ISTITUZIONE |
Crediamo
più conducente al buon servizio del Pubblico, ed alla santità de'
depositi del nostro Banco delle due Sicilie di restituirgli
l'Amministrazione de' suoi beni patrimoniali, la di cui proprietà
servir dee di garanzia ai depositarj, e le rendite che ne ritraggono,
esser debbono impiegate al mantenimento de' suoi uffiziali, ed alle
spese di sua Amministrazione. In conseguenza
Sul rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze.
Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:
Art. I.°
Le
disposizioni del Decreto degli 11. di Febbrajo 1813, colle quali Ai
affidata alla Cassa di Ammortizazione, l'Amministrazione de' Beni, e
rendite di proprietà del Banco delle due Sicilie, sono rivocate.
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2.°
La Reggenza del Banco a contare dal dì i.° di Settembre di questo anno,
riprenderà l'Amministrazione di tutt'i Beni fondi, ed effetti, che si
trovano tuttavia esistenti, e che furono assegnati al Banco per sua
dotazione, col Decreto de' 20 di Novembre 1809. secondo gV inventa' che
le furon fatti da' 3. di Aprile, fino a 28. di Luglio dell'anno 1813.
Un particolar regolamento fisserà il modo, e la forma di
quest'Amministrazione.
3.° La Cassa di Ammortizazione, dopo
di aver pagate le spese occorrenti pel mantenimento del Banco, fino a
tutto Agosto, passerà nello stesso tempo alla Reggenza l'importo delle
rendite esatte, dal detto dì 1.° di Settembre, sino al giorno della
consegna; tutt'i boni, le obbliganze, e le cambiali per residuo di
prezzo delle alienazioni de' beni del Banco, e l'importo di detti boni,
obbliganze, e cambiali incassate, dal detto dì primo di Settembre, come
ancora i valori che rimangono di quelli, che li furon passati per
disposizione Ministeriale de' 29. di Ottobre 1814., e secondo
l'inventario. che ne fu formato a' 17. di Dicembre 1814.
4.° La
Cassa di Ammortizzazione nel corso di un mese formerà un bilancio
generale di tutte le somme pervenute dalle rendite, ed alienazioni de'
beni del Banco,
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e de' valori contenuti
nel Portafoglio. che siano stati esatti, o trasferiti ad altri, come
pure de' versamenti fatti al Banco, sia pel suo mantenimento sia per
qualunque altra ragione. Questo bilancio formerà poi parte del conto
generale della Cassa anzidetta.
5.° A tenore de' risultati, che
darà il bilancio suddetto, ci ri serbiamo di provvedere a' mezzi di
sussistenza, che forse bisogneranno pel mantenimento del Banco, ed alla
quietanza scambievole di queste due Amministrazioni.
6° Non
ostante le suddette disposizioni, la Cassa di Ammortizazione continuerà
ad essere incaricata, a tenore del nostro Decreto de' 28 di Maggio
corrente anno, dell'alienazioni de' Benifondi del Banco, di qualunque
natura essi si siano, e della reluizione de suoi capitali, trasferendo
volta, per volta al medesimo le iscrizioni di rendite sul Gran Libro,
che riceverà in soddisfazione de' capitali corrispondenti a' fondi
suddetti.
7.° Il Direttore della Cassa di Ammortizzazione, ed il
Reggente del Banco delle due Sicilie, si porranno d'accordo sulla
consegna di tutte le scritture, e sul ritorno degl'Impiegati, che dal
Banco passarono alla Cassa, allorché questa s'incarico
dell'Amministrazione de' Beni.
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8.° Il destro Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Firmato, FERDINANDO
Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato
TOMMASO DI SOMMA
Per copia conforme
Il Ministro delle Finanze
DE' MEDICI
1
F E R D IN A N D O I.
Per fa Grazia di DIO
RE
Del Recito Delle Due Sicilie, Di Gerusalemme ec. Infante Di Spagna,
Duca Di Parma, Piacenza, Castro ec.ec. Gran Principe Ereditario Di
Toscana ec. ec. ec
Considerando che fin dall'anno 1803
desiderammo di dare una organizzazione diffinitiva a' Banchi di questa
Capitale, onde di nostro ordine da una deputazione di creditori
apodissarj fu formato un piano che Noi approvammo in dicembre dell'anno
1805, che perla guerra sopravvenata non si poto mettere in esecuzione;
Considerando
che in tutto il tempo dell'occupazione militare, molte e gravissime
novità sieno avvenute di soppressione e ristabilimento di quest'antica
ed utilissima istituzione nazionale, senza mai vedersi risorgere il
credito pubblico, cui essa è principalmente addetta.
E volendo Noi riordinarla
Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue;
Art. I.°
Tutte le leggi e decreti emanati nel tempo della militare
2
occupazione
riguardanti i Banchi di questa cantale, e specialmente la legge de' 6
di dicembre 1808, ed i decreti de' 20 di novembre 1809, de' 18 di
novembre 1810 ed 11 di febbrajo 1813, sono e rimangono rivocati, a
contare dal dì 1. gennajo dell'anno 1817.
2. Vi saranno d'allora
innanzi due Banchi distinti e separati collo stesso nome di Banco delle
Due Sicilie; tino pel servizio della tesoreria generale, di tutte le
amministrazioni finanziere, delle opere pubbliche e del Corpo
Municipale, e sarà distinto colla giunta alle fedi ed alle polizze
notate fedi di Cassa Di Corte, e l'altro pel servigio di tutti i
particolari della capitale e del regno, e delle particolari
amministrazioni, distinto colla giunta di Cassa De Privati.
3.°
Saranno ambidue questi Banchi autorizzati ad emettere le loro fedi di
credito della stessa forma attuale, non dissimile dall'antica,
rappresentanti l effettivo numerario. e che in tutte le nostre casse
della capitale e del regno saranno ricevute come moneta contante.
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TITOLO I.
Del Banco delle Due Sicilie. Cassa di Corte.
4.
La Cassa di Corte continuerà a tener due conti separati, uno di rame, e
l'altro di argento, con mettere espressamente nell'epigrafe delle fedi
e nel bollo delle polizze le parole Rame, argento.: e ciascuna fede o
polizza sarà soddisfatta nella stessa qualità di moneta che
rappresenterà, senzaché sia mai permesso pagare una carta indicante
rame, in argento, o al contrario.
5.° La Cassa di Corte sarà
stabilita nel locale dell'abolito Banco di S. Giacomo, ove resterà
fissata ancora l'officina della nostra Real Tesoreria. Sarà in libertà
di tutt'i particolari di potersene anche servire depositandovi il loro
danaro, e disponendone con girate o con notate-fedi, per farne
pagamenti. Riceverà come moneta effettiva le carte della Cassa de'
privati, sotto la responsabilità de' cassieri e pandettarj, per la loro
legittimità e libero corso, coll'obbligo pero di riscontrarle fra le 24
ore con quella Cassa a cui originariamente appartengono onde i conti
appodissarj de' due Banchi restino sempre distinti e separati.
6.° La Cassa di Corte sarà direttamente sotto gli ordini
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del
nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze per tutte le
operazioni che nella medesima gli converrà fare pel servizio della
nostra rea! Tesoreria: e gli ordini manifestati con sue lettere
ministeriali verranno immediatamente eseguiti. A qual effetto la Cassa
di Corte avrà la sua dotazione distinta e separata ed avrà ipotecati
per cautela de' suoi creditori tutt'i Beni dello Stato, ed in modo
speciale tutte le rendite del tavoliere di Puglia, da cui resterà
perpetuamente garentita la carta che rappresenta il suo numerario.
7.
A misura de' mezzi che la Cassa suddetta avrà non solo dal fondo della
propria dote, che dal ristagno del numerario depositato, secondo gli
ordini del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, farà
l'operazione dello sconto delle cambiali, e di anticipazioni di denaro
sulle mercanzie esistenti in dogana, per animale sempre più il
commercio, ed accrescerne i fondi. Un articolar regolamento
sottoscritto dal nostro Ministro delle finanze darà la norma a queste
operazioni in modo che restino soddisfatti i bisogni de' particolari,
senza alcun rischio de' fondi del Banco.
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TITOLO II.
Del Banco delle due Sicilie. Cassa de' Privati.
8.°
La Cassa de' privali, quantunque resterà sempre sotto la vigilanza del
nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, non potrà pero
servire ad alcuna delle operazioni della Real Tesoreria. Essa per sua
propria instituzione farà il servizio di tutt'i particolari della
Capitale, e del Regno, e delle particolari amministrazioni. Non potrà
essere obbligata a ricevere come contante le carie emesse dalla Cassa
di Corte, se non ne sia debitrice per effetto della riscontrata
mentovata nell'art. 5, onde i conti apodissarj dell'una non possono
restar mai confusi co' conti dell'altra. La medesima avrà un solo conto
in argento, né potrà ricevere depositi in rame, né dar fuori carta che
lo rappresenti.
9.° La Cassa de' privati resterà stabilita nel
locale dell'antico Banco della Pietà, dove attualmente si trova. Il più
presto che sarà possibile, se ne aprirà un altra nel locale coll'antico
Banco di S. Eligio. riserbandoci di aprirne ancora delle altre, qualora
l'affluenza de' depositi e le circostanze del commercio lo
richiederanno.
10.° La dotazione della Cassa de' privati sarà per ora formata dalla proprietà di tutti i beni fondi, rendite,
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valori
di obbliganze e cambiali che per esecuzione del decreto del 1.°
d'ottobre sono stati restituiti all'amministrazione della Reggenza del
Banco dalla direzione della Cassa di ammortizzazione riserbandoci di
aumentarli a tenore del disposto nell'art. 5 del decreto suddetto, ad
eccezione di quella porzione che crederemo assegnare provvisoriamente
per lo mantenimento della Cassa di Corte. Un particolare regolamento
fisserà definitivamente il metodo dell'amministrazione e dell'impiego
delle rendite e capitali di detti fondi.
11.° A misura de' mezzi
che alla Cassa de' privati porgerà non solo il fondo de' capitali della
propria dote, che l'eccessivo ristagno della moneta depositata,
continuerà l'opera de' pegni sulle materie di oro, argento e gioje e
subitoché si potrà aprire l'altra cassa nel locale del Banco di S.
Eligio. si farà la stessa opera sopra altre materie che abbiano un
determinato valore, per accorrere a' bisogni di tutt'i ceti. Un
particolar regolamento sottoscritto dal nostro Segretario di Stato
Mimstro delle finanze darà la norma a queste operazioni. Ogni altro
impiego del suo danaro gli è da Koi espressamente vietato.
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TITOLO III.
Disposizioni generali.
12.
La direzione dell'interna polizia di ciascuna Cassa e delle sue
officine, tanto; del Banco di Corte, quanto di quelle de' privati, sarà
affidata a tre probi e conosciuti proprietarj nominati da Noi sulla
proposta del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze, de
quali uno sarà da Noi designato per Presidente gli altri due per
Governatori. Tutte le casse saranno sopravvegliate da una reggenza
centrale, alla quale sarà ancora affidata l'amministrazione delle
proprietà e fondi del Banco. Questa sarà composta da un Reggente da Noi
nominato e da' Presidenti delle due Casse.
Un regolamento
sottoscritto dal nostro Ministro delle finanze determinerà le
attribuzioni di tutti quésti funzionar], la durata del loro impiego, le
annuali gratificazioni che crederemo loro accordare. Uri altro
regolamento fisso i principali obblighi degl'impiegati nel servizio
giornaliero del Banco.
13. Tutte le carte che si trovano emesse, e
che si emetteranno dalle Casse di tutti due i Banchi sieno fedi di
credito, sieno polizze notate-fedi originali, non solo continueranno ad
essere esenti da' dritti di bollo, e registro, ma per accrescerne
sempre più la circolazione,
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e
repristinarle nel loro antico credito, serviranno di prova della
numerazione del danaro. Come ancora tutte le dichiarazioni,
convenzioni, condizioni e patti qualunque apporti nelle girate delle
suddette carte formeranno quella pruova, e produrranno quell'effetto
che k natura e qualità dell'atto seco porta, ancorché non sieno
registrate, bastando la giornata segnata nelle stesse per la loro
passata al Banco, ed assicurarne la data: rimanendo soltanto soggette a
registro le. citazioni per atto di usciere che si faranno in dorso
delle carte stesse di,Banco e. che sieno allegate alle medesime prima
di passarsi al Banco, per ritirarne il denaro con quelle proteste che
le parti crederanno di apporvi per loro cautela. Saranno parimenti
soggette al registro fisso le così dette partite di Banco o sieno le
copie estratte delle fedi o polizze, delle quali le parti vogliono fare
uso legale, secondo le leggi vigenti.
13. Tutti i. nostri Segretarj di Stato, per le parti che li riguardano, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
Caserta, 12, Decembre 1816
Firmato, FERDINANDO.
Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere,
Firmato, Tommaso Di Somma.
Pubblicato in Napoli nel di 18 dì Dicembre 1816.
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Napoli li 10 Febbrajo 1817.
FERDINANDO I.
RE Del Regno Delle Due Sicilie.
Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.
Art. I.°
Le
pleggerie delle polize, o fedi di Credito disperse non saranno più
prestate presso i Tribunali, ma saranno prese in via amministrativa
dalla Reggenza del Banco delle due Sicilie secondo le istruzioni che ne
darà il nostro Ministro delle Finanze.
2.° Qualunque Legge, Decreto, o Ministeriale disposizione in contrario resta rivocata.
3.° Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.
Firmato: FERDINANDO
Il
Segretario di Stato Ministro Cancelliere Firmato: Marchese Di Circello
Per copia conforme Il Ministro delle Finanze Firmato: De' Medici.
ISTRUZIONI
DEL MINISTRO DELLE FINANZE
Perla esecuzione del Decreto de' io Febbrajo 1817.
circa le piaggerie delle polizze, fedi di credito,
o cartelle de' pegni disperse.
Art. I.°
Disperdendosi
una fede di credito per la quale il Banco conosce il solo intestatario
del danajo, dietro la domanda del medesimo in carta bollata, e la fede
che si farà dal Banco della esistenza della somma, mediante il
pagamento di un dritto di grana venti per le somme di duc. io. e di gr.
60, da duc. io. 01. in sopra, potrà la somma in essa contenuta essere
liberata al detto intestatario. coll'obbligo solidale, o di un qualche
impiegato con soldo in pubblica Amministrazione, o di un qualche probo
e conosciuto benestante, obbligandosi pero costui innanzi alla
Reggenza, di cavare il Banco indenne, ed illeso nel caso, che venisse
ad esibirsi la fede originale, e soggettandosi anche all'arresto
personale. Nel caso poi che la fede di credito fosse stata girata ad
altri, e colui al quale è stata girata l'avesse dispersa, e ne domandi
la liberazione, si esiggerà ancora il consenso dell'intestatario.
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2.°
Se si disperderà una polizza notata fede, per la quale il Banco ha
notizia dell'Intestatario non solo, ma benanche della persona, a cui va
diretto il pagamento, osservandosi tutte le stesse formalità di sopra
indicate per le piaggerie sarà sempre necessario di avere i consensi di
ambedue le parti prima della liberazione della somma rappresentata
dalla polizza dispersa. E la pleggeria in tal modo avrà luogo per le
somme che non oltrepassano li duc. mille, mentre per le pleggerie da
riceversi per le polizze disperse che oltrepassano. tal somma, si
riceverà l'obbligo di un benestante con una iscrizione ipotecaria, da
dover sussistere per lo spazio di i o anni, elassi i quali, s'intenderà
sciolta, e cassata di fatto.
3.° Per assicurarsi se venga a
presentarsi al Banca la polizza o fede di credito asserita dispersa, la
cui somma sarà stata sequestrata, non saranno liberate, se non dopo lo
spazio di quindici giorni, le somme al di sotto di duc. cinquanta, e
dopo un mese le somme maggiori.
Napoli li io di Febbrajo 1817.
Viste ed approvate
Ministro delle Finanze
De' Medici.
Napoli li 16 Febbrajo 1817.
IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO
DELLE FINANZE
AL SIGNOR
REGGENTE DEL BANCO DELLE DUE SICILIE
Signor Reggente
In
esecuzione degli orticoli 7, io. 12, e del Real Decreto de' 12 dì
Dicembre 1816 dietro mia proposizione, si è la M. S. degnata di
approvare i regolamenti definitivi riguardanti le operazioni dello
sconto delle cambiali, della pignorazione degli oggetti preziosi, e
dell'amministrazione ed impiego delle rendite del Banco, come ancora le
attribuzioni della Reggenza, e del Governo del medesimo, e delle sue
Casse e finalmente i doveri inerenti a tutti gl'impieghi, che lo
Compongono.
10.spero, che mediante la vostra indefessa, e
vigilante cura, non che di quella dai tutti gl'Individui, che la
Reggenza ed il Governo de' Banchi compongono, dando a questi
regolamenti fissi ed uniformi la dovuta,
2
ed
esatta esecuzione, tolto di mezzo quel complesso di appuntamenti ed
ordinanze, che in varie epoche formate, rendevano le operazioni del
Banco sempre incerte, e vacillanti, vogliasi dare al Governo, ed al
pubblico quella tranquillità, che un'opera così interessante richiede,
ed ispirare maggio. fiducia a' creditori apodissarj pe' fondi che nei
Banco vanno a depositare.
E perché gl'Impiegati ancora della
Reggenza, e delle Casse del Banco possano con maggiore energia, ed
esattezza eseguire le varie incombenze loro affidate, vuole il Re, che
i soldi stabiliti per le diverse cariche sieno toro pagati netti; di
ogni altra ritenuta, oltre quella del 2 ½ per io. pel Monte dello
Vedove e de' ritirati. Contemporaneamente si è la. M. S. degnata di
fissare un fondo dì gratificazioni da distribuirsi nelle somme,
proporzioni, ed epoche indicate nella determinazione trascritta in piè
dell'annesso notamento.
In esecuzione adunque delle suddette Sovrane disposizioni, ho l'onore di acchiudervi, Signor Reggente, da me vistate.
1.°
Le istruzioni, e regolamenti di sopra indicati, incaricandovi di farle
imprimere per le stampe, e d'inviarmene una quantità di esemplari.
2.° Lo Stato discusso degl'introiti, ed esiti.
3
3.° Finalmente il notamento delle cariche, e de' soldi degl'Impiegati.
Con
ciò restando definito il Piano organico del Banco delle due Sicilie, vi
autorizzo a dargli esecuzione come fusse stato approvato dal primo
dello scorso mese di Gennajo, intendendosi in questo comprese tutte le
autorizzazioni provvisorie, che vi ho precedentemente communicate.
Gradite Signor Reggente, gli attestati della mia distinta considerazione. = Firmato De' Medici.
1
REGOLAMENTO ORGANICO
Del Governo de' Banchi e della Reggenza.
A R T. I.°
IL
Governo di ciaschedun Banco composto, com'è prescritto nell'Articolo 12
del Real Decreto de' 12. Dicembre 1816, da un Presidente, e da due
Governatori invigilerà giornalmente sull'andamento di tutte le officine
del Banco, ed individualmente sull'adempimento de' doveri di ciascuno
Uffiziale. A questo effetto uno almeno degl'individui del Governo,
compreso il Presidente, dovrà essere risponsabile di assistere
personalmente nel locale del Banco in ogni giorno di negoziazione,
potendosi dividere fra loro il lavoro per settimane, o in altro modo
che ad essi riesca più comodo, purché non manchi mai la presenza di uno
di loro. Il Governatore sentirà le querele de' particolari, e risolverà
momentaneamente tutte le questioni, facendo subito eseguire tuttocciò
che possa condurre al disbrigo ed esattezza del pubblico servizio. e
tutti gli uffiziali dovranno senza replica ubbidirlo. Ordinerà la
verifica dell'esistenza delle somme per le polizze disperse.
Una
volta in ogni settimana si uniranno, a loro arbitrio. tutti tre per
conferire sui disordini che si fossero introdotti, sul miglioramento
che si potesse
2
dare al servizio. e per
risolvere il conveniente. Allorché si trattasse di novità di momento le
proporranno alla Reggenza per l'organo del Presidente.
2.° Ogni
Governatore di servizio nella giornata avrà la facoltà di sospendere, o
di soldo, o di servizio. o dell'uno e dell'altro, qualunque individuo
di tutte le officine del Banco, e nella giornata di unione ne farà
partecipi i suoi Colleghi, qualora colla sua prudenza non creda fralle
24 ore riabilitare il sospeso. Le multe di puntatura ne' soldi, come le
gratificazioni, si proporranno nelle riunioni settimanali per farsi
presenti alla Reggenza, la quale le risolverà definitivamente, e ne
ordinerà l'esecuzione....
3.° Ogni Capo di officio al fine del
travaglio della giornata farà un rapporto delle mancanze degli
Uffiziali, e di ogni novità che sia accaduta nella sua officina, e lo
consegnerà nella Razionala del Banco, ove se ne formerà un plico, che
si farà pervenire al Presidente, unitamente alla resta delle Casse in
ogni sera. Jje reste saranno parimenti inviate in ogni sera al Ministro
delle Finanze, ed al Reggente.
4. Il Governo colla sua prudenza
risolverà quando convenga immettere o estrarre moneta dal Tesoro, e
quando converrà fare delle improvvise contate di Cassa, e l'eseguirà.
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5.°
Allorché si trattasse di. finale desti turione;, o di giubilazione, o
di passaggio di Uffiziale per morte, o di permuta da Banco a Banco, si
discuterà dal Governo riunito, e se ne porterà il risultato alla
Reggenza, la quale risolverà definitivamente, ed eseguirà il risoluto.
6.°
La durata dell'impiego del Presidente, e de' Governatori sarà di tre
anni, e potranno essere confermati. L'annuale gratificazione sarà pe'
Presidenti di duc. 480, e pei Governatori di duc. 240., netti di ogni
ritenzione, che saranno pagati per una metta a Pasqua, e per l'altra a
Natale.
7.° Il Reggente avrà esclusivamente la sopravveglianza
delle Officine della Segreteria, e Razionalia centrale, avrà la
corrispondenza col Ministro, e la firma di tutte le polize d'introito,
e di esito del patrimonio del Banco nei limiti sempre dello Stato
discusso annuale, e delle mensili, o straordinarie autorizzazioni che
riceverà. Interverrà a nome de' Banchi a tutt'i contratti che verrà
autorizzato a stipulare, e farà tuttocio che il Ministro delle Finanze
crederà commettergli per l'utilità del servizio. Decreterà
definitivamente le liberazioni del danaro per le polizze disperse, dopo
date le cauzioni a norma del decreto de' io di Febbrajo 1817.
8.° Almeno una volta la settimana si riunirà in Sessione coi due Presidenti, ed in essa si proporranno tutti gli
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affari
mentovati negli Articoli 1,2, e 5 come pure tuttocciò che riguarderà
l'Amministrazione delle rendite patrimoniali, a tenore delle istruzioni
dell'Amministrazione, e tutto si risolverà a pluralità di voti.
9.°
Formerà parimenti, unito ai due Presidenti, in ogni anno lo Stato
discusso di tutte le spese occorrenti pel servizio de' due Banchi, e
della Reggenza. Discuterà nello stesso modo l'iniziativa dello
ingrandimento, o restrizione dell'opera de' pegni, e dello sconto delle
cambiali per proporla al Ministro delle Finanze. Finalmente potranno
discutere tuttocio che crederanno opportuno al miglioramento del
servizio della Real Tesoreria, e del Pubblico per farne la proposta al
Ministro delle Finanze. Tutte le ordinanze generali per lo servizio
tanto de' Banchi, quanto delle Officine della Reggenza saranno firmate
dal solo Reggente.
