoscere il suo capo immediato nella persona del Libro Maggiore. Quindi è tenuto. di eseguire, quanto li verrà imposto dal medesimo, relativamente al buon ordine, e regolamento della scrittura, purché le sue disposizioni siano analoghe, e conformi alle istruzioni, e regolamenti del Banco.
2.° Ciascun Ajutante disimpegnerà il Libro di suo carico, e sarà responsabile di tutte le operazioni,che in esso eseguirà.
3. Prima di scritturarsi gl'Introiti de' Cassieri, fa d'uopo risummarsi, per rilevarsi se la totalità dell'Introito di ciascuna giornata sia stata da' Cassieri sommata esattamente. Sarà cura perciò degli Ajutanti del Libro Maggiore di fare la detta risommàtura, e siccome non sempre si potrà eseguire dall'Ajutante, sul cui Libro sono situati i conti de' Casseri, così sarà cura del Libro Maggiore di affidarne l'esecuzione a quelli, tra suoi Ajutanti, che saranno meno occupati.,. ed in mancanza di questi agii Ajutanti minori. Comunque di costoro avrà l'incarico dell'anzidetta risummatura,

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dovrà apporre la sua soscrizione sotto della somma totale, pop accerto oli. averla. eseguita. Senza l'additata precauzione, non si potrà caricare l'Introito. Ogni errore, si dovrà immediatamente far corriggere dal Cassiere, colla intelligenza del Razionale, e sua firma, restandone risponsabile l'Ajutante del Libro Maggiore, che ha il carico de' conti de' Cassieri, come ancora colui, che avrà sottoscritto per la risummatura.
4.° La totalità dell'Introito di ciascun Cassiere, verrà caricata a debito de' loro conti sul Libro Maggiore, apponendosi il foglio corrispondente al medesimo, accanto alla somma totale certificata dal Cassiere medesimo in lettere in fine di ciascuna giornata. Si passerà poi ad accreditare ciascuna partita d'Introito al conto rispettivo di ciascuno degli Apodissarj, colla scorta de fogli che precedentemente vi avrà situati l'Uffiziale della Pandetta, o sia Indice e l'Ajutante del Libro Maggiore in siffatta operazione indicherà sul Libro Maggiore a fronte di ciascuna partita la natura dell'Introito, ciò. se se ne sarà formata fede di Credito, e se più fedi di Credito di uguali, o differenti somme, ne farà la descrizione immediatamente sotto alla partita aci ereditata, in Collettiva, onde col sommare le suddette diverse fedi di credito, si assicuri, che unite compongono

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per appunto la somma totale e nel caso che si accorgesse, che la totalità suddetta eccedesse per errore del Cassiere, dovrà farne menzione sul libro, e sul momento farne fare dal Libro Maggiore un rapporto al Governo per obbligarsi il Cassiere, e 'l Fedista a subito introitare al Banco la somma eccedente, altrimenti egli sarà responsabile d'indennizzare il Banco stesso di qualsivoglia danno. Lo stesso ancora eseguirà se l'introito si sarà accreditato in Madrefede, o se ne fosse formato Polisino per Cassa.
5.° Presentandosi sulla Ruota mandati, ciò talune particolari disposizioni che sogliono farsi da' luoghi morali, Amministrazioni, Stabilimenti pubblici ec. i quali con una sola poliza dispongono i pagamenti a beneficio di molte persone dopo essere stato il mandato addebitato all'Amministrazione disponente, come ogni altra poliza, si passerà a. credito di ciascuna delle persone in esso descritte, la somma disposta a suo beneficio. Prima pero devesi risommare dall'Ajutante del Libro Maggiore, che ha il carico del Libro, ove il Mandato deve accreditarsi, e nel caso d'impedimento di costui dal sotto Ajutante, o da quello fra gli Ajutanti, e sotto Ajutanti, che sarà stimato dal Direttore del Libro Maggiore, per assicurarsi se le somme parziali disposte in esso Mandato compongono per appunto la somma totale


addebitata all'Amministrazione, Luogo Morale ec. nel qual caso si sottoscriverà da colui che l'avrà risummate, dovendone essere responsabile al Banco e nel caso si trovasse che fosse maggiore, o minore, dovrà restituire tal mandato per emendarsi l'errore. Nell'ipotesi poi che non vi si ritrovasse alcun errore, dopo essersi a ciascuno accreditata la somma che li appartiene ne' fogli che saranno indicati dalla Pandetta, si deverrà al passaggio regolare de' respettivi Mandati.
6.° Nell'addebitarsi le polize d'esito avvertano gli Ajutanti del Libro Maggiore di non eseguirlo per le polize notate fedi, se prima non siano state discaricate dal Libro delle notate fedi colla sottoscrizione del medesimo, e menzione della giornata in cui si passano. A tal uopo le polize di Cassa notate fedi dopo essere state vistate da' Pandettarj, passeranno ai Libri delle notate fedi, i quali saranno tenuti di discaricarle nella stessa giornata, e poi agli Ajutanti del Libro Maggiore, da' quali verranno regolarmente addebitate nella stessa giornata. Nell'addebitare i polisini di Mandati, procurino di far scrivere in lettere per extensum da' sotto Ajutanti la somma addebitata, sul polisino medesimo. Senza questa formalità il Libro Maggiore non potrà farvi il visto buono.

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7.° Sono gli Ajutanti del Libro Maggiore responsabili dell'esatto adempimento delle condizioni, vincoli, sequestri ec. apposti nelle partite di Credito, sia nelle polize, e fedi di Credito, sia nelle somme pervenute con Mandati, allorché si dovranno spendere. Incontrando dunque sul Libro Maggiore notamento di condizione, che dal Pandettario non può rilevarsi dalla poliza, o fede di Credito, è obbligato 1 Ajutante del Libro Maggiore di notarla in piè della poliza medesima per l'intelligenza del Pandettario. ed in caso d'inadempimento, egli è responsabile di qualunque danno ne potrà derivare.
8.° Devono gli Ajutanti del Libro Maggiore tener sommati tutt'i Conti del proprio Libro, tanto nel Dare, che nell'Avere per evitarsi costantemente il pericolo di spender somma senza il corrispondente credito. Sono obbligati nella fine di ciascun semestre di consegnare i Libri sommati di tutto punto, tanto nell'introito che nell'esito, per potersi eseguire lo spoglio.
9.° Accadendo l'abbaglio di caricarsi una partita di debito, o credito in un conto, per un altro, è tenuto di corriggeve l'errore colla partita di storno, e vi denoterà in pochissime parole la cagione di tale storno, coll'intelligenza, e firma del Razionale, onde se ne abbia cognizione nel tempo avvenire. Le cassature, e le rasure in tali casi restano assolutamente vietate.

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10. Procureranno gli Ajutanti del Libro Maggiore, che da' rispettivi sotto-Ajutanti, in tutte le polize che spenderanno ne' Libri di loro carico, si tiri una linea trasversale sotto il foglio. e sotto la stessa linea si apponga la giornata corrente, dopo di che essi apporranno accanto al foglio la loro mezza firma, onde il Libro Maggiore venga accertato che tali polize siano state scritturate a debito, e possa farci il suo visto buono, e firma.
11. Nell'addebbitarsi le fedi di Credito, avverta l'Ajutante del Libro Maggiore di farne precedere la verifica, riscontrando il Credito, e rilevare, se effettivamente in quella tale giornata inarcata sulla fede di Credito, sia la medesima stata formata. Ritrovando, che realmente sia così, e che fino a quel punto la fede di Credito medesima non sia stata esatta, apporrà in margine di detta partita la giornata in cui viene spesa. E per l'opposto a fronte della partita esitata apporrà l'epoca della formazione di detta fede.
12. dell'addebitarsi i polisini, con i quali i particolari esiggono. i Mandati pervenuti in testa loro, avverta l'Ajutante del Libro Maggiore di fare le stesse operazioni espresse nell'articolo precedente: e lo stesso s'intende per le polize notate fedi.

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13. Le polize, o fedi di Credito formate ne' semestri precedenti, non si addebiteranno sul libro Maggiore, se prima le fedi di Credito non saranno state verificate, e le polize notate-fedi discaricate dai Revisore, ne' libri ov'ebbero origine, coll'accertato di sua»firma. Similmente per i mandati pervenuti ne' semestri precedenti, dovrà precedervi l'attestato del Revisore medesimo, coll'indicazione de' rami, da' quali sono pervenuti, e delle condizioni, alle quali forse fossero sottoposti. Nell'atto di addebitarsi sul Libro corrente l'Ajutante del Libro Maggiore praticare lo stesso che si è detto negli art. 11, e 12. Le polize, ed i Mandati da verificarsi nella Revisione, vi saranno inviate per mezzo del Chiamatore di Ruota, il quale le consegnerà in mano del Revisore che ne farà la corrispondente Certificatoria.
14. Nell'addebitarsi le polize, o mandati, che dalle parti sono stati disposti passarsi a loro Credito, avvertano gli Ajutanti del Libro Maggiore di annotarvi il foglio del conto a credito del quale si passa la partita, giusta il solito, e vice versa nella partita del Credito notare il foglio nel quale è stata la partita medesima addebitata. Nell'accreditarsi si avverta di descrivere Sul Libro Maggiore le condizioni, o vincoli, a' quali forse il denaro fosse soggetto, come ancora indicare la natura di tale introito, ciò. sé se ne sia formata fede di Credito,

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ovvero se sia stata notata in madrefede. Accade alle volte, che di una sola poliza se ne devono fare per giro di Rota due, o tre acccrèditazioni diverse in altrettanti conti. In questo caso, nell'addebitarsi tale polizza, si faranno tante partite, quante senno le richieste, ognuna colla riferta del foglio nel quale va ad accreditarsi, situate pero dentro la colonna, ed in collettiva, e la totalità sarà situata nella solita colonna destinata alle partite di esito.
15. Non si passeranno affatto le polize di Cassa, se non vi sia il bollo rosso del respettivo Cassiere, colla sua cifra, e colla data del giorno, nel quale è stata negoziata nella Cassa, è 'l visto buono del Pandettano.
16. Come tutti gl'Introiti si devono scritturare a debito de' Cassieri, nel modo dettagliato di sopra, così del pari a credito de' medesimi devesi scritturare la totalità degli Esiti fatti da ciascuno di essi, in ogni giornata. A tal effetto procurerà l'Ajutante del Libro Maggiore, che ha il carico de' conti delle Casse, di riscuotere dall'Uffiziale Esito di Cassa i certificati contenenti la somma totale dell'ammontare dell'esito fatto da ciascun Cassiere in ogni giornata, accompagnati dalla firma di costui: ci apporrà il foglio corrispondente del Libro Maggiore, e caricherà la somma suddetta a' credito del Cassiere cui spetta.

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Questi certificati saranno conservati dall'Ajutante suddetto per sua cautela.
17. Oltre i conti da' Cassieri il Libro Maggiore conterrà benanche il conto del Tesoro del Banco. A debito vi si scrittureranno le partite del contante che vi sarà introdotto, e di cui si darà credito al Cassiere Maggiore, il quale solo può introdurlo, ed a credito quelle somme, che si estrarranno, e delle quali si darà debito al Cassiere Maggiore, cui sarà consegnato, e che ne avrà scritto l'introito, come fa di tutti gli altri de' particolari.
18. Non solo ne' Storni sono proibite le rasature, e viziature sul Libro Maggiore, ma benanche in tutte le altre occasioni, nelle quali devonsi rettificare le partite, sia di reste pervenute dalle Spoglio de' Libri precedenti, sia per summature erronee tanto negli esiti, che negl'introiti. Ma tutto si farà in margine colla intelligenza del Razionale, e sua firma.
19. Passate una volta le polizze sulli Libri Maggiori non potranno cambiarsi le date in cui sono state passate senza ordine del Governo, il quale avrà conosciut'i motivi che dovessero dar luogo a tal cambiamento.



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20. l'Ajutante del Libro Maggiore darà al Banco la cauzione di duc. 500. per la garanzia delle proprie funzioni, e ciò oltre le responsabità del Libro Maggiore per tutto il dippiù al di là de' duc. 500 suddetti.

ISTRUZIONI

Per gli Ajutanti minori del Libro
Maggiore.

Art. I.

Gli Ajutanti minori devono prestare la loro opera in ajuto di tutte le funzioni alle quali son tenuti i respettivi primi Ajutanti, cui sono destinati, ed eseguire quanto da' medesimi, e dal Libro Maggiore verrà loro imposto, relativamente al servizio del Banco, e del pubblico.
2.° Il loro principale incarico è quello di chiamare all'Ajutante, presso di cui son destinati, tutte le partite, che si dovranno scritturare sul Libro Maggiore sì d'introito, che d'esito. Per l'introito, subitoché le avranno dettate, e si saranno accorti che dal principale sono state scritturate, dovranno sotto il foglio tirare una linea; e per le partite d'esito oltre la linea, dovranno sotto la medesima apporre la giornata., mese, ed anno corrente di proprio carattere onde dall''Ajutante vi si possa fare la mezza firma, per indi farsi dal Libro Maggiore il visto buono.


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3.° Sono essi obbligati di fare quant'occorre per correggersi sul Libro Maggiore gli errori, che forse si saranno ritrovati colla puntatura giornaliera di Ruota, come ancora quelli che si troveranno giornalmente nel passaggio delle polize de' Cassieri, non escluse le diligenze nel caso che dovesse appurarsi qualche conto nel semestre corrente.
4.° Nel chiamare le polize, o fedi di credito di esito dovranno avvertire se siano state prima istate da' Pandettarj; se le polizze notate fedi siano state discaricate sulli Libri delle medesime, e qualora siano di semestri antecedenti tanto le fedi, che le polize notate, se siano state certificate dalla Revisione. Dovranno similmente avvertire (oltre l'obbligo che ne ha il Pandettario ) se nelle polize di Gassa vi sia il bollo, «la cifra del Cassiere colla data del giorno, in cui sono state presentate alla Cassa.

 

ISTRUZIONI
Per l'Ufficiale della Pandetta di fedi,
e per l'altra de' Mandati.

Art. I.

Eccome la Pandetta contiene l'indice di tutt'i Conti che sono annotati sul Libro maggiore, e dall'esattezza con cui sarà regolata la medesima dipende la chiarezza de' Conti, e la regolarità della Scrittura, cosi terminato U negoziato delle Casse in ciascuna giornata, deve detto Uffiziale riceversi da' Cassieri gli originali Libri d'Introito tirati d'accordo, e firmati da' medesimi. Colla scorta della sua Pandetta avrà cura di apporre a ciascuna partita il foglio corrispondente ai Libro Maggiore, con apporre benanche il foglio del debito del Cassiere a fronte della somma totale dell'introito cerziorata dallo stesso Cassiere In siffatta operazione avrà cura di esaminare con attenzione. i nomi nella Pandetta, per evitare. di duplicar' i Conti sul Libro Maggiore. Accorgendoci di essersi. qualche; Conto duplicato, avrà cura di farlo riunire sul Libro Maggiore, accomodando sulla Pandetta i fogli corrispondenti esattamente a quello in cui il Conto è stato riunito. Avrà cura benanche di badare se ne' suddetti Libri d introito vi siano partite viziate, o rasate ne' nomi, o somme,

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nelle quali non apporrà il foglio. se prima tali rasure, e viziature non siano state replicate con nuova firma de' Cassieri, e vistate dal Razionale del Banco. Come i Libri originali d'Introito sono gli elementi della Scrittura del Banco, e perciò della massima importanza, ed al contrario bisognando continuamente alle. diverse operazioni Bancali, sono esposti più che ogn'altro Libro a disordini, a lacerarsi ec., perciò ad ovviare tali inconvenienti, detti Libri, sarà cura di tutti gl'Impiegati che devono maneggiarli, di custodirli colla massima gelosia.
2.° Riguardo a' Conti nuovi non ancora intavolati, dovrà mettersi di accordo cogli Ajutanti del Libro Maggiore per la corrispondente fonazione.
3.° Nelle polize, o fedi di Credito che verranno' esibite sulla Ruota per passarsi, apporrà i fogli corrispondenti al Libro Maggiore. Ma se saranno disposte dì passarsi a Credito, che dicesi per Banco, oltre il foglio del debito, vi apporrà anche quello del credito, situandolo al di sotto di quello del debito, per evitarsi gli errori $e gli equivoci.
4.° Ne' mandati di liberazione spediti da' Tribunali, o altre scritture, nelle quali convenga, deve l'Ufliziale suddetto formare la solita partita, più quante ne occorrono, per facilitarne il passaggio sulli Libri,

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e dovrà munirle con sua firma, con farle cifrare anche al Pandettario. che tiene l'obbligo di esaminarle.
5. Circa due mesi prima di eseguirsi lo spoglio de' Libri Maggiori, è obbligato di prendere dal Razionale la Pandetta nuova, e colla scorta della Vecchia regolare la ripartizione delle Carte bisognanti per la nuova Trascriverà in ciascuna lettera nella nuova alquanti nomi, e cognomi, colla stessa ripartizione, e semetria della vecchia, ma senza fogli, i quali vi saranno posti in tempo dello spoglio dagli Uffiziali, che ne saranno incaricati.
6.° Toccante la Pandetta de' Mandati, è obbligato l'Ufficiale che ne ha il carico di apporre i fogli a ciascuna delle partite in essi descritte, corrispondenti al Libro Maggiore e circa i Conti nuovi, si regolerà della stessa maniera dettagliata di sopra per la Pandetta di fedi. Avverta alle differenze de' Conti, a distinguerli per evitare di caricarsi a Credito di uno, quello che spettasse ad un altro e procuri benanche di evitare di duplicarsi i Conti come si è detto di sopra. Avverta similmente di non apporre il foglio alle partite de' Mandati, che forse ritrovasse rasate, o viziate ne' nomi, o nelle somme, o in altra parte essenziale di esse, senza le repliche marginali avvalorate da nuove firme del Computante, e Razionale o altro Contabile, cui appartenga il disporre tali Mandati,


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ad oggetto di non caricarsi, se prima non siasi adempito alla replica, e firma suddetta.
7.0 Sarà obbligato di foliare i polisini che saranno esibiti da' particolari, per esiggere i Mandati pervenuti 9. loro»beneficio., dopo che saranno stati vistati dal Pandettario


ISTRUZIONI
Per i Notai Pandettarj.