10. La durata delle sue funzioni sarà di 5
anni: e potrà essere confermato. Siccome sarà egli sempre un impiegato
superiore con soldo in altra carica, così per le funzioni di Reggente
avrà un onorario di annui duc. mille netti di ogni ritenzione che
saranno pagati nell'epoche stabilite nell'articolo 6.
11. Il conto d'amministrazione de' beni del Banco sarà reso. in ogni anno alla Regia Corte de' Conti.
REGOLAMENTO
Per l'Amministrazione da tenersi
nel Banco delle due Sicilie
de' Fondi di sua dotazione.
Art. I.°
1.°
Amministrazione di tutte le rendite de' Banchi, o sian provenienti
dalle loro dotazioni, o da interessi di pegni ed altri introiti
qualunque, si terrà dalla Reggenza del Banco, dipendente dagli ordini
del Ministro di Finanze.
2.° La corrispondenza col Ministro delle
Finanze, l'intervento nella stipula de' contratti di qualunque natura,
la conoscenza degli affari contenziosi, la disposizione degli esiti,
saranno nelle attribuzioni dei solo Reggente. Niuna poliza d'introito,
o di esito potrà esservi nell'Amministrazione senza la sua firma. Egli
potrà conferirla in caso di bisogno ad uno de' membri della Reggenza,
ferma restando la sua risponsabilità.
3.° Apparterrà a' Presidenti
membri della Reggenza, e potranno esserne incaricati anche i
Governatori, il dettaglio degli affitti de' predj rustici, ed urbani,
la disposizione delle necessarie riparazioni, le quali per le case non
debbono eccedere un'annata di pigione di ciascuna abitazione, ed
occorrendo riparazioni che potessero importare summa maggiore, dovrà
prima ottenersene l'approvazione dal Ministro.
Gli stessi invigileranno all'esecuzione delle riparazioni
2
delle
medesime, e proporranno in Reggenza tutti quei mezzi, che crederanno
propri a migliorare la proprietà, e la rendita del Banco.
4.0 Il
metodo pe' nuovi affitti sarà il seguente. Dietro la richiesta che ne
sarà fatta, la Contabilità noterà il valor locativo indicato
nell'antecedente contratto, indi si rimetterà all'esattore per la
solvibilità dell'offerente in seguito il Verificatore anderà ad
osservare se sia suscettibile di aumento, o vi sia deteriorazione, ed
in ultimo il Governo segnerà la conchiusione del contratto. Il
Reggente, ne ordinerà l'esecuzione.
5. Pe' fondi urbani si
procurerà sempre tenerne affittata l'esazione a partito forzoso con
contratto approvato dal Ministro delle Finanze,
6.° Vi sarà quel
conveniente numero di Avvocati, Patrocinatori, ed Architetti, che sulla
proposta del Reggente determinerà il Ministro delle Finanze. Siccome
pero le disposizioni sono, che tutte le proprietà sian vendute, e
permutate in iscrizioni sul Gran Libro, ed in conseguenza andìero a
cessare il bisogno di questi Fumzionarj, cosi non avranno onorarj
fissi, ma solo annali gratificazioni.
7.° Siccome la Direzione della Cassa di Ammortizzazione per esecuzione dell'art. 6. del
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Real
Decreto del 1. Ottobre 1816 continua ad eseguirete vendite de' beni del
Banco, così la Reggenza darà tutt'i lumi che dalla stessa li verranno
richiesti, perché tutto si esegua regolarmente.
8.° L'Ufficina
della Razionalia della Reggenza del Banco, terrà per l'Amministrazione
suddetta una Scrittura a doppia partita, divisa in proprietà, e conto
corrente, regolata in modo, che ciascuno di questi due rami dia tutti
quei risultati che possansi desiderare in una Leu diretta
Amministrazione. La proprietà del Banco essendo destinata in garanzia
de' suoi impegni, sarà tenuto nella scrittura di questo ramo il conto
delle polizze vuote di fondi rimasti nell'antico Banco di Corte, e
riconosciute dal nuovo. Indipendentemente da questa scrittura, ve ne
sarà un' altra sullo stesso stile, per l'impiego in pegni, o in isconti
de' fondi della Cassa Apodissaria, e de' profitti che il Banco ne
ritrae, e che uniti alle sue rendite, ne formano la sussistenza.
9.°
Saranno per detta Amministrazione aperte due Madrefedi nel Banco di
Corte, una colla intestazione Frutti delle proprietà, e lucri del
Banco, ed un'altra di Operazioni del Banco. Nella prima s'introiteranno
tutte lo rendite di qualunque natura nella seconda tutte le rate de'
Capitali. Gli esiti autorizzati dallo Stato discusso si noteranno sulla
prima: se i fondi non saranno sufficienti,
4
si potranno improntare de' supplementi dalla seconda, coll'autorizzazione. pero sempre del Ministro delle Finanze.
10.
In ciascun mese di Dicembre di ogni anno sarà formato uno Stato
discusso approvato dal Ministro di Finanze per fissare lo spesato di
tutto l'anno. Siccome pero questo per l'articolo delle spese, varia in
ogni mese, cosi deve questa parte in ciaschedun mese proporsi al
Ministro delle Finanze per venire approvata, trattenendosi sempre ne'
limiti della somma totale determinata. Se talora le circostanze
portassero di doversi oltrepassare, dovrà ottenersene Sovrana
approvazione.
11. In ogni fine di mese presenterà il Reggente alla
Corte de' Conti il Bilancio dell'introitato, ed esitato, sottoscritto
da' suoi Contabili, e da lui vistato. Si darà il conto nelle debite
forme alla Corte medesima in fine di ogni anno.
12. Fissato il
conto tra il Banco, e la Cassa di Ammortizzazione, presenterà il
Reggente al Ministro delle Finanze lo Stato di situazione della
proprietà, e delle rendite, e pesi del Banco, per darsi da S. M. le
provvidenze riservate nell'art. 5 del suo precitato real Decreto, onde
fissarsi definitivamente la proprietà di cui il Banco dev'essere dotato.
REGOLAMENTO
Per lo Negoziato dello Sconto
di Cambiali, o altri valori
Commerciali.
Sara'
istallato separatamente dal Governo del Banco, e senza che abbia
ingerenza col medesimo un Consiglio di Sconto, composto di due, o più
Negozianti. 2.° La somma da impiegarsi allo Sconto dovrà esser
determinata in ogni sei mesi da S. E. il Ministro delle Finanze. L'
interesse che si esiggerà su di esso sarà del 9 per io. l'anno, di cui
una parte da fissarsi dal Ministro di Finanze anderà in beneficio de'
Negozianti che garantiscono lo Sconto, come appresso si dirà, ed il
rimanente utile resterà al Banco. I Negozianti non percepiranno premio
dagli effetti, che disconterà la Tesoreria, o le Amministrazioni che ne
dipendono, purché non ne sia richiesta dal Banco la di loro
responsabilità; come si richiede per gli altri effetti scornati.
3.°
Gli effetti di Commercio che si vogliano scontare, dovranno essere
rivestiti di tre firme di Negozianti o almeno di due Negozianti, e di
un particolare proprietario conosciuto.
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4.° Le Cambiali da scontarsi dovranno essere traettizie, e pagabili in Napoli, né potranno avere scadenza maggiore di tre mesi,
5.° Li Deputati Negozianti saranno solidalmente garanti delle somme che si scontano,
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Coloro che richiedono lo sconto, presenteranno la dimanda, una col
notamento de' valori che si vogliano scontare, in mano del Segretario
Generale della Reggenza, il quale farà segnarla dal Reggente, a cui è
no t» la somma ch'esiste, da potersi impiegare in questa operazione, e
la passerà all'esame de' suddetti Deputati.
7.° Costoro si
uniranno per fare lo scrutinio de' valori che si vogliano scontare: E
quelli che resteranno ammessi, dovranno esser firmati al piede da'
sudetti Negozianti, li quali firmeranno anche il notamento, che dovrà
essere in carta bollata, restando così garanti dell'importo dello
sconto.
8.° Allorché lo sconto sarà stato ammesso sarà subito
passato al Segretario Generale della Reggenza, il quale avrà cura di
passare tutte le carte corrispondenti in Razionalia immediatamente,
onde venga subito spedito il pagamento a favor di colui che avrà
negoziato i suoi effetti di Commercio.
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9.° Un
tal pagamento dovrà farsi con poliza notata fede giusta il sistema
Scritturale del Banco, quale sarà firmata dal solo Reggente: e tali
polize saranno formate in istampa tutte uniformi a tenore di un
modello, che né daranno i stessi Deputati Negozianti.
10. Vi dovrà
esser sotto l'immediata ispezione del Razionale della Reggenza, un
Ajutante che abbia conoscenza del Codice, e della Scrittura Mercantile,
il quale dovrà essere particolarmente incaricato del disbrigo di questa
operazione, e di tenerne il Conto, e la Scrittura in regola.
11.
Finalmente siccome potrebbe con faciltà accadere che molte Cambiali
scadessero in una sola giornata, e che taluni de' Negozianti facessero
i pagamenti in estinzione delle medesime in numerario effettivo, e non
già in polize, ed in tal caso non solo si renderebbe difficile, ma
anche rischiosa l'esazione, dovendosi affidare le Cambiali in mano di
molti che si ricevano la moneta da' Negozianti, così vi sarà un
Cassiere dello sconto, persona proba, e solida, che si renda garante di
questa esazione. Al medesimo saranno consegnate le Cambiali, ed esso ne
curerà l'esazione a misura delle scadenze, che avrà il discarico, o col
versamento delle somme corrispondenti, o colla restituzione delle
stesse Cambiali,
4
che dovrà aver cura di
far protestare, qualora non' venissero estinte al maturo, per
esiggersene l'importo da' Deputati Negozianti che han garantito Io
sconto., al che li medesimi saranno obbligati, non ostante qualunque
circostanza possa concorrervi. Il cennato Cassiere dovrà dare una
cauzione di annui ducati trecento di consolidato, restando sotto la sua
risponsabilità li Commessi, de' quali dovrà avvalersi per là esazione
delle cennate Cambiali, accio il Banco resti sempre a coverto di
qualunque danno.
REGOLAMENTO
Per l'Opera della Pegnorazione.
Art. I.
Opera
de' pegni, che si rende di grandissimo sollievo per la Nazione, di
sommo utile per il Commercio, e che è una sorgente di ricchezza per il
Banco, nell'atto che accorre ai bisogni de particolari, si continuerà a
fare sulle materie di oro, argento, e gioie nel locale dell'antico
Banco della Pietà col fondo de' Capitali della propria dote della Cassa
de' Privati, potendovisi anche impiegare il denaro in detta Cassa
depositato, qualora il ristagno ne fosse eccessivo; locché si eseguirà
secondo la prudenza del Reggente del Banco, coll'autorizzazione pero
sempre del Ministro delle Finanze. 2.° I pegni si potranno fare anche
di picciole somme inferiori ai doc. io. e fino alla somma non eccedente
i doc. 500 per ora, potendosi in appresso a tenore delle circostanze
aumentare: Su di ogni pegno di qualunque summa egli sia, si esigerà
l'interesse alla ragione del nove per cento l'anno calcolato per giorni.
3.° Ogni pegno non potrà godere una mora maggiore' di mesi sei, elassi i quali dovrà dispegnarsi.
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Se
pero un pignorato in fine del termine accordato volesse rinnovare il
pegno pagando l'interesse decorso, sarà permesso di eseguirsi,
consegnandoseli una nuova cartella,e descrivendosi ne' libri
dell'impegnata, come un pegno allora fatto.
Egualmente sarà
considerato e descritto nel libro, come pegno allora fatto, qualora un
pegnorante, in fine del termine accordato, o anche prima volesse
diminuire il pegno, venendo a pagare l'interesse decorso, ed una
porzione della sorte principale, nel qual caso anche li sarà consegnata
una nuova cartella.
E finalmente se un pignorante in fine del
termine, accordato, prima ancora, venisse a pagare l'interesse.
decorso,e volesse esser restituita una porzione degli oggetti
pignorati, sarà questo permesso purché pero venga pagato
contemporaneamente dalla parte quella porzione di danaro che sarà
giudicato dall'Orefice poter valere quelli oggetti che vuol essere
restituiti; ed in tal caso sarà rinnovata la cartella, e formandosi un
nuovo pegno, se ne prenderà ragione sopra i libri corrispondenti.
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4.°
Non potranno farsi pegni di vasi, o Arredi Sacri, né di Oro e di
argento coll'impronto Reale, senza permesso in iscritto delle autorità,
alle quali compete, vistato dal Reggente del Banco, o almeno dal
Presidente della Cassa.accordato dalla legge, ed i pegni non saranno
stati o dispegnati, o rinnovati,
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saranno
essi venduti a pubblico incanto nella piazza degli Orefici per mezzo di
pubblici Incantatori, liberandosi al maggio. offerente, allorché
l'Orefice apprezzatore conoscerà che non può vantaggiarsi dippiù
restando avanti il medesimo Orefice ai suddetti Incantatori, e restando
benanche lo stesso Orefice garante delle persone, alle quali vengono
liberati i pegni, e dalle quali deve riscuoterne l'importo nel momento
stesso della liberazione: come il tutto sarà dettagliatamente
dichiarato nelle istruzioni de' rispettivi Impiegati nell'officina de
pegni.
Per le spese occorrenti nell'incanto, dritto degli
Incantatori, e di presenza degl'Impiegati che vi assisteranno, si
riterrà secondo l'antico solito il 2. per cento..!
8.° In ogni
anno si farà l'Inventario de' pegni esistenti in Guardarobba,
eliggendosi a tal effetto un Orefice revisore dal Signor Reggente del
Banco dovendo intervenire a tal atto il Segretario ed il Razionale
della Cassa, ed assistervi ancora un Governatore della Cassa medesima.
L'Orefice Revisore, resterà garante solidalmente coll'Orefice
apprezzatore del valore impiegato dal Banco in ciascheduno pegno, e
dell'interesse corrispondente.
PER
LO SEGRETARIATO GENERALE
DELLA
REGGENZA DEL BANCO
OBBLIGHI DEL SEGRETARIO.
Art. I.
Essendo
costituita la Segreteria ad essere la depositaria di tutte le leggi del
Banco, tanto in ordine alla economia, ed Amministrazione del suo
Patrimonio. Quanto per rapporto al negoziato Apodissario ed avendo tali
leggi la di loro origine, o da Sovrane determinazioni, o da
stabilimenti consegrati dall'esperienza e dall'antichità, o in fine da
determinazioni, ed ordinanze della Reggenza, che per utilità, e buon
servizio de' Banchi stessi nelle occasioni sian fatte. Fa d'uopo che il
Segretario ne tenga un esatto conto, onde abbiano una inalterabile
osservanza. Intanto siccome la moltiplicità degli affari nella
Segreteria si aumenta, e si diversifica a misura dello circostanze, e
le operazioni della medesima, si rapportano in massima parte alle
cognizioni, attività, e zelo di colui che regge una carica tanto
delicata, così si dettagliano le sole precise obbligazioni personali
del Segretario
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ed i Registri che
debbono tenersi nel Segretariato Generale, lasciando il dippiù alla
prudente condotta del Segretario medesimo.
2.° Deve il Segretario
Generale assistere giornalmente nel locale ov'è situata la Reggenza per
la liana delle carte, per il disbrigo degli affari, e per assistere al
Sig. Reggente in tutto ciò che può occorrere come ancora per invigilare
al buon ordine, ed alla condotta degli officiali per la parte che lo
riguarda.
3.° Tutte le volte che i riunirà la Reggenza, dovrà
intervenire alle Sessioni, Allorché sarà fatta una determinazione con
maggioranza di voti, dovrà subito il Segretario notarla in ristretto di
suo proprio pugno, ad Oggetto di distenderne quindi il corrispondente
appuntamento. Disteso l'appuntamento in borro, lo farà cifrare da'
Signori componenti la Reggenza, ed indi lo firmerà anche esso. Il borro
cosi cifrato si trascriverà nel libro degli appuntamenti, il quale
dovrà esser munito del visto del Reggente, e della soscrizicme del
Segretario. Le ordinanze giornaliere saranno firmate dal solo Reggente,
e dal Segretario. Le matrici tante negli appuntamenti, quanto delle
ordinanze saranno conservate in Volumi, co' loro indici corrispondenti.
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4.° Dovrà distendere tutt'i Rapporti da
farsi al Re, o a' suoi Ministri di Stato, e tutte le lettere di
Officio, è di corrispondenza con tutte le altre Amministrazioni, e Regj
Tribunali, secondo occorrono a misura delle circostanze. Le matrici
saranno conservate come sopra, e dal Segretario saranno similmente
fatte trascrivere sopra registri separati, con farse prendere notamento
negl'indici rispettivi.
5.° Di tutte le risoluzioni della Reggenza
che richiedono doversi eseguire dal Razionale, o di dover essere
all'intelligenza del medesimo per regolamento degl'interessi del Banco,
della scrittura, della polizia interna delle diverse officine, o della
condotta degli officiali, dovrà il Segretario farne certificati, e
muniti di sua firma passarli al Razionale in Capo, ed anche quando
occorre ai Segretarj, e Razionali delle Casse, per parteciparsi a chi
altro convenga per l'esatta osservanza, riscuotendone le ricevute in
piè degli originali. Trattandosi di avvisi da darsi dal Reggente a'
Governatori delle Casse, si eseguiranno con lettere di ufficio, le
quali saranno dirette ai Presidenti delle rispettive Casse, e firmate
dal Reggente e dal Segretario.
6.° Dovrà custodire con somma
gelosia i Libri, e Registri di sopra indicati, e non potrà estrarne
copia, né formar certificati di qualsivoglia natura,
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senza l'ordine in iscritto del Sig. Reggente.
7.°
Qualora la Reggenza assista alle contate di Cassa, o a qualunque altra
funzione, dovrà intervenirvi anche il Segretario Generale per
registrarne gli atti, e farne eseguire le disposizioni...
8.° Gli
ordini Sovrani, e le lettere Ministeriali, dovrà aver cura il
Segretario che siano trascritte in un Registro a parte, facendovi
notare in margine le rispettive disposizioni, che su di esse saranno
state date dal Sig. Reggente, facendone far menzione benanche
nell'indice corrispondente. Di tutte le altre carte, e lettere di
ufficio, èoltre le suddette Ministeriali, se ne faranno fascicoli
separati, apponendo ad ogni carta il suo numero d'ordine, onde non se
ne disperda alcuna, riducendosi poi in volumi secondo il bisogno.
9.°
Dovrà essere nel Segretariato Generale un registro, nel quale, ciascuno
in foglio separato, saranno annotati tutti gl'Individui ed Impiegati
nel Banco, tanto per lo ramo di Regia Corte, quanto di quello de'
Particolari, e sua Amministrazione, co' loro nomi, e cognomi, età,
epoca de' loro servizj, cariche che stanno esercitando, soldi che
godono, ed importo della cauzione che taluni di essi sono obbligati di
dare; restando incaricato il Segretario in ogni caso di passaggio
degl'Impiegati
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di passarne certificato
alle respettive Casse, e di far avvisato il Procurator Regio della
Corte de' Conti per fare prendere le cauzioni da coloro che saranno
obbligati di darle a motivo delle nuove cariche che anderanno ad
occupare: E tale avviso si darà con lettera di officio firmata dal
Reggente, e dal Segretario.
10. Dovrà il Segretario Generale
conservare con diligenza i rami delle fedi di credito, ed invigilare
per mezzo di un suo Ajutante alla stampa delle medesime, quale stampa
si farà in una stanza separata, ove vi abbia accesso il solo suddetto
Ajutante del Segretario ed i Stampatori, i quali dovranno esser chiusi
a chiave in detta stanza per tutto il tempo, che nella giornata
lavorano, restando la chiave in mano del suddetto suo Ajutante. A
misura che saranno stampate, e numerate dal medesimo Ajutante le farà
riporre in un Armadio, di cui ne terrà esso Segretario la chiave,
facendone prima assentare il numero delle Fedi, colla indicazione di
quelle che sono a fogli intieri, e quelle a mezzi fogli, su di un
libro, che sarà intitolato Libro d'Immissione, e consegna delle fedi di
Credito, facendo apporre la firma dell'Ajutante che l'ha numerate sotto
ogni partita d'immissione. A misura poi delle richieste in iscritto che
ne avrà da' rispettivi Razionali delle Casse, ne farà la consegna a'
medesimi, o a' loro Ajutanti da essi destinati,
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ritirandone
la corrispondente ricevuta su 'l libro anzidetto, onde colle partite di
consegna vengano discarite le partite che sono state immesse; dovendo i
suddetti Razionali delle Casse consegnarle, e conteggiarle co'
rispettivi Fedisti: a norma delle loro Istruzioni.
11. Finalmente il Segretario per la parte che lo riguarda è obbligato d'invigilare alla buona condotta degl'impiegati.
Gli
Ajutanti dei Segretario è necessario che sian forniti di somma onestà e
segretezza, come anche degli altri requisiti di buon carattere, di
esatta monografia, e di quel buon discernimento, che caratterizza
l'uomo di cognizioni, e d'intelligenza; e quindi si eligeranno sempre
colla intelligenza del Segretario, restando sotto la sua direzione, e
responsabilità.
ISTRUZIONI
PER LA RAZIONALIA
DELL'
Amministrazione de' Banchi.
DISPOSIZIONI GENERALI.
Presso
la Razionalia dell'Amministrazione sarà tenuta la Contabilità non meno
della proprietà de' Banchi, che de' fondi depositati da' Creditori
Apodissarj. Vi saranno perciò nella Razionalia dell'Amministrazione tre
scritture portate a doppia partita. La prima sarà destinata pe' fondi,
che costituiscono la proprietà de' Banchi: La seconda riguarderà tutto
il fruttato della proprietà, i profitti che il Banco ritrae dalle
negoziazioni de' suoi fondi dotali, ed i pesi, e spese alle quali è
soggetta. Conterrà la terza il Conto generale degli Apodissarj, l'uso
che il Banco fa de' fondi rilasciati in deposito, e l'utile che
percepisce da siffatte negoziazioni. Questa scrittura sarà bilanciata
due volte l'anno, come si usa ne' libri Apodissarj, affinché nel darsi
i Bilanci dalle Revisioni, si possano confrontare con quelli già
formati nella Scrittura predetta, e rilevarsi se siano, o no, in regola.
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La
Razionalia dell'Amministrazione essendo distaccata intieramente da'
Banchi non potrà formare quest'ultima scrittura, se non avrà conoscenza
ogni giorno de' movimenti degli Apodissarj, Essa dunque riceverà da'
rispettivi Razionali lo stato di situazione di tutte le Casse, ne'
quali per totale sarà portato il negoziato di ognuna di esse, secondo
il modello unito alle presenti istruzioni, come altresì lo Stato de'
movimenti de' pegni, per quei Banchi, ove una tale opera sarà tenuta.
L'esattezza di questi Stati, dalla quale l'esattezza dipenderà della
Scrittura, sarà nella più stretta responsabilità de' Razionali, che li
spediranno.
Ogni volta, che il Reggente vorrà verificare le Casse
di un Banco, dovrà il Razionale dell'Amministrazione intervenirvi. Egli
confronterà se le reste di debito de' respettivi Cassieri, risultate
dalla sua Scrittura siano uniformi a quelle fissate nel Banco dal Libro
Maggiore, e dal Razionale, e se ne accerterà colle rispettive loro
firme nel processo verbale, che redigerà di tal verifica.
Nelle
verifiche di Casse, che si faranno per disposizione de' Governatori di
ciascun Banco, non sarà obbligato assistere il Razionale
dell'Amministrazione.
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Dovrà intervenire
nell'inventario de' Pegni, che si farà in quei Banchi, ove sarà tenuto
tal negoziato, per così accertarsi della esistenza de' Pegni, che
compone, devono la resta di debito risultata al Custode di essi nella
Scrittura tenuta dal Razionale medesimo.
Essendovi vendita di
pegni, li sarà spedito dal Razionale di quel Banco, che l'avrà
effettuita, l'atto della consegna fattane dal Custode al Credenziere, e
dopo ultimata la vendita uno Stato distinto di tutt'i pegni venduti,
indicante il nome del Pignorante, la data, la somma del pegno, il
giorno della vendita, 1 interesse a favore del Banco, e l'avvanzo, o
perdita che potrà risultarvi.
Questo Stato sarà formato dal
Credenziere de' pegni, e certificato vero dal Razionale del Banco.
Venendo il proprietario per esigere l'avvanzo sul suo pegno venduto, il
Credenziere rie formerà la spedizione in dorso della Cartella, che
passerà al Razionale del Banco, il quale dopo averla riscontrata col
registro delle vendite, che dovrà avere presso di se, la spedirà colla
sua firma al Razionale dell'Amministrazione, il quale verificatala col
cennato Stato, e trovatala la regola, ne spedirà il pagamento.
Sempre
che crederà necessario di fare qualche verifica straordinaria nelle
scritture de' Banchi, lo proporrà alla Reggenza, e con autorizzazione
di essa la eseguirà.
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Obblighi del Razionale dell'Amministrazione.
Dovrà
intervenire in tutte le Sessioni della Reggenza, per informarla di
quanto potrà accorrere su gli oggetti, che saranno esaminati, e
precisamente sullo Stato de' debitori, come appresso verrà detto.
Dovrà
avere nelle Scritture a lui affidate quella precisione, ch'è propria di
una grande Amministrazione, e che ne forma il carattere.
Sarà
obbligato invigilare, che i Libri siano portati sempre in corrente, e
non permetterà che si formi d menomo arretrato per qualsisia ragione,
restandone responsabile verso il Governo.
Dall'esattezza della
Scrittura risulterà la conoscenza di quelli fra i debitori del Banco,
che attrarranno i palmenti alle convenute scadenze, e ne farà la
proposta in Sessione affine di darsi dalla Reggenza le disposizioni
analoghe. al bisogno. Sarà responsabile dell'attrasso dell'esazione,
qualora avrà trascurato di proporlo al Governo.
Siccome dal
Segretario generale si terrà il Registro di tutte le disposizioni, che
si daranno nelle Sessioni dalla Reggenza, sia per affari contenziosi,
sia per altro, così avrà cura, che glie ne siano passate le copie per
tenerle registrate, e curarne l'esecuzione.
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Rimarrà
responsabile verso il Governo de' danni, che potranno causarsi
all'Amministrazione, passando per innavvertenza espressioni
pregiudizievoli a' dritti del Banco nelle polize de' pagamenti, o
ammettendo conteggi erronei, ed irregolari.
Non potrà spedire
alcun pagamento senza precedente ordine della Reggenza spedito per la
Segreteria l'avvertendo sempre di riscontrare se confronti collo Stato
discusso approvato.
Baderà scrupolosamente su la condotta de' suoi impiegati, de' quali egli resta sempre responsabile.
Niun
pagamento potrà ricevere in contanti per conto del Banco, ma tutto
dovrà essere incassato per mezzo di polize, e versato in Madrefede.
In
ogni mese formerà il bilancio da inviarsi alla Corte de' Conti, e
formerà ogni anno il Conto dell'Amministrazione nelle debite forine per
passarsi alla stessa, e baderà alla più grande esattezza su li
documenti non meno dell'introito, che dell'esito. Un tal Conto non
potrà esser redatto, che dopo bilanciata la scrittura.
Qualunque
polizza d'introito, o di esito dovrà essere dal Razionale sottoscritta
in accerto della sua regolarità, dal che risulterà al medesimo la
responsabilità in questo ramo di Amministrazione.
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La
liquidazione delle note de' fornitori, di tutt'i Conti, bilanci, o
stati appartenenti all'Amministrazione, che saran resi da' Ricevitori o
Amministratori, è propria del Razionale. Egli ne. proporrà il risultato
alla discussione della Reggenza per attenderne le disposizioni analoghe.
Avrà
alla sua immediazione un Ajutante, o sia Coadjutore che possa
rimpiazzarlo in tutte le sue funzioni qualora per qualsivoglia ragione
fusse impedito.
PER LE SEGRETARIE
DELLE
C A S S E
OBBLIGHI DEL SEGRETARIO.
Art. I.
Essendo
affidata l'interna polizia di ciascuna Cassa ad un particolare Governo,
sotto la sorveglianza di una Reggenza Centrale, alla quale è benanche
affidata l'Amministrazione delle proprietà, e fondi del Banco, è
necessario che vi sia un officina, la quale conservando i statuti del
Banco, le istruzioni per l'esatto esercizio delle cariche di ciascun
Impiegato, ed i regolamenti, ed ordinanze della Reggenza, tenga conto e
registro delle particolari deliberazioni del Governo della Cassa, e
delle generali disposizioni della Reggenza anzidetta. Questa ufficina è
la Segreteria.
Il Segretario adunque dev'essere di conosciuta
probità, e fornito di non ordinarie cognizioni, per adattarsi al
disbrigo degli affari a misura delle circostanze.
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2.°
Il Segretario deve assistere giornalmente nel Banco, per dar corso a
tutti gli affari che convien disbrigare, ed anche affin di prestarsi a
quanto li sarà incaricato dal Governatore di servizio. per invigilare
al buon ordine, ed alla condotta degli officiali per la parte che lo
riguarda.
3.° Tutte le volte che i Governatori si riuniscono,
dovrà anch'esso intervenirvi, proponendo loro gli affari che cader
devono in esame, facendoli istrutti delle circostanze che
l'accompagnano, e di ciò che prescrivono l regolamenti del Banco, o le
disposizioni della Reggenza, relativamente all'assunto. Delle
risoluzioni che prenderà il Governo dovrà subito far notamento, e
tenerne anche un registro, Le matrici corrispondenti dovranno essere
sottoscritte da' Governatori, e da esso Segretario. il Registro
anzidetto basterà che sia vistato dal solo Presidente della Cassa, e
firmato dal Segretario. Il suddetto libro dovrà esser foliato, e dovrà
esservi il suo indice, onde sia facile di ritrovare ciascuna
risoluzione 9 e ciascuno articolo in esso registrato..
4.° Dovrà
distendere tutt'i rapporti, ed informi da farsi dal Governo del Banco
alla Reggenza, anche per affari su de' quali occorresse Ministeriale
risoluzione, essendo riserbato al solo Reggente la corrispondenza col
Ministro.
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Di tali Rapporti, ed informi dovrà similmente il Segretario farne tenere un separato Registro coll'indice corrispondente.
5.°
Di tutte le disposizioni, ed ordinanze della Reggenza che li saranno
comunicate con certificati del Segretario Generale della medesima, e
che richiedono l'esecuzione del Razionale, o la sua intelligenza per
regolamento degli affari del Banco, della Scrittura, o della polizia
delle Officine, o della condotta degli Officiali, dovrà farne le copie,
e sottoscritte di suo pugno passarle al Razionale suddetto, al Libro
Maggiore, a' Cassieri, o a chi altro convenga per l'esatta osservanza,
riscuotendone ricevuta in dorso de' suddetti certificati, Onde niuno
possa allegare.°causa d'ignoranza degli ordini ricevuti. Lo stesso
similmente dovrà praticare per tutte le momentanee disposizioni, che
potran darsi da' Governatori della Cassa, conducenti al buon ordine, ed
al disbrigo ed esattezza del pubblico servizio.
6.° Dovrà fare
tutte le decretazioni per la verifica, che Sarà ordinata dal
Governatore di servizio della esistenza delle somme per le polizze che
si asseriscono disperse, in dorso de' ricorsi delle parti che dovranno
essere in carta bollata, e tali decretazioni dovranno essere firmate
dal cennato Governatore, e dal Segretario.
4
La
formola sarà la seguente: Gli Officiali a' quali spetta verifichino
l'esistenza della summa, per indi liberarsi dietro gli ordini del Sig.
Reggente, essendo riserbato alle facoltà del solo Reggente di decretare
definitivamente le liberazioni del denaro per le polizze disperse dopo
date le necessarie cauzioni..
7.° Avrà cura che siano
puntualmente incassati i dritti che si esiggono sulle partite,
certificati, bilanci, fedi ec, tenendone un Registro di controllo a
quello del Razionale; e non farà apporre il suggello del Banco a tali
carte, se prima dalla Razionalia non sia stato certificato sulla carta
medesima di aver incassato il dritto corrispondente...
8.° Non potrà estrarre copie, ne formare certificati di qualsivoglia natura senza l'ordine in scritto di uno de' Governatore.
9.°
Dovrà intervenire nelle contate di Cassa, ed in qualunque altra
funzione, nella quale interviene il Governo per registrarne gli atti, e
farne i corrispondenti rapporti alla Reggenza,;.
10. Sebbene nel
Segretariato Generale della Reggenza si tiene un esatto Registro di
tutti gl'Impiegati nel Banco tanto del ramo. di Corte, quanto de'
Particolari, e. sua Amministrazione, pur tutta volta nella Segreteria.
PER LE SEGRETARIE
DELLE
C A S S E
OBBLIGHI DEL RAZIONALE.
Art. I.
Distaccata
interamente da' Banchi, ossia' dalle respettive Casse del Banco, tanto
del Ramo di Corte quanto de' Particolari, l'Amministrazione
patrimoniale, niuna scrittura rimane a peso del Razionale, ed in
conseguenza egli' è assolutamente destinato alla polizia interna del
Banco, a tenere il conteggio delle reste de' Cassieri, e de' pegni, ed
alla sopraveglianza e direzione di tutte le officine.
Concorrendo
dunque nel Razionale la piena Conoscenza dell'indole, e natura di tutti
gl'Impieghi del Banco, ed i rapporti che ciascuno di essi ha colla
Scrittura in generale dovrà badare, che ogni impiegato personalmente
adempia il suo dovere, secondo le istituzioni del Banco.
2.° Per
accertarsi della esatta esecuzione dell'articolo precedente, sarà
obbligato il Razionale visitare, il più spesso che sarà possibile, i
libri di tutte le Officine,
2
e dove
troverà trasgressione, se questa sarà di picciol momento, ne procurerà
egli stesso la correzione nel modo che la sua prudenza li suggerirà, ma
ove fosse lesiva alla sicurezza degli interessi del Banco, e del
pubblico, né darà parte al Governo del Banco per le disposizioni
convenienti.
3.° Il Bilancio della Scrittura esser dovrà la più
essenziale cura del Razionale, affinché non sia trascurata questa
interessante operazione, che è la pruova ferma della condotta di tutti
gl'impiegati nell'adempimento de proprj doveri, e dà al Banco la
sicurezza de' suoi interessi. Appurato il Bilancio il Razionale ne
formerà il Rapporto del risultato di esso in totalità, e lo passerà al
Razionale dell'Amministrazione per l'uso che conviene.
4°
Sorveglierà sopra tutto alla condotta de' Cassieri 9 e dovrà tener
conto esatto di tutti gl'introiti, ed esiti di ciascuno di essi, per
formare le reste del rispettivo loro dare. Per la formazione di tal
conteggio il Razionale verrà assicurato delle somme da addebbiarsi, e
ereditarsi a' Cassieri, dagli Ufficiali de' registri d'Introito, e
dell'Esito di Cassa. In ogni settimana dovrà confrontare le reste di
debito de' Cassieri, risultanti dal suo conteggio con quelle del Libro
Maggiore del Banco.
3
5.° Nelle contate di
Cassa, che saranno eseguite per disposizione del Governo del Banco
dovrà il Razionale assistere per dirigere i verbali, e sorvegliarne
tutte le operazioni. Sopra tutto osserverà un inviolabile segreto
allorché saran destinate le verifiche delle Casse, senza farne
penetrare la disposizione a' Cassieri, a' quali dovranno sempre
arrivare all'improvviso. Fatta l'annotazione di tutt'i valori
presentati da ciascun Cassiere, dovrà il loro ammontare bilanciare con
la resta di debito formata dal Razionale stesso, dal Libro Maggiore, e
dal Revisore, e nel caso che dalla verifica eseguita, risultasse
qualche Cassiere debitore, dovrà il Razionale sul fatto avvisarne il
Governo, che personalmente assisterà a tale interessante operazione,
per le provvidenze prescritte da Statuti del Banco. Nelle contate, che
si faranno per disposizione della Reggenza, saranno le additate
funzioni eseguite dal Razionale dell'Amministrazione. I verbali delle
contate di Cassa accettati da' Cassieri, e vistati dal Governo, saranno
sottoscritti benanche, e conservati dal Razionale, che vi sarà
intervenuto.
6. Invigilerà il Razionale, che alla chiusura di
ciascuna giornata non resti in Cassa polizza alcuna, ma che tutte siano
consegnate secondo le leggi del Banco, cioè quelle prese in confidenza,
al Libro Maggiore,
4
e le altre passate per Ruota, all'esito' di Cassa.
7.°
Terminato il negoziato, e chiuse le Casse, sarà tenuto 41 Razionale del
Banco formare lo stato delle Casse medesime, e de' Pegni, con le
notizie bell'interesse esatto,4 nel modo, e forma, che le sarà
richiesto dal Razionale dell'Amministrazione, al quale lo spedirà
munito di sua firma. Siccome da questo Stato risultar dovranno i conti
de' Cassieri, quello de' pegni, ed il complesso della Scrittura
Apodissaria, così il Razionale sarà responsabile della sua esattezza in
faccia alla Reggenza.
8.° Qualunque varietà, che potrà risultare
su li conti de' Cassieri, sia per errori di conteggi, sia per polizze,
che potranno esserli respinte per qualsisia ragione sia: per ogni altra
immaginabile causa, sarà tenuto il Razionale del Banco spedirne
ragionato certificalo al Razionale dell'Amministrazione per poterne
prendere scrittura.
9.° Qualora il Razionale scorgesse nelle Casse
un quantitativo di numerario. che eccedesse il bisogno giornaliero
delle medesime, né potrà dare l'avviso at Governo, a fine di passarsene
nel Tesoro la porzione, che sarà creduta superflua. Dell'immissione, o
estrazione dal Tesoro, il Razionale ne prenderà esatto conto in un
registro, onde potersi sempre conoscere la quantità,
5
ed
anche la qualità delle monete in esso esistente. Questo libro sarà
formato in doppio per custodirsene uno nel Tesoro stesso, e l'altro
presso il Razionale. Ogni operazione, che sarà in esso eseguita Verrà
sottoscritta dal Governatore intervenuto all'apertura del Tesoro, dal
Razionale e dal Cassiere Maggiore che sarà il solo, che potrà
immettere, o estrarre danaro dal medesimo. Allorché seguirà
l'immissione nel Tesoro, il Razionale ne spedirà bollettino al Libro
Maggiore, ordinante di darsi credito delle somme immesse al conto del
'Cassiere Maggiore e debito al conto del Tesoro. Un contrarie
bullettino Spedirà allorché la moneta sarà «stratta. Questi bollettini
saranno sempre sottoscritti dal Governatore interveniente all'atto. Dr
qualunque operazione, che potrà aver luogo sul conto del Tesoro, dovrà
Razionale passarne la notizia legalmente al Razionale
dell'Amministrazione.
10. Nel Banco de' Privati, ove si esiggc un
dritto su le polizze notate fedi, fedi di credito, polizze di mandati,
e su le disposizioni di danaro condizionate, dovrà il Razionale in fine
della giornata raccogliere certificati di teli prodotti da' rispettivi
ufficiali, che Sono incaricati di formarli, secondo l'ordinanza de' 7
Aprile 1815, e spedirli originalmente da lui vistati, al Razionale
dell'Amministrazione.
6
11. Deve il Razionale
gelosamente custodire le fedi di credito, che gli verranno consegnate
dal Segretario Generale della Reggenza, dietro sua richiesta in
iscritto, e ricevuta che ne farà sul libro sistente presso del suddetto
Segretario. intitolato Libro d'immissione, e consegna delle fedi di
credito, potendo, ne' casi di urgenza destinare un suo Ajutante a
riceversi dette fedi di credito, e firmare in suo nome nel sudetto
libro. Nel tempo stesso deve il Razionale della Cassa tenerne un esatto
conio su di un libro, che a tal uopo formerà tanto per la rjcezzione,
quanto per la consegna, che in seguito ne farà al Fedista. In fine di
ciascuna settimana, o semprecché egli nel corso di essa stimerà
espediente, deve prenderne conto dal suddetto Fedista per assicurarsi
se il numero delle fedi sopravvanzate, unite a quelle date fuori,
giusta il risultato degl'introiti di Cassa, e di ruota, corrisponde
colla totalità della consegna fattali. Quelle fedi di credito, che il
Fedista porterà per lacere, dopoché li saranno state discaricate, si
debbono bruciare dal Razionale in presenza di uno de' Sig. Governatori.
Baderà il Razionale di buonare quelle sole fedi di credito lacerate,
per le quali nella loro formazione sono corsi degli abbagli, o nelle
somme, o ne' nomi, e cognomi, senzacché in dorso di esse vi sia la
menoma gira, o partita notata, sia d'introito, sia d'esito.
7
Accadendo
pero qualche altro abbaglio nel giro bancale, per cui dovesse
assolutamente rifarsi la fede di credito, deve allora il Fedista darne
parte al Razionale, il quale coll'intelligenza del Governo la farà
rifare, avvalorando di sua firma quella da lacerarsi.
12.
Assisterà alle vendite de' pegni scaduti, e ne regolerà tutte le
operazioni dovendosi i medesimi liberare colla sua approvazione, dietro
il parere dell'Orefice del Banco. Nel caso venisse a conoscere qualche
maneggio fra i licitanti a danno degl'interessi del Banco, o de'
Pignoranti de' quali egli dovrà sempre sostener le ragioni, potrà
sospendere la vendita degli oggetti su li quali cadrà il dubbio e farli
restituire in Guardaroba. Il Razionale conserverà presso di se il
notamento de' pegni venduti, con la distinzione degli oggetti
pignorati, del loro peso, del prezzo ricavatone, delle persone, cui
saranno stati liberati, e del nome dell'Incantatore per mezzo del quale
sarà stato licitato. Nel consegnarsi i pegni dal custode all'Orefice
venditore, disporrà il Razionale del Banco, che ne sia formato distinto
notamento, che sottoscritto da' due impiegati sudetti, e da lui
vidimato, spedirà al Razionale dell'Amministrazione.
13. Appena
terminata la vendita, ed ultimai i conteggi 9 dovrà il Razionale del
Banco farne formare distinto Stato dal Credenziere de' pegni
coll'indicazione de' nomi
8
de' pignoranti
della data, e somma di ciascun pegno i del giorno della vendita,
dell'interesse spettante al Banco, e dell'avanzo, o perdita, che potrà
multarvi. Questo Stato da lui certificato vero, sarà spedito al
Razionale dell'Amministrazione per prenderne Scrittura, e per gli altri
atti di risulta.
14. Venendo un particolare ad esiggere l'avanzo
del suo pegno venduto, il credenziere ne spedirà il certificato in
dorso della cartella, secondo il sistema attuale, e là passerà al
Razionale del Banco, il quale dopo averla riscontrata col registro, che
terrà de' pegni venduti, ed esaminatone il conteggio. lo autorizzerà
con Sila firma, e quindi la. rimetterà al Razionale
dell'Amministrazione, per spedirne il pagamento all'interessato.
15.
Avrà l'obbligo il Razionale del Banco di rivedere o di far rivedere da
uno de' suoi Ajutanti l'interesse calcolato dal liquidatore su le
cartelle de' pegni, secondo l'antica pratica, e prenderne registro in
un libro, che all'uopo dovrà tenere, per metterlo d'accordo in fine
della giornata con quelli del Credenziere, e del Cassiere.
ISTRUZIONI
Per gli obblighi del Libro
Maggiore.
Art. I.
L'Uffiziale
Libro Maggiore è responsabile in generale dell'intiera ufficina della
Ruota. Deve perciò invigilare al buon ordine, ed alla esatta osservanza
delle presenti istruzioni, e de' doveri di ciascuno degl'impiegati in
detta Officina, relativamente alla scritturazione, ed alla possibile
sicurezza del Banco, e del pubblico.
2.° Egli è tenuto de proprio
ad indennizzare il Banco di qualunque mancanza si commettesse da' suoi
Ajutanti, o per criminosa malizia, o per colpevole negligenza, ovvero
per semplice abbaglio. Questa responsabilità non esclude quella che i
sudetti Ajutanti devono avere col Banco per istituto del loro impiego
di manieracchè il Libro Maggiore sarà solidalmente co' suoi Ajutanti
tenuto all'anzidetta indennizazione, ciò gli Ajutanti per duc. 500 per
ciascuno per le respettive proprie operazioni, e il Libro maggiore pel
dippiù fino alla concorrenza della somma della di lui malleveria, per
ciascuno di essi.
3.° Deve egli sottoscrivere le polizze d'Esito
che da' suoi Ajutanti si saranno addebitate sul Libro Maggiore, tanto
per Cassa, quanto per giro detto di Banco,
2
col
corrispondente visto buono, onde assicurarne l'esistenza. Prima pero di
munirle del suo visto buono, e firma, badi, che sieno vistate dal
Pandettario ed adempite e firmate dal suo Ajutante, come sta prescritto
nelle istruzioni di costui.
4.° Delle polize, fedi di credito, o
mandati disposti da' Possessori di formarsene fedi di credito o
accreditarci in Madrefede, dopocché le medesime saranno state
regolarmente addebitate, ed accreditate ne' respettivi conti sul Libro
maggiore, ne deve egli di proprio pugno descrivere le corrispondenti
partite ne' suoi libri d'Introito di fedi, e delle notate, con in
margine il foglio corrispondente al credito e con apporvi tutte le
condizioni, cui tali partite fossero state forse sottoposte. Dovrà
avvertire di mandare ai Fedista il Libro d'introito di fedi, per mezzo
del Sopra numerario della Ruota, ad oggetto di formarsene le nuove fedi
di credito che, filmate dai Pandettario. e da esso Libro Maggiore,
coll'indicazione della somma in lettere, si consegneranno alle parti.
5.°
Per le partite disposte di accreditarsi nelle madrefedi, dopo averle il
Libro Maggiore descritte sul suo Libro d'introito delle notate,
coll'indicazione delle condizioni, vincoli ec., del foglio del Libro
Maggiore
3
in margine, e di quello delle
Notatefedi, e lettera corrispondente sotto la marca, si farà dalla
parte esibire le madrefedi, nelle quali depriverà sotto l'introito le
partite medesime, prima in lettere, e poi in abaco coll'indicazione del
cognome di colui al quale la partita è Stata addebitata, ed avendo tali
partite assicurate colla sua firma, e bollo, conserverà tali polize,
affine di consegnarle in fine di ciascuna giornata alla persona
destinata a trascriverle nel libro corrispondente, di unità alle altre,
delle quali si sono formate fedi di credito, come si è detto di sopra e
passerà al Libro delle notate fedi la madrefede coll'anzidetto Libro
d'introito, onde dal medesimo se ne possa prender ragione nel conto cui
spetta, e poi consegnarsi la madrefede alla parte.