Art. I.

Tutte le polize, e fedi di credito, che si devono passare sulla Ruota, dovranno prima vistarsi dal Pandettario. Egli è obbligato di esaminarne colla massima oculatezza le girate, e rilevare se le condizioni apposte in esse siano state esattamente adempite, se vi siano le firme de' giranti, e de giratarj, colle autentiche richieste ne' diversi casi, giusta le istruzioni. Osserverà se le; autentiche, e firme de' Notari, siano vere, e reali e se le fedi di Credito, e polize notate fedi siano vere, non false, oppure viziate. Qualora nelle girate vi sian parole essenziali, con delle accomodazioni, o viziature, avrà cura, che siano replicate in fine delle girate medesime, e munite di nuova firma de' giranti. Similmente. osserverà se ne' mandati di liberazione, ne' decreti, ed altre simili carte, le firme de' Magistrati, e di altri Curiali, a' quali spetta, siano vere, ed avvalorate 'da suggelli., e. fornite delle altre formalità richieste dalla legge. Qualunque poliza, o fede dì Credito che il Pandettaro passerà colla sua cifra, o vista, senza le condizioni adempite, o sfornite di quei sollenni


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che si richieggono, o con autentiche false, sarà tenuto di soddisfare de proprio tutto il denaro malamente pagato, o con falsità riscosso dal Banco, non potendo allegare in suo favore alcuna scusa, o pretesto.
2.° Nel passarsi fedi di Credito di denaro condizionato, dovrà osservavo la partita dalla quale tal denaro è pervenuto, per rilevare se le Condizioni apposte nella pervenienza siano state esattamente adempite sella fede di Credito che si esibisce. Se poi il denaro condizionato sia stato disposto con una polizia notarla in fede, basterà che il Pandettario osservi, se sia munita col suo —Si noti—, che egli stesso vi appose prima di notars'in fede, allorché per l'esame fattone allora, egli si assicuro di essere state adempite le Condizioni apposte nella pervenienza.
3.° Accorgendosi il Pandettario di essere stata esibita qualche fede di Credito, o poliza falsa alterata, o viziata, o mandato di Tribunale della stessa natura; o simili carte vere, e reali, ma con autentiche, e firme false, procurerà destramente di far arrestare l'esibitore, con darne subito  l'avviso al Governo, ed in di lui assenza al Segretario, o al Razionale, per le disposizioni convenienti.


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4.° Nelle polize di Cassa, oltre le sopradette avvertenze, baderà il Pandettario. se siano adempite di rette le formalità richieste dalle istruzioni delle diverse officine del Banco, se vi sia il bollo rosso, la cifra de' Cassieri «la data in cui fu presa da' medesimi in confidenza.
5.° Affinché il Pandettario sia certo della verità delle autentiche, e delle firme de' Notari, avrà un Libro ove con ordine alfabetico siano registrate di proprio pugno de' Notari le foro firme, cifre, ed autentiche: quelle che troverà sulle polize dissimili dal Registro, o non registrate, non le passerà affatto come similmente non passerà quelle de' Notari sospesi da' Magistrati. Nel caso 'che stimasse di dovérsi approvare, e legalizzare la firma di qualche Notaro che li sembrasse dissimile da quella del Registro, procuri prima di accertarsene mediante i confronto col registro medesimo, ed indi replicare in dorso della poliza par l'accerto all'autentica.
6.° Un altro Libro, o sia il registro simile avrà il Pandettarie,del quale saranno registrate le firme de' Razionali di tutti i corpi morali, Stabilimenti, Amministrazioni, ragioni di Negozianti, loro Complimentarj, e de' Procuratori che si registrano nel Banco per loro comodo. Prima pero di farli registrare nel suo Libro, si farà esibire i documenti legali, onde costui, che realmente siano tali, quali si asseriscono.

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I Razionali di più Stabilimenti dovranno esibire tanti documenti diversi, quanti sono i Stabilimenti, e le Amministrazioni, cui sono addetti. Questi documenti saranno gelosamente conservati dal Pandettario per sua cautela
7.° Incontrando il Pandettario delle difficoltà ragionevoli, deve notarle in piè della poliza, o fede di Credito, aggiungendovi la propria firma, acciò dalle parti si possano adempire. Nelle polize di Cassa, oltre là replica, e la firma, si apporrà la data corrente. Per non trapazzare ingiustamente il pubblico, non farà il Pandettario repliche insussistenti, o capricciose, o che siano prive di buon senso, e discernimento. Tutte le difficoltà che s'incontreranno, si faranno in una sola volta, onde i particolari non siano vessati ingiustamente ed obbligati ad andare, e venirle tante volte, quanti sono li adempimenti che si richiedono.
8.° Nelle polize, o fedi di Credito disposte per passaggio di credito da un conto all'altro, deve il Pandettario dire in esse — In Credito di N. N. — apponendovi la parola condizionati, o sequestrati, qualora vi fossero soggette, per regolamento del Libro Maggiore, e degli altri officiali. Ne' mandati di liberazione di qualunque poliza, o fede di credito, deve dopo l'in Credilo di N. N. soggiungere coll'alligata poliza, a fede, o altra scrittura che vi sia annessa in foglio separato.

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9.° Nel passaggio delle polize, nelle quali $i richiede la partita della Pandetta, dopocché la medesima sarà stata fa«a dall'Uffiziale, cui appartiene, è obbligato il Pandettario di esaminare se siasi fatta con esattezza dappoicché incorrendo il Libro Maggiore, o quello delle notate fedi, in qualche errore per causa della partita malamente fatta, sarà tenuto il Pandettario e l'Ufficiale della. Pandetta di pagare de proprio i danno arrecato al Banco, o ai particolari., per cagione dell'errore corso nella partita.
10. Le polize che si dovranno addebitare nelle madrifedi di denaro condizionato, o vincolato, si dovranno prima esaminare dal Pandettario. il quale ritrovando di essersi le condizioni, o vincoli esattamente adempiti, apporrà nelle polize da notarsi, di proprio carattere la parola — Si noti —, munita di sua. firma.
11. Dopocché. le polize, o fedi di credito vistate dal Pandettario Saranno passate sulli Libri della Ruota, torneranno di nuovo in mano del Pandettario. il quale osservando la sua vista appostavi sul momento in cui tali polize furono esjbite sulla Ruota, il visto buono, e firma del Libro Maggiore, e tutt'altro che si richiede, secondo le particolari istruzioni, vi porrà di proprio pugno la pagata, colla somma distesa in lettere, e colla sua firma. Prima pero di fare la sudetta pagata, osservi con attenzione, se le condizioni registrate


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sul Libro Maggiore, alle quali il denaro forse fosse soggetto, e che l'Aiutante del Libro Maggiore medesimo avrà notato in piè della poliza, siano state esattamente adempite. Passando siffatte polize inadempite, ne resta responsabile de proprio.
12. Esibendosi da' particolari polize con lunghe girate, e che han bisogno di molla riflessione non può il Pandettario obbligare la parte, che venga il giorno seguente, per darli tempo di esaminarle, ma è tenuto di farlo nella stessa giornata, bensì nell'ultime ore del Banco, qualora il disbrigo del pubblico non permettesse di esaminarle sul momento.
E' obbligato anche il Pandettario di vistare tutte le polizze che da' Particolari vorranno passarsi in confidenza nelle Casse, e dopo che saranno state cifrate da' Cassieri che le prenderanno, munirle di sua firma, ricevendole dalle mani del Chiamatore a cui dovrà restituirle per consegnarle alle parti.
13. Oltre gli obblighi finora descritti saranno i Pandettarj tenuti di osservare tuttociò che ha rapporto al loro impiego. Nelle occorrenze straordinario non prevedute sarà tenuto di consultarne il Governo per ricevere gli ordini corrispondenti all'assunto.
14. E' obbligato il Pandettario di dare al Banco la cauzione di duc. 2000.

ISTRUZIONI
Per i l'Uffiziale Chiamatore di Ruota.

Art. I.

Dovrà ricevere dalle mani de' particolari tanto le polize che dovranno passarsi per Ruota, quanto quelle che saranno state cifrate da' Cassieri, che in tal modo dichiarano di prenderle in confidenza, per farle vistare da' Pandettarj.
2.° Adempite che saranno del giro di Ruota, le polize corrispondenti del visto buono del Libro Maggiore, e della pagata del Pandettario. e cumulatone una discreta quantità, proporzionata al maggiore, o minor numero delle medesime esibite alla Ruota,. onde il pubblico non venga ingiustamente trattenuto, dovrà pubblicamente, e con voce intelligibile chiamare il nome dell'ultimo giratario della poliza, o fede di Credito. Alla risposta della parte, è obbligato d'interrogarla di qual somma sia la sua poliza, e da qual Notaro autenticata, ed assicuratosi, mediante queste interrogazioni 9 che alla persona che avrà risposto appartenga realmente, la condurrà alla Cassa per farle riscuotere l'equivalente. Tuttocciò potrà farsi Anche dal suo Ajutante, sempre pero sotto la responsabilità di esso Chiamatore.


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Ne' polisini di mandati, nelli quali ordinariamente la somma da riscuotersi è ignota all'esibitore, per accertarsi della legittimità della persona che avrà risposto, basterà d'interrogarla solamente del nome del Notajo che avrà fatta l'autentica del girante, p, del giratario. secondo le circostanze. Lo polize cifrate da' , Cassieri e vistate dal Pandettario per prendersi in confidenza, si potranno consegnare alle parti medesime che le hanno esibite.
3.° Prima di condurre nelle Casse le persone chiamate, colle corrispondenti polize, dovrà il Chiamatore firmarle, e registrarle sopra un Libretto, col nome dell'ultimo giratario. e colla somma respettiva. Nelle Casse dovrà di bel nuovo chiamarle, ed esibito al Cassiere il detto Libretto, li consegnerà le polize, e ne farà il confronto col medesimo? riscotendo dal Cassiere la sua sottoscrizione sul cennato Libretto, per documentare, che le polize siano state da esso Chiamatole consegnate al Cassiere, e per mano legittima siano dalla Ruota passate nelle Casse, Anche questa operazione potrà farla per mezzo del suo Ajutante, restandone, però esso Chiamatore sempre responsabile, ed obbligato a firmare di suo pugno il Libretto. Quindi resta proibito al Chiamatore di consegnare polize passate in mano di chicchesia


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come del pari resta proibito a' Cassieri di ricevere da altri, fuorché dalle mani dei Chiamatolo, o suo Ajutante, e colla formalità descritta. Nascendovi controversie, sarà responsabile il Cassiere, ed il Chiamatore di qualunque danno possa risultare dalla controvenzione.
4.° Procurerà il Chiamatore di distribuire le polize passate per Ruota fra i Cassieri in modo, che uno non venga gravato più dell'altro. Laddove si accorga, che il Cassiere a cui spetti la chiamata, fosse affollato per gl'introiti, per cui non potesse prontamente soddisfare il pubblico, procurerà di farle pagare da un altro meno affollato, e se ne ricorderà nelle chiamate successive, ad oggetto di equilibrarsi per quanto è possibile la fatica fra i Cassieri, non escluso il Cassiere Maggiore, e darsi al pubblico il menomo incomodo possibile.
5.° Le polize, o fedi di Credito che saranno state replicate da' Pandettarj, o dal Libro Maggiore, per mancanza di adempimenti, saranno dal Chiamatore restituite alle parti, chiamandole similmente con voce intelligibile, ed assicurandosi che la poliza chiamata, appartenga realmente a colui, che ha risposto. Lo stesso osserverà per le fedi di credito formate per giro di Ruota.


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6.'° In fine della giornata;, restando in possa del Chiamatore fedi nuove per Banco, ovvero polize passate, e non riscosse dalle parti.» per non essersi trovate presenti nel momento della chiamata, le dovrà il Chiamatole consegnare in possa del Libro Maggiore, il quale ne darà parte al Razionale, e questi, se lo crederà, a] Governo,
7.° Dovrà il Chiamatore portare nella Revisione tutte le polize, o fedi di Credito de' semestri precedenti, come anche i polisini per l'esazione di Mandati pervenuti in detti semestri precedenti, acciò dal Revisore vi ii possano fare i soliti certificati, potendo anche ciò fare per mezzo del suo Ajutante. Il Revisore poi è obbligato di rispingere alla Ruota per mezzo di un Sopranumerario di sua fiducia tali polize, fedi di credito, e polisini, col suo certificato. Il Chiamatore, o suo Ajutante, nel consegnarle in mani del Revisore prenderà nota del numero delle medesime sulla prima poliza della filza di ciascun mazzo, onde nella Revisione non se ne disperda alcuna.
8.° Finalmente il Chiamatore è obbligato di eseguire tutto, e quanto dal Libro Maggiore, li verrà imposto per servizio del Banco, e del pubblico.


ISTRUZIONI
Pel Notator in fede.

Art. I.

Questo Ufficiale è il Capo dell'Officina di suo carico, e come tale è responsabile dell'esattezza delle operazioni di tutta l'Officina, tanto in rapporto al Banco, che al Pubblico. Quindi procurerà, che tutto 'venga regolato con prudenza, e buon ordine, e si evitino le parzialità, onde non darsi motivo di doglianze:.a colore, che avendo esibite le Madrifedi prima degli altri, hanno il dritto di essere prima degli altri disbrigati.
2.° Egli riceverà dalle parti le Madrifedi colle polize da notarsi.° è& esaminerà per quanto le circostanze del servizio del pubblico lo comporteranno, se siano vere, e reali se vi sia adulterazione di somme, e. se il Credito esistente. nelle Madrifedi equivaglia al quantitativo delle polize esibite. Qualunque difficoltà che si potesse scorgere, o nella realità della Madrefede, o nelle viziature di partite d'introito, ed esito, dovrà il Notator in fede dilucidarla col riscontro de' Libri Maggiori, o se sia necessario. de Libri d'introito originali.