6. Prima di
consegnare le succennate polize passate a credito, deve il Libro
Maggiore denotare nel fine della giornata, sopra ambedue i suoi Libri
d'introito, il numero delle polize convertite in nuove fedi di credito,
e quelle accreditate nelle madrefedi, onde dalla suddetta persona
destinata a trascriverle si esprima tal numero nella sua ricevuta, che
deve fare in piè della dichiarazione fattane dal Libro Maggiore.
7,°
Esibendosi sulla Ruota sequestri sopra fedi di credito, dopo essersi il
Libro Maggiore assicurato della sua esistenza, è obbligato di farne
prender ragione
4
sopra i Libri delle notate
fedi, ad oggetto d'impedirsi che la fede da sequestrarsi possa
convenirsi in Madrefede e poi ne farà seguire il notamento sul Libro
Maggiore nel conto corrispondente. Lo stesso praticherà per lo
sequestro delle polize fedi nell'accento dell'esistenza. Prima: pero
d'intavolare il sequestro, egli fa duopo diligenziarsi nelle Casse,
perché qualora la polita che s'intende sequestrare, fosse stata pagata
in confidenza da Cassjeri nella buona fede prima dell'esibizione del
sequestro, questo non potrà aver luogo né ledere il dritto del Cassiere
di far passare liberamente la poliza sulli libri del Banco. A tal
oggetto il mandato di sequestro prima di assentarsi sul Libro Maggiore
sarà certificato da' Cassieri, che fino a quel punto la poliza, o fede
di credito che intende sequestrarsi non esiste presso di loro. Il libro
Maggiore conserverà tali sequestri, ed anche i dissequestri, con ordine
di data, e corrispondente epigrafe, in un fascicolo per suo discarico,
e cautela.
8.° Esibendosi sulla Ruota fede di credito, o poliza
falsa, alterata, o viziata, deve il Libro Maggiore destramente far
arrestare 1'esibitore, e passarne sul momento l'avviso al Governo del
Banco, ed in sua assenza al Segretario. o al Razionale per le ulteriori
disposizioni. Se poi tale poliza, o fede alberata, viziata,
5
o
falsa si rinvenisse fralle polize di Cassa, ne farà la consegna al.
Segretaria del Banco, onde dal Governo, si possano prendere
disposizioni conducenti tanto al castigo del reo, quanto
all'indennizzatone al Cassiere della somma contenuta in tale poliza, da
colui dal quale l'avrà presa in confidenza.
9.° Nelle contate di
Cassa è obbligato il Libro Maggiore. di dare al Governo le reste del
debito delle Casse munite della propria firma, come le avrà rilevate
da' conti de' Cassieri sul Libro Maggiore.
10. Venendo ordinato al
Libro Maggiore di riferire sull'esistenza di una poliza asserita
dispersa, farà. praticate le possibili diligenze per assicurarsene. Se
la poliza, o fede di credito in questione fosse de' semestri
antecedenti, dovrà prima precedervi l'attestato del Revisore. Se si
tratti di una poliza notata in fede del semestre corrente, dovrà
similmente precedere l'attestato del Libro dalle notate fedi. Che se
fosse una fede di credito, fa d'uopo, che lo stesso Libro delle
notate-fedi certifichi che fino a quel momento non sia stata convertita
in Madrefede. Dietro le indicate diligenze, potrà il Libro Maggiore
formare il suo rapporto, e nel tempo stesso farà dal suo Ajutante, nel
conto al quale appartiene la poliza, o fede di credito asserita
dispersa, annotare la menzione di essersi per la poliza A. B.
6
della data.... formata relazione, ad istanza di N. N. nel dì....
11.
Nello spendersi con mandato di liberazione la poliza o fede di credito
disperda, è tenuto il Libro Maggiore di fare sul conto sudétto altro
notamento ond'esibendosi in avvenire l'originale si eviti di pagarsi
due volte la stessa somma. Siffatto notamento per le fedi, dovrà farsi,
tanto nel foglio in cui si addebita la partita, quanto in quello; in
cui è stato formata la fede di credito; e per le polize notate fedi,
l'avvertimento dovrà farsi: tanto nel Libro Maggiore, quanto in quello
ove la polita fu notata.
12. Quante volte accadesse, che una
poliza, o fede di credito già spesa a pleggeria fosse esibita nel Banco
nelle forme regolari, dopo essersi fatto sentire all'esibitore ove
stata diggià esatta a' pleggeria, e quando, e da chi, se né farà
rapporto dal Libro Maggiore al Governo; per darsi le necessarie
disposizioni.
13. E' vietato assolutamente al Libro Maggiore di
spendere somma alcuna, senza l'effettivo Credito. Quindi qualora
avvenga che nel volersi addebitare una poliza, non vi sia il credito
corrispondente è necessario appurare prima l'abbaglio che cagiona lo
sbilancio di quel Conto, per potersi poi addebitare regolarmente ciò
pero dovrà farsi colla possibile sollecitudine, onde non recarsi
7
al
pubblico il menomo trapazzo, ed occorrendo assolutamente del tempo, si
usino co' particolari le più obbliganti maniere, per non irritare
coloro, che hanno tutto il dritto di riscuotere, prontamente i loro
averi. Fermo restane quanto: finora si è detto circa il non passarsi
poliza, o fede di Credito alcuna, senza il corrispondente; Credito ne'
casi, ne' quali si scorgesse, che per doversi appurare un Conto lungo,
cui la medesima appartiene., gl'interessi della parte ne venissero a
soffrire del danno, il Libro Maggiore in tali casi dipenderà dalle
disposizioni del Governo.
14. Sarà tenuto il Libro Maggiore. di
riceverai in fine della giornata tutte le polize prese in confidenza
da' rispettivi Cassieri, cautelandoli con suo ricevo, ed indi nel
giorno seguente farle passare interamente per Ruota colla data del
giorno precedente.
15. Badi il Libro Maggiore di far custodire
colla massima gelosia i Libri chiusi colle solite serrature. Non
permetta, che restino aperti in assenza de' suoi Ajutanti, né che vi si
fermi chicchessia a leggere sotto qualunque pretesto.
16. I
mandati dopo essere stati caricati, e puntati come si è detto di sopra,
saranno dal Libro Maggiore consegnati alla persona destinata 'a
scritturarli, e costui ne farà la ricevuta sopra un libretto,
8
che a tal uopo conserverà il Libro Maggiore medesimo.
17.
Richiedendosi da' particolari bilanci del conto di Mandati, il Libro
Maggiore li farà estrarre dall'Ajutante che ne ha il carico, tali quali
si rilevano dal Libro, e nelle forme consuete, e' muniti di sua firma;
li farà passare al Razionale, per apporvi il suggello, ed esiggere i
soliti dritti dalle parti. Venendo poi richiesti bilanci del Conto di
fedi, è vietato al Libro Maggiore di estrarli senza preciso ordine in
scriptis del Governo.
18. ti Libro Maggiore nelle' occasioni delle
provviste delle piazze de' suoi Ajutanti sarà interpellato dal Governo
per sentire fra gli Ufficiali di egual graduazione ad un di presso,
qual sia di maggio sua soddisfazione.
19. E' proibito al Libro
Maggiore di permutare sulle polize già passate le date in cui sono
state addebitale sulli Libri Maggiori, qualunque sia il pretesto per
cui se li chieda tal cambiamento; e nel caso che taluni incidenti lo
richieggano, dovrà precedervi l'ordine del Governo, che ne avrà
conosciuta la necessità, ed aggiungersi sempre alla correzione la firma
del Razionale.
20. Sarà cura del Libro Maggiore di far sciegliere
dal suo primo Ajutante per ordine di foliazione tutte le polize, e fedi
di credito che si passano nella giornata secondo le rispettive Casse.
21. Finalmente, il Libro Maggiore è tenuto di dare la pleggeria di duc. 2000.
ISTRUZIONI
Per gli Ajutanti del Libro
Maggiore.
Art. I.
Ogni
Ajutante deve riconoscere il suo capo immediato nella persona del Libro
Maggiore. Quindi è tenuto. di eseguire, quanto li verrà imposto dal
medesimo, relativamente al buon ordine, e regolamento della scrittura,
purché le sue disposizioni siano analoghe, e conformi alle istruzioni,
e regolamenti del Banco.
2.° Ciascun Ajutante disimpegnerà il Libro di suo carico, e sarà responsabile di tutte le operazioni,che in esso eseguirà.
3.
Prima di scritturarsi gl'Introiti de' Cassieri, fa d'uopo risummarsi,
per rilevarsi se la totalità dell'Introito di ciascuna giornata sia
stata da' Cassieri sommata esattamente. Sarà cura perciò degli Ajutanti
del Libro Maggiore di fare la detta risommàtura, e siccome non sempre
si potrà eseguire dall'Ajutante, sul cui Libro sono situati i conti de'
Casseri, così sarà cura del Libro Maggiore di affidarne l'esecuzione a
quelli, tra suoi Ajutanti, che saranno meno occupati.,. ed in mancanza
di questi agii Ajutanti minori. Comunque di costoro avrà l'incarico
dell'anzidetta risummatura,
2
dovrà apporre la
sua soscrizione sotto della somma totale, pop accerto oli. averla.
eseguita. Senza l'additata precauzione, non si potrà caricare
l'Introito. Ogni errore, si dovrà immediatamente far corriggere dal
Cassiere, colla intelligenza del Razionale, e sua firma, restandone
risponsabile l'Ajutante del Libro Maggiore, che ha il carico de' conti
de' Cassieri, come ancora colui, che avrà sottoscritto per la
risummatura.
4.° La totalità dell'Introito di ciascun Cassiere,
verrà caricata a debito de' loro conti sul Libro Maggiore, apponendosi
il foglio corrispondente al medesimo, accanto alla somma totale
certificata dal Cassiere medesimo in lettere in fine di ciascuna
giornata. Si passerà poi ad accreditare ciascuna partita d'Introito al
conto rispettivo di ciascuno degli Apodissarj, colla scorta de fogli
che precedentemente vi avrà situati l'Uffiziale della Pandetta, o sia
Indice e l'Ajutante del Libro Maggiore in siffatta operazione indicherà
sul Libro Maggiore a fronte di ciascuna partita la natura
dell'Introito, ciò. se se ne sarà formata fede di Credito, e se più
fedi di Credito di uguali, o differenti somme, ne farà la descrizione
immediatamente sotto alla partita aci ereditata, in Collettiva, onde
col sommare le suddette diverse fedi di credito, si assicuri, che unite
compongono
3
per appunto la somma totale e nel
caso che si accorgesse, che la totalità suddetta eccedesse per errore
del Cassiere, dovrà farne menzione sul libro, e sul momento farne fare
dal Libro Maggiore un rapporto al Governo per obbligarsi il Cassiere, e
'l Fedista a subito introitare al Banco la somma eccedente, altrimenti
egli sarà responsabile d'indennizzare il Banco stesso di qualsivoglia
danno. Lo stesso ancora eseguirà se l'introito si sarà accreditato in
Madrefede, o se ne fosse formato Polisino per Cassa.
5.°
Presentandosi sulla Ruota mandati, ciò talune particolari disposizioni
che sogliono farsi da' luoghi morali, Amministrazioni, Stabilimenti
pubblici ec. i quali con una sola poliza dispongono i pagamenti a
beneficio di molte persone dopo essere stato il mandato addebitato
all'Amministrazione disponente, come ogni altra poliza, si passerà a.
credito di ciascuna delle persone in esso descritte, la somma disposta
a suo beneficio. Prima pero devesi risommare dall'Ajutante del Libro
Maggiore, che ha il carico del Libro, ove il Mandato deve accreditarsi,
e nel caso d'impedimento di costui dal sotto Ajutante, o da quello fra
gli Ajutanti, e sotto Ajutanti, che sarà stimato dal Direttore del
Libro Maggiore, per assicurarsi se le somme parziali disposte in esso
Mandato compongono per appunto la somma totale
addebitata
all'Amministrazione, Luogo Morale ec. nel qual caso si sottoscriverà da
colui che l'avrà risummate, dovendone essere responsabile al Banco e
nel caso si trovasse che fosse maggiore, o minore, dovrà restituire tal
mandato per emendarsi l'errore. Nell'ipotesi poi che non vi si
ritrovasse alcun errore, dopo essersi a ciascuno accreditata la somma
che li appartiene ne' fogli che saranno indicati dalla Pandetta, si
deverrà al passaggio regolare de' respettivi Mandati.
6.°
Nell'addebitarsi le polize d'esito avvertano gli Ajutanti del Libro
Maggiore di non eseguirlo per le polize notate fedi, se prima non siano
state discaricate dal Libro delle notate fedi colla sottoscrizione del
medesimo, e menzione della giornata in cui si passano. A tal uopo le
polize di Cassa notate fedi dopo essere state vistate da' Pandettarj,
passeranno ai Libri delle notate fedi, i quali saranno tenuti di
discaricarle nella stessa giornata, e poi agli Ajutanti del Libro
Maggiore, da' quali verranno regolarmente addebitate nella stessa
giornata. Nell'addebitare i polisini di Mandati, procurino di far
scrivere in lettere per extensum da' sotto Ajutanti la somma
addebitata, sul polisino medesimo. Senza questa formalità il Libro
Maggiore non potrà farvi il visto buono.
5
7.°
Sono gli Ajutanti del Libro Maggiore responsabili dell'esatto
adempimento delle condizioni, vincoli, sequestri ec. apposti nelle
partite di Credito, sia nelle polize, e fedi di Credito, sia nelle
somme pervenute con Mandati, allorché si dovranno spendere. Incontrando
dunque sul Libro Maggiore notamento di condizione, che dal Pandettario
non può rilevarsi dalla poliza, o fede di Credito, è obbligato 1
Ajutante del Libro Maggiore di notarla in piè della poliza medesima per
l'intelligenza del Pandettario. ed in caso d'inadempimento, egli è
responsabile di qualunque danno ne potrà derivare.
8.° Devono gli
Ajutanti del Libro Maggiore tener sommati tutt'i Conti del proprio
Libro, tanto nel Dare, che nell'Avere per evitarsi costantemente il
pericolo di spender somma senza il corrispondente credito. Sono
obbligati nella fine di ciascun semestre di consegnare i Libri sommati
di tutto punto, tanto nell'introito che nell'esito, per potersi
eseguire lo spoglio.
9.° Accadendo l'abbaglio di caricarsi una
partita di debito, o credito in un conto, per un altro, è tenuto di
corriggeve l'errore colla partita di storno, e vi denoterà in
pochissime parole la cagione di tale storno, coll'intelligenza, e firma
del Razionale, onde se ne abbia cognizione nel tempo avvenire. Le
cassature, e le rasure in tali casi restano assolutamente vietate.
6
10.
Procureranno gli Ajutanti del Libro Maggiore, che da' rispettivi
sotto-Ajutanti, in tutte le polize che spenderanno ne' Libri di loro
carico, si tiri una linea trasversale sotto il foglio. e sotto la
stessa linea si apponga la giornata corrente, dopo di che essi
apporranno accanto al foglio la loro mezza firma, onde il Libro
Maggiore venga accertato che tali polize siano state scritturate a
debito, e possa farci il suo visto buono, e firma.
11.
Nell'addebbitarsi le fedi di Credito, avverta l'Ajutante del Libro
Maggiore di farne precedere la verifica, riscontrando il Credito, e
rilevare, se effettivamente in quella tale giornata inarcata sulla fede
di Credito, sia la medesima stata formata. Ritrovando, che realmente
sia così, e che fino a quel punto la fede di Credito medesima non sia
stata esatta, apporrà in margine di detta partita la giornata in cui
viene spesa. E per l'opposto a fronte della partita esitata apporrà
l'epoca della formazione di detta fede.
12. dell'addebitarsi i
polisini, con i quali i particolari esiggono. i Mandati pervenuti in
testa loro, avverta l'Ajutante del Libro Maggiore di fare le stesse
operazioni espresse nell'articolo precedente: e lo stesso s'intende per
le polize notate fedi.
7
13. Le polize, o fedi di
Credito formate ne' semestri precedenti, non si addebiteranno sul libro
Maggiore, se prima le fedi di Credito non saranno state verificate, e
le polize notate-fedi discaricate dai Revisore, ne' libri ov'ebbero
origine, coll'accertato di sua»firma. Similmente per i mandati
pervenuti ne' semestri precedenti, dovrà precedervi l'attestato del
Revisore medesimo, coll'indicazione de' rami, da' quali sono pervenuti,
e delle condizioni, alle quali forse fossero sottoposti. Nell'atto di
addebitarsi sul Libro corrente l'Ajutante del Libro Maggiore praticare
lo stesso che si è detto negli art. 11, e 12. Le polize, ed i Mandati
da verificarsi nella Revisione, vi saranno inviate per mezzo del
Chiamatore di Ruota, il quale le consegnerà in mano del Revisore che ne
farà la corrispondente Certificatoria.
14. Nell'addebitarsi le
polize, o mandati, che dalle parti sono stati disposti passarsi a loro
Credito, avvertano gli Ajutanti del Libro Maggiore di annotarvi il
foglio del conto a credito del quale si passa la partita, giusta il
solito, e vice versa nella partita del Credito notare il foglio nel
quale è stata la partita medesima addebitata. Nell'accreditarsi si
avverta di descrivere Sul Libro Maggiore le condizioni, o vincoli, a'
quali forse il denaro fosse soggetto, come ancora indicare la natura di
tale introito, ciò. sé se ne sia formata fede di Credito,
8
ovvero
se sia stata notata in madrefede. Accade alle volte, che di una sola
poliza se ne devono fare per giro di Rota due, o tre acccrèditazioni
diverse in altrettanti conti. In questo caso, nell'addebitarsi tale
polizza, si faranno tante partite, quante senno le richieste, ognuna
colla riferta del foglio nel quale va ad accreditarsi, situate pero
dentro la colonna, ed in collettiva, e la totalità sarà situata nella
solita colonna destinata alle partite di esito.
15. Non si
passeranno affatto le polize di Cassa, se non vi sia il bollo rosso del
respettivo Cassiere, colla sua cifra, e colla data del giorno, nel
quale è stata negoziata nella Cassa, è 'l visto buono del Pandettano.
16.
Come tutti gl'Introiti si devono scritturare a debito de' Cassieri, nel
modo dettagliato di sopra, così del pari a credito de' medesimi devesi
scritturare la totalità degli Esiti fatti da ciascuno di essi, in ogni
giornata. A tal effetto procurerà l'Ajutante del Libro Maggiore, che ha
il carico de' conti delle Casse, di riscuotere dall'Uffiziale Esito di
Cassa i certificati contenenti la somma totale dell'ammontare
dell'esito fatto da ciascun Cassiere in ogni giornata, accompagnati
dalla firma di costui: ci apporrà il foglio corrispondente del Libro
Maggiore, e caricherà la somma suddetta a' credito del Cassiere cui
spetta.
9
Questi certificati saranno conservati dall'Ajutante suddetto per sua cautela.
17.
Oltre i conti da' Cassieri il Libro Maggiore conterrà benanche il conto
del Tesoro del Banco. A debito vi si scrittureranno le partite del
contante che vi sarà introdotto, e di cui si darà credito al Cassiere
Maggiore, il quale solo può introdurlo, ed a credito quelle somme, che
si estrarranno, e delle quali si darà debito al Cassiere Maggiore, cui
sarà consegnato, e che ne avrà scritto l'introito, come fa di tutti gli
altri de' particolari.
18. Non solo ne' Storni sono proibite le
rasature, e viziature sul Libro Maggiore, ma benanche in tutte le altre
occasioni, nelle quali devonsi rettificare le partite, sia di reste
pervenute dalle Spoglio de' Libri precedenti, sia per summature erronee
tanto negli esiti, che negl'introiti. Ma tutto si farà in margine colla
intelligenza del Razionale, e sua firma.
19. Passate una volta le
polizze sulli Libri Maggiori non potranno cambiarsi le date in cui sono
state passate senza ordine del Governo, il quale avrà conosciut'i
motivi che dovessero dar luogo a tal cambiamento.
10
20.
l'Ajutante del Libro Maggiore darà al Banco la cauzione di duc. 500.
per la garanzia delle proprie funzioni, e ciò oltre le responsabità del
Libro Maggiore per tutto il dippiù al di là de' duc. 500 suddetti.
ISTRUZIONI
Per gli Ajutanti minori del Libro
Maggiore.
Art. I.
Gli
Ajutanti minori devono prestare la loro opera in ajuto di tutte le
funzioni alle quali son tenuti i respettivi primi Ajutanti, cui sono
destinati, ed eseguire quanto da' medesimi, e dal Libro Maggiore verrà
loro imposto, relativamente al servizio del Banco, e del pubblico.
2.°
Il loro principale incarico è quello di chiamare all'Ajutante, presso
di cui son destinati, tutte le partite, che si dovranno scritturare sul
Libro Maggiore sì d'introito, che d'esito. Per l'introito, subitoché le
avranno dettate, e si saranno accorti che dal principale sono state
scritturate, dovranno sotto il foglio tirare una linea; e per le
partite d'esito oltre la linea, dovranno sotto la medesima apporre la
giornata., mese, ed anno corrente di proprio carattere onde
dall''Ajutante vi si possa fare la mezza firma, per indi farsi dal
Libro Maggiore il visto buono.
2
3.°
Sono essi obbligati di fare quant'occorre per correggersi sul Libro
Maggiore gli errori, che forse si saranno ritrovati colla puntatura
giornaliera di Ruota, come ancora quelli che si troveranno giornalmente
nel passaggio delle polize de' Cassieri, non escluse le diligenze nel
caso che dovesse appurarsi qualche conto nel semestre corrente.
4.°
Nel chiamare le polize, o fedi di credito di esito dovranno avvertire
se siano state prima istate da' Pandettarj; se le polizze notate fedi
siano state discaricate sulli Libri delle medesime, e qualora siano di
semestri antecedenti tanto le fedi, che le polize notate, se siano
state certificate dalla Revisione. Dovranno similmente avvertire (oltre
l'obbligo che ne ha il Pandettario ) se nelle polize di Gassa vi sia il
bollo, «la cifra del Cassiere colla data del giorno, in cui sono state
presentate alla Cassa.
ISTRUZIONI
Per l'Ufficiale della Pandetta di fedi,
e per l'altra de' Mandati.
Art. I.
Eccome
la Pandetta contiene l'indice di tutt'i Conti che sono annotati sul
Libro maggiore, e dall'esattezza con cui sarà regolata la medesima
dipende la chiarezza de' Conti, e la regolarità della Scrittura, cosi
terminato U negoziato delle Casse in ciascuna giornata, deve detto
Uffiziale riceversi da' Cassieri gli originali Libri d'Introito tirati
d'accordo, e firmati da' medesimi. Colla scorta della sua Pandetta avrà
cura di apporre a ciascuna partita il foglio corrispondente ai Libro
Maggiore, con apporre benanche il foglio del debito del Cassiere a
fronte della somma totale dell'introito cerziorata dallo stesso
Cassiere In siffatta operazione avrà cura di esaminare con attenzione.
i nomi nella Pandetta, per evitare. di duplicar' i Conti sul Libro
Maggiore. Accorgendoci di essersi. qualche; Conto duplicato, avrà cura
di farlo riunire sul Libro Maggiore, accomodando sulla Pandetta i fogli
corrispondenti esattamente a quello in cui il Conto è stato riunito.