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Risultando dalle operazioni delle notate abbaglio in danno del Banco, o de' particolari, è tenuto il~Notatore a soddisfarne de proprio l'importo, assieme con tutti gli altri Ufficiali, che saranno concorsi nell'abbaglio. ognuno per la parte che ci avrà avuta.
3.° Passerà poi la Madrefede, e le polize esibite al suo Ajutante, il quale avendo prima notate in esito le polize dietro la Madrefede, e summandone l'importo, Assicuratosi che sia capiente nella somma del Credito esistente sulla stessa, e fatta in piè di ciascuna polizza la citazione della somma, e data della Madrefede, e dell'ultimo l'introito fatto in essa, ed avvalorata colla sua firma, le restituirà al detto Notatane, il quale intieramente di suo carattere ci farà la notata nella forma consueta, colla sua sottoscrizione. Questa operazione interessantissima, non potrà farsi da altri, che dal solo Notator in fede; e ne' casi di suo fisico impedimento, al solo Governo è riserbata la facoltà di sostituirvi altro Ufficiale, a sua soddisfazione, precedente nomina che ne farà in iscritto lo stesso notatore in fede.
4.° Notate in fede;le polite, si passeranno una colla Madrefede al Registro, dal quale al Libro Maggiore delle notate, e da questo adempite vi si farà apporre

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il bollo dal soprannumero assistente in detta Officina, e si consegneranno alla parte. Questo bollo, e l'altro indicante: Esito: che si appone in ogni fede di Credito, allorché diventa Madrefede, saranno gelosamente custoditi dal Notator in fede, il quale non permetterà che restino in possa d'altri, e senza la sua presenza non permetta neppure agli Ajutanti di farne uso. 5.? Dovendosi notare in lede Mandati, o sia disposizione che talune Amministrazioni, o Stabilimenti pubblici fanno con una sola poliza di varie summe a beneficio di più, e molte persone, è obbligato il Notator in fede di farne precedere la summatura da uno de' suoi Ajutanti, o da altro impiegato nella sua Officina, che le circostanze dal momento faranno stare meno occupato, per rilevare se tutte le somme parziali compongono per appunto la totalità della somma asserita nel Mandato. Rilevandovi abbaglio in più, o in meno, lo farà corriggere dalla parte ed essendo uniforme, certificata che sarà tale conformità, dalla persona che lo avrà sommalo in piè dello stesso Mandato, allora potrà il Notator in fede notarlo nelle solite forme.
6.° Ne' mandati di liberazione, ed altre simili scritture nelle quali fu d'uopo, avrà cura di farvi precedere la solita partita della Pandetta, e sotto la medesima farà la sua notata.

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7.°Accade delle volte, che dopo essere stata notata in fede una poliza, il disponente chiede di stornarsi, e sostituirvene un' altra di simil somma pagabile alla stessa persona, con espressioni differenti da quelle contenute nella prima poliza. In tal caso,r accorgendosi il notator in fede che la prima poliza essendo tuttavia in mani del disponente (del che farà pruova l'esibizione della Madrefede originale ) non sia passata ancor nel dominio del girante, può, lacerando la notata di questa, sostituirvi l'altra, facendo far lo stesso dal suo Ajutante, e dal Libro Maggiore delle notate. Se poi la nuova poliza che si chiede sostituire fosse di somma diversa, o pagabile ad altra persona diversa dalla prima, allora lo storno non potrà eseguirsi. Le polize poi notate a beneficio della Regia Corte, del Tesoro', 0 altre Amministrazioni, e dipendenze fiscali, non potranno a patto alcuno stornarsi senza l'autorizzazione del Governo, sotto le pene stabilite dai regolamenti dal Banco.
8.° Dovrà dare la pleggeria di duc. 2000.


ISTRUZIONI
Per l'Ajutante de Notator in fede.

Art. I.

Deve nel suo impiego dipendere dalla direzione, è dagli ordini del suo Principale.
2.° Deve addebitare nelle Madrifedi le polize denotarsi, nel modo consueto, apponendo prima la giornata corrente, poi il cognome della persona, cui la poliza è pagabile, e poi la somma, prima in lettere, 'e poi in abaco in collettiva. Tutte le polize così addebitate, le dovrà sommare, per vedere se la totalità corrisponde al credito esistente sulla Madrefede e nel caso ch'eccedesse, dovrà ritenere una, o due polize, quante corrispondono al quantitativo dell'eccesso, e far notare soltanto quelle che sono capienti nella somma del credito. La sommatura che farà delle polize notate comprenderà benanché le altre che saranno state notate antecedentemente, se ve ne sieno.
3.° Assicuratosi che le polize da notarsi corrispondono al credito, passerà a notare in piè di ciascuna di esse la somma della Madrefede, colla sua data, e la somma dell'ultimo introito fatto in essa, e soscriverà questo notamento, giusta il solito.

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In queste operazioni esaminerà, se nella Madrefede vi siano state fatte rasure, o viziature tanto negl'introiti, che negli esiti, e rilevandone, farà verificarle col Libro Maggiore delle notate fedi. Nel caso che vi si ravvisassero delle frodi, ne avvertirà il Notator in fede, per darsene avviso al Governo, per le providenze convenienti.
4.° Qualora la Madrefede sia nuova, ed in quel punto divenuta tale, da semplice fede di Credito ch'era prima di addebitarvi le polize, vi apporrà il bollo dittante: Esito, con tirare due linee trasversali sul sugello della fede medesima, onde rendersi visibile a primo aspetto, che quella fede sia divenuta Madre.
5.° Addebitate che avrà le polize nella Madrefede, ed in piè di ciascuna di esse notata la somma, e la data della Madrefede, e dell'ultimo introito, passerà l'una, e le altre al suo principale, per fare alle polize la notata locché adempito, passerà una colla Madrefede al Registro.
6.° Non esclusa la responsabilità del Notator in fede di soddisfare de proprio qualunque danno risultasse al Banco, ed a' particolari, sarà tenuto egualmente l'Ajutante d'indennizzarlo, qualora fosse stato cagionato per suo errore nella sommatura dell'esito, o dell'introito della Madrefede.

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7.° Prima di addebitarsi li Mandati, che con una sola poliza dispongono più, e diversi pagamenti, è obbligato l'ajutante che sarà destinato dal Notator in fede, di risummarli, ed assicurare se le somme parziali formano la totalità della somma espressa nel mandato nel qual caso si sottoscriverà sotto l'anzidetta totalità. Rilevandovi poi degli errori in più, o in meno dovrà, restituirlo alla parte per farlo accomodare.






ISTRUZIONI
Per lo Libro Maggiore delle notate fedi.

Art. I.

Il Libro Maggiore delle notate fedi è obbligato di tenere sempre sommali tutt'i Conti del suo Libro tanto nel Dare, che nell'Avere, onde nelle nuove scritturazioni di polize possa a colpo d'occhio rilevare se le disposizioni fatte siano corrispondenti alla resta di Credito in ciascun Conto.
2. Nello scritturare le polize di esito laddove scorgesse essere la somma disposta maggiore dell'Avere, dovrà immantinenti avvisarne il Notator in fede per farli trattenere quel quantitativo di polize che corrisponde all'eccesso. Se per un semplice abbaglio qualche conto riuscisse in debito, ne resta responsabile il Libro Maggiore suddetto non esclusa la responsabilità del Notator in fede, e de' suoi Ajutanti. Gli errori poi cagionati da oscitanza, ovvero da malizia, si tirano dietro la sospenzione, la privazione dell'impiego, e 'l gastigo stabilito dalla legge.
3. Presentandosi una Madrefede con polize da notarsi sopra un introito fatto in quella stessa giornata nella Cassa, è obbligato il Libro delle notate-fedi di caricare

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 l'introito suddetto da sopra la Madrefede, qualora pero vegga apposto il bolletto tanto della Cassa ch'è stato fatto l'introito, quanto della Ruota, a fronte della partita d'introito, e la firma del Cassiere; e coll'obbligo di riscontrare il giorno seguente li suddetti introiti coi Libri originali di Cassa, e di Ruota, per evitarsi gli abbagli, e forse anche le frodi che l'altrui malizia potrebbe fare sulla Madrefede.
4.° Dopo di aver caricato l'introito sul Conto corrispondente alla Madrefede, passerà a descrivervi a debito le polize notate, e di già dal Registro scritturate, colla distinzione della giornata corrente, del Cognome della persona cui vanno pagatali, e colla somma, nel modo solito, e consueto, come le verranno dettate dall'Ajutante, il quale in ogni poliza, immediatamente sotto la. firma del Notator in fede, apporrà la lettera indicativa del Libro, e il foglio corrispondente al medesimo. Immediatamente il Libro Maggiore suddetto si riceverà dette polize dalle mani dell'Ajutante, e sotto l'additato foglio apporrà la sua firma, avendo cura di confrontare ciascuna poliza nell'atto della firma, col suo Libro. Dopo tal firma si farà un confronto delle partite addebitate sulla Madre fede col Libro Maggior», mediante la chiamata che ne farà il detto suo Ajutante. Assicuratosi che non vi sia errore,

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consegnerà la polize, e la Madrefede alla parte.
5.° Non scritturerà alcun Mandato, cioè le disposizioni che i luoghi morali, le Amministrazioni, i pubblici stabilimenti ec. fanno con una poliza di diverse somme a beneficio di più persone, se non sarà stato riseminato, e certificato dall'Ajutante del Notator in fede di non esservi errore.
6.° Nel fine del negoziato delle Casse in ciascuna giornata, è obbligato di prendere da' Cassieri i Libri d'introito originali delle notate-fedi, e di caricare a Credito di ciascun Conto le somme. che ivi troverà descritte, colla scorta de' fogli che sotto la marca di ciascuna partita vi avrà apposto il suo Ajutante, rilevate dalla Pandetta. Non dovrà accreditare soltanto quelle partite introitate nelle Madrifedi sulle quali vi si sono notate polke in esito, ma tutte senza distinzione alcuna, o vi si sia. fatto esito,.o no. Dovrà similmente in margine di ogni partita indicare il cognome del Cassiere, nella cui Cassa saranno tal'introiti seguiti.
7.° Subitocché una fede di Credito diventa Madrefede, deve procurare il Libro Maggiore di scritturarla sopra i primi fogli bianchi che ha nel suo Libro, e dal suo Ajutante far apporre sullo Scudo della medesima la lettera indicativa del suo Libro, e il foglio corrispondente

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 e passando quel Conto ad altro foglio nello stesso Libro, dopo aver occupato l'intiero primo foglio. dovrà similmente notarlo sulla Madrefede accanto al primo, e così in appresso, tanto nello stesso semestre, quanto ne' semestri seguenti, ne' quali la parte si servisse della stessa Madrefede.
8.° Nello stesso caso, che una fede di Credito diventa Madrefede, deve riscontrarla nel modo indicato nell'Articolo 3. per le partite a credito, e vi dovrà far apporre similmente sulla marca il segno M. F., indicante, che quella fede sia divenuta Madrefede.
9° Gl'introiti che si accreditano nelle Madrifedi dal Libro Maggiore per giro di Banco, saranno accreditati dal Libro delle notate-fedi da sopra la Madrefede medesima, coll'indicazione del Cognome della persona dalla quale pervengono, e nel riscontro che ne farà col Libro dv introito di Banco, farà dal suo Ajutante sotto la marca di ciascuna partita apporre il foglio corrispondente al Conto, nel quale li avrà caricati sul suo Libro se pure tal foglio non vi sia stato posto dal Libro Maggiore,
10. Le polize notate-fedi, non escluse quelle di Cassa, non potranno addebitarsi sul Libro Maggiore degli apodissarj, se prima non saranno state spese, ossia discaricate dal Libro delle notate fedi, il quale è tenuto apporre in margine di ciascuna di esse
 
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 sul suo Libro la giornata corrente, e fare sulla polizza il suo visto buono, che consiste nell'apporvi similmente la giornata corrente (che vi sarà notata dal suo Ajutante in atto che li chiama), e la sua sottoscrizione. Se coll'appuramento della scrittura in Revisione si rilevassero delle polizze passate per Ruota, e non spese nel Libro delle Notate, il Libro Maggiore di Ruota, o il suo Ajutante, ne verrà castigato, ma se vi sia sulla poliza originale il visto buono del Libro delle notate, senza la spesa corrispondente sul suo Libro, ne verrà castigato egli severamente.
11. Ogni novello Conto aperto sul Libro delle notate, avrà cura il Libro Maggiore delle notate fedi di farlo assentare sulla Pandetta col foglio corrispondente. E passando un Conto in altro foglio. procuri egualmente di farlo nella Pandetta descrivere.
12. Nel sequestarsi qualche fede di Credito, deve prima il Libro Maggiore delle notate diligenziare il suo Libro, per osservare, se quella fosse divenuta fede Madre, e rilevando che no, deve attestarlo con suo Certificato in piè del sequestro, e prendersene mutamento sopra un registro che avrà a tal uopo, per evitarsi che la fede sequestrata possa in seguito fraudolentemente convertirsi in Madrefede.

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13. Qualora proprietario di una Madrefede volesse, servirsi del residuo di Credito, che resta sulla medesima, non già con addebitarvi un nuovo polisino, ma con esibire la stessa Madrefede, deve il Libro Maggiore delle Notate confrontarla tanto negl'introiti, che negli esiti, col suo Libro, e certificare nel fine della stessa Madrefede in lettere, ed in abaco la somma residuale onde di tal residuo potersi dar debito sul Libro Maggiore degli Apodissarj, dopoché il Libro delle notate-fedi avrà lo stesso avvanzo addebitato, e discaricato sul suo Libro, e saldato il Conto.
14. Spendendosi polizza notata, o resto di Madrefede formala ne' semestri precedenti, dovrà il Libro Maggiore delle notate respingerle in Revisione, onde dal Revisore si facciano sulli Libri, sulla polizza, o sulla Madrefede le stesse operazioni dette di sopra.
15. Non potrà estrarre il Libro Maggiore delle notate-fedi bilancio di Madrjfede, senza l'espresso ordine in scriptis del Governo del Banco.
16. Spendendosi polizza dispersa a pleggeria, è obbligato il Libro Maggiore delle notate-fedi di assentale il solito avvertimento, tanto sul Libro, ove la polizza fu notata, che in quello, ove si spende, onde comparendo l'originale non se le dia sfogo alcuno giusta l'antico.
17. Darà al Banco la cauzione di duc. 500.

ISTRUZIONI
Per l'Ajutante del Libro Maggiore
delle notate fedi.

Art. I.

In tutte le operazioni del suo principale, egli è obbligato di ajutarlo, e disempegnare quanto dal medesimo, relativamente al servizio del Banco, li verrà ordinato.
2.° La Pandetta del Libro, sarà uno de' suoi principali doveri.
3.° Un mese prima dello Spoglio di ogni semestre, è obbligato di prendere la Pandetta nuova, e colla scorta della vecchia regolare la ripartizione di essa.
4.° Nel caricarsi gl'introiti de' Cassieri delle notate-fedi, egli è obbligato di apporre i logli corrispondenti al detto Libro Maggiore, sotto la marca di ciascuna partita, e chiamarli fedelmente al medesimo: lo stesso per gl'introiti per Banco.
5.° Nell'addebitarsi le polize d'esito sul Libro delle notate, egli è obbligato di chiamarle al suo Principale, apponendo sopra ciascuna il foglio e lettera corrispondente al detto Libro, sotto del quale, il suo principale medesimo deve fare la sua firma.


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Immediatamente dopo deve fare il confronto delle polize suddette, con quelle che si trovano già addebitate dal Notatore sulla Madrefede, per rilevarne l'uniformità. Simile confronto farà benanche per le partite d'introito.
6. Avrà cura il detto Ajutante di apporre sopra Io Scudo di ciascuna Madrefede, dalla parte sinistra, il foglio. e la lettera corrispondente al Libro Maggiore delle notate 5 facendo lo stesso ogni qual volta il Conto di una Madrefede passa in altro foglio. o ne' semestri seguenti.
7.° Nello spendersi sul Libro delle notate-fedi le polizze, dovrà a ciascuna di esse apporre la giornata corrente, sotto la quale il suo principale dovrà sottoscriversi.
8.° Dovrà fare quant'occorre per la verifica, e correzione degli errori, che sul Libro Maggiore delle notate-fedi saranno ritrovati, secondo le istruzioni.




ISTRUZIONI
Per lo Registro delle notate fedi.

Art. I.

Subitocchè le polizze saranno state notate dal Notatore, ed addebitate in dorso della madrefede, passeranno questa, e quelle al detto Uffiziale del Registro. Sarà egli obbligato di aprire sul suo Libro la giornata corrente, e descrivervi le polize notate, col metodo seguente. Il detto Libro sarà foliato, ed in ogni pagina avrà due ripartimenti, quello a destra destinato per l'introito, e quello a sinistra per l'esito. Nella parte sinistra descriverà il nome in testa di chi è la madrefede. Nella destra la data, e la somma della medesima, ed foglio e lettera corrispondente al Libro Maggiore delle notate. Immediatamente sotto vi descriverà l'ultimo introito fatto in detta Madrefede, colla sua data. Passando poi alla sinistra vi descriverà da sopra la stessa madrefede tutte le polize notate, una sotto l'altra.
2.° Confronterà poi' ognuna 'delle. polize notate, col suo Registro formato come sopra, e rilevatone l'uniformità, apporrà in piè di esse la parola: Registrato fol........... sua firma, e le passerà una colla Madre lede al Libro Maggiore delle notate per scritturarsi.