Avrà cura benanche di badare se ne' suddetti Libri d introito vi siano
partite viziate, o rasate ne' nomi, o somme,
2
nelle
quali non apporrà il foglio. se prima tali rasure, e viziature non
siano state replicate con nuova firma de' Cassieri, e vistate dal
Razionale del Banco. Come i Libri originali d'Introito sono gli
elementi della Scrittura del Banco, e perciò della massima importanza,
ed al contrario bisognando continuamente alle. diverse operazioni
Bancali, sono esposti più che ogn'altro Libro a disordini, a lacerarsi
ec., perciò ad ovviare tali inconvenienti, detti Libri, sarà cura di
tutti gl'Impiegati che devono maneggiarli, di custodirli colla massima
gelosia.
2.° Riguardo a' Conti nuovi non ancora intavolati,
dovrà mettersi di accordo cogli Ajutanti del Libro Maggiore per la
corrispondente fonazione.
3.° Nelle polize, o fedi di Credito
che verranno' esibite sulla Ruota per passarsi, apporrà i fogli
corrispondenti al Libro Maggiore. Ma se saranno disposte dì passarsi a
Credito, che dicesi per Banco, oltre il foglio del debito, vi apporrà
anche quello del credito, situandolo al di sotto di quello del debito,
per evitarsi gli errori $e gli equivoci.
4.° Ne' mandati di
liberazione spediti da' Tribunali, o altre scritture, nelle quali
convenga, deve l'Ufliziale suddetto formare la solita partita, più
quante ne occorrono, per facilitarne il passaggio sulli Libri,
3
e dovrà munirle con sua firma, con farle cifrare anche al Pandettario. che tiene l'obbligo di esaminarle.
5.
Circa due mesi prima di eseguirsi lo spoglio de' Libri Maggiori, è
obbligato di prendere dal Razionale la Pandetta nuova, e colla scorta
della Vecchia regolare la ripartizione delle Carte bisognanti per la
nuova Trascriverà in ciascuna lettera nella nuova alquanti nomi, e
cognomi, colla stessa ripartizione, e semetria della vecchia, ma senza
fogli, i quali vi saranno posti in tempo dello spoglio dagli Uffiziali,
che ne saranno incaricati.
6.° Toccante la Pandetta de' Mandati, è
obbligato l'Ufficiale che ne ha il carico di apporre i fogli a ciascuna
delle partite in essi descritte, corrispondenti al Libro Maggiore e
circa i Conti nuovi, si regolerà della stessa maniera dettagliata di
sopra per la Pandetta di fedi. Avverta alle differenze de' Conti, a
distinguerli per evitare di caricarsi a Credito di uno, quello che
spettasse ad un altro e procuri benanche di evitare di duplicarsi i
Conti come si è detto di sopra. Avverta similmente di non apporre il
foglio alle partite de' Mandati, che forse ritrovasse rasate, o viziate
ne' nomi, o nelle somme, o in altra parte essenziale di esse, senza le
repliche marginali avvalorate da nuove firme del Computante, e
Razionale o altro Contabile, cui appartenga il disporre tali Mandati,
4
ad oggetto di non caricarsi, se prima non siasi adempito alla replica, e firma suddetta.
7.0
Sarà obbligato di foliare i polisini che saranno esibiti da'
particolari, per esiggere i Mandati pervenuti 9. loro»beneficio., dopo
che saranno stati vistati dal Pandettario
ISTRUZIONI
Per i Notai Pandettarj.
Art. I.
Tutte
le polize, e fedi di credito, che si devono passare sulla Ruota,
dovranno prima vistarsi dal Pandettario. Egli è obbligato di esaminarne
colla massima oculatezza le girate, e rilevare se le condizioni apposte
in esse siano state esattamente adempite, se vi siano le firme de'
giranti, e de giratarj, colle autentiche richieste ne' diversi casi,
giusta le istruzioni. Osserverà se le; autentiche, e firme de' Notari,
siano vere, e reali e se le fedi di Credito, e polize notate fedi siano
vere, non false, oppure viziate. Qualora nelle girate vi sian parole
essenziali, con delle accomodazioni, o viziature, avrà cura, che siano
replicate in fine delle girate medesime, e munite di nuova firma de'
giranti. Similmente. osserverà se ne' mandati di liberazione, ne'
decreti, ed altre simili carte, le firme de' Magistrati, e di altri
Curiali, a' quali spetta, siano vere, ed avvalorate 'da suggelli., e.
fornite delle altre formalità richieste dalla legge. Qualunque poliza,
o fede dì Credito che il Pandettaro passerà colla sua cifra, o vista,
senza le condizioni adempite, o sfornite di quei sollenni
2
che
si richieggono, o con autentiche false, sarà tenuto di soddisfare de
proprio tutto il denaro malamente pagato, o con falsità riscosso dal
Banco, non potendo allegare in suo favore alcuna scusa, o pretesto.
2.°
Nel passarsi fedi di Credito di denaro condizionato, dovrà osservavo la
partita dalla quale tal denaro è pervenuto, per rilevare se le
Condizioni apposte nella pervenienza siano state esattamente adempite
sella fede di Credito che si esibisce. Se poi il denaro condizionato
sia stato disposto con una polizia notarla in fede, basterà che il
Pandettario osservi, se sia munita col suo —Si noti—, che egli stesso
vi appose prima di notars'in fede, allorché per l'esame fattone allora,
egli si assicuro di essere state adempite le Condizioni apposte nella
pervenienza.
3.° Accorgendosi il Pandettario di essere stata
esibita qualche fede di Credito, o poliza falsa alterata, o viziata, o
mandato di Tribunale della stessa natura; o simili carte vere, e reali,
ma con autentiche, e firme false, procurerà destramente di far
arrestare l'esibitore, con darne subito l'avviso al Governo, ed
in di lui assenza al Segretario, o al Razionale, per le disposizioni
convenienti.
3
4.° Nelle polize di Cassa,
oltre le sopradette avvertenze, baderà il Pandettario. se siano
adempite di rette le formalità richieste dalle istruzioni delle diverse
officine del Banco, se vi sia il bollo rosso, la cifra de' Cassieri «la
data in cui fu presa da' medesimi in confidenza.
5.° Affinché il
Pandettario sia certo della verità delle autentiche, e delle firme de'
Notari, avrà un Libro ove con ordine alfabetico siano registrate di
proprio pugno de' Notari le foro firme, cifre, ed autentiche: quelle
che troverà sulle polize dissimili dal Registro, o non registrate, non
le passerà affatto come similmente non passerà quelle de' Notari
sospesi da' Magistrati. Nel caso 'che stimasse di dovérsi approvare, e
legalizzare la firma di qualche Notaro che li sembrasse dissimile da
quella del Registro, procuri prima di accertarsene mediante i confronto
col registro medesimo, ed indi replicare in dorso della poliza par
l'accerto all'autentica.
6.° Un altro Libro, o sia il registro
simile avrà il Pandettarie,del quale saranno registrate le firme de'
Razionali di tutti i corpi morali, Stabilimenti, Amministrazioni,
ragioni di Negozianti, loro Complimentarj, e de' Procuratori che si
registrano nel Banco per loro comodo. Prima pero di farli registrare
nel suo Libro, si farà esibire i documenti legali, onde costui, che
realmente siano tali, quali si asseriscono.
4
I
Razionali di più Stabilimenti dovranno esibire tanti documenti diversi,
quanti sono i Stabilimenti, e le Amministrazioni, cui sono addetti.
Questi documenti saranno gelosamente conservati dal Pandettario per sua
cautela
7.° Incontrando il Pandettario delle difficoltà
ragionevoli, deve notarle in piè della poliza, o fede di Credito,
aggiungendovi la propria firma, acciò dalle parti si possano adempire.
Nelle polize di Cassa, oltre là replica, e la firma, si apporrà la data
corrente. Per non trapazzare ingiustamente il pubblico, non farà il
Pandettario repliche insussistenti, o capricciose, o che siano prive di
buon senso, e discernimento. Tutte le difficoltà che s'incontreranno,
si faranno in una sola volta, onde i particolari non siano vessati
ingiustamente ed obbligati ad andare, e venirle tante volte, quanti
sono li adempimenti che si richiedono.
8.° Nelle polize, o fedi di
Credito disposte per passaggio di credito da un conto all'altro, deve
il Pandettario dire in esse — In Credito di N. N. — apponendovi la
parola condizionati, o sequestrati, qualora vi fossero soggette, per
regolamento del Libro Maggiore, e degli altri officiali. Ne' mandati di
liberazione di qualunque poliza, o fede di credito, deve dopo l'in
Credilo di N. N. soggiungere coll'alligata poliza, a fede, o altra
scrittura che vi sia annessa in foglio separato.
5
9.°
Nel passaggio delle polize, nelle quali $i richiede la partita della
Pandetta, dopocché la medesima sarà stata fa«a dall'Uffiziale, cui
appartiene, è obbligato il Pandettario di esaminare se siasi fatta con
esattezza dappoicché incorrendo il Libro Maggiore, o quello delle
notate fedi, in qualche errore per causa della partita malamente fatta,
sarà tenuto il Pandettario e l'Ufficiale della. Pandetta di pagare de
proprio i danno arrecato al Banco, o ai particolari., per cagione
dell'errore corso nella partita.
10. Le polize che si dovranno
addebitare nelle madrifedi di denaro condizionato, o vincolato, si
dovranno prima esaminare dal Pandettario. il quale ritrovando di
essersi le condizioni, o vincoli esattamente adempiti, apporrà nelle
polize da notarsi, di proprio carattere la parola — Si noti —, munita
di sua. firma.
11. Dopocché. le polize, o fedi di credito vistate
dal Pandettario Saranno passate sulli Libri della Ruota, torneranno di
nuovo in mano del Pandettario. il quale osservando la sua vista
appostavi sul momento in cui tali polize furono esjbite sulla Ruota, il
visto buono, e firma del Libro Maggiore, e tutt'altro che si richiede,
secondo le particolari istruzioni, vi porrà di proprio pugno la pagata,
colla somma distesa in lettere, e colla sua firma. Prima pero di fare
la sudetta pagata, osservi con attenzione, se le condizioni registrate
6
sul
Libro Maggiore, alle quali il denaro forse fosse soggetto, e che
l'Aiutante del Libro Maggiore medesimo avrà notato in piè della poliza,
siano state esattamente adempite. Passando siffatte polize inadempite,
ne resta responsabile de proprio.
12. Esibendosi da' particolari
polize con lunghe girate, e che han bisogno di molla riflessione non
può il Pandettario obbligare la parte, che venga il giorno seguente,
per darli tempo di esaminarle, ma è tenuto di farlo nella stessa
giornata, bensì nell'ultime ore del Banco, qualora il disbrigo del
pubblico non permettesse di esaminarle sul momento.
E' obbligato
anche il Pandettario di vistare tutte le polizze che da' Particolari
vorranno passarsi in confidenza nelle Casse, e dopo che saranno state
cifrate da' Cassieri che le prenderanno, munirle di sua firma,
ricevendole dalle mani del Chiamatore a cui dovrà restituirle per
consegnarle alle parti.
13. Oltre gli obblighi finora descritti
saranno i Pandettarj tenuti di osservare tuttociò che ha rapporto al
loro impiego. Nelle occorrenze straordinario non prevedute sarà tenuto
di consultarne il Governo per ricevere gli ordini corrispondenti
all'assunto.
14. E' obbligato il Pandettario di dare al Banco la cauzione di duc. 2000.
ISTRUZIONI
Per i l'Uffiziale Chiamatore di Ruota.
Art. I.
Dovrà
ricevere dalle mani de' particolari tanto le polize che dovranno
passarsi per Ruota, quanto quelle che saranno state cifrate da'
Cassieri, che in tal modo dichiarano di prenderle in confidenza, per
farle vistare da' Pandettarj.
2.° Adempite che saranno del giro di
Ruota, le polize corrispondenti del visto buono del Libro Maggiore, e
della pagata del Pandettario. e cumulatone una discreta quantità,
proporzionata al maggiore, o minor numero delle medesime esibite alla
Ruota,. onde il pubblico non venga ingiustamente trattenuto, dovrà
pubblicamente, e con voce intelligibile chiamare il nome dell'ultimo
giratario della poliza, o fede di Credito. Alla risposta della parte, è
obbligato d'interrogarla di qual somma sia la sua poliza, e da qual
Notaro autenticata, ed assicuratosi, mediante queste interrogazioni 9
che alla persona che avrà risposto appartenga realmente, la condurrà
alla Cassa per farle riscuotere l'equivalente. Tuttocciò potrà farsi
Anche dal suo Ajutante, sempre pero sotto la responsabilità di esso
Chiamatore.
2
Ne' polisini di mandati,
nelli quali ordinariamente la somma da riscuotersi è ignota
all'esibitore, per accertarsi della legittimità della persona che avrà
risposto, basterà d'interrogarla solamente del nome del Notajo che avrà
fatta l'autentica del girante, p, del giratario. secondo le
circostanze. Lo polize cifrate da' , Cassieri e vistate dal Pandettario
per prendersi in confidenza, si potranno consegnare alle parti medesime
che le hanno esibite.
3.° Prima di condurre nelle Casse le persone
chiamate, colle corrispondenti polize, dovrà il Chiamatore firmarle, e
registrarle sopra un Libretto, col nome dell'ultimo giratario. e colla
somma respettiva. Nelle Casse dovrà di bel nuovo chiamarle, ed esibito
al Cassiere il detto Libretto, li consegnerà le polize, e ne farà il
confronto col medesimo? riscotendo dal Cassiere la sua sottoscrizione
sul cennato Libretto, per documentare, che le polize siano state da
esso Chiamatole consegnate al Cassiere, e per mano legittima siano
dalla Ruota passate nelle Casse, Anche questa operazione potrà farla
per mezzo del suo Ajutante, restandone, però esso Chiamatore sempre
responsabile, ed obbligato a firmare di suo pugno il Libretto. Quindi
resta proibito al Chiamatore di consegnare polize passate in mano di
chicchesia
3
come del pari resta proibito
a' Cassieri di ricevere da altri, fuorché dalle mani dei Chiamatolo, o
suo Ajutante, e colla formalità descritta. Nascendovi controversie,
sarà responsabile il Cassiere, ed il Chiamatore di qualunque danno
possa risultare dalla controvenzione.
4.° Procurerà il Chiamatore
di distribuire le polize passate per Ruota fra i Cassieri in modo, che
uno non venga gravato più dell'altro. Laddove si accorga, che il
Cassiere a cui spetti la chiamata, fosse affollato per gl'introiti, per
cui non potesse prontamente soddisfare il pubblico, procurerà di farle
pagare da un altro meno affollato, e se ne ricorderà nelle chiamate
successive, ad oggetto di equilibrarsi per quanto è possibile la fatica
fra i Cassieri, non escluso il Cassiere Maggiore, e darsi al pubblico
il menomo incomodo possibile.
5.° Le polize, o fedi di Credito che
saranno state replicate da' Pandettarj, o dal Libro Maggiore, per
mancanza di adempimenti, saranno dal Chiamatore restituite alle parti,
chiamandole similmente con voce intelligibile, ed assicurandosi che la
poliza chiamata, appartenga realmente a colui, che ha risposto. Lo
stesso osserverà per le fedi di credito formate per giro di Ruota.
4
6.'°
In fine della giornata;, restando in possa del Chiamatore fedi nuove
per Banco, ovvero polize passate, e non riscosse dalle parti.» per non
essersi trovate presenti nel momento della chiamata, le dovrà il
Chiamatole consegnare in possa del Libro Maggiore, il quale ne darà
parte al Razionale, e questi, se lo crederà, a] Governo,
7.° Dovrà
il Chiamatore portare nella Revisione tutte le polize, o fedi di
Credito de' semestri precedenti, come anche i polisini per l'esazione
di Mandati pervenuti in detti semestri precedenti, acciò dal Revisore
vi ii possano fare i soliti certificati, potendo anche ciò fare per
mezzo del suo Ajutante. Il Revisore poi è obbligato di rispingere alla
Ruota per mezzo di un Sopranumerario di sua fiducia tali polize, fedi
di credito, e polisini, col suo certificato. Il Chiamatore, o suo
Ajutante, nel consegnarle in mani del Revisore prenderà nota del numero
delle medesime sulla prima poliza della filza di ciascun mazzo, onde
nella Revisione non se ne disperda alcuna.
8.° Finalmente il
Chiamatore è obbligato di eseguire tutto, e quanto dal Libro Maggiore,
li verrà imposto per servizio del Banco, e del pubblico.
ISTRUZIONI
Pel Notator in fede.
Art. I.
Questo
Ufficiale è il Capo dell'Officina di suo carico, e come tale è
responsabile dell'esattezza delle operazioni di tutta l'Officina, tanto
in rapporto al Banco, che al Pubblico. Quindi procurerà, che tutto
'venga regolato con prudenza, e buon ordine, e si evitino le
parzialità, onde non darsi motivo di doglianze:.a colore, che avendo
esibite le Madrifedi prima degli altri, hanno il dritto di essere prima
degli altri disbrigati.
2.° Egli riceverà dalle parti le Madrifedi
colle polize da notarsi.° è& esaminerà per quanto le circostanze
del servizio del pubblico lo comporteranno, se siano vere, e reali se
vi sia adulterazione di somme, e. se il Credito esistente. nelle
Madrifedi equivaglia al quantitativo delle polize esibite. Qualunque
difficoltà che si potesse scorgere, o nella realità della Madrefede, o
nelle viziature di partite d'introito, ed esito, dovrà il Notator in
fede dilucidarla col riscontro de' Libri Maggiori, o se sia necessario.
de Libri d'introito originali.
2
Risultando
dalle operazioni delle notate abbaglio in danno del Banco, o de'
particolari, è tenuto il~Notatore a soddisfarne de proprio l'importo,
assieme con tutti gli altri Ufficiali, che saranno concorsi
nell'abbaglio. ognuno per la parte che ci avrà avuta.
3.° Passerà
poi la Madrefede, e le polize esibite al suo Ajutante, il quale avendo
prima notate in esito le polize dietro la Madrefede, e summandone
l'importo, Assicuratosi che sia capiente nella somma del Credito
esistente sulla stessa, e fatta in piè di ciascuna polizza la citazione
della somma, e data della Madrefede, e dell'ultimo l'introito fatto in
essa, ed avvalorata colla sua firma, le restituirà al detto Notatane,
il quale intieramente di suo carattere ci farà la notata nella forma
consueta, colla sua sottoscrizione. Questa operazione
interessantissima, non potrà farsi da altri, che dal solo Notator in
fede; e ne' casi di suo fisico impedimento, al solo Governo è riserbata
la facoltà di sostituirvi altro Ufficiale, a sua soddisfazione,
precedente nomina che ne farà in iscritto lo stesso notatore in fede.
4.°
Notate in fede;le polite, si passeranno una colla Madrefede al
Registro, dal quale al Libro Maggiore delle notate, e da questo
adempite vi si farà apporre
3
il bollo dal
soprannumero assistente in detta Officina, e si consegneranno alla
parte. Questo bollo, e l'altro indicante: Esito: che si appone in ogni
fede di Credito, allorché diventa Madrefede, saranno gelosamente
custoditi dal Notator in fede, il quale non permetterà che restino in
possa d'altri, e senza la sua presenza non permetta neppure agli
Ajutanti di farne uso. 5.? Dovendosi notare in lede Mandati, o sia
disposizione che talune Amministrazioni, o Stabilimenti pubblici fanno
con una sola poliza di varie summe a beneficio di più, e molte persone,
è obbligato il Notator in fede di farne precedere la summatura da uno
de' suoi Ajutanti, o da altro impiegato nella sua Officina, che le
circostanze dal momento faranno stare meno occupato, per rilevare se
tutte le somme parziali compongono per appunto la totalità della somma
asserita nel Mandato. Rilevandovi abbaglio in più, o in meno, lo farà
corriggere dalla parte ed essendo uniforme, certificata che sarà tale
conformità, dalla persona che lo avrà sommalo in piè dello stesso
Mandato, allora potrà il Notator in fede notarlo nelle solite forme.
6.°
Ne' mandati di liberazione, ed altre simili scritture nelle quali fu
d'uopo, avrà cura di farvi precedere la solita partita della Pandetta,
e sotto la medesima farà la sua notata.
4
7.°Accade
delle volte, che dopo essere stata notata in fede una poliza, il
disponente chiede di stornarsi, e sostituirvene un' altra di simil
somma pagabile alla stessa persona, con espressioni differenti da
quelle contenute nella prima poliza. In tal caso,r accorgendosi il
notator in fede che la prima poliza essendo tuttavia in mani del
disponente (del che farà pruova l'esibizione della Madrefede originale
) non sia passata ancor nel dominio del girante, può, lacerando la
notata di questa, sostituirvi l'altra, facendo far lo stesso dal suo
Ajutante, e dal Libro Maggiore delle notate. Se poi la nuova poliza che
si chiede sostituire fosse di somma diversa, o pagabile ad altra
persona diversa dalla prima, allora lo storno non potrà eseguirsi. Le
polize poi notate a beneficio della Regia Corte, del Tesoro', 0 altre
Amministrazioni, e dipendenze fiscali, non potranno a patto alcuno
stornarsi senza l'autorizzazione del Governo, sotto le pene stabilite
dai regolamenti dal Banco.
8.° Dovrà dare la pleggeria di duc. 2000.
ISTRUZIONI
Per l'Ajutante de Notator in fede.
Art. I.
Deve nel suo impiego dipendere dalla direzione, è dagli ordini del suo Principale.
2.°
Deve addebitare nelle Madrifedi le polize denotarsi, nel modo consueto,
apponendo prima la giornata corrente, poi il cognome della persona, cui
la poliza è pagabile, e poi la somma, prima in lettere, 'e poi in abaco
in collettiva. Tutte le polize così addebitate, le dovrà sommare, per
vedere se la totalità corrisponde al credito esistente sulla Madrefede
e nel caso ch'eccedesse, dovrà ritenere una, o due polize, quante
corrispondono al quantitativo dell'eccesso, e far notare soltanto
quelle che sono capienti nella somma del credito. La sommatura che farà
delle polize notate comprenderà benanché le altre che saranno state
notate antecedentemente, se ve ne sieno.
3.° Assicuratosi che le
polize da notarsi corrispondono al credito, passerà a notare in piè di
ciascuna di esse la somma della Madrefede, colla sua data, e la somma
dell'ultimo introito fatto in essa, e soscriverà questo notamento,
giusta il solito.
4
In queste operazioni
esaminerà, se nella Madrefede vi siano state fatte rasure, o viziature
tanto negl'introiti, che negli esiti, e rilevandone, farà verificarle
col Libro Maggiore delle notate fedi. Nel caso che vi si ravvisassero
delle frodi, ne avvertirà il Notator in fede, per darsene avviso al
Governo, per le providenze convenienti.
4.° Qualora la Madrefede
sia nuova, ed in quel punto divenuta tale, da semplice fede di Credito
ch'era prima di addebitarvi le polize, vi apporrà il bollo dittante:
Esito, con tirare due linee trasversali sul sugello della fede
medesima, onde rendersi visibile a primo aspetto, che quella fede sia
divenuta Madre.
5.° Addebitate che avrà le polize nella Madrefede,
ed in piè di ciascuna di esse notata la somma, e la data della
Madrefede, e dell'ultimo introito, passerà l'una, e le altre al suo
principale, per fare alle polize la notata locché adempito, passerà una
colla Madrefede al Registro.
6.° Non esclusa la responsabilità del
Notator in fede di soddisfare de proprio qualunque danno risultasse al
Banco, ed a' particolari, sarà tenuto egualmente l'Ajutante
d'indennizzarlo, qualora fosse stato cagionato per suo errore nella
sommatura dell'esito, o dell'introito della Madrefede.
5
7.°
Prima di addebitarsi li Mandati, che con una sola poliza dispongono
più, e diversi pagamenti, è obbligato l'ajutante che sarà destinato dal
Notator in fede, di risummarli, ed assicurare se le somme parziali
formano la totalità della somma espressa nel mandato nel qual caso si
sottoscriverà sotto l'anzidetta totalità. Rilevandovi poi degli errori
in più, o in meno dovrà, restituirlo alla parte per farlo accomodare.
ISTRUZIONI
Per lo Libro Maggiore delle notate fedi.
Art. I.
Il
Libro Maggiore delle notate fedi è obbligato di tenere sempre sommali
tutt'i Conti del suo Libro tanto nel Dare, che nell'Avere, onde nelle
nuove scritturazioni di polize possa a colpo d'occhio rilevare se le
disposizioni fatte siano corrispondenti alla resta di Credito in
ciascun Conto.
2. Nello scritturare le polize di esito laddove
scorgesse essere la somma disposta maggiore dell'Avere, dovrà
immantinenti avvisarne il Notator in fede per farli trattenere quel
quantitativo di polize che corrisponde all'eccesso. Se per un semplice
abbaglio qualche conto riuscisse in debito, ne resta responsabile il
Libro Maggiore suddetto non esclusa la responsabilità del Notator in
fede, e de' suoi Ajutanti. Gli errori poi cagionati da oscitanza,
ovvero da malizia, si tirano dietro la sospenzione, la privazione
dell'impiego, e 'l gastigo stabilito dalla legge.
3. Presentandosi
una Madrefede con polize da notarsi sopra un introito fatto in quella
stessa giornata nella Cassa, è obbligato il Libro delle notate-fedi di
caricare
2
l'introito suddetto da sopra la
Madrefede, qualora pero vegga apposto il bolletto tanto della Cassa
ch'è stato fatto l'introito, quanto della Ruota, a fronte della partita
d'introito, e la firma del Cassiere; e coll'obbligo di riscontrare il
giorno seguente li suddetti introiti coi Libri originali di Cassa, e di
Ruota, per evitarsi gli abbagli, e forse anche le frodi che l'altrui
malizia potrebbe fare sulla Madrefede.
4.° Dopo di aver caricato
l'introito sul Conto corrispondente alla Madrefede, passerà a
descrivervi a debito le polize notate, e di già dal Registro
scritturate, colla distinzione della giornata corrente, del Cognome
della persona cui vanno pagatali, e colla somma, nel modo solito, e
consueto, come le verranno dettate dall'Ajutante, il quale in ogni
poliza, immediatamente sotto la. firma del Notator in fede, apporrà la
lettera indicativa del Libro, e il foglio corrispondente al medesimo.
Immediatamente il Libro Maggiore suddetto si riceverà dette polize
dalle mani dell'Ajutante, e sotto l'additato foglio apporrà la sua
firma, avendo cura di confrontare ciascuna poliza nell'atto della
firma, col suo Libro. Dopo tal firma si farà un confronto delle partite
addebitate sulla Madre fede col Libro Maggior», mediante la chiamata
che ne farà il detto suo Ajutante. Assicuratosi che non vi sia errore,
3
consegnerà la polize, e la Madrefede alla parte.
5.°
Non scritturerà alcun Mandato, cioè le disposizioni che i luoghi
morali, le Amministrazioni, i pubblici stabilimenti ec. fanno con una
poliza di diverse somme a beneficio di più persone, se non sarà stato
riseminato, e certificato dall'Ajutante del Notator in fede di non
esservi errore.
6.° Nel fine del negoziato delle Casse in ciascuna
giornata, è obbligato di prendere da' Cassieri i Libri d'introito
originali delle notate-fedi, e di caricare a Credito di ciascun Conto
le somme. che ivi troverà descritte, colla scorta de' fogli che sotto
la marca di ciascuna partita vi avrà apposto il suo Ajutante, rilevate
dalla Pandetta. Non dovrà accreditare soltanto quelle partite
introitate nelle Madrifedi sulle quali vi si sono notate polke in
esito, ma tutte senza distinzione alcuna, o vi si sia. fatto esito,.o
no. Dovrà similmente in margine di ogni partita indicare il cognome del
Cassiere, nella cui Cassa saranno tal'introiti seguiti.
7.°
Subitocché una fede di Credito diventa Madrefede, deve procurare il
Libro Maggiore di scritturarla sopra i primi fogli bianchi che ha nel
suo Libro, e dal suo Ajutante far apporre sullo Scudo della medesima la
lettera indicativa del suo Libro, e il foglio corrispondente
4
e
passando quel Conto ad altro foglio nello stesso Libro, dopo aver
occupato l'intiero primo foglio. dovrà similmente notarlo sulla
Madrefede accanto al primo, e così in appresso, tanto nello stesso
semestre, quanto ne' semestri seguenti, ne' quali la parte si servisse
della stessa Madrefede.
8.° Nello stesso caso, che una fede di
Credito diventa Madrefede, deve riscontrarla nel modo indicato
nell'Articolo 3. per le partite a credito, e vi dovrà far apporre
similmente sulla marca il segno M. F., indicante, che quella fede sia
divenuta Madrefede.
9° Gl'introiti che si accreditano nelle
Madrifedi dal Libro Maggiore per giro di Banco, saranno accreditati dal
Libro delle notate-fedi da sopra la Madrefede medesima,
coll'indicazione del Cognome della persona dalla quale pervengono, e
nel riscontro che ne farà col Libro dv introito di Banco, farà dal suo
Ajutante sotto la marca di ciascuna partita apporre il foglio
corrispondente al Conto, nel quale li avrà caricati sul suo Libro se
pure tal foglio non vi sia stato posto dal Libro Maggiore,
10. Le
polize notate-fedi, non escluse quelle di Cassa, non potranno
addebitarsi sul Libro Maggiore degli apodissarj, se prima non saranno
state spese, ossia discaricate dal Libro delle notate fedi, il quale è
tenuto apporre in margine di ciascuna di esse
5
sul
suo Libro la giornata corrente, e fare sulla polizza il suo visto
buono, che consiste nell'apporvi similmente la giornata corrente (che
vi sarà notata dal suo Ajutante in atto che li chiama), e la sua
sottoscrizione. Se coll'appuramento della scrittura in Revisione si
rilevassero delle polizze passate per Ruota, e non spese nel Libro
delle Notate, il Libro Maggiore di Ruota, o il suo Ajutante, ne verrà
castigato, ma se vi sia sulla poliza originale il visto buono del Libro
delle notate, senza la spesa corrispondente sul suo Libro, ne verrà
castigato egli severamente.
11. Ogni novello Conto aperto sul
Libro delle notate, avrà cura il Libro Maggiore delle notate fedi di
farlo assentare sulla Pandetta col foglio corrispondente. E passando un
Conto in altro foglio. procuri egualmente di farlo nella Pandetta
descrivere.
12. Nel sequestarsi qualche fede di Credito, deve
prima il Libro Maggiore delle notate diligenziare il suo Libro, per
osservare, se quella fosse divenuta fede Madre, e rilevando che no,
deve attestarlo con suo Certificato in piè del sequestro, e prendersene
mutamento sopra un registro che avrà a tal uopo, per evitarsi che la
fede sequestrata possa in seguito fraudolentemente convertirsi in
Madrefede.
6
13. Qualora proprietario di una
Madrefede volesse, servirsi del residuo di Credito, che resta sulla
medesima, non già con addebitarvi un nuovo polisino, ma con esibire la
stessa Madrefede, deve il Libro Maggiore delle Notate confrontarla
tanto negl'introiti, che negli esiti, col suo Libro, e certificare nel
fine della stessa Madrefede in lettere, ed in abaco la somma residuale
onde di tal residuo potersi dar debito sul Libro Maggiore degli
Apodissarj, dopoché il Libro delle notate-fedi avrà lo stesso avvanzo
addebitato, e discaricato sul suo Libro, e saldato il Conto.
14.
Spendendosi polizza notata, o resto di Madrefede formala ne' semestri
precedenti, dovrà il Libro Maggiore delle notate respingerle in
Revisione, onde dal Revisore si facciano sulli Libri, sulla polizza, o
sulla Madrefede le stesse operazioni dette di sopra.
15. Non potrà
estrarre il Libro Maggiore delle notate-fedi bilancio di Madrjfede,
senza l'espresso ordine in scriptis del Governo del Banco.
16.
Spendendosi polizza dispersa a pleggeria, è obbligato il Libro Maggiore
delle notate-fedi di assentale il solito avvertimento, tanto sul Libro,
ove la polizza fu notata, che in quello, ove si spende, onde comparendo
l'originale non se le dia sfogo alcuno giusta l'antico.
17. Darà al Banco la cauzione di duc. 500.
ISTRUZIONI
Per l'Ajutante del Libro Maggiore
delle notate fedi.
Art. I.
In
tutte le operazioni del suo principale, egli è obbligato di ajutarlo, e
disempegnare quanto dal medesimo, relativamente al servizio del Banco,
li verrà ordinato.
2.° La Pandetta del Libro, sarà uno de' suoi principali doveri.
3.°
Un mese prima dello Spoglio di ogni semestre, è obbligato di prendere
la Pandetta nuova, e colla scorta della vecchia regolare la
ripartizione di essa.
4.° Nel caricarsi gl'introiti de' Cassieri
delle notate-fedi, egli è obbligato di apporre i logli corrispondenti
al detto Libro Maggiore, sotto la marca di ciascuna partita, e
chiamarli fedelmente al medesimo: lo stesso per gl'introiti per Banco.
5.°
Nell'addebitarsi le polize d'esito sul Libro delle notate, egli è
obbligato di chiamarle al suo Principale, apponendo sopra ciascuna il
foglio e lettera corrispondente al detto Libro, sotto del quale, il suo
principale medesimo deve fare la sua firma.
2
Immediatamente
dopo deve fare il confronto delle polize suddette, con quelle che si
trovano già addebitate dal Notatore sulla Madrefede, per rilevarne
l'uniformità. Simile confronto farà benanche per le partite d'introito.
6.
Avrà cura il detto Ajutante di apporre sopra Io Scudo di ciascuna
Madrefede, dalla parte sinistra, il foglio. e la lettera corrispondente
al Libro Maggiore delle notate 5 facendo lo stesso ogni qual volta il
Conto di una Madrefede passa in altro foglio. o ne' semestri seguenti.
7.°
Nello spendersi sul Libro delle notate-fedi le polizze, dovrà a
ciascuna di esse apporre la giornata corrente, sotto la quale il suo
principale dovrà sottoscriversi.
8.° Dovrà fare quant'occorre per
la verifica, e correzione degli errori, che sul Libro Maggiore delle
notate-fedi saranno ritrovati, secondo le istruzioni.
ISTRUZIONI
Per lo Registro delle notate fedi.
Art. I.
Subitocchè
le polizze saranno state notate dal Notatore, ed addebitate in dorso
della madrefede, passeranno questa, e quelle al detto Uffiziale del
Registro. Sarà egli obbligato di aprire sul suo Libro la giornata
corrente, e descrivervi le polize notate, col metodo seguente. Il detto
Libro sarà foliato, ed in ogni pagina avrà due ripartimenti, quello a
destra destinato per l'introito, e quello a sinistra per l'esito. Nella
parte sinistra descriverà il nome in testa di chi è la madrefede. Nella
destra la data, e la somma della medesima, ed foglio e lettera
corrispondente al Libro Maggiore delle notate. Immediatamente sotto vi
descriverà l'ultimo introito fatto in detta Madrefede, colla sua data.
Passando poi alla sinistra vi descriverà da sopra la stessa madrefede
tutte le polize notate, una sotto l'altra.
2.° Confronterà poi'
ognuna 'delle. polize notate, col suo Registro formato come sopra, e
rilevatone l'uniformità, apporrà in piè di esse la parola: Registrato
fol........... sua firma, e le passerà una colla Madre lede al Libro
Maggiore delle notate per scritturarsi.
2
3.°
Qualora la fede madre allora sia divenuta tale, il Registro dipenderà
dal Libro Maggiore delle notate fedi, per sapere il foglio. nel quale
dovrà intavolarsi. Di questo Registro se ne farà poi la purgatura col
Libro Maggiore suddetto delle notate fedi come verrà dettagliato nelle
istruzioni per l'Officina della Revisione.
ISTRUZIONI
Per lo giornaletto d'esito delle notate fedi.
Art. I.
Tutte
le polize notate fedi, tutte le fedi divenute Madri col solo introito,
e da' proprietarj esatte per intiero, e tutte le reste di Madrifedi,
che si esitano da proprietarj medesimi coll'esibizione della stessa
Madrefede, dovranno. registrarsi sopra il detto Giornaletto.
2.°
Questo Libro sarà foliato. Egli, il cennato Ufficiale in ciascuna
giornata farà due divisioni, cioè prima scritturerà le polize di Gassa,
e poi, divise da queste, quelle di Banco. Si riceverà quelle di Cassa
dall'uffìziale Esito della medesima, ed aperta nel suo Libro la
giornata corrente, vi descriverà tutte le polize Madri' fedi, o resti
come sopra, una dopo l'altra, come le troverà sopra la filza, avendo
l'attenzione di distinguere uria Cassa dall'altra, ed apponendo a
ciascuna il numero d'ordine, cioè descriverà prima la lettera, ed il
foglio del Libro delle notate fedi, poi il nome, cognome del
disponente, la data della notata Fede, il cognome della persona cui va
pagabile, finalmente il foglio corrispondente al Libro Maggiore degli
Apodissarj, e la somma nella colonna in collettiva alla medesima
destinata.
2
3. Dopo la scrittura di Cassa
descriverà quella di Banco collo stesso ordine detto disopra. La detta
scrittura di Banco, una coi Mandati de' Corpi morali, de' Stabilimenti
pubblici ec. che sono di questa rubrica, se li consegneranno dal Libro
maggiore.
4.° Nelle Madrifedi nelle quali non vi sono state notate
polize, ma che vengono ad esitarsi per intiero, non essendovi epoca di
notata, vi descriverà la data, e somma della medesima, soggiungendo:
con altro introito notatovi, poi la persona cui va pagabile, ed il
dippiù come sopra.
5.° Finita la giornata di Cassa, apporrà il
detto giornalista la parola: fine della giornata tale.... per
dimostrare, che nella filza che ha scritturato non vi erano altre
polize notate-fedi da scritturarsi, ond'evitarsi che altri possa
soggiungercene per capriccio, o anche per frode. Similmente nella
Scrittura di Banco.
6° In tutte le polize che avrà registrate sul
suo Giornale, apporrà sul foglio corrispondente al Libro Maggiore, di
Ruota il segno: Registrata.....
ISTRUZIONI
Per lo Registro de' Mandati.
Art. I.
Il
Registro de' Mandati ha un triplice oggetto; il primo per aversi una
copia fedele de' medesimi in caso di dispersione degli originali. 2.°
Per essere il Banco sicuro, che tutte le somme parziali in esso
descritte sono uguali al totale disposto col mandato, ed addebitalo al
Luogo Morale, Amministrazione, ec. che lo ha spedito al Banco. 3.° Per
comodo della ripuntatura demandati medesimi nella Revisione.
2.°
Deve quindi detto Officiale di detto Registro riceversi, mediante
ricevuta che ne farà al Libro Maggiore, i mandati, a misura che saranno
stati caricati, e fedelmente trascriverli sul suo libro (il quale sarà
foliato ) sotto la giornata in cui sono stati passati sulli Libri
Maggiori, senza omettere la benché menoma cosa di ciò che contengono.
Finita la scritturazione ne farà la summatura, e trovando la totalità
d'accordo con quella addebitata all'Amministrazione che lo ha spedito,
2
ne farà Certificato in piè del medesimo con dire: Registrato fol................. e si sottoscriverà.
3.°
Nel caso di difformità, egli è obbligato di far corriggere l'abbaglio
da chi si conviene, avvertendone il Notator in fede, e 'l Libro
Maggiore, ed il Razionale del Banco, i quali avranno cura di far
rimborsare il Banco dell'abbaglio in più, o restituire
all'Amministrazione suddetta il meno 5 e nel tempo stesso prendere gli
espedienti che saranno convenienti contro gli Ajutanti del Notator in
fede, che omisero la sommatura, o la fecero malamente, prima di
notars'in fede. Mancando l'Officiale del Registro a questa parte
essenziale di suo dovere, sarà responsabile al Banco per la parte che
lo riguarda.
4.° In ogni mese è obbligato di passare al Revisore i
Mandati Originali da esso lui scritturati, e ne farà prender notamento
dal medesimo sul Registro che conserva tal uopo.
5.° Nel frattempo
che i mandati sono in suo potere potrà estrarne le copie di partite che
verranno richieste; e dopo di averne firmato il certificato d'estratto,
le dirigerà prima al Revisore, che anche vi apporrà la sua firma per
indicare che ne ha preso ragione, ed indi al Razionale per esiggere i
soliti dritti, ed apporv'il suggello.
3
6.°
Nel caso di dovers'i Mandati originali esaminare dagli Ufficiali del
Libro Maggiore, o altri, dovrà farlo.° fare in sua presenza, e sarà
responsabile di qualunque alterazione che potesse farvisi per sua
negligenza: dovrà pero passare al Revisore il suo Libro appena che avrà
terminato di trascrivervi i Mandati, per farne seguire immediatamente
la puntatura su i Libri di Ruota.
7.° Non passerà alcuna viziatura
ne' mandati sì nelle somme, che ne' nomi, e cognomi, o altra parte
essenziale, se tali viziature non siano state replicate marginalmente
da' Razionali, o altri Contabili delle Amministrazioni, che li hanno
spediti.
8.° Nel consegnare in fine di ciascun semestre il suo
Registro compito al Revisore, baderà che costui ne prenda notamento sul
Registro medesimo.
ISTRUZIONI
Per i Cassieri.
Art. I.
Le
operazioni de' Cassieri essendo elementari di tutte le altre del Banco,
richieggono in conseguenza la maggio. esattezza possibile, e per avere
immediato rapporto col Pubblico, esiggono dalla parte del Cassiere una
somma integrità, ed onoratezza, ed una maniera avvenente, cortese, ed
obbligante verso il pubblico medesimo. La condotta contraria non sarà
affatto tollerabile.
2.° Egli è responsabile di tutte le
operazioni de' suoi Ajutanti, sian per malizia, per negligenza, o per
semplice abbaglio. Gli Ajutanti dovranno eseguire quanto li verrà
ordinato dal Cassiere.
3.° I Libri d'Introito de' Cassieri saranno foliati.
4.°
I Cassieri dovranno scrivere di proprio pugno i Libri d'Introito,
descrivendovi le partite colla possibile chiarezza, per evitare
l'abbagli, che non di rado incorrono sulla Pandetta, e sulli Libri
Maggiori per la loro negligenza, e cattivo carattere. In caso di
necessità saranno dispensati di scrivere gl'Introiti di proprio pugno,
precedente appuntamento del Governo:
2
benvero
però dovranno firmare detti Libri pagina per pagina facendone la
sommatura in fine di ogni pagina di lor carattere, e restandone sempre
essi responsabili.
5.° Egli dovrà passare tutte le polize allo
Squarcio, il quale ne descriverà la natura degl'Introiti sul suo Libro
con tutta distinzione, e chiarezza, indicando le qualità del contante,
e facendo distinguere le polizze colla solita indicazione. Potranno i
Cassieri assentarsi sopra un loro Squarcetto particolare le somme
assentate sul Libro Squarcio della Cassa, per evitare al possibile gli
errori, e trovarsi d'accordo col medesimo. Dietro ciascuna polizza
assentata sullo Squarcio sarà apposto il foglio corrispondente allo
Squarcio suddetto, e propriamente vicino la firma di colui dal quale si
sarà presa in confidenza, e se sia polizza di Ruota, accosto alla
pagata del Pandettario. Colla scorta di questo foglio si avrà in ogni
tempo avvenire una certezza della vera poliza assentata sullo Squarcio.
6.°
Dal Libro Squarcio egli passerà a descrivere gl'Introiti sulli suoi
Libri d'Introito a misura che saranno seguiti. In uno vi noterà quelli
destinati a farsene fedi di Credito, e nell'altro gl'Introiti notati
nelle Madrifedi, e gl'Introiti sciolti.
3
7.° Nel
descrivere i primi, quante volte di un introito si richiedessero molte
fedi, egli è obbligato di segnare sotto la partita in Collettiva il
numero, e la somma di ciascuna fede, e sommarle per indicare, che il
totale corrisponde esattamente alla partita dell'Introito già scritta.
8.°
Per gl'Introiti notati dopo averne descritta la partita, giusta la
rubrica delle Madrifedi, senz'abbreviatura alcuna, egli è obbligato di
notare immediatamente sotto di essa la somma, la data la lettera, ed il
foglio della Madrefede, per regolamento del Libro Maggiore delle notate.
9.° Gl'Introiti sciolti saranno dalli Cassieri distinti col solito segno marginale.
10.
Subitocchè avrà assentate sopra l'Introito di fedi alquante partite, lo
farà passare per mezzo del Sopranumerario che assiste nella Cassa, al
Fedista, dal quale, formate. le fedi di Credito e munite di suggello,
li saranno riportate dallo stesso Sopranumerario ed il Cassiere dopo
averne fatto il confronto collo Squarcio, e collo stesso Libro
d'introito, accertata la somma. in iscritto, e firmatele col suo
Cognome, le consegnerà alle parti.
11. Negli introiti di contante
non dovrà ricevere monete rasate, o diminuite, e ricevendole resteranno
per conto suo. Per le false, dopo essere state riconosciute tali
4
dal
pesatore delle monete, è obbligato il Cassiere di farle tagliare, e
ritenendone la metà per un attestato di tal falsità, avvolta in una
carta, sulla quale scriverà il nome dell'esibitore, consegnerà l'altra
metà allo stesso esibitore.
12. E' proibito al Cassiere
d'introitare, o sia pignorare monete estere, sì d'oro, che d'argento,
all'infuori di quelle, il di cui corso in questa piazza sia stato
autorizzato dal Sovrano. In generale sopra quest'articolo i Cassieri
dovranno regolarsi sempre colle disposizioni, che a seconda delle
circostanze stimerà dare il Governo.
13. Per gl'Introiti da
notarsi nelle' Madrifedi, i Cassieri avranno un bolletto per segnarne
le partite sulle Madrifedi medesime, dopo 'averli accreditati, ed
avvalorati colla loro firma.
14. Finito il negoziato della Cassa,
suddetti due Libri d'introito saranno in ogni giorno confrontati collo
Squarcio, e sommati. La totalità degl'introiti notati, dopo essere
stata dal Cassiere cerziorata in lettere, ed in abaco, colla sua firma,
sarà riportata sotto quella di fedi, colla quale unita, formerà
l'intiero ammontare dell'introito di quella giornata. Questa seconda
totalità, dovrà similmente essere cerziorata dal Cassiere in lettere,
5
coll'aggiunzione della sua firma, per potersi poi scritturare sul Libro Maggiore a debito del Cassiere.
15.
Tutte le polize che ài prenderanno in confidenza, è obbligato il
Cassiere prima di cifrarle per far conoscere al Pandettario ch'esso le
riceve in confidenza, e consegnandole alle stesse Parti, le riceverà
poi vistate dal Pandettario. ed allora sarà obbligato di bollarle
immediatamente, in presenza di coloro che l'esibiscono, col bollo
rosso, o prima, o nell'atto di assentarsi sul Libro Squarcio, e di
apponervi la giornata corrente. Il bollo rosso sarà situato nelle fedi
sotto lo Scudo, e nelle polizze accosto, o sotto la notata, e la data
sotto la. firma dell'ultimo giratario. Lo stesso bollo apporrà benanche
sulle polize di Ruota.