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3.° Qualora la fede madre allora sia divenuta tale, il Registro dipenderà dal Libro Maggiore delle notate fedi, per sapere il foglio. nel quale dovrà intavolarsi. Di questo Registro se ne farà poi la purgatura col Libro Maggiore suddetto delle notate fedi come verrà dettagliato nelle istruzioni per l'Officina della Revisione.








ISTRUZIONI
Per lo giornaletto d'esito delle notate fedi.

Art. I.

Tutte le polize notate fedi, tutte le fedi divenute Madri col solo introito, e da' proprietarj esatte per intiero, e tutte le reste di Madrifedi, che si esitano da proprietarj medesimi coll'esibizione della stessa Madrefede, dovranno. registrarsi sopra il detto Giornaletto.
2.° Questo Libro sarà foliato. Egli, il cennato Ufficiale in ciascuna giornata farà due divisioni, cioè prima scritturerà le polize di Gassa, e poi, divise da queste, quelle di Banco. Si riceverà quelle di Cassa dall'uffìziale Esito della medesima, ed aperta nel suo Libro la giornata corrente, vi descriverà tutte le polize Madri' fedi, o resti come sopra, una dopo l'altra, come le troverà sopra la filza, avendo l'attenzione di distinguere uria Cassa dall'altra, ed apponendo a ciascuna il numero d'ordine, cioè descriverà prima la lettera, ed il foglio del Libro delle notate fedi, poi il nome, cognome del disponente, la data della notata Fede, il cognome della persona cui va pagabile, finalmente il foglio corrispondente al Libro Maggiore degli Apodissarj, e la somma nella colonna in collettiva alla medesima destinata.

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3. Dopo la scrittura di Cassa descriverà quella di Banco collo stesso ordine detto disopra. La detta scrittura di Banco, una coi Mandati de' Corpi morali, de' Stabilimenti pubblici ec. che sono di questa rubrica, se li consegneranno dal Libro maggiore.
4.° Nelle Madrifedi nelle quali non vi sono state notate polize, ma che vengono ad esitarsi per intiero, non essendovi epoca di notata, vi descriverà la data, e somma della medesima, soggiungendo: con altro introito notatovi, poi la persona cui va pagabile, ed il dippiù come sopra.
5.° Finita la giornata di Cassa, apporrà il detto giornalista la parola: fine della giornata tale.... per dimostrare, che nella filza che ha scritturato non vi erano altre polize notate-fedi da scritturarsi, ond'evitarsi che altri possa soggiungercene per capriccio, o anche per frode. Similmente nella Scrittura di Banco.
6° In tutte le polize che avrà registrate sul suo Giornale, apporrà sul foglio corrispondente al Libro Maggiore, di Ruota il segno: Registrata.....



ISTRUZIONI
Per lo Registro de' Mandati.

Art. I.

Il Registro de' Mandati ha un triplice oggetto; il primo per aversi una copia fedele de' medesimi in caso di dispersione degli originali. 2.° Per essere il Banco sicuro, che tutte le somme parziali in esso descritte sono uguali al totale disposto col mandato, ed addebitalo al Luogo Morale, Amministrazione, ec. che lo ha spedito al Banco. 3.° Per comodo della ripuntatura demandati medesimi nella Revisione.
2.° Deve quindi detto Officiale di detto Registro riceversi, mediante ricevuta che ne farà al Libro Maggiore, i mandati, a misura che saranno stati caricati, e fedelmente trascriverli sul suo libro (il quale sarà foliato ) sotto la giornata in cui sono stati passati sulli Libri Maggiori, senza omettere la benché menoma cosa di ciò che contengono. Finita la scritturazione ne farà la summatura, e trovando la totalità d'accordo con quella addebitata all'Amministrazione che lo ha spedito,

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ne farà Certificato in piè del medesimo con dire: Registrato fol................. e si sottoscriverà.
3.° Nel caso di difformità, egli è obbligato di far corriggere l'abbaglio da chi si conviene, avvertendone il Notator in fede, e 'l Libro Maggiore, ed il Razionale del Banco, i quali avranno cura di far rimborsare il Banco dell'abbaglio in più, o restituire all'Amministrazione suddetta il meno 5 e nel tempo stesso prendere gli espedienti che saranno convenienti contro gli Ajutanti del Notator in fede, che omisero la sommatura, o la fecero malamente, prima di notars'in fede. Mancando l'Officiale del Registro a questa parte essenziale di suo dovere, sarà responsabile al Banco per la parte che lo riguarda.
4.° In ogni mese è obbligato di passare al Revisore i Mandati Originali da esso lui scritturati, e ne farà prender notamento dal medesimo sul Registro che conserva tal uopo.
5.° Nel frattempo che i mandati sono in suo potere potrà estrarne le copie di partite che verranno richieste; e dopo di averne firmato il certificato d'estratto, le dirigerà prima al Revisore, che anche vi apporrà la sua firma per indicare che ne ha preso ragione, ed indi al Razionale per esiggere i soliti dritti, ed apporv'il suggello.

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6.° Nel caso di dovers'i Mandati originali esaminare dagli Ufficiali del Libro Maggiore, o altri, dovrà farlo.° fare in sua presenza, e sarà responsabile di qualunque alterazione che potesse farvisi per sua negligenza: dovrà pero passare al Revisore il suo Libro appena che avrà terminato di trascrivervi i Mandati, per farne seguire immediatamente la puntatura su i Libri di Ruota.
7.° Non passerà alcuna viziatura ne' mandati sì nelle somme, che ne' nomi, e cognomi, o altra parte essenziale, se tali viziature non siano state replicate marginalmente da' Razionali, o altri Contabili delle Amministrazioni, che li hanno spediti.
8.° Nel consegnare in fine di ciascun semestre il suo Registro compito al Revisore, baderà che costui ne prenda notamento sul Registro medesimo.

ISTRUZIONI
Per i Cassieri.


Art. I.

Le operazioni de' Cassieri essendo elementari di tutte le altre del Banco, richieggono in conseguenza la maggio. esattezza possibile, e per avere immediato rapporto col Pubblico, esiggono dalla parte del Cassiere una somma integrità, ed onoratezza, ed una maniera avvenente, cortese, ed obbligante verso il pubblico medesimo. La condotta contraria non sarà affatto tollerabile.
2.° Egli è responsabile di tutte le operazioni de' suoi Ajutanti, sian per malizia, per negligenza, o per semplice abbaglio. Gli Ajutanti dovranno eseguire quanto li verrà ordinato dal Cassiere.
3.° I Libri d'Introito de' Cassieri saranno foliati.
4.° I Cassieri dovranno scrivere di proprio pugno i Libri d'Introito, descrivendovi le partite colla possibile chiarezza, per evitare l'abbagli, che non di rado incorrono sulla Pandetta, e sulli Libri Maggiori per la loro negligenza, e cattivo carattere. In caso di necessità saranno dispensati di scrivere gl'Introiti di proprio pugno, precedente appuntamento del Governo:

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benvero però dovranno firmare detti Libri pagina per pagina facendone la sommatura in fine di ogni pagina di lor carattere, e restandone sempre essi responsabili.
5.° Egli dovrà passare tutte le polize allo Squarcio, il quale ne descriverà la natura degl'Introiti sul suo Libro con tutta distinzione, e chiarezza, indicando le qualità del contante, e facendo distinguere le polizze colla solita indicazione. Potranno i Cassieri assentarsi sopra un loro Squarcetto particolare le somme assentate sul Libro Squarcio della Cassa, per evitare al possibile gli errori, e trovarsi d'accordo col medesimo. Dietro ciascuna polizza assentata sullo Squarcio sarà apposto il foglio corrispondente allo Squarcio suddetto, e propriamente vicino la firma di colui dal quale si sarà presa in confidenza, e se sia polizza di Ruota, accosto alla pagata del Pandettario. Colla scorta di questo foglio si avrà in ogni tempo avvenire una certezza della vera poliza assentata sullo Squarcio.
6.° Dal Libro Squarcio egli passerà a descrivere gl'Introiti sulli suoi Libri d'Introito a misura che saranno seguiti. In uno vi noterà quelli destinati a farsene fedi di Credito, e nell'altro gl'Introiti notati nelle Madrifedi, e gl'Introiti sciolti.

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7.° Nel descrivere i primi, quante volte di un introito si richiedessero molte fedi, egli è obbligato di segnare sotto la partita in Collettiva il numero, e la somma di ciascuna fede, e sommarle per indicare, che il totale corrisponde esattamente alla partita dell'Introito già scritta.
8.° Per gl'Introiti notati dopo averne descritta la partita, giusta la rubrica delle Madrifedi, senz'abbreviatura alcuna, egli è obbligato di notare immediatamente sotto di essa la somma, la data la lettera, ed il foglio della Madrefede, per regolamento del Libro Maggiore delle notate.
9.° Gl'Introiti sciolti saranno dalli Cassieri distinti col solito segno marginale.
10. Subitocchè avrà assentate sopra l'Introito di fedi alquante partite, lo farà passare per mezzo del Sopranumerario che assiste nella Cassa, al Fedista, dal quale, formate. le fedi di Credito e munite di suggello, li saranno riportate dallo stesso Sopranumerario ed il Cassiere dopo averne fatto il confronto collo Squarcio, e collo stesso Libro d'introito, accertata la somma. in iscritto, e firmatele col suo Cognome, le consegnerà alle parti.
11. Negli introiti di contante non dovrà ricevere monete rasate, o diminuite, e ricevendole resteranno per conto suo. Per le false, dopo essere state riconosciute tali

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dal pesatore delle monete, è obbligato il Cassiere di farle tagliare, e ritenendone la metà per un attestato di tal falsità, avvolta in una carta, sulla quale scriverà il nome dell'esibitore, consegnerà l'altra metà allo stesso esibitore.
12. E' proibito al Cassiere d'introitare, o sia pignorare monete estere, sì d'oro, che d'argento, all'infuori di quelle, il di cui corso in questa piazza sia stato autorizzato dal Sovrano. In generale sopra quest'articolo i Cassieri dovranno regolarsi sempre colle disposizioni, che a seconda delle circostanze stimerà dare il Governo.
13. Per gl'Introiti da notarsi nelle' Madrifedi, i Cassieri avranno un bolletto per segnarne le partite sulle Madrifedi medesime, dopo 'averli accreditati, ed avvalorati colla loro firma.
14. Finito il negoziato della Cassa, suddetti due Libri d'introito saranno in ogni giorno confrontati collo Squarcio, e sommati. La totalità degl'introiti notati, dopo essere stata dal Cassiere cerziorata in lettere, ed in abaco, colla sua firma, sarà riportata sotto quella di fedi, colla quale unita, formerà l'intiero ammontare dell'introito di quella giornata. Questa seconda totalità, dovrà similmente essere cerziorata dal Cassiere in lettere,

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coll'aggiunzione della sua firma, per potersi poi scritturare sul Libro Maggiore a debito del Cassiere.
15. Tutte le polize che ài prenderanno in confidenza, è obbligato il Cassiere prima di cifrarle per far conoscere al Pandettario ch'esso le riceve in confidenza, e consegnandole alle stesse Parti, le riceverà poi vistate dal Pandettario. ed allora sarà obbligato di bollarle immediatamente, in presenza di coloro che l'esibiscono, col bollo rosso, o prima, o nell'atto di assentarsi sul Libro Squarcio, e di apponervi la giornata corrente. Il bollo rosso sarà situato nelle fedi sotto lo Scudo, e nelle polizze accosto, o sotto la notata, e la data sotto la. firma dell'ultimo giratario. Lo stesso bollo apporrà benanche sulle polize di Ruota.
16, Essendo il Libro Squarcio destinato a tramandare all'avvenire le più minute circostanze che hanno avuto luogo in tutte le operazioni giornaliere della Cassa, ne deriva la necessità di annotarvi benanche le polize pagate pel intiero tanto in confidenza, quando dopo il giro di Ruota. Basterà allora di notare — polizza o polizza passata duc. tot. — e si soggiungerà al di sotto — Contanti a N. N., cioè alla persona, cui dal Cassiere saranno stati consegnati. Similmente volendosene di una polizza passata per Ruota fare introito in tutto, o in parte,


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avrà cura il Cassiere di farvi assentale — polizza passata.
17. In fine di ogni giornata è obbligato il. Cassiere di confrontare tutte le polizze prese in confidenza collo Squarcio, e farne dal Sopranumerario assistente prender registro sullo Squarcio detto de' mazzi di Cassa, soltanto per somme, con rilevare il numero, e il quantitativo di ogni mazzo. Li stessi mazzi infilzati ognuno ne' soliti laccetti saranno immediatamente consegnati al Libro' Maggiore, dal quale sarà fatta ricevuta del numero delle polizze di ciascuno di essi in pio di detto Registro.
18. Passate le polize anzidette per Ruota, e dal Libro Maggiore restituite al Cassiere, una colle altre che forse saranno state respinte dalla stessa Ruota nell'andarsi a passare su i respettivi Libri, il Cassiere per le polize di confidenza respinte dalla Ruota dovrà al momento indennizzarne il Banco, e delle già passate ne farà prender registro similmente per le sole somme sopra il suo particolare libretto di esito, con unirvi le polizze di Ruota passate nella stessa giornata corrente, per rilevare il totale ammontare dell'esito fatto in quel giorno, e finalmente formatane la filza corrispondente, la passerà all'Ufficiale dell'Esito, il quale dopo d'averle scritturate

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sopra il detto suo Libro, dovrà andare d'accordo coll'anzidetto particolare libretto di esito del Cassiere. La totalità di quest'esito sarà quindi accreditata al Conto del Cassiere sul Libro Maggiore degli Apodissarj.
19. Delle polizze prese in Confidenza, il Cassiere né sarà sempre responsabile, e di qualunque accidente cui fossero soggette dovrà risponderne, non dovendone il Banco risentire alcun danno.
20. Nello scrivere i Libri d'introiti dev'evitare le cassature, e rasure. Incorrendo in qualch'errore, dopo averlo accomodato con chiarezza, dovrà replicare le parole accomodate, in margine, o sotto la partita, sottoscriversi, e farlo vistare dal Razionale.
21. Non potrà il Cassiere ricevere in confidenza polisini di mandati, o fedi di Credito, e polizze di denaro condizionato, e vincolato. La controvenzione sarà punita severamente.
22. Non potrà ricevere le polizze passate per Ruota,' che dalle mani del suo Chiamatore, sul di cui Libretto contenente il notamento di tali polizze, egli è obbligato di sottoscriversi dopo averle ricevute, e dopo che in sua presenza saranno state chiamate di bel nuovo le persone cui appartengono.

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23. Prima di pagaie le anzidette polizze di Ruota, badi attentamente se sono compite di tutte le formalità richieste dalle leggi del Banco, con i corrispondenti visti buoni del Libro Maggiore, pagate del Pandettario e firme del Chiamatore Prima di pagare, dovrà chiamare ad alta voce il nome, e cognome dell'ultimo giratario. e da lui saper la somma della sua polizza, o fede di Credito, ed avvertirà di tirare la solita linea sopra lo Scudo, o sopra la notata, compresa la girata, ed apporvi il bollo rosso...
24. Dal punto che le polizze passate per Ruota perverranno in mani del Cassiere, non permetterà, che tornino novellamente, anche per momenti, in mano de' particolari, i quali potrebbero nelle girale farvi delle viziature., aggiunzioni ec.
25. Nel presentarseli dall'Uffiziale Esito di Cassa il Certificato della totalità dell'esito di ciascuna giornata, è obbligato il Cassiere. di unire la sua firma a quella del cennato Uffiziale Esito, onde farsene l'uso prescritto nelle di costui istruzioni.
26. Tutte le fedi che tra i Cassieri si faranno per comodo del negoziato delle respettive Casse, dovranno portare la caratteristica di. Cassiere unita al nome, e cognome, onde non potersene far altro uso nel Commercio.