16, Essendo il Libro Squarcio destinato a
tramandare all'avvenire le più minute circostanze che hanno avuto luogo
in tutte le operazioni giornaliere della Cassa, ne deriva la necessità
di annotarvi benanche le polize pagate pel intiero tanto in confidenza,
quando dopo il giro di Ruota. Basterà allora di notare — polizza o
polizza passata duc. tot. — e si soggiungerà al di sotto — Contanti a
N. N., cioè alla persona, cui dal Cassiere saranno stati consegnati.
Similmente volendosene di una polizza passata per Ruota fare introito
in tutto, o in parte,
6
avrà cura il Cassiere di farvi assentale — polizza passata.
17.
In fine di ogni giornata è obbligato il. Cassiere di confrontare tutte
le polizze prese in confidenza collo Squarcio, e farne dal
Sopranumerario assistente prender registro sullo Squarcio detto de'
mazzi di Cassa, soltanto per somme, con rilevare il numero, e il
quantitativo di ogni mazzo. Li stessi mazzi infilzati ognuno ne' soliti
laccetti saranno immediatamente consegnati al Libro' Maggiore, dal
quale sarà fatta ricevuta del numero delle polizze di ciascuno di essi
in pio di detto Registro.
18. Passate le polize anzidette per
Ruota, e dal Libro Maggiore restituite al Cassiere, una colle altre che
forse saranno state respinte dalla stessa Ruota nell'andarsi a passare
su i respettivi Libri, il Cassiere per le polize di confidenza respinte
dalla Ruota dovrà al momento indennizzarne il Banco, e delle già
passate ne farà prender registro similmente per le sole somme sopra il
suo particolare libretto di esito, con unirvi le polizze di Ruota
passate nella stessa giornata corrente, per rilevare il totale
ammontare dell'esito fatto in quel giorno, e finalmente formatane la
filza corrispondente, la passerà all'Ufficiale dell'Esito, il quale
dopo d'averle scritturate
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sopra il detto suo
Libro, dovrà andare d'accordo coll'anzidetto particolare libretto di
esito del Cassiere. La totalità di quest'esito sarà quindi accreditata
al Conto del Cassiere sul Libro Maggiore degli Apodissarj.
19.
Delle polizze prese in Confidenza, il Cassiere né sarà sempre
responsabile, e di qualunque accidente cui fossero soggette dovrà
risponderne, non dovendone il Banco risentire alcun danno.
20.
Nello scrivere i Libri d'introiti dev'evitare le cassature, e rasure.
Incorrendo in qualch'errore, dopo averlo accomodato con chiarezza,
dovrà replicare le parole accomodate, in margine, o sotto la partita,
sottoscriversi, e farlo vistare dal Razionale.
21. Non potrà il
Cassiere ricevere in confidenza polisini di mandati, o fedi di Credito,
e polizze di denaro condizionato, e vincolato. La controvenzione sarà
punita severamente.
22. Non potrà ricevere le polizze passate per
Ruota,' che dalle mani del suo Chiamatore, sul di cui Libretto
contenente il notamento di tali polizze, egli è obbligato di
sottoscriversi dopo averle ricevute, e dopo che in sua presenza saranno
state chiamate di bel nuovo le persone cui appartengono.
8
23.
Prima di pagaie le anzidette polizze di Ruota, badi attentamente se
sono compite di tutte le formalità richieste dalle leggi del Banco, con
i corrispondenti visti buoni del Libro Maggiore, pagate del Pandettario
e firme del Chiamatore Prima di pagare, dovrà chiamare ad alta voce il
nome, e cognome dell'ultimo giratario. e da lui saper la somma della
sua polizza, o fede di Credito, ed avvertirà di tirare la solita linea
sopra lo Scudo, o sopra la notata, compresa la girata, ed apporvi il
bollo rosso...
24. Dal punto che le polizze passate per Ruota
perverranno in mani del Cassiere, non permetterà, che tornino
novellamente, anche per momenti, in mano de' particolari, i quali
potrebbero nelle girale farvi delle viziature., aggiunzioni ec.
25.
Nel presentarseli dall'Uffiziale Esito di Cassa il Certificato della
totalità dell'esito di ciascuna giornata, è obbligato il Cassiere. di
unire la sua firma a quella del cennato Uffiziale Esito, onde farsene
l'uso prescritto nelle di costui istruzioni.
26. Tutte le fedi che
tra i Cassieri si faranno per comodo del negoziato delle respettive
Casse, dovranno portare la caratteristica di. Cassiere unita al nome, e
cognome, onde non potersene far altro uso nel Commercio.
9
27. Il Cassiere Maggiore dovrà dare la cauzione di duc. 5000, e gli altri Cassieri di duc. 2000.
Dal
solo Cassiere Maggiore s'immetterà il denaro nel Tesoro, ed a lui si
consegnerà, allorché se ne farà l'estrazione. Se il denaro sarà
maggiore del bisogno nelle altre Casse, passerà nella Cassa Maggiore,
dalla quale si faranno le corrispondenti fedi di Credito agli altri
Cassieri per loro discarico e quindi dal Cassiere Maggiore se ne farà
l'immissione nel Tesoro. Il discarico si farà per giro di Banco con un
bollettino del Governo, il quale nella stessa giornata sarà scritturato
sul Libro Maggiore a debito del Tesoro, ed a credito della sua Cassa e
vice versa si praticherà con simile bollettino allorché si faranno
estrazioni.
Una delle tre chiavi del Tesoro sarà custodita dal
Cassiere Maggiore, giacché egli resta sempre responsabile della
quantità, e qualità del denaro che in esso per mezzo suo vi sarà stato
introdotto.
ISTRUZIONI
Per l'Uffiziale Squarcio di Cassa.
Art. I.
Il
Libra Squarcio di Cassa sarà foliato. Esso, oltre di essere un fiscale
del Cassiere, dimostra tutte le operazioni della Cassa, e delle
circostanze che le accompagnano. L'Uffiziale che ne ha l'incarico;
bisogna essere accorto, attivo, esporto nell'arte de' conti, e
che non lasci sfuggire alla sua attenzione tutte le operazioni del
Cassiere, e del suo Ajutante, ad oggetto di prenderne ragione sullo
Squarcio.
2.° Lo squarcio sarà in ogni pagina diviso in otto
colonne. Le prime quattro dimostreranno la natura de' valori
introitati. Le altre quattro le disposizioni, che di esse. si faranno.
3.°
L'Uffiziale, dunque, ch'eserciterà questa carica deve assentare nella
prima colonna l'intestazione degl'introiti: nella seconda i cognomi
degli avventori, nella terza, e quarta i valori immessi, indicando
nella terza que' derivanti da polize, e nella quarta gli altri
derivanti da contanti.
2
Nella 5.a e 6.a le
disposizioni fatte, indicando nella 5.a le fedi date fuori, e nella 6.a
le notate di accredito fatte sotto le Madrifedi: nella 7.a il contante
ritirato: e nell'8.a finalmente descriverà tutte quelle
operazioni, che dimostrano la natura degli effetti dati fuori dal
Banco, cioè se gl'introiti sono stati accreditati sotto le Madrefedi,
dovrà indicare la somma di essa, e l'epoca della sua formazione: se
l'accredito sia stato in dorso di polizino dovrà dire polizino: e se
siansi. formate più fedi, dovrà indicarne le rispettive somme.
in:collettiva.
4.° In fine della giornata dovrà sommare le
rispettive colonne, e formare nello stesso Squarcio, in piè di detta
giornata la resta del Cassiere, rapportando quella del giorno
precedente, l'importo delle fedi di credito date fuori nella giornata
corrente, e quello accreditato in Madrefede, che dovranno esattamente
corrispondere cogl'introiti del Cassiere; le quali partite gommate
insieme formano il risultato d'introito, dal quale dedottone l'esito
fatto nella stessa giornata, risulterà l'effettivo debito del Cassiere.
5.°
Nell'atto che lo Squarcio chiamerà al Cassiere le somme introitate per
descriverle sul suo libro d'introito, a misura che in esso si
descriveranno, lo Squarcio farà il solito segno sulla partita
Corrispondente nel proprio libro, per indicare che quella
3
tale partita sia stata già passata sul libro d'introito.
6.°
Formale che saranno le fedi di credito, lo Squarcio di unita col
Cassiere ne farà il confronto col cennato suo libro e vedutane
l'uniformità, apporrà in margine della partita il segno — F —. Allorché
poi gl'introiti notati saranno stati dal Cassiere accreditati di
proprio pugno nella corrispondente Madrefede, egli è obbligato di fare
similmente il solito segno indicante di essersi questa operazione di
già eseguita, e di farsi esibire dal Cassiere la Madrefede per
confrontare se la somma accreditata è uniforme al suo Squarcio, ed in
caso di abbaglio farlo sul fatto corriggere.
7.° Nell'assentarsi
sullo Squarcio le polize in confidenza, si avrà cura di notarvisi il
foglio. sul quale sarà seguito tale assiento e questo si farà o dal
Cassiere, o dal suo Ajutante, o dallo Squarcio medesimo, come potrà
riuscire, accosto la firma della persona, dalla quale si sarà presa in
confidenza; e nel le polize di Ruota sotto la pagata del Pandettaro.
8.°
Avverta lo Squarcio a non far pagare dal Cassiere veruna poliza senza
esser stata prima assentata sullo Squarcio, e bullata, e che sia stata
egualmente vistata dal Pandettario.
4
9.° Nel
fine del negoziato della Casa è obbligato lo Squarcio, di confrontare
col Cassiere,. o. col suo Ajutante tutte le polize prese in confidenza
nella giornata, e fare sullo Squarcio nella marca di ogni partita il
solito segno trasversale.
10. Le cassature viziature, e rasure
restano assolutamente vietate sullo Squarcio, e qualora per accidente
s'incorresse in qualch'ertrore, dovrà l'Uffiziale suddetto tirare due
linee sulle partite errate, e notandovi sotto — vana per errore — ne
darà parte al Razionale, per farle accomodare in quel modo che si
conviene ed accomodate che saranno, dovranno esser vistate dallo stesso
Razionale.
11. L'Uffiziale dello Squarcio considerarsi sotto due
rapporti. Per rapporto al Cassiere, deve con attenzione badare a' di
lui interessi, e farlo avvertito nel caso, che il medesimo prendesse
qualche svista, sia nell'assiento delle polize, sia nella numerazione
della moneta. Per rapporto poi al Banco, egli deve considerare, ch'è il
Fiscale delle operazioni del Cassiere, ed in conseguenza deve badare
che tutto segua colla dovuta regolarità.
ISTRUZIONI
Per lo Registro d'introito di Cassa.
Art. I.
Cioè
l'Ufficio Esito di Cassa è un controllo de' Cassieri, relativo agli
esiti, così 'l Registro d'introito è istituito per essere controllo de'
Cassieri stessi per questo Ramo.
2.° Quindi caricatisi sulli Libri
di Ruota gl'introiti de' Cassieri a credito degli Apodissarj, e a
debito de' Cassieri medesimi, è obbligato questo Ufficiale di farne da
suddetti originali introiti il registro sopra il suo Libro, dimostrando
separatamente l'introitato di ciascuna Cassa.
3.° Questo Libro
dev'essere per intiero follato, ed in esso il detto Ufficiale
registrerà prima la giornata, e poi tutte le partite, tali quali le
troverà notate, sugl'introiti originali, notando in margine il foglio
corrispondente al Libro Maggiore degli Apodissarj, ed in prosieguo il
nome, e cognome del deponente, colla somma tirata in abbaco nella
collettiva destinatali. Descriveva prima l'Infinito di fedi, e tirata.
d'accordo coll'originale, passerà a descrivere quelli notati in fede,
collo stesso ordine,
2
e fattane la collettiva,
l'unirà a quello di fedi, e ne vedrà il totale, che dovrà corrispondere
esattamente a quello descritto sull'originale del Cassiere,
Coll'istesso ordine proseguirà il registro delle altre Casse, ed indi
ne formerà collettiva generale, rapportando in essa l'importo di
ciascuna Cassa. In caso di difformità, procurerà, che sia sul fatto
rettificato l'errore.
4.° Accertata la somma effettiva
dell'Introito, il detto Ufficiale ne formerà il corrispondente
certificato, uno per ciascuno de' Cassieri, che consegnerà. al
Razionale della Cassa, per farne uso nel conto delle reste delle Casse
5 e simile certificato darà al Libro Maggiore per regolare la Scrittura
di Ruota.
5.° Avvertirà, che negl'Introiti originali de' Cassieri
non vi siano rasure, e viziature ne' nomi, e cognomi, e nelle somme: e
se nel caso ve ne fossero, siano State replicate dal Cassiere stesso
nella margine con sua firma, e vistate dal Razionale del Banco.
ISTRUZIONI
Per lo fedista, e suo Ajutante.
Art. I.
Le
fedi bisognanti per il giornaliero consumo, saranno dal Razionale della
respettiva Cassa consegnate al Fedista, precedente ricevuta che glie ne
farà sopra un Registro destinato a tal uopo.
2.° A misura che li
perverranno dalle Casse o dalla Ruota del Banco, per mezzo de'
rispettivi Sopranumerarj, i Libri d'introiti di fedi, egli è obbligato
di formare le fedi di Credito, che da' medesimi rileverà, colla
possibile chiarezza, tanto ne' nomi, e cognomi, che nelle somme, e
nella data corrente, badando ad apporvi tutt'i distintivi, condizioni
ec., tali quali li troverà descritti sulli suddetti Libri d'introiti
originali. Quante volte di una partita introitata se ne richiedessero
più fedi, egli è obbligato di sommare l'importo di tali fedi parziali,
e rilevarese la totalità corrisponde a quella della partita introitata.
3.°
Subitocchè avrà formate le fedi dì Credito descritte nel Libro
d'introito, dovrà in margine di ogni partita sul Libro stesso fare il
segno F.»
2
indicante essersi quella fede di
già formata, e qualora di una partita se ne fossero formate più fedi,
avrà cura di apporre sulla marca della partita medesima il numero delle
fedi formatene. Non trascurerà di confrontare le fedi fatte col Libro
d'Introito, di unita col suo Ajutante.
4° Nell'atto che il Fedista
forma le fedi di Credito, il suo Ajutante ne prenderà notamento sopra
il suo registro, ricavandolo dallo stesso Libro d'Introito, col Nome,
Cognome, e somma in collettiva, ad oggetto di farsene il confronto
colle fedi originali, lo quali munite di suggello le invierà per mezzo
dell'istesso soprannumero alle Casse, ed alla Ruota, restando
espressamente ad esso Fedista proibito di consegnare le fedi, o il
Libro, in mano de' Particolari, dovendole assoluta mente consegnare al
suddetto Soprannumerario. Il Registro si prenderà dall'Introito ed il
confronto si farà Colle fedi Originali, ond'evitarsi gli errori, o
abbagli.
5.° Avvertirà il Fedista di;non: formare le fedi di
Credilo di quelle partite che sopra gl'introiti originali trovasse
viziate, accomodate,0 rasate, senzacché queste tali sconci siano
stati con chiarezza replicati dal Cassiere e muniti di firma del
medesimo, in margine, o sotto della partita.
3
6.°
Dovrà il Fedista segnare di proprio pugno il suo Cognome in ciascuna
fede di Credito nella sommità dalla parte destra, giusta il solito.
7.°
Non farà fede di Credito alcuna, prima di esibirseli il Libro
d'introito originale del Cassiere, e le formerà collo stess'ordine, con
cui le troverà registrate in detto Libro, senza distinzione di persona
alcuna, e facendo fedi anticipati, resterà sospeso dall'Impiego.
8.°
Incorrendo in qualche abbaglio. o di nome, o di summa, o altro, dovrà
rifarle, portando le prime abbagliate, per lacere ne' suoi conti, che
darà al Razionale.
9.° Darà Conto in ogni settimana al Razionale
suddetto delle fedi consumate, e di quelle remaste in suo potere. Il
consumo si rileverà cogl'introiti originali alla mano.
10. Il
numero delle fedi consumate in ciascuna giornata sarà dal Fedista
attestato sul Registro che ne conserva il Razionale del Banco in ogni
settimana, o sempre che lo stesso Razionale lo stima.
11. Finalmente il Fedista è obbligato di dare la cauzione di duc. 500.
ISTRUZIONI
Per l'Uffiziale Esito di Cassa.
Art. I.
L'istituzione
di questo ufficio ha un doppio oggetto: il primo è quello di essere il
controllo della Cassa relativamente alle partite d'esito da bonarsi al
Cassiere: il secondo è quello di aversi un Libro, nel quale
ordinatamente siano registrate queste partite, una dopo l'altra, come
si trovano nella filza originale, come più chiaramente si raccoglie da
quanto siegue.
2.° E. obbligato il detto Ufficiale di prendersi
dalle inani de' Cassieri in ciascuna giornata le filze di tutte le
polizze passate per Ruota colla loro numerazione, ed indicazione della
giornata, il Cognome del Cassiere, e la somma totale dell'importo delle
polizze contenute nella filza, appostavi dallo stesso Cassiere. Egli
farà ricevuta del numero delle polizze suddette in piè del Libretto
d'esito particolare del Cassiere.
3.° Per ogni Cassa avrà un Libro
separato, nel quale le scritturerà le filze col metodo seguente. Sulla
sommità di ogni pagina scriverà la giornata corrente, e poi principerà
a scritturare le polizze,
2
apponendo
nella margine del foglio corrispondente al Libro Maggiora, in prosieguo
il nome, e cognome del disponente, il solo cognome del giratario. ed
infine la somma in abaco tirata in collettiva.
4.° Compita la
scritturazione di tutte le polizze della filza suddetta col metodo
accennato, si farà la sommatura di ogni. pagina, te quali raccolte poi
tutte nell'ultima pagina, daranno la somma totale dell'esito di quella
giornata. Questa somma, confrontata col Libretto particolare del
Cassiere,. e trovala uniforme, sarà dall'anzidetto Ufficiale replicata
in Lettere accanto alla totalità suddetta scritta in abaco, e
costituirà la vera somma di esito da bonarsi a quel Cassiere, Sa nel
confronto vi si trovasse diversità, si dovrà col confronto di tutte le
polizze vedere chi de' duc. abbia errato, e coreggersi sul fatto
l'errore, colla intelligenza, e firma del Razionale.
5.° Della
totalità dell'esito di ciascuna giornata dovrà il detto. Ufficiale
formarne i certificati firmati da lui, e dal Cassiere, e consegnarne
uno al Razionale, e l'altro al Libro Maggiore, per dal primo
prendersene ragione sul Libro delle reste, e dal secondo scritturarsi
sul Libro Maggiore accredito del conto del Cassiere, cui spetta.
2
6.°
Nello scritturare le. polizze,. avvertirà l'Uffiziale anzidetto di
osservare se le..polizze tutte sieno adempite delli corrispondenti
visti buoni del Libro Maggiore, delle pagate del Pandettario. e di.
tutt'altro che richiede la partita, e 'l giro della scrittura del
Banco, e nel caso di ritrovarne alcuna mancante nelle necessarie
formalità, è obbligato di farla immantinenti adempire. Se l'adempimento
non potrà farsi sull'istante, (dovrà restituire al Cassiere la poliza,
(se sia polizza di Cassa, giacché essendo di Ruota non potrà questo
sistema adoprarsi) e rimettere nella. filza un polisino di egual somma,
che li consegnerà il Cassie? re d'introito sciolto, in piè del quale
egli annoterà, quel polisino essere per la polizza tale cui mancava il
tale adempimento.
7.° Occorrendo che dopo l'elasso di alquanti
giorni o di qualche mese coll'appurarsi de' conti, si dovesse qualche
polizza aumentare, o minorare, dovrà l'Ufficiale suddetto farla prima
osservare al Razionale, e al Libro Maggiore, istruendoli de' motivi di
tal. novità, e indi farne la rettifica sul suo Libro, e farla fare
sugli altri Libri correlativi del Banco. Dell'aumento, o della
minorazione dell'Esito di quella giornata dovrà farne i simili
certificati enunciati di sopra.
3
8.°
Egli è obbligato di tener registro delle giornate, che consegna a'
Sopranumerarj alunni che saran destinati a trascrivere le polize, onde
dopo di avere sul suo Libro d'Esito scritturata, e tirata d'accordo
ciascuna giornata, ne faccia a' medesimi la detta consegna, precedente
loro ricevuta in fine della giornata medesima sullo stesso Libro
d'esito.
9.° Venendo inchiesto di estrazione di partite dalle
polizze che sono in suo potere, potrà farlo nelle forme consuete,
dirigendole prima al Revisore che anche vi apporrà la sua firma per
indicare che ne ha presa ragione, ed indi al Razionale per
l'apposizione del suggello, e per l'esazione de' soliti dritti.
10.
Dividerà la fatiga della scritturazione di detto Libro d'Esito fra gli
Ajutanti che li saranno assegnati dal Banco, i quali dipenderanno dalle
sue disposizioni, e saranno sotto la sua responsabilità. La ricevuta
pero delle filze delle Casse, e li certificati sopradetti dovranno
farsi dal solo principale.
11. L'ufficiale Esito di Cassa è obbligato di dare la cauzione di duc. 1000.
ISTRUZIONI
Pel Revisore, e suoi Ajutanti.
Siccome
il Revisore co 'suoi Ajutanti han finora principiato le loro operazioni
dopo determinato il giro di un semestre di negoziato così devono ora,
per effetto del nuovo sistema, che tende a corriggere gli abbagli del
giorno, e rendere più spedito l'appuramento del bilancio, anticiparne
alcune nel corso dello stesso semestre.
Art. I.
Appena
dunque che sarà terminata la negoziazione del Banco deve subentrare
sulla Ruota la Revisione, puntando tutte le partite d'introito, e di
esito e risommare tutt'i conti, in cui vi è stato negoziato, per lo di
cui oggetto i Libri Maggiori di Ruota devono Sommare i conti apodissarj
dopo una decina di partite del loro negoziato, sia d'introito, sia di
esito per rendere così più spedita la risommatura.
2.° Fatta
questa puntatura, e risommatura giorno per giorno, trovandosi in fine
del semestre anticipata una si lunga operazione, non resta allora altro
a fare, se non il confronto del bilancione precedente,
rettificandone
2
le reste per indi passare alla formazione del bilancio.
3.°
Fra di tanto dev'esser cura del Revisore di ritirare mese per mese
dalle mani di coloro che avranno ricopiate nel giornale le polize di
Cassa, e di Banco le polize originali già trascritte nel giornale,
numerandole col riscontro del libro chiamato esito di cassa, per
rilevare se il di loro numero corrisponde esattamente col sudetto esito
di cassa, ed indi' di tal ricezione ne dovrà prender ragione su di un
registro, che a tal'uopo conserverà,
4.° L'istesso dovrà parimenti
fare per i mandati, ritirandoli dal giornalista in fine di ciascun
mese, con farne il confronto col libretto delle ricevute del Libro
Maggiore, e cosi rilevare l'uniformità del loro numero, delle somme, e
delle date,
5.° In fine del semestre poi dovrà il Revisore
ritirare dalle mani degli Officiali tutta la scrittura del Banco del
semestre precedente, prendendone distinto notamente sullo stesso suo
registro, onde mancando qualche libro possa ripeterlo da quello
Officiale, che dovea farne la consegna.