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27. Il Cassiere Maggiore dovrà dare la cauzione di duc. 5000, e gli altri Cassieri di duc. 2000.
Dal solo Cassiere Maggiore s'immetterà il denaro nel Tesoro, ed a lui si consegnerà, allorché se ne farà l'estrazione. Se il denaro sarà maggiore del bisogno nelle altre Casse, passerà nella Cassa Maggiore, dalla quale si faranno le corrispondenti fedi di Credito agli altri Cassieri per loro discarico e quindi dal Cassiere Maggiore se ne farà l'immissione nel Tesoro. Il discarico si farà per giro di Banco con un bollettino del Governo, il quale nella stessa giornata sarà scritturato sul Libro Maggiore a debito del Tesoro, ed a credito della sua Cassa e vice versa si praticherà con simile bollettino allorché si faranno estrazioni.
Una delle tre chiavi del Tesoro sarà custodita dal Cassiere Maggiore, giacché egli resta sempre responsabile della quantità, e qualità del denaro che in esso per mezzo suo vi sarà stato introdotto.



ISTRUZIONI
Per l'Uffiziale Squarcio di Cassa.


Art. I.

Il Libra Squarcio di Cassa sarà foliato. Esso, oltre di essere un fiscale del Cassiere, dimostra tutte le operazioni della Cassa, e delle circostanze che le accompagnano. L'Uffiziale che ne ha l'incarico; bisogna essere accorto, attivo, esporto nell'arte de'  conti, e che non lasci sfuggire alla sua attenzione tutte le operazioni del Cassiere, e del suo Ajutante, ad oggetto di prenderne ragione sullo Squarcio.
2.° Lo squarcio sarà in ogni pagina diviso in otto colonne. Le prime quattro dimostreranno la natura de' valori introitati. Le altre quattro le disposizioni, che di esse. si faranno.
3.° L'Uffiziale, dunque, ch'eserciterà questa carica deve assentare nella prima colonna l'intestazione degl'introiti: nella seconda i cognomi degli avventori, nella terza, e quarta i valori immessi, indicando nella terza que' derivanti da polize, e nella quarta gli altri derivanti da contanti.

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Nella 5.a e 6.a le disposizioni fatte, indicando nella 5.a le fedi date fuori, e nella 6.a le notate di accredito fatte sotto le Madrifedi: nella 7.a il contante ritirato: e nell'8.a  finalmente descriverà tutte quelle operazioni, che dimostrano la natura degli effetti dati fuori dal Banco, cioè se gl'introiti sono stati accreditati sotto le Madrefedi, dovrà indicare la somma di essa, e l'epoca della sua formazione: se l'accredito sia stato in dorso di polizino dovrà dire polizino: e se siansi. formate più fedi, dovrà indicarne le rispettive somme. in:collettiva.
 4.° In fine della giornata dovrà sommare le rispettive colonne, e formare nello stesso Squarcio, in piè di detta giornata la resta del Cassiere, rapportando quella del giorno precedente, l'importo delle fedi di credito date fuori nella giornata corrente, e quello accreditato in Madrefede, che dovranno esattamente corrispondere cogl'introiti del Cassiere; le quali partite gommate insieme formano il risultato d'introito, dal quale dedottone l'esito fatto nella stessa giornata, risulterà l'effettivo debito del Cassiere.
5.° Nell'atto che lo Squarcio chiamerà al Cassiere le somme introitate per descriverle sul suo libro d'introito, a misura che in esso si descriveranno, lo Squarcio farà il solito segno sulla partita Corrispondente nel proprio libro, per indicare che quella

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tale partita sia stata già passata sul libro d'introito.
6.° Formale che saranno le fedi di credito, lo Squarcio di unita col Cassiere ne farà il confronto col cennato suo libro e vedutane l'uniformità, apporrà in margine della partita il segno — F —. Allorché poi gl'introiti notati saranno stati dal Cassiere accreditati di proprio pugno nella corrispondente Madrefede, egli è obbligato di fare similmente il solito segno indicante di essersi questa operazione di già eseguita, e di farsi esibire dal Cassiere la Madrefede per confrontare se la somma accreditata è uniforme al suo Squarcio, ed in caso di abbaglio farlo sul fatto corriggere.
7.° Nell'assentarsi sullo Squarcio le polize in confidenza, si avrà cura di notarvisi il foglio. sul quale sarà seguito tale assiento e questo si farà o dal Cassiere, o dal suo Ajutante, o dallo Squarcio medesimo, come potrà riuscire, accosto la firma della persona, dalla quale si sarà presa in confidenza; e nel le polize di Ruota sotto la pagata del Pandettaro.
8.° Avverta lo Squarcio a non far pagare dal Cassiere veruna poliza senza esser stata prima assentata sullo Squarcio, e bullata, e che sia stata egualmente vistata dal Pandettario.

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9.° Nel fine del negoziato della Casa è obbligato lo Squarcio, di confrontare col Cassiere,. o. col suo Ajutante tutte le polize prese in confidenza nella giornata, e fare sullo Squarcio nella marca di ogni partita il solito segno trasversale.
10. Le cassature viziature, e rasure restano assolutamente vietate sullo Squarcio, e qualora per accidente s'incorresse in qualch'ertrore, dovrà l'Uffiziale suddetto tirare due linee sulle partite errate, e notandovi sotto — vana per errore — ne darà parte al Razionale, per farle accomodare in quel modo che si conviene ed accomodate che saranno, dovranno esser vistate dallo stesso Razionale.
11. L'Uffiziale dello Squarcio considerarsi sotto due rapporti. Per rapporto al Cassiere, deve con attenzione badare a' di lui interessi, e farlo avvertito nel caso, che il medesimo prendesse qualche svista, sia nell'assiento delle polize, sia nella numerazione della moneta. Per rapporto poi al Banco, egli deve considerare, ch'è il Fiscale delle operazioni del Cassiere, ed in conseguenza deve badare che tutto segua colla dovuta regolarità.


ISTRUZIONI
Per lo Registro d'introito di Cassa.

Art. I.

Cioè l'Ufficio Esito di Cassa è un controllo de' Cassieri, relativo agli esiti, così 'l Registro d'introito è istituito per essere controllo de' Cassieri stessi per questo Ramo.
2.° Quindi caricatisi sulli Libri di Ruota gl'introiti de' Cassieri a credito degli Apodissarj, e a debito de' Cassieri medesimi, è obbligato questo Ufficiale di farne da suddetti originali introiti il registro sopra il suo Libro, dimostrando separatamente l'introitato di ciascuna Cassa.
3.° Questo Libro dev'essere per intiero follato, ed in esso il detto Ufficiale registrerà prima la giornata, e poi tutte le partite, tali quali le troverà notate, sugl'introiti originali, notando in margine il foglio corrispondente al Libro Maggiore degli Apodissarj, ed in prosieguo il nome, e cognome del deponente, colla somma tirata in abbaco nella collettiva destinatali. Descriveva prima l'Infinito di fedi, e tirata. d'accordo coll'originale, passerà a descrivere quelli notati in fede, collo stesso ordine,

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e fattane la collettiva, l'unirà a quello di fedi, e ne vedrà il totale, che dovrà corrispondere esattamente a quello descritto sull'originale del Cassiere, Coll'istesso ordine proseguirà il registro delle altre Casse, ed indi ne formerà collettiva generale, rapportando in essa l'importo di ciascuna Cassa. In caso di difformità, procurerà, che sia sul fatto rettificato l'errore.
4.° Accertata la somma effettiva dell'Introito, il detto Ufficiale ne formerà il corrispondente certificato, uno per ciascuno de' Cassieri, che consegnerà. al Razionale della Cassa, per farne uso nel conto delle reste delle Casse 5 e simile certificato darà al Libro Maggiore per regolare la Scrittura di Ruota.
5.° Avvertirà, che negl'Introiti originali de' Cassieri non vi siano rasure, e viziature ne' nomi, e cognomi, e nelle somme: e se nel caso ve ne fossero, siano State replicate dal Cassiere stesso nella margine con sua firma, e vistate dal Razionale del Banco.



ISTRUZIONI
Per lo fedista, e suo Ajutante.

Art. I.

Le fedi bisognanti per il giornaliero consumo, saranno dal Razionale della respettiva Cassa consegnate al Fedista, precedente ricevuta che glie ne farà sopra un Registro destinato a tal uopo.
2.° A misura che li perverranno dalle Casse o dalla Ruota del Banco, per mezzo de' rispettivi Sopranumerarj, i Libri d'introiti di fedi, egli è obbligato di formare le fedi di Credito, che da' medesimi rileverà, colla possibile chiarezza, tanto ne' nomi, e cognomi, che nelle somme, e nella data corrente, badando ad apporvi tutt'i distintivi, condizioni ec., tali quali li troverà descritti sulli suddetti Libri d'introiti originali. Quante volte di una partita introitata se ne richiedessero più fedi, egli è obbligato di sommare l'importo di tali fedi parziali, e rilevarese la totalità corrisponde a quella della partita introitata.
3.° Subitocchè avrà formate le fedi dì Credito descritte nel Libro d'introito, dovrà in margine di ogni partita sul Libro stesso fare il segno F.»

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indicante essersi quella fede di già formata, e qualora di una partita se ne fossero formate più fedi, avrà cura di apporre sulla marca della partita medesima il numero delle fedi formatene. Non trascurerà di confrontare le fedi fatte col Libro d'Introito, di unita col suo Ajutante.
4° Nell'atto che il Fedista forma le fedi di Credito, il suo Ajutante ne prenderà notamento sopra il suo registro, ricavandolo dallo stesso Libro d'Introito, col Nome, Cognome, e somma in collettiva, ad oggetto di farsene il confronto colle fedi originali, lo quali munite di suggello le invierà per mezzo dell'istesso soprannumero alle Casse, ed alla Ruota, restando espressamente ad esso Fedista proibito di consegnare le fedi, o il Libro, in mano de' Particolari, dovendole assoluta mente consegnare al suddetto Soprannumerario. Il Registro si prenderà dall'Introito ed il confronto si farà Colle fedi Originali, ond'evitarsi gli errori, o abbagli.
5.° Avvertirà il Fedista di;non: formare le fedi di Credilo di quelle partite che sopra gl'introiti originali trovasse viziate, accomodate,0 rasate,  senzacché queste tali sconci siano stati con chiarezza replicati dal Cassiere e muniti di firma del medesimo, in margine, o sotto della partita.

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6.° Dovrà il Fedista segnare di proprio pugno il suo Cognome in ciascuna fede di Credito nella sommità dalla parte destra, giusta il solito.
7.° Non farà fede di Credito alcuna, prima di esibirseli il Libro d'introito originale del Cassiere, e le formerà collo stess'ordine, con cui le troverà registrate in detto Libro, senza distinzione di persona alcuna, e facendo fedi anticipati, resterà sospeso dall'Impiego.
8.° Incorrendo in qualche abbaglio. o di nome, o di summa, o altro, dovrà rifarle, portando le prime abbagliate, per lacere ne' suoi conti, che darà al Razionale.
9.° Darà Conto in ogni settimana al Razionale suddetto delle fedi consumate, e di quelle remaste in suo potere. Il consumo si rileverà cogl'introiti originali alla mano.
10. Il numero delle fedi consumate in ciascuna giornata sarà dal Fedista attestato sul Registro che ne conserva il Razionale del Banco in ogni settimana, o sempre che lo stesso Razionale lo stima.
11. Finalmente il Fedista è obbligato di dare la cauzione di duc. 500.

ISTRUZIONI
Per l'Uffiziale Esito di Cassa.

Art. I.

L'istituzione di questo ufficio ha un doppio oggetto: il primo è quello di essere il controllo della Cassa relativamente alle partite d'esito da bonarsi al Cassiere: il secondo è quello di aversi un Libro, nel quale ordinatamente siano registrate queste partite, una dopo l'altra, come si trovano nella filza originale, come più chiaramente si raccoglie da quanto siegue.
2.° E. obbligato il detto Ufficiale di prendersi dalle inani de' Cassieri in ciascuna giornata le filze di tutte le polizze passate per Ruota colla loro numerazione, ed indicazione della giornata, il Cognome del Cassiere, e la somma totale dell'importo delle polizze contenute nella filza, appostavi dallo stesso Cassiere. Egli farà ricevuta del numero delle polizze suddette in piè del Libretto d'esito particolare del Cassiere.
3.° Per ogni Cassa avrà un Libro separato, nel quale le scritturerà le filze col metodo seguente. Sulla sommità di ogni pagina scriverà la giornata corrente, e poi principerà a scritturare le polizze,


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apponendo nella margine del foglio corrispondente al Libro Maggiora, in prosieguo il nome, e cognome del disponente, il solo cognome del giratario. ed infine la somma in abaco tirata in collettiva.
4.° Compita la scritturazione di tutte le polizze della filza suddetta col metodo accennato, si farà la sommatura di ogni. pagina, te quali raccolte poi tutte nell'ultima pagina, daranno la somma totale dell'esito di quella giornata. Questa somma, confrontata col Libretto particolare del Cassiere,. e trovala uniforme, sarà dall'anzidetto Ufficiale replicata in Lettere accanto alla totalità suddetta scritta in abaco, e costituirà la vera somma di esito da bonarsi a quel Cassiere, Sa nel confronto vi si trovasse diversità, si dovrà col confronto di tutte le polizze vedere chi de' duc. abbia errato, e coreggersi sul fatto l'errore, colla intelligenza, e firma del Razionale.
5.° Della totalità dell'esito di ciascuna giornata dovrà il detto. Ufficiale formarne i certificati firmati da lui, e dal Cassiere, e consegnarne uno al Razionale, e l'altro al Libro Maggiore, per dal primo prendersene ragione sul Libro delle reste, e dal secondo scritturarsi sul Libro Maggiore accredito del conto del Cassiere, cui spetta.


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6.° Nello scritturare le. polizze,. avvertirà l'Uffiziale anzidetto di osservare se le..polizze tutte sieno adempite delli corrispondenti visti buoni del Libro Maggiore, delle pagate del Pandettario. e di. tutt'altro che richiede la partita, e 'l giro della scrittura del Banco, e nel caso di ritrovarne alcuna mancante nelle necessarie formalità, è obbligato di farla immantinenti adempire. Se l'adempimento non potrà farsi sull'istante, (dovrà restituire al Cassiere la poliza, (se sia polizza di Cassa, giacché essendo di Ruota non potrà questo sistema adoprarsi) e rimettere nella. filza un polisino di egual somma, che li consegnerà il Cassie? re d'introito sciolto, in piè del quale egli annoterà, quel polisino essere per la polizza tale cui mancava il tale adempimento.
7.° Occorrendo che dopo l'elasso di alquanti giorni o di qualche mese coll'appurarsi de' conti, si dovesse qualche polizza aumentare, o minorare, dovrà l'Ufficiale suddetto farla prima osservare al Razionale, e al Libro Maggiore, istruendoli de' motivi di tal. novità, e indi farne la rettifica sul suo Libro, e farla fare sugli altri Libri correlativi del Banco. Dell'aumento, o della minorazione dell'Esito di quella giornata dovrà farne i simili certificati enunciati di sopra.

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8.° Egli è obbligato di tener registro delle giornate, che consegna a' Sopranumerarj alunni che saran destinati a trascrivere le polize, onde dopo di avere sul suo Libro d'Esito scritturata, e tirata d'accordo ciascuna giornata, ne faccia a' medesimi la detta consegna, precedente loro ricevuta in fine della giornata medesima sullo stesso Libro d'esito.
9.° Venendo inchiesto di estrazione di partite dalle polizze che sono in suo potere, potrà farlo nelle forme consuete, dirigendole prima al Revisore che anche vi apporrà la sua firma per indicare che ne ha presa ragione, ed indi al Razionale per l'apposizione del suggello, e per l'esazione de' soliti dritti.
10. Dividerà la fatiga della scritturazione di detto Libro d'Esito fra gli Ajutanti che li saranno assegnati dal Banco, i quali dipenderanno dalle sue disposizioni, e saranno sotto la sua responsabilità. La ricevuta pero delle filze delle Casse, e li certificati sopradetti dovranno farsi dal solo principale.
11. L'ufficiale Esito di Cassa è obbligato di dare la cauzione di duc. 1000.


ISTRUZIONI

Pel Revisore, e suoi Ajutanti.


Siccome il Revisore co 'suoi Ajutanti han finora principiato le loro operazioni dopo determinato il giro di un semestre di negoziato così devono ora, per effetto del nuovo sistema, che tende a corriggere gli abbagli del giorno, e rendere più spedito l'appuramento del bilancio, anticiparne alcune nel corso dello stesso semestre.

Art. I.

Appena dunque che sarà terminata la negoziazione del Banco deve subentrare sulla Ruota la Revisione, puntando tutte le partite d'introito, e di esito e risommare tutt'i conti, in cui vi è stato negoziato, per lo di cui oggetto i Libri Maggiori di Ruota devono Sommare i conti apodissarj dopo una decina di partite del loro negoziato, sia d'introito, sia di esito per rendere così più spedita la risommatura.
2.° Fatta questa puntatura, e risommatura giorno per giorno, trovandosi in fine del semestre anticipata una si lunga operazione, non resta allora altro a fare, se non il confronto del bilancione precedente,  rettificandone

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le reste per indi passare alla formazione del bilancio.
3.° Fra di tanto dev'esser cura del Revisore di ritirare mese per mese dalle mani di coloro che avranno ricopiate nel giornale le polize di Cassa, e di Banco le polize originali già trascritte nel giornale, numerandole col riscontro del libro chiamato esito di cassa, per rilevare se il di loro numero corrisponde esattamente col sudetto esito di cassa, ed indi' di tal ricezione ne dovrà prender ragione su di un registro, che a tal'uopo conserverà,
4.° L'istesso dovrà parimenti fare per i mandati, ritirandoli dal giornalista in fine di ciascun mese, con farne il confronto col libretto delle ricevute del Libro Maggiore, e cosi rilevare l'uniformità del loro numero, delle somme, e delle date,
5.° In fine del semestre poi dovrà il Revisore ritirare dalle mani degli Officiali tutta la scrittura del Banco del semestre precedente, prendendone distinto notamente sullo stesso suo registro, onde mancando qualche libro possa ripeterlo da quello Officiale, che dovea farne la consegna.
6.° Per quanto riguarda la puntatura, comecché questa confluisce tanto alla sicurezza degl'interessi del Banco, quanto a quella degl'Impiegati, la prima operazione

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dev'esser quella di puntare sollecitamente i mandati, facendone il confronto col giornale di essi, affin di correggere qualche svista presa nel caricarsi erroneamente qualche partita: locché farà coll'intesa del Libro Maggiore e suoi Ajutanti, e del Razionale del Banco.
7.° La puntatura di tutte le partite d'introito fatto per cassa, ed accreditate ne' rispettivi conti del Libro Maggiore dovrà farsi co' libri originali de' Cassieri. Per gli altri introiti poi accreditati per giro di Ruota, dovrà farsi cogl'introiti di Ruota, che conserva il Libro Maggiore.
8.° Le partite d'esito poi dovranno puntarsi coll'esito di cassa, in cui saranno descritte tali partite per decadenza di fogli. Nell'eseguirsi le puntature suddette si deve avere l'avvertenza di puntare ne conti de' Cassieri il loro dare, ed avere. La totalità de' mandati deve similmente puntarsi a debito di quell'Amministrazione, Corpo Morale, o altro Stabilimento che gli avrà spediti.
9.° Nel caso, che colla puntatura si rinvengano delle partite errate, si dovranno queste rettificare con partite di storno, senza praticarsi rasura alcuna, accennando in ristretto la causale di detto storno.
10. Terminata che sarà l'intera puntatura di tutte le partite d'introito, ed esito, si devono rivedere colla massima diligenza per assicurarsi se tutte le partite di ciascun conto siano state puntate.

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11. La risommatura de' conti deve farsi colla più accurata esattezza, per evitarsi, qualche abbaglio che può facilmente in questa operazione avvenire, e che portarebbe in seguito un ritardo all'appuramento della scrittura, per cui sarà cura del Revisore di vigilare sull'esecuzione di questa operazione.
12. Rettificate coll'anzidetto metodo tutte le reste de' Creditori, e quelle de' conti debitori, cioè de' Cassieri, Tesoro, pegni, ed altri, si passerà alla rettifica del bilancione, dalla cui somma risulterà il totale credito di tutti gli Apodissarj, e poste a fronte della totalità delle reste de' sudetti conti debitori, dovrà esattamente bilanciare.
13. Tutte l'esposte operazioni saranno dirette dal Revisore, ed eseguite da' suoi Ajutanti.
14. Se accade di non potersi nel corso del semestre passare qualche poliza sulla Ruota dipendente dal semestre precedente per difetto della resta, dovrà il Revisore co' suoi Ajutanti occuparsi colla possibile sollecitudine a verificarla, dovendo spedirne una sua certificatoria al Libro Maggiore di Ruota per l'esecuzione regolare, e per di lui cautela.


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15. I Libri Maggiori delle notate fedi avendo tutta la correlazione cogli altri Libri Maggiori del Banco, devono similmente appurarsi dallo stesso Revisore, e suoi Ajutanti, per lo di cui oggetto deve fare le seguenti operazioni.
1.° Il confronto di tutte le reste di credito, che dal libro del semestre antecedente appurato, sono passate in quello da appurarsi, corriggendo quegli errori, che forse potrà rinvenire.
2.° La puntatura di tutte le partite d'introito cogl'introiti originali de' Cassieri, e di Ruota, cui succede la revista delle partite spuntate,
3.° Il riscontro di tutte le nuove Madrefedi formate nel semestre corrente, ed assentate sulli libri delle notate-fedi colla scorta degli originali libri d'introito di Cassa, e di Banco.
4.° La puntatura di tutte le polize notate in fede nel corso del semestre corrente, col confronto che se ne farà col registro del semestre medesimo.
5.° La puntatura delle polize spese nel corso del semestre, col confronto del giornale di esito delle notar te fedi.
6.° La risommatura di tutt'i conti situati sulli libri delle notate fedi, tanto nel Dare, che nell'Avere, e la correzione degli abbagli, che s'incontrano.

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16. Risultando conti effettivamente debitori, tanto su libri Apodissarj, quanto su quelli delle notate-fedi è obbligato il Revisore di farne un distinto rapporto al Governo per gli espedienti da prendersi, per rimborsar re il Banco delle somme, di cui è scoverto, o che derivano da abbaglio. o che derivano da frodi, e ciò sotto la responsabilità del Revisore sudetto.
17. A rendere spedito l'appuramento del bilancio de' Libri Maggiori Apodissarj, si deve fare il confronto ira questi due Libri Maggiori tanto degl'introiti, quanto delle partite di notate-fedi spese nel corso del semestre, essendosi per lunga esperienza osservato, che mediante tal confronto, si rettificano molti abbagli sugli anzidetti Libri Maggiori Apodissarj.
18. Tutte le fedi di credito, o polize formate ne' semestri precedenti, e che vengano ad esitarsi nel semestre corrente, dovranno prima di passarsi sul Libro Maggiore, respingersi nella Revisione, affin di verificarsi su i libri ove ebbero la loro origine.
19. Per le fedi di credito, dopo essersene fatto il riscontro, e trovate uniformi nelle somme, e nelle date, e verificata similmente la loro esistenza, il Revisore, in quelli fra suoi Ajutanti dal medesimo destinati, discaricheranno sul Libro Maggiore la sudetta fede, notando a fronte di essa la giornata in cui si passa.


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Sulla stessa fede di credito. poi si farà il notamento di esser stata discaricata colla solita dicitura Revisione fol.... firmata dal Revisore, o da' suoi Ajutanti, che avrà egli incaricati.
20. Per le polize d'introito sciolto, dopo essersi verificata la somma, verranno discaricate sul Libro Maggiore nel modo di sopra indicato, facendo su di esse le solite certificatone.
21. Le polize notate-fedi dovranno similmente nella Revisione verificarsi, e discaricarsi sulli libri delle notatefedi, dovendo il Revisore, o li suoi Ajutanti dal medesimo destinali notarvi la giornata del discarico, apponendo la sua firma, orde suoi Ajutanti incaricati.
22. Riguardo poi all'esazione de' mandati pervenuti ne' semestri sistemino in revisione, è obbligato il Revisore, o i suoi Ajutanti dal medesimo destinati, verificarne il, credito, e trovatolo esistente, deve formare in piè del polisino esibito la solita certificatoria indicando la pervenienza, e somma esistente. Avvertirà che sia prima munito del visto del Pandettario. e che sia disposto secondo la posizione del Libro Maggiore, ed indi farà nel sudetto Libro Maggiore la corrispondente menzione della certificatoria spedita, sia dell'intiera resta, sia di una parte di essa.
23. I polizini de' mandati, le fedi di credito,

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e polize notate fedi da verificarsi nella Revisione saranno consegnate numerate al Revisore, o a' suoi Ajutanti dal Chiamatore di Ruota. Adempite che saranno, verranno restituite alla Ruota per mezzo di un Soprannumerario destinato dal Revisore.
24. Sarà cura del Revisore di far tenere la scrittura tutta del Banco ben ordinata, e custodita, specialmente i Libri Maggiori, quali non permetterà che vengano da altri osservati.
25. De' mandati, e polize originali dovrà procurare, che se ne formino i volumi corrispondenti. Baderà prima, che se ne faccia un riscontro esatto co' libri d'esito di cassa, cogl'introiti di Ruota, e co' giornali de' mandati, per assicurarsi, che non ne manchi alcuna, e farà con prudenza regolare la formazione de' volumi, col dovuto ordine, e di una competente voluminosità.
26. Procurerà, che le partite siano estratte con tutta la chiarezza, e senza errori. Richiesto dell'estrazioni di bilanci del conto di mandati, li farà estrarre nel modo consueto tali quali si rilevano da Libri Maggiori. Qualunque partita, bilancio, o certificato, che darà fuori l'invierà al Razionale per mezzo di un Sopranumerario. di unita alle parti, per farvi apporrei il suggello, ed esiggere i dritti stabiliti.


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27. Non dovrà estrarre bilancio del conto di fedi senza ordine del Governo, abbenchè il conto pareggiasse. Potrà estrarre però quelli di madrifedi, previo permesso del Segretario, o del Razionale.
28. Venendoli ordinato dal Governo del Banco di certificar sull'esistenza di qualche fede di credito, o poliza, ne farà l'attestato corrispondente, a tenore di ciò che si osserva da' libri, che dovrà esaminare colla possibile scrupolosità e nel tempo stesso nel conto ove appartiene la poliza, o fede di Credito farà annotare la menzione di essersene formato il certificato nel giorno tale ad istanza di N. N.. Per le polize notate la menzione dovrà farsi benanché sul Libro Maggiore delle notate.
29. Siccome tra gli Ajutanti del Revisore ve n'è uno, che non ha carico di appuramento di Libro Maggiore, così restando scevro di puntatura, sarà questo addetto, insieme co' Sopranumerari, al servizio del Pubblico nelle diligenze, estrazione delle partite da' giornali, riordinazione della scrittura del Banco, ed ogni altro, che sarà d'uopo, sempre sotto la dipendenza del Revisore, locché non esclude gli altri Ajutanti di prestarsi secondo le circostanze, ed il servizio pubblico richiede, restando tutti subordinati, e dipendenti dallo stesso Revisore secondoché egli crede di adoperarli,

mentre essendo il Revisore il capo, e direttore di questa Officina, deve sempre egli rispondere di tutte le operazioni della medesima e de' suoi Ajutanti, come altresì delle mancanze, che questi potessero commettere, sia per malizia, o negligenza, o semplici abbagli.
30. Il Revisore è obbligato di dare la pleggeria di duc. 2000.

ISTRUZIONI

Per la scritturazione ne' Giornali delle polize di Cassa, e di Banco.

Art. I.

Gli oggetti per i quali è stata stabilita la scritturazione delle polize sopra libri denominati Giornali, sono i seguenti.
Per registrare in essi tutte le polize, che vengono a passarsi giornalmente nel Banco, tutte le girate, e quanto contengono di firme autentiche, adempimenti di condizioni ec., affinché nel caso che si disperdesse alcuna di esse per inopinati accidenti, si possa trovare assemplata sopra il Giornale per la futura cautela, tanto del girante, che del giratario. e del Banco.
Per verificarsi, mediante la copia che si fa sul giornale, se le polize siano adempite in tutte le loro parti, tanto del giro della Scrittura del Banco, quanto delle firme, autentiche, e condizioni risultanti dalle girate.
Per aversi nel tempo stesso un Libro all'incontro di quello denominato Esito di Cassa, relativamente alla totalità degli Esiti giornalieri de' Cassieri


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quindi il Libro Maggiore e l'Officiale Esito di Cassa, colla intelligenza del Razionale, dovranno ripartire le polize da trascriversi a quei Soprannumeri, o Alunni, che crederanno più idonei, attenti, e che abbiano intelligibile, e corretto carattere consegnando ad ognuno di essi tutte le polize, che compongono la totalità di una giornata, senza mai darle polize di altra giornata, se. prima non avrà interamente trascritte le prime, tirate d'accordo, e consegnata la filza in Revisione: A qual oggetto il sudetto Officiale Esito di Cassa. dovrà tenere un registro dalle giornate che ha consegnate, per prender conto di tuttocciò che occorre.
2.° Li sudetti Sopranuraeii, o Alunni si riceveranno dalle mani del detto Uffiziale tutte le polize della giornata loro spettante, che avranno l'obbligo di numerare, e riscontrare, e farne la corrispondente ricevuta sul Libro Esito di Cassa; in fine della giornata medesima, denotandone il numero chiaramente in lettere, colla loro sottoscrizione.
3.° Saranno obbligati ne' giorni che corrono fino al maturo dell'altra giornata a ciascuno spettante, di scritturare tutto le polize stateli consegnate dall'Esito, de verbo ad verbum coll'ordine seguente.


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Prima assenteranno nel fronte di ogni pagina la giornata, in cui quelle polize sono state passate sulli Libri Maggiori di Ruota, poi principieranno a scritturare le polize, apponendo in margino il foglio corrispondente al Libro Maggiore suddetto, successivamente il nome, e cognome di quella persona, di quell'Amministrazione, luogo morale ec. che fa il pagamento, la qualità della poliza, cioè se fede di credito, poliza notatafede, o d'introito sciolto, colla sua data, e finalmente la girata, tale quale trovasi nell'originale, con tutte le sottoscrizioni, autentiche ec. Soltanto nelle polize colla gira per altritanti, loro è permesso di servirsi della formola. E per esso a N. N. per altritanti. Nelli polisini di mandati vi noteranno da qual ramo siano pervenuti, e ne' mandati di liberazione dopo aver descritta la partita della pandetta, copieranno de verbo ad verbum il mandato medesimo, e quanto altro contiene. In tale scritturazione s'avvertirà di non omettere la menoma cosa di quanto contengono le polize, restando responsabili de' danni che forse potrebbero risultare dalle polize estratte dal loro giornale mancanti in qualche parte. Accadendo di scritturare polize, nelle quali la prima girata sia stata cassata, e surrogatane un'altra ad altra persona, o a se stesso, avranno cura di. far menzione sul giornale di essersi cassata la prima gira, la quale non si ha obbligo

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di scrivere cosicché nel principiare la girata si apporrà l'espressione; Cassa per me la prima girata, e li pagherete ec.
4.° Terminata ogni Cassa, e summata ciascuna pagina occupata dalle polize della filza corrispondente, ne faranno in fine la collettiva, e la totalità dovrà corrispondere esattamente a quella descritta sul Libro Esito di Cassa. Nel caso fossero dissonanti, ne faranno il confronto fra di loro, per vedersi chi de' due abbia errato..
5.° Nel fare la scritturazione delle polize, si avvertirà se siano compite nel giro, e formalità richieste dalle leggi, e statuti del Banco, cioè foglio, passata, visti buoni del Libro Maggiore, e delle notate fedi, e pagata del Pandettario.
6.° Finita la scritturazione di ciascuna giornata, si consegneranno le polize della medesima da colui che le ha trascritte in possa del Revisore, avendo cura, che costui in sua presenza, dopo averle numerate, ne prenda notamento sopra un registro destinato a tal uopo.
7.° In tutto il tempo in cui le polize resteranno in potere di coloro che devono trascriverle, sarà ad essi vietato di farle passare in mano di chicchessia, essendone essi responsabili al Banco. Occorrendo di farsi osservare


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qualche poliza agli Officiali della Ruota, delle Casse ec. per diligenze analoghe a' loro impieghi, dovranno portare di persona la filza ove convenga, e non permetteranno che vi si faccia la menom'alterazione.
8.° Occorrendo di dover consegnare qualche poliza originale, precedente Ordine di Magistrati di unita a quello del Governo, egli avrà cura di farne la copia essemplata fedelmente, e dopo di averla firmata, vi farà fare la ricevuta dell'originale, dalla persona indicata, nell'ordine medesimo e questa copia riporrà nella filza in luogo dell'originale.
9-° Il Soprannumerario o Alunno che non ancora ha terminata e consegnata la sua giornata può estrarre, a richiesta delle parti, le partite dal Libro ch'esso sta scritturando, o le copie dalle polisse originali, e dopo averne sottoscritto il certificato di estratto, le porterà prima al Revisore, che vi apporrà la sua firma per indicare di averne preso ragione, ed indi al Razionale del Banco per l'apposizione del bollo, e per la riscossione de' dritti stabiliti.
10. Dovrà ognuno tenere scrupolosamente chiuso il Giornale, e lo stipetto ove conserva le polize originali, ond'evitare gl'inconvenienti che potrebbero derivare dall'inosservanza, il Toccante il Giornale di Banco,


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i doveri dell'Impiegato in questo Libro saranno i medesimi descritti finora, eccetto che egli riceverà le polize dalle mani del Libro Maggiore, precedente ricevuta che ne farà sul Libretto destinato a tal uopo nella scritturazione di ciascuna polizza descriverà in fine il nome della persona, Amministrazione, luogo morale ec. a credito di cui si è posta la somma contenuta nella poliza, e nel principio. al foglio del Libro Maggiore corrispondente al conto nel quale si è addebitata la poliza, vi unirà sotto del medesimo quello del conto cui si è accreditata. Finita la giornata, descriverà in lettere il numero delle polize passate nella medesima. Lo stesso Impiegato richiesto dal Pandettario di esibire il suo Giornale per osservare se nella spesa di qualche poliza. di denaro condizionato siansi adempite le condizioni richieste nella poliza originaria, è obbligato di esibirlo,, per istruzione del Pandettario.

 

ISTRUZIONI

Pel Custode de' Pegni.

Art. I.

Il Custode è responsabile di tutte le operazioni de' suoi Ajutanti, i quatti perciò saranno sempre destinati dal Governo di sua intelligenza fra gli Ufficiali di graduazione corrispondente.
2.° Dal momento in cui li pegni sono passati in suo potere, egli n' è responsabile, fino a quello in cui saranno spignorati, o venduti.
3.° Dopo essere stati li pegni descritti sul Libro del Credenziere, il Custode li riceverà dalle mani dell'Orefice 5 e sopra il suo Squarcio farà descrivere la lettera indicativa del Libro, il suo foglio, il nome, cognome e somma del pegno, tirata questa in collettiva, per potersi in fine della giornata rilevarne la totalità. Di unita al pegno riscuoterà dal Credenziere tre cartelle del medesimo, contenenti le stesse indicazioni, e la somma in lettere, e in abaco, e le confronterà col suo Squarcio. La prima cartella senza alcuna firma, sarà alligata al Pegno, per potersi rinvenire nel tempo del dispegno, della vendita, o dell'Inventario.

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La seconda, e la terza firmate da esso Custode, saranno consegnate al pignorante, che l'esibirà al Cassiere, e questi ritenendone una in cui dovrà essere apposta anche la firma dell'Orefice per suo discarico, restituirà l'altra, e propriamente la stampata al pignorante per conservarsela.
4.° In fine della giornata deve tirar d'accordo il suo Squarcio de' Pegni tanto col Credenziere, quanto col Cassiere, e sottoscrivere il certificato, che del numero, e totalità de' medesimi deve formarne il. Credenziere per darsi al Razionale del Banco per l'uso da farne nella scrittura de' Pegni.
5.° Non permetterà di farsi pegni di somma maggiore di duc. 500 senza ordine del Reggente del Banco, ne tampoco di pignorarsi vasi o arredi sagri, o argentile vasellame collo stemma Reale, senza il permesso delle autorità cui spetta, di unita a quello della Reggenza o almeno del Presidente della Cassa.
6.° Non permetterà, fuorché a' suoi Ajutanti, a chicchesia l'accesso nelle stanze del Guardarobba, e nelle occorrenze necessarie l'accompagnerà personalmente nell'entrata, dimora, ed uscita.


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Tutt'i pegni di Gioje, siccome si ripongono in un Armadio separato, così tale Armadio dovrà esser munito di due chiavi: Una di esse si terrà dal Custode «l'altra si conserverà dal Orefice Apprezzatore, che sarà presente nel riporsi le Gioje in detto Armadio. affine di evitarsi qualunque disguido, e formare così la reciproca loro cautela.
7. Ne' dispegni esaminerà con attenzione se sulla cartella esibita dalla parte siasi dal Cassiere ricevuta la sorte, e; l'interesse se l'interesse sia stato revisto dall'Ajutante del Razionale; se il Credenziere ne abbia fetta la scritturazione sul Libro Maggiore de' Pegni e, finalmente se lo stesso Credenziere vi abbia descritta la roba pignorata. Colla scorta di detta cartella trovato il pegno, confrontata l'esistenza della roba pignorata ed. assicuratosi del vero esibitore, interrogandolo della sorte, ed interesse che ha pagato, e della robba, glie ne farà la consegna; e dal suo Ajutante farà sullo Squarcio de' dispegni prenderne registro. In fine della giornata dovrà questo Squarcio tirarsi d'accordo con quello del Credenziere, e del Cassiere ed il Custode dovrà sottoscrivere i certificati, che ne forma il Credenziere, come si è detto de' Pegni. Le cartelle de dispegni saranno conservate in una filza, per depositarsi ne.° Archivio in ogni semestre.

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8.° Dovendosi procedere alla vendita de' pegni scaduti, il Custode dovrà allestire quelli che li saranno indicati nella nota del Credenziere sul Libro delle vendite 5 e nel giorno stabilito ne farà la consegna all'Orefice, riscontrando la robba, e 'l peso col Libro anzidetto, e riscuotendone ricevuta su di un notamento che egli stesso avrà fatto in un registro particolare per sua cautela.
9.° Nel liberarsi li pegni al maggio. offerente, dovrà il Custode esservi presente, e prender ragione di quelli che saranno liberati per discaricarli sopra il suo Registro, e per ritirare presso di se quelli, che forse restassero invenduti, quali egli dovrà immediatamente riporre ne' proprj luoghi nel Guardarobba.
10. Dovrà dare al Banco la cauzione di duc. 2000.

ISTRUZIONI

Pel Credenziere de' Pegni.

Art. I.

Il Credenziere è il Fiscale immediato della Officina de' Pegni. Egli ne dirigge tutta la scrittura, e tutte le operazioni. Conviene perciò che sia abile, onesto, e di ottima condotta.
2.° Egli è responsabile delle operazioni del suo Ajutante, che travaglia sotto i suoi ordini.
3.° Nel doversi fare un pegno, nel mentre che dal suo Ajutante fa descrivere sul Libro dettagliatamente il nome, e cognome del pignorante, la qualità, e 'l peso della roba pignorata, la somma che dal Banco se li mutua, in lettere ed in abaco coll'ordine consueto, ed il domicilio che sarà indicato dal pegnorante medesimo, egli ne forma tre cartelle coll'indicazione della lettera, e foglio del Libro suddetto, e del nome, cognome, e summa del pegno in lettere, e in abaco. La prima senza sottoscrizione alcuna dovrà restar alligata al pegno per facilitarne il ritrovamento. La seconda, che sarà stampata, e la terza saranno sottoscritte da esso Credenziere, e dal Custode ed a quest'ultima, cioè alla terza, che dovrà restare

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nel Banco presso il Cassiere per suo discarico, ci dovrà essere anche la firma dell'Orefice, Ambedue si daranno alla parte, che le presenterà al Cassiere, e questi ritenendone una per discarico del pagamento seguito, consegnerà l'altra, cioè la stampata, alla parte medesima. Queste due cartelle porteranno anche il numero d'ordine, il quale verrà rinnovato in ogni semestre.
4.° Il Libro Maggiore de' Pegni sarà formato in due Tomi, in cui alternativamente si scrive in ciascun giorno di pegnorazione, affinché nell'atto che si scrivono i pegni che si fanno in una giornata sopra di un Tomo, si possa nella Guardarobba, insieme con un Ajutante del Credenziere, formare l'inventario de' pegni fatti, e descritti nell'altro Tomo. Il suddetto Libro sarà rinnovalo in ogni semestre, ovvero secondo le circostanze esigeranno. I pegni saranno descritt'in ogni pagina a sinistra, non meno di quattro, e non più di sei, secondo il bisogno, lasciandosi la parte destra per lo discarico del dispegno, 0 della vendita. La roba vi sarà descritta colla possibile distinzione, e chiarezza, e col peso che ne avrà fatto l'Orefice. Nelle gioje, e negli oggetti ne' quali all'Oro, ed Argento fosse annego altro corpo estraneo, l'Orefice dovrà dare: la valuta prudenziale, a seconda de' prezzi correnti nella piazza.

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Nel principio della partita sarà descritto il numero d'ordine, ed in fine la somma in lettere, tirata in abaco nella colonna destinatali. In fine della giornata sarà sommata la totalità de' pegni fatti nella medesima, la quale dovrà sullo stesso Libro esser cerzionata da esso Credenziere colla sua firma, accompagnata da quella dell'Orefice, e vi sarà fatta menzione benanche del numero de' pegni fatti nella giornata. suddetta, Questa totalità dovrà tirarsi d'accordo coi registri del Custode, e del Cassiere.
5.° Non permetterà che si facciano pegni di vasi o arredi Sagri,.senza permesso delle autorità cui spetta, vistato dal Reggente del Banco, o almeno dal Presidente della Cassa. Ne tampoco che siano pignorati Argenti, vasellami ec. collo stemma Regio. senza le stesse accennate formalità.
6.° Presentandosi persona a dispegnare, dovrà la medesima prima presentare la cartella al Cassiere, il quale, esatto il denaro della sorte, ne farà la ricevuta sulla cartella medesima coll'indicazione della giornata corrente, e della somma in lettere, ed in abaco colla sua sottoscrizione, e farà dal suo Ajutante prender registro oli. tal dispegno sullo Squarcio a tal uopo destinato.
Sarà quindi la cartella presentata al liquidatore il quale ne calcolerà l'interesse decorso dal giorno in cui si fece

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il pegno, fino ed incluso il giorno antecedente; a! quello in cui siegue il dispegno, e certificherà colla sua firma il quantitativo. del detto interesse in lettere, ed in abaco, diriggendola al Razionale del Banco, per farne la revisione. ciò seguito, la parte ritorna al Cassiere, cui paga l'importo dell'interesse suddetto, ed egli fattane la ricevuta, e presone registro sul nominato squarcio, restituisce l'anzidetta cartella alla parte, che l'esibisce al Credenziere. Costui trovato il pegno sopra il suo Libro colla scorta del foglio apposto fin dal principio sulla cartella, dimanda all'esibitore la somma e la roba pignorata, ed assicuratosi in tal modo della legittimità dell'esibitore medesimo, discarica il pegno, ciò descrive a fronte del pegno, nella pagina bianca a destra, l'atto del dispegno, facendo menzione dell'interesse pagato, e scrive dietro la stessa cartella la roba notata nel Libro. Finalmente dopo aver preso notamento di tal dispegno sopra un Registro coll'indicazione tanto della sorte, che dell'interesse in due colonne separate, passa la cartella al Custode, dal quale sarà consegnata la roba alla parte. Il nominato Registro verrà in fine della giornata sommato per rilevarsene la totalità de' dispegni tanto della sorte che dell'interesse, e dovrà battere, e confrontare co' registri, ossia squarci del Custode, e del Cassiere.

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7.° Nelle vendite de' Pegni scaduti è obbligato il Credenziere di descrivere sul Libro destinato a tal uopo tutt'i pegni scaduti per l'elasso del tempo accordato a' pignoranti. per lo dispegno, a Seconda de' statuti del Banco in vigore. Questo Libro sarà follato. I pegni da vendersi vi saranno descritti ne' fogli dalla parte sinistra, lasciandosi la destra per notarvi l'atto della vendita, cioè la persona a chi si è liberato! il pegno, il nome dell'Incantatore, il prezzo di ultima licitazione, il peso, e l'importo totale del ricavato dalla vendita di ciascun pegno, ed a misura che passeranno i pegni sopra questo Libro, il Credenziere noterà sul Libro. de' Pegni passato nel Libro delle vendite Lettera....... fol....... Ve ne saranno in ogni volta notati tanti, quanti potranno venders'in una giornata, a sentimento dell'Orefice nella giornata antecedente alla vendita, per evitarsi che venendosi per avventura a dispegnare, non si trovi il pegno passato sul Libro delle vendite. E' obbligato ben anche il Credenziere di farne un notamento distinto al Custode, che dovrà prenderne ragione sul suo registro di vendite.
8.° Nella mattina stabilita, se ne farà dal Custode la consegna all'Orefice, riscontrandosi la roba, e 'l peso col Libro suddetto delle vendite del Credenziere badando il Credenziere, che l'Orefice ne faccia la ricevuta, pegno per pegno sui Registro del Custode,

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e che il peso nell'atto di tal consegna batta con quello notato sul Libro allorché si fece il pegno. Nel caso che vi fusse dissonanza, o nella roba, o nel peso, è obbligato di passarne notizia al Razionale del Banco per le disposizioni convenienti.
9.° Dopocché i pegni saranno stati per mezzo degl'Incantatori esposti nella piazza degli Orefici per tutta la mattina, saranno liberati nelle ultime ore della medesima al maggio. offerente, coll'assistenza del Segretario e Razionale del Banco, del Custode, e di esso Credenziere, il quale dovrà benanché rilevare la totalità dell'ammontare della vendita di tutt'i pegni fatt'in quella giornata, e nella mattina seguente formarne certificato al Razionale della Cassa di accordo col conto che ne avrà formato il medesimo 0 l'Ajutante da lui destinato, per obbligarsi l'Orefice a farne il pagamento al Banco.
10. Nella giornata seguente alla vendita, dovrà sul Libro delle vendite assentare l'atto della medesima colle stesse indicazioni enunciate di sopra. Successivamente farà a ciascun pegno la distinzione della sorte, dell'interesse decorso, dell'importo del due per cento da ritenersi per rimborso delle spese occorrenti nell'incanto, dritto degl'Incantatori, e di presenza degl'Impiegati che vi assistono e finalmente dell'avvanzo da restare


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a disposizione della parte. Finita la descrizione suddetta farà la collettiva dell'importo di tutta la vendita, colla distinzione della totalità della sorte, dell'interesse, del dritto del 2. per cento, e dell'avanzo.
11. Presentandosi un pignorante per esiggere l'avanzo del suo Pegno venduto, il Credenziere deve annotare dietro la cartella la data in cui è seguita la vendita, il foglio del Libro, e la somma, indi descrivendo la sorte, l'interesse, e 'l dritto del 2. per cento ritenuto, farà risultare la summa dell'avanzo, e spedirà la cartella medesima al Razionale della Cassa, il quale riconosciuti i notamenti suddetti d'accordo col suo Registro, che terrà de' pegni venduti, ed esaminatone il conteggio. la munirà di sua firma, e la rimetterà al Razionale dell'Amministrazione, il quale ne spedirà alla parte il corrispondente pagamento dell'avvanzo.
12. Qualora un proprietario di un Pegno abbia dispersa la cartella, dovrà ricorrere al Governo della Cassa, dichiarando la data, la somma, la persona, in testa di cui era il pegno, e la roba pignorata, e dietro l'ordine di uno del Governo suddetto, il Credenziere estrarrà dal Libro la partita di tal pegno. In seguito dietro la cauzione che darà il chiedente, si farà il dispegno, precedente ordine del Reggente del Banco, quale ordine, di unita alla partita estratta come sopra, farà le veci della cartella

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che passerà per discarico della Guardarobba. Avvertirà nel tempo stesso di annotare sul Libro de' Pegni, che si è dispegnato precedente pleggeria, e con ordine del Sig. Reggente, stante la dispersione della cartella originale. Gli ordini suddetti saranno conservati gelosamente dal Credenziere per sua cautela.
13. L'Ajutante del Credenziere è sotto la sua responsabilità.
14. Per l'Inventario. Quante volte occorrerà farsi, li saranno passati de' regolamenti particolari.
15. Dovrà il Credenziere in fine di ogni giornata rimettere al Razionale della Cassa il solito certificato indicante tutte le operazioni occorse nella giornata medesima, tanto in rapporto al numero de' pegni, e somma in essi impiegata, quanto per la sorte introitata da' dispegni, ed interesse corrispondente, una colla resta della Guardarobba, e della Cassa de' pegni, acciò si abbiano i dati necessarj perla scrittura de' pegni ed il suddetto certificato, oltre la firma del Credenziere, dovrà esser munito ancora delle firme del Guardarobba, e del Cassiere.
Il Credenziere dovrà dare al Banco la cauzione di duc. 500.


ISTRUZIONI

Pel Cassiere de' Pegni.

Art. I.

In ogni pegno saranno presentate al Cassiere due cartelle uniformi, una stampata, e l'altra manoscritta, là prima firmata dal Custode, e dal Credenziere, e la seconda firmata benanche dall'Orefice. Il Cassiere dopo di averne esaminata la realità, e l'uniformità, farà dal suo Ajutante prenderne ragione sopra il Registro de' pegni, e ritenendo presso di se la cartella manoscritta, consegnerà la stampata alla parte, cui pagherà il danaro mutuato. Indi tirata una linea transversale Sulla cartella manoscritta in segno del pagamento seguito, la conserverà in filza per suo discarico;
2.° In fine della giornata dovrà tirare d'accordo il suo registro de' pegni con quelli del Credenziere, e del Custode, e firmare, tanto per i pegni, che per i dispegni, i certificati, che ne forma il Credenziere per darsi al Razionale?
3.° Ne' dispegni esiggerà prima la sorte, e ne farà ricevuta in dorso della cartella esibita dalla parte, coll'indicazione,della giornata, e della somma in lettere,

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e in abbaco, facendone prender notamento dal suo Ajutante sul registro de' dispegni, nella colonna destinata per la sorte e diriggerà la parte al Liquidatore per conteggiarvi l'interesse decorso. Ritornando a lui la parte colla cartella conteggiata nell'interesse, e liquidato dall'Ajutante del Razionale, egli l'esiggerà, e ne farà similmente la ricevuta in dorso di detta cartella nello stesso modo che si è detto per la sorte e ne farà prender ragione dal suo Ajutante sull'anzidetto Registro nella colonna degl'interessi: dopo di che invierà la parte al. Credenziere, il quale dopo di aver descritti dietro la cartella medesima gli oggetti pegnorati come appariscono dal suo Libro e fattone in detto Libro il corrispondente discarico, la passerà al Custode per la restituzione della robba pegnorata.
4.° Il Registro de' dispegni dovrà tirarsi egualmente d'accordo in ogni giorno con quelli del Credenziere, e dei custode,
5.° Di tutto il denaro che perverrà per causa d'interesse de' dispegni, dovrà il Cassiere farne il versamento alla Reggenza in ogni 8. giorni con sua poliza, vistata dal Credenziere, e dal Razionale della Cassa. Del denaro poi che perverrà da' dispegni per causa di sorte,


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sarà cura del Governo della Cassa di regolarne il versamento a misura della maggiore, o minor somma ch'esisterà nella cassa de' pegni, onde potere regolarmente accorrere all'opera della pegnorazione.
6 Il Cassiere è responsabile di tutte le operazioni del suo Ajutante, e Contatore.
7. Dovrà dare la pleggeria di duc. 1000.








ISTRUZIONI

Per l'Orefice Apprezzatore de' Pegni.

Art. I.

L'Orefice del Banco, che dev'esser fornito delle migliori qualità della sua professione, deve usare tutta l'attenzione nel pignorare le materie preziose d'oro, ed argento, per distinguere il fino dal falso, ed adulterato. Qualunque abbaglio in cui incorresse anderà a suo rischio. e dovrà rimborsare al Banco tanto la sorte, che gl'interessi decorsi di que' pegni, di cui il metallo non si trovasse fino. Dovrà valutare l'argento a ragione di duc. 11. la Libra, e l'oro a duc. 13. l'oncia, per nulla calcolando qualunque manifattura per eccellente che fosse.
2.° Toccante le gioje, dovrà valutarle per la metà del valore corrente nella piazza, non facendo alcun conto del lavoro. Dovrà similmente usare tutta l'attenzione per distinguere le vere dalle false, e sarà egualmente tenuto ad indennizare il Banco della sorte, e degl'interessi decorsi, senza poter allegare alcuna scusa o pretesto in suo favore 3.


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3.° Esibita la robba dal pignorante, e Conosciuta dall'Orefice, dovrà pesarla esattamente in presenza della parte, e del Custode de' Pegni, indi farà descrivere dal Credenziere la partita sul Libro Maggiore de' Pegni, Bella quale verrà notalo prima fl nome e cognome del pignorante, indi la somma che se li mutua,, e poi la robba colla possibile distinzione, e chiarezza f col suo peso in lettere, e il domicilio che s'indicherà del pegnorante.
4.° Immediatamente consegnerà al Custode la roba pignorala, e sottoscriverà una delle tre cartelle, che di tal pegno deve formare il Credenziere, e propriamente quella che deve restare nel Banco in possa del Cassiere,
5.° Nelle gioje, oltre al peso, dovrà sulla partita del Libro far descrivere anche la valuta che colla sua prudenza conoscerà meritare il pegno, qualora fosse di gioje, orologi,. e di altri oggetti, ne' quali al metallo prezioso è unito altro corpo estraneo.
6.° Non potrà pignorare vasi sagri, o arredi destinati al culto divino, senza licenza in iscritto delle autorità cui compete, vistata dal Reggente del Banco, o almeno }al Presidente della Cassa, e lo stesso dovrà praticarsi per gli ardenti, vasellame ec. coll'impronta Reale. Tutto il danno che il Banco venisse forse a ricevere per sua trascuraggine su questo articolo, sarà dal medesimo indennizzato.


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7.° Finita la pignorazione, e fatta dal Credenziere la collettiva sul Libro Maggiore de' Pegni del totale di ciascuna giornata, l'Orefice è tenuto di certificare la. totalità suddetta con sua firma, di unita al numero de pegni, rendendosi in tal modo responsabile delle sue operazioni.
8.° Li pegni di Gioje saranno conservati in un Armadio munito di due chiavi, una delle quali si terrà da esso Orefice e l'altra dal Custode per reciproca loro cautela.
9.° In caso. d'infermità, o altro legittimo impedimento potrà sostituire coll'intelligenza, ed approvazione del Governo altr'Orefice nel suo impiego, il quale anderà a suo conto, e rischio. Ciò pero s'intende allorché esso Orefice si troverà di aver data la cauzione co suoi proprj effetti, e non già con benifondi, o obbligo di altra estranea persona nel qual caso dovrà accedervi anche il consenso del cauzionante per potersi accordare la sostituzione.
10. La vendita de' pegni scaduti si farà nella sua bottega nella pubblica piazza degli Orefici, come siegue. Il Credenziere farà la descrizione de' pegni scaduti su di un Libro denominato delle vendite. Nel giorno stabilito l'Orefice li riceverà dalle mani del Custode, e di ognuno farà la ricevuta tanto per la roba, che pel peso descritto sul Libro sudetto.


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Nell'atto stesso egli li distribuirà a tant'Incantatori, quanti crederà esser necessarj al bisogno e dopocché questi li avran portati. incantando per tutta la giornata, saranno nel fine della medesima liberati coll'assistenza del Credenziere, del Custode, del Segretario, e del Razionale, al maggior offerente, precedente sentimento di esso Orefice, di essere il prezzo offerto, giunto a quello corrente nella piazza.
11. L'Orefice sarà responsabile al Banco per gl'incantatori suddetti, e dovrà tostocché il pegno sarà stato liberato, esiggerne in denaro contante l'importo dal compratore, e versare quello della sorte al Banco nel giorno seguente, senza la menoma dilazione ed il sopravvnzo, di unita all'importo dell'interesse, passarlo alla Reggenza con sua poliza vistata dal Credenziere, e dal Razionale della Cassa.
12. Nel caso che il prezzo in ultima offerta non covrisse il Banco della sorte del pegno venduto, e dell'interesse decorso, dovrà tutto U mancante rimborsarsi dall'Orefice de proprio. senza poter allegare la menoma scusa, o pretesto.
13 Oltre alle presenti istruzioni, l'Orefice dovrà eseguire quanto dal Governo li sarà ordinato a norma delle circostanze.
14. Dovrà dare la pleggeria di duc. 2000.

ISTRUZIONI

Per gli Archivj.

Le istruzioni per gli Archivj del Banco riguardano tre oggetti, cioè:
1.° L' ordine, e 'l registro della scrittura. 2.° La gelosa custodia della medesima. 3.° L' amministrazione.

Art. I.

Toccante il primo, egli è obbligo preciso dell'Archivario di mantenere tutt'i Libri, e scritture dell'Archivio nel possibile buon ordine, e registro: al che giova di averne un Inventario. nel quale ogni stanza abbia il suo articolo, e numero d'ordine, ed in esso siano in ristretto annotat'i Libri, e scritture che ciascuna di esse contiene. Avvertirà similmente, qual suo preciso dovere, che ogni Libro, ed ogni volume di scrittura abbia la sua epigrafe, ossia titolo.
2.° Infine di ogni operazione farà riporre ne' propri luoghi que' Libri, e scritture che avranno servito alle diligenze richieste da' particolari, altrimenti si farebbe una confusione, la cui riordinazione recherebbe del dispendio a danno di esso Archivario.


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3.° Riguardo al secondo, egli dovrà custodire con somma gelosia i Libri, e scritture affidateli, Non permetterà che entri nell'Archivio persona alcuna senza l'assistenza de' suoi Ajutanti, della cui condotta sarà responsabile al Governo, né che si. esaminino Libri, e scritture estranee dall'oggetto di cui si cercano le dilucidazioni. Avvertirà che tanto sulli Libri, che sulle polize originali non vi si possano fare le menomo alterazioni, e viziature, consistendo in ciò la cautela del Pubblico, e del Banco, e 'l suo principal dovere. Questi delitti saranno puniti criminalmente,
4.° Nel caso di doversi rimettere Libri, o volumi di polize a Magistrati, che li richiedono, ne riscuoterà ricevuta dell'Officiale incaricato di portarle ne' respettivi Tribunali che le han richieste, il quale ne resta ancora responsabile, ed ha obbligo di riportarle al Banco nella stessa giornata, E ciò avrà luogo fino a tanto che, a tenore del Codice di Procedura attualmente in vigore, le carte originali sulle quali cade dubbio di falsità, o alterazioni, devono esser presenti al tribunale, il quale deve sentire le parti in dibattimento, ed una nuova legislazione non richiami ad osservanza l'antico sistema che assolutamente proibiva di cacciarsi dal Banco polize originali, che formano la perpetua cautela del Banco medesimo, e del Pubblico

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e quindi le perizie si facevano nelle stesse Officine del Banco in presenza de' capi di Officio che conservavano le scritture, e n'erano responsabili,
5.° Avrà un registro, nel quale descriverà tutt'i Libri, e scritture, che da oggi in avanti li verranno consegnate. Le filze delle polizze originali, e le scritture, saranno numerate, e nel registro vi si esprimerà il numero ed i Libri dovranno essere intieri. Mancando nella ricezione una poliza, e qualche Libro non trovandosi intiero, egli ne dovrà far partecipe il Governo.
6.° Avrà cura che nel prendersi i Libri, e scritture per le diligenze da farsi si abbia l'attenzione di non lacerarsene le coverture, e le ligature. Ma quantevoke per la lunghezza del tempo bisognasse accomodarsi le coverte, o rifarsi le ligature, egli ne farà un distinto rapporto al Governo per le providenze di risulta.
7.° Baderà similmente di fare in ogni giorno aprire tutte le stanze dell'Archivio per espellere l'aria gastica che vi domina, di far spazzare tutto l'Archivio, almeno una volta in ogni settimana, e di far togliere la polvere da' Libri. Similmente avrà cura, e darà ordine preciso a' suoi Ajutanti, che i Libri stiano sempre chiusi, ond'evitarsi di racchiudervisi la polvere, tanto nociva alle carte.


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8.° Perciò che riguarda l'Amministrazione, dovrà l'Archivario trattare i particolari con avvenenza, ed urbanità,'dovrà illuminarli nelle loro dubiezze, e facilitarli colla cognizione che egli ha della meccanica. bancale, a ritrovare ciò di cui vanno in cerca.
9.° Egli non potrà estrarre alcun certificato ecc., senza l'ordine in scriptìs del Segretario. o del Razionale del Banco, che sono stati dal Governo autorizzati a tal uopo. Nelle diligenze esigerà il solito dritto di un carlino per anno del prodotto ne farà ogni giorno certificato, e lo passerà al Razionale, per indi in ogni quindici giorni farne il versamento con polisa. Simile carlino esiggerà per ogni poliza originale che sarà richiesta esaminarsi da' particolari, versandone egualmente il prodotto come sopra.
10. Estratte che avrà le partite, copie, certificati éc. e munite di sua firma, le diriggerà per mezzo di uno de' suoi Ajutanti all'anzidetto Razionale per farvi apporre il suggello, ed esiggere dalle parti i dritti stabiliti, facendone certificato in fine di ogni giornata dell'importo delle partite estratte, e che anche darà al Razionale come si è detto di sopra tenendone anch'esso un Registro di riscontro.
11. Esiggendo la giustizia, l'onoratezza, ed il buon costume che i particolari non siano gravati da altre spese

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all'infuori di quelle stabilite da i statuti del Banco, l'Archivario non permetterà che vengano importunamente richiesti di regalie straordinarie da' suoi Ajutanti, o sopranumerarj. Se costoro colla loro avidità dassero luogo a lagnanze,. i colpevoli ne saranno aspramente puniti dal Governo.
12. Le partite che verranno estratte da' giornali, avrà l'attenzione di rileggerle per emendarvi (confrontandole co' giornali medesimi) qualche errore forse corso nel copiarle. Nel caso di errori per parte de' suoi Ajutanti, o sopranumerarj, questi compreranno de proprio il foglio di carta bullata, che deve ricopiarsi 5 e se l'abbaglio era nel Giornale, questa spesa sarà a danno di colui che l'avrà trascritta quando si trovi ancora nel servizio.
13. Non potrà l'Archivario estrarre alcuna partita, copia, certificato ec. che non sia in carta bullata, a tenore delle leggi in vigore. In controvenzione incorrerà nelle pene stabilite dalle leggi medesime. Qualora pero si richiedessero delle copie, o partite in carta semplice, senza l'estratta, e senza firma per semplici notizie, non potrà darle senza l'ordine in iscritto del Segretario. o del Razionale del Banco.
14. Esibendosi nel Banco per esiggersi poliza, o fede di credito formata ne' Libri in suo potere, egli ne farà la spedizione, a norma di ciò che si pratica dal Revisore.


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 Se sia una fede di credito, assicuratosi prima della sua realità, e della sua esistenza, vi farà il segno » Archivio  »  sulla marca, e sulla fede, e propriamente sopra il sugello la certificatoria, indicando il foglio del Libro Maggiore nel modo seguente. Fol... Archivio. e si sottoscriverà. Se farà poliza notatafede, la discaricherà sul Libro Maggiore delle notate-fedi, colla giornata, ed anno corrente, e sulla poliza vi farà benanche la certificatoria dicendo » Lettera  …..... Fol....... Archivio » colla giornata corrente, e similmente si sottoscriverà. Nelle polize d'introito sciolto, la certificatoria si farà come belle fedi di credito. Se occorresse fare la spedizione di mandati pervenuti egualmente ne' Libri in suo potere, assicuratosi dell'esistenza di quelli che intendonsi esiggere dalla parte, e che il polisino vistato dal Pandettario batta coll'intestazione sui Libro Maggiore del Banco, apporrà sul Libro la menzione della spedizione, e della somma sotto la resta di credito, che passa nel Libro seguente, e sulla poliza la certificatoria dicendo Fol..... dell'anno..... poi la somma in lettere, e in abaco, e la natura del mandato, o mandati che spedisce, colla sua sottoscrizione. In tutte le certificatone sopradette dovrà annotare le condizioni cui fosse soggetta la poliza, fede di credito, o mandato, che egli spedisce, se ve ne sieno.
15. L'Archivario è tenuto a dar cauzione di doc. 300.

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