6.° Per quanto riguarda la
puntatura, comecché questa confluisce tanto alla sicurezza
degl'interessi del Banco, quanto a quella degl'Impiegati, la prima
operazione
3
dev'esser quella di puntare
sollecitamente i mandati, facendone il confronto col giornale di essi,
affin di correggere qualche svista presa nel caricarsi erroneamente
qualche partita: locché farà coll'intesa del Libro Maggiore e suoi
Ajutanti, e del Razionale del Banco.
7.° La puntatura di tutte le
partite d'introito fatto per cassa, ed accreditate ne' rispettivi conti
del Libro Maggiore dovrà farsi co' libri originali de' Cassieri. Per
gli altri introiti poi accreditati per giro di Ruota, dovrà farsi
cogl'introiti di Ruota, che conserva il Libro Maggiore.
8.° Le
partite d'esito poi dovranno puntarsi coll'esito di cassa, in cui
saranno descritte tali partite per decadenza di fogli. Nell'eseguirsi
le puntature suddette si deve avere l'avvertenza di puntare ne conti
de' Cassieri il loro dare, ed avere. La totalità de' mandati deve
similmente puntarsi a debito di quell'Amministrazione, Corpo Morale, o
altro Stabilimento che gli avrà spediti.
9.° Nel caso, che colla
puntatura si rinvengano delle partite errate, si dovranno queste
rettificare con partite di storno, senza praticarsi rasura alcuna,
accennando in ristretto la causale di detto storno.
10. Terminata
che sarà l'intera puntatura di tutte le partite d'introito, ed esito,
si devono rivedere colla massima diligenza per assicurarsi se tutte le
partite di ciascun conto siano state puntate.
4
11.
La risommatura de' conti deve farsi colla più accurata esattezza, per
evitarsi, qualche abbaglio che può facilmente in questa operazione
avvenire, e che portarebbe in seguito un ritardo all'appuramento della
scrittura, per cui sarà cura del Revisore di vigilare sull'esecuzione
di questa operazione.
12. Rettificate coll'anzidetto metodo tutte
le reste de' Creditori, e quelle de' conti debitori, cioè de' Cassieri,
Tesoro, pegni, ed altri, si passerà alla rettifica del bilancione,
dalla cui somma risulterà il totale credito di tutti gli Apodissarj, e
poste a fronte della totalità delle reste de' sudetti conti debitori,
dovrà esattamente bilanciare.
13. Tutte l'esposte operazioni saranno dirette dal Revisore, ed eseguite da' suoi Ajutanti.
14.
Se accade di non potersi nel corso del semestre passare qualche poliza
sulla Ruota dipendente dal semestre precedente per difetto della resta,
dovrà il Revisore co' suoi Ajutanti occuparsi colla possibile
sollecitudine a verificarla, dovendo spedirne una sua certificatoria al
Libro Maggiore di Ruota per l'esecuzione regolare, e per di lui cautela.
5
15.
I Libri Maggiori delle notate fedi avendo tutta la correlazione cogli
altri Libri Maggiori del Banco, devono similmente appurarsi dallo
stesso Revisore, e suoi Ajutanti, per lo di cui oggetto deve fare le
seguenti operazioni.
1.° Il confronto di tutte le reste di
credito, che dal libro del semestre antecedente appurato, sono passate
in quello da appurarsi, corriggendo quegli errori, che forse potrà
rinvenire.
2.° La puntatura di tutte le partite d'introito
cogl'introiti originali de' Cassieri, e di Ruota, cui succede la
revista delle partite spuntate,
3.° Il riscontro di tutte le nuove
Madrefedi formate nel semestre corrente, ed assentate sulli libri delle
notate-fedi colla scorta degli originali libri d'introito di Cassa, e
di Banco.
4.° La puntatura di tutte le polize notate in fede nel
corso del semestre corrente, col confronto che se ne farà col registro
del semestre medesimo.
5.° La puntatura delle polize spese nel corso del semestre, col confronto del giornale di esito delle notar te fedi.
6.°
La risommatura di tutt'i conti situati sulli libri delle notate fedi,
tanto nel Dare, che nell'Avere, e la correzione degli abbagli, che
s'incontrano.
6
16. Risultando conti
effettivamente debitori, tanto su libri Apodissarj, quanto su quelli
delle notate-fedi è obbligato il Revisore di farne un distinto rapporto
al Governo per gli espedienti da prendersi, per rimborsar re il Banco
delle somme, di cui è scoverto, o che derivano da abbaglio. o che
derivano da frodi, e ciò sotto la responsabilità del Revisore sudetto.
17.
A rendere spedito l'appuramento del bilancio de' Libri Maggiori
Apodissarj, si deve fare il confronto ira questi due Libri Maggiori
tanto degl'introiti, quanto delle partite di notate-fedi spese nel
corso del semestre, essendosi per lunga esperienza osservato, che
mediante tal confronto, si rettificano molti abbagli sugli anzidetti
Libri Maggiori Apodissarj.
18. Tutte le fedi di credito, o polize
formate ne' semestri precedenti, e che vengano ad esitarsi nel semestre
corrente, dovranno prima di passarsi sul Libro Maggiore, respingersi
nella Revisione, affin di verificarsi su i libri ove ebbero la loro
origine.
19. Per le fedi di credito, dopo essersene fatto il
riscontro, e trovate uniformi nelle somme, e nelle date, e verificata
similmente la loro esistenza, il Revisore, in quelli fra suoi Ajutanti
dal medesimo destinati, discaricheranno sul Libro Maggiore la sudetta
fede, notando a fronte di essa la giornata in cui si passa.
7
Sulla
stessa fede di credito. poi si farà il notamento di esser stata
discaricata colla solita dicitura Revisione fol.... firmata dal
Revisore, o da' suoi Ajutanti, che avrà egli incaricati.
20. Per
le polize d'introito sciolto, dopo essersi verificata la somma,
verranno discaricate sul Libro Maggiore nel modo di sopra indicato,
facendo su di esse le solite certificatone.
21. Le polize
notate-fedi dovranno similmente nella Revisione verificarsi, e
discaricarsi sulli libri delle notatefedi, dovendo il Revisore, o li
suoi Ajutanti dal medesimo destinali notarvi la giornata del discarico,
apponendo la sua firma, orde suoi Ajutanti incaricati.
22.
Riguardo poi all'esazione de' mandati pervenuti ne' semestri sistemino
in revisione, è obbligato il Revisore, o i suoi Ajutanti dal medesimo
destinati, verificarne il, credito, e trovatolo esistente, deve formare
in piè del polisino esibito la solita certificatoria indicando la
pervenienza, e somma esistente. Avvertirà che sia prima munito del
visto del Pandettario. e che sia disposto secondo la posizione del
Libro Maggiore, ed indi farà nel sudetto Libro Maggiore la
corrispondente menzione della certificatoria spedita, sia dell'intiera
resta, sia di una parte di essa.
23. I polizini de' mandati, le fedi di credito,
8
e
polize notate fedi da verificarsi nella Revisione saranno consegnate
numerate al Revisore, o a' suoi Ajutanti dal Chiamatore di Ruota.
Adempite che saranno, verranno restituite alla Ruota per mezzo di un
Soprannumerario destinato dal Revisore.
24. Sarà cura del Revisore
di far tenere la scrittura tutta del Banco ben ordinata, e custodita,
specialmente i Libri Maggiori, quali non permetterà che vengano da
altri osservati.
25. De' mandati, e polize originali dovrà
procurare, che se ne formino i volumi corrispondenti. Baderà prima, che
se ne faccia un riscontro esatto co' libri d'esito di cassa,
cogl'introiti di Ruota, e co' giornali de' mandati, per assicurarsi,
che non ne manchi alcuna, e farà con prudenza regolare la formazione
de' volumi, col dovuto ordine, e di una competente voluminosità.
26.
Procurerà, che le partite siano estratte con tutta la chiarezza, e
senza errori. Richiesto dell'estrazioni di bilanci del conto di
mandati, li farà estrarre nel modo consueto tali quali si rilevano da
Libri Maggiori. Qualunque partita, bilancio, o certificato, che darà
fuori l'invierà al Razionale per mezzo di un Sopranumerario. di unita
alle parti, per farvi apporrei il suggello, ed esiggere i dritti
stabiliti.
9
27. Non dovrà estrarre
bilancio del conto di fedi senza ordine del Governo, abbenchè il conto
pareggiasse. Potrà estrarre però quelli di madrifedi, previo permesso
del Segretario, o del Razionale.
28. Venendoli ordinato dal
Governo del Banco di certificar sull'esistenza di qualche fede di
credito, o poliza, ne farà l'attestato corrispondente, a tenore di ciò
che si osserva da' libri, che dovrà esaminare colla possibile
scrupolosità e nel tempo stesso nel conto ove appartiene la poliza, o
fede di Credito farà annotare la menzione di essersene formato il
certificato nel giorno tale ad istanza di N. N.. Per le polize notate
la menzione dovrà farsi benanché sul Libro Maggiore delle notate.
29.
Siccome tra gli Ajutanti del Revisore ve n'è uno, che non ha carico di
appuramento di Libro Maggiore, così restando scevro di puntatura, sarà
questo addetto, insieme co' Sopranumerari, al servizio del Pubblico
nelle diligenze, estrazione delle partite da' giornali, riordinazione
della scrittura del Banco, ed ogni altro, che sarà d'uopo, sempre sotto
la dipendenza del Revisore, locché non esclude gli altri Ajutanti di
prestarsi secondo le circostanze, ed il servizio pubblico richiede,
restando tutti subordinati, e dipendenti dallo stesso Revisore
secondoché egli crede di adoperarli,
mentre
essendo il Revisore il capo, e direttore di questa Officina, deve
sempre egli rispondere di tutte le operazioni della medesima e de' suoi
Ajutanti, come altresì delle mancanze, che questi potessero commettere,
sia per malizia, o negligenza, o semplici abbagli.
30. Il Revisore è obbligato di dare la pleggeria di duc. 2000.
ISTRUZIONI
Per la scritturazione ne' Giornali delle polize di Cassa, e di Banco.
Art. I.
Gli oggetti per i quali è stata stabilita la scritturazione delle polize sopra libri denominati Giornali, sono i seguenti.
Per
registrare in essi tutte le polize, che vengono a passarsi giornalmente
nel Banco, tutte le girate, e quanto contengono di firme autentiche,
adempimenti di condizioni ec., affinché nel caso che si disperdesse
alcuna di esse per inopinati accidenti, si possa trovare assemplata
sopra il Giornale per la futura cautela, tanto del girante, che del
giratario. e del Banco.
Per verificarsi, mediante la copia che si
fa sul giornale, se le polize siano adempite in tutte le loro parti,
tanto del giro della Scrittura del Banco, quanto delle firme,
autentiche, e condizioni risultanti dalle girate.
Per aversi nel
tempo stesso un Libro all'incontro di quello denominato Esito di Cassa,
relativamente alla totalità degli Esiti giornalieri de' Cassieri
2
quindi
il Libro Maggiore e l'Officiale Esito di Cassa, colla intelligenza del
Razionale, dovranno ripartire le polize da trascriversi a quei
Soprannumeri, o Alunni, che crederanno più idonei, attenti, e che
abbiano intelligibile, e corretto carattere consegnando ad ognuno di
essi tutte le polize, che compongono la totalità di una giornata, senza
mai darle polize di altra giornata, se. prima non avrà interamente
trascritte le prime, tirate d'accordo, e consegnata la filza in
Revisione: A qual oggetto il sudetto Officiale Esito di Cassa. dovrà
tenere un registro dalle giornate che ha consegnate, per prender conto
di tuttocciò che occorre.
2.° Li sudetti Sopranuraeii, o Alunni si
riceveranno dalle mani del detto Uffiziale tutte le polize della
giornata loro spettante, che avranno l'obbligo di numerare, e
riscontrare, e farne la corrispondente ricevuta sul Libro Esito di
Cassa; in fine della giornata medesima, denotandone il numero
chiaramente in lettere, colla loro sottoscrizione.
3.° Saranno
obbligati ne' giorni che corrono fino al maturo dell'altra giornata a
ciascuno spettante, di scritturare tutto le polize stateli consegnate
dall'Esito, de verbo ad verbum coll'ordine seguente.
3
Prima
assenteranno nel fronte di ogni pagina la giornata, in cui quelle
polize sono state passate sulli Libri Maggiori di Ruota, poi
principieranno a scritturare le polize, apponendo in margino il foglio
corrispondente al Libro Maggiore suddetto, successivamente il nome, e
cognome di quella persona, di quell'Amministrazione, luogo morale ec.
che fa il pagamento, la qualità della poliza, cioè se fede di credito,
poliza notatafede, o d'introito sciolto, colla sua data, e finalmente
la girata, tale quale trovasi nell'originale, con tutte le
sottoscrizioni, autentiche ec. Soltanto nelle polize colla gira per
altritanti, loro è permesso di servirsi della formola. E per esso a N.
N. per altritanti. Nelli polisini di mandati vi noteranno da qual ramo
siano pervenuti, e ne' mandati di liberazione dopo aver descritta la
partita della pandetta, copieranno de verbo ad verbum il mandato
medesimo, e quanto altro contiene. In tale scritturazione s'avvertirà
di non omettere la menoma cosa di quanto contengono le polize, restando
responsabili de' danni che forse potrebbero risultare dalle polize
estratte dal loro giornale mancanti in qualche parte. Accadendo di
scritturare polize, nelle quali la prima girata sia stata cassata, e
surrogatane un'altra ad altra persona, o a se stesso, avranno cura di.
far menzione sul giornale di essersi cassata la prima gira, la quale
non si ha obbligo
4
di scrivere cosicché nel principiare la girata si apporrà l'espressione; Cassa per me la prima girata, e li pagherete ec.
4.°
Terminata ogni Cassa, e summata ciascuna pagina occupata dalle polize
della filza corrispondente, ne faranno in fine la collettiva, e la
totalità dovrà corrispondere esattamente a quella descritta sul Libro
Esito di Cassa. Nel caso fossero dissonanti, ne faranno il confronto
fra di loro, per vedersi chi de' due abbia errato..
5.° Nel fare
la scritturazione delle polize, si avvertirà se siano compite nel giro,
e formalità richieste dalle leggi, e statuti del Banco, cioè foglio,
passata, visti buoni del Libro Maggiore, e delle notate fedi, e pagata
del Pandettario.
6.° Finita la scritturazione di ciascuna
giornata, si consegneranno le polize della medesima da colui che le ha
trascritte in possa del Revisore, avendo cura, che costui in sua
presenza, dopo averle numerate, ne prenda notamento sopra un registro
destinato a tal uopo.
7.° In tutto il tempo in cui le polize
resteranno in potere di coloro che devono trascriverle, sarà ad essi
vietato di farle passare in mano di chicchessia, essendone essi
responsabili al Banco. Occorrendo di farsi osservare
5
qualche
poliza agli Officiali della Ruota, delle Casse ec. per diligenze
analoghe a' loro impieghi, dovranno portare di persona la filza ove
convenga, e non permetteranno che vi si faccia la menom'alterazione.
8.°
Occorrendo di dover consegnare qualche poliza originale, precedente
Ordine di Magistrati di unita a quello del Governo, egli avrà cura di
farne la copia essemplata fedelmente, e dopo di averla firmata, vi farà
fare la ricevuta dell'originale, dalla persona indicata, nell'ordine
medesimo e questa copia riporrà nella filza in luogo dell'originale.
9-°
Il Soprannumerario o Alunno che non ancora ha terminata e consegnata la
sua giornata può estrarre, a richiesta delle parti, le partite dal
Libro ch'esso sta scritturando, o le copie dalle polisse originali, e
dopo averne sottoscritto il certificato di estratto, le porterà prima
al Revisore, che vi apporrà la sua firma per indicare di averne preso
ragione, ed indi al Razionale del Banco per l'apposizione del bollo, e
per la riscossione de' dritti stabiliti.
10. Dovrà ognuno tenere
scrupolosamente chiuso il Giornale, e lo stipetto ove conserva le
polize originali, ond'evitare gl'inconvenienti che potrebbero derivare
dall'inosservanza, il Toccante il Giornale di Banco,
6
i
doveri dell'Impiegato in questo Libro saranno i medesimi descritti
finora, eccetto che egli riceverà le polize dalle mani del Libro
Maggiore, precedente ricevuta che ne farà sul Libretto destinato a tal
uopo nella scritturazione di ciascuna polizza descriverà in fine il
nome della persona, Amministrazione, luogo morale ec. a credito di cui
si è posta la somma contenuta nella poliza, e nel principio. al foglio
del Libro Maggiore corrispondente al conto nel quale si è addebitata la
poliza, vi unirà sotto del medesimo quello del conto cui si è
accreditata. Finita la giornata, descriverà in lettere il numero delle
polize passate nella medesima. Lo stesso Impiegato richiesto dal
Pandettario di esibire il suo Giornale per osservare se nella spesa di
qualche poliza. di denaro condizionato siansi adempite le condizioni
richieste nella poliza originaria, è obbligato di esibirlo,, per
istruzione del Pandettario.
ISTRUZIONI
Pel Custode de' Pegni.
Art. I.
Il
Custode è responsabile di tutte le operazioni de' suoi Ajutanti, i
quatti perciò saranno sempre destinati dal Governo di sua intelligenza
fra gli Ufficiali di graduazione corrispondente.
2.° Dal momento
in cui li pegni sono passati in suo potere, egli n' è responsabile,
fino a quello in cui saranno spignorati, o venduti.
3.° Dopo
essere stati li pegni descritti sul Libro del Credenziere, il Custode
li riceverà dalle mani dell'Orefice 5 e sopra il suo Squarcio farà
descrivere la lettera indicativa del Libro, il suo foglio, il nome,
cognome e somma del pegno, tirata questa in collettiva, per potersi in
fine della giornata rilevarne la totalità. Di unita al pegno riscuoterà
dal Credenziere tre cartelle del medesimo, contenenti le stesse
indicazioni, e la somma in lettere, e in abaco, e le confronterà col
suo Squarcio. La prima cartella senza alcuna firma, sarà alligata al
Pegno, per potersi rinvenire nel tempo del dispegno, della vendita, o
dell'Inventario.
2
La seconda, e la terza
firmate da esso Custode, saranno consegnate al pignorante, che
l'esibirà al Cassiere, e questi ritenendone una in cui dovrà essere
apposta anche la firma dell'Orefice per suo discarico, restituirà
l'altra, e propriamente la stampata al pignorante per conservarsela.
4.°
In fine della giornata deve tirar d'accordo il suo Squarcio de' Pegni
tanto col Credenziere, quanto col Cassiere, e sottoscrivere il
certificato, che del numero, e totalità de' medesimi deve formarne il.
Credenziere per darsi al Razionale del Banco per l'uso da farne nella
scrittura de' Pegni.
5.° Non permetterà di farsi pegni di somma
maggiore di duc. 500 senza ordine del Reggente del Banco, ne tampoco di
pignorarsi vasi o arredi sagri, o argentile vasellame collo stemma
Reale, senza il permesso delle autorità cui spetta, di unita a quello
della Reggenza o almeno del Presidente della Cassa.
6.° Non
permetterà, fuorché a' suoi Ajutanti, a chicchesia l'accesso nelle
stanze del Guardarobba, e nelle occorrenze necessarie l'accompagnerà
personalmente nell'entrata, dimora, ed uscita.
3
Tutt'i
pegni di Gioje, siccome si ripongono in un Armadio separato, così tale
Armadio dovrà esser munito di due chiavi: Una di esse si terrà dal
Custode «l'altra si conserverà dal Orefice Apprezzatore, che sarà
presente nel riporsi le Gioje in detto Armadio. affine di evitarsi
qualunque disguido, e formare così la reciproca loro cautela.
7.
Ne' dispegni esaminerà con attenzione se sulla cartella esibita dalla
parte siasi dal Cassiere ricevuta la sorte, e; l'interesse se
l'interesse sia stato revisto dall'Ajutante del Razionale; se il
Credenziere ne abbia fetta la scritturazione sul Libro Maggiore de'
Pegni e, finalmente se lo stesso Credenziere vi abbia descritta la roba
pignorata. Colla scorta di detta cartella trovato il pegno, confrontata
l'esistenza della roba pignorata ed. assicuratosi del vero esibitore,
interrogandolo della sorte, ed interesse che ha pagato, e della robba,
glie ne farà la consegna; e dal suo Ajutante farà sullo Squarcio de'
dispegni prenderne registro. In fine della giornata dovrà questo
Squarcio tirarsi d'accordo con quello del Credenziere, e del Cassiere
ed il Custode dovrà sottoscrivere i certificati, che ne forma il
Credenziere, come si è detto de' Pegni. Le cartelle de dispegni saranno
conservate in una filza, per depositarsi ne.° Archivio in ogni semestre.
4
8.°
Dovendosi procedere alla vendita de' pegni scaduti, il Custode dovrà
allestire quelli che li saranno indicati nella nota del Credenziere sul
Libro delle vendite 5 e nel giorno stabilito ne farà la consegna
all'Orefice, riscontrando la robba, e 'l peso col Libro anzidetto, e
riscuotendone ricevuta su di un notamento che egli stesso avrà fatto in
un registro particolare per sua cautela.
9.° Nel liberarsi li
pegni al maggio. offerente, dovrà il Custode esservi presente, e
prender ragione di quelli che saranno liberati per discaricarli sopra
il suo Registro, e per ritirare presso di se quelli, che forse
restassero invenduti, quali egli dovrà immediatamente riporre ne'
proprj luoghi nel Guardarobba.
10. Dovrà dare al Banco la cauzione di duc. 2000.
ISTRUZIONI
Pel Credenziere de' Pegni.
Art. I.
Il
Credenziere è il Fiscale immediato della Officina de' Pegni. Egli ne
dirigge tutta la scrittura, e tutte le operazioni. Conviene perciò che
sia abile, onesto, e di ottima condotta.
2.° Egli è responsabile delle operazioni del suo Ajutante, che travaglia sotto i suoi ordini.
3.°
Nel doversi fare un pegno, nel mentre che dal suo Ajutante fa
descrivere sul Libro dettagliatamente il nome, e cognome del
pignorante, la qualità, e 'l peso della roba pignorata, la somma che
dal Banco se li mutua, in lettere ed in abaco coll'ordine consueto, ed
il domicilio che sarà indicato dal pegnorante medesimo, egli ne forma
tre cartelle coll'indicazione della lettera, e foglio del Libro
suddetto, e del nome, cognome, e summa del pegno in lettere, e in
abaco. La prima senza sottoscrizione alcuna dovrà restar alligata al
pegno per facilitarne il ritrovamento. La seconda, che sarà stampata, e
la terza saranno sottoscritte da esso Credenziere, e dal Custode ed a
quest'ultima, cioè alla terza, che dovrà restare
2
nel
Banco presso il Cassiere per suo discarico, ci dovrà essere anche la
firma dell'Orefice, Ambedue si daranno alla parte, che le presenterà al
Cassiere, e questi ritenendone una per discarico del pagamento seguito,
consegnerà l'altra, cioè la stampata, alla parte medesima. Queste due
cartelle porteranno anche il numero d'ordine, il quale verrà rinnovato
in ogni semestre.
4.° Il Libro Maggiore de' Pegni sarà formato in
due Tomi, in cui alternativamente si scrive in ciascun giorno di
pegnorazione, affinché nell'atto che si scrivono i pegni che si fanno
in una giornata sopra di un Tomo, si possa nella Guardarobba, insieme
con un Ajutante del Credenziere, formare l'inventario de' pegni fatti,
e descritti nell'altro Tomo. Il suddetto Libro sarà rinnovalo in ogni
semestre, ovvero secondo le circostanze esigeranno. I pegni saranno
descritt'in ogni pagina a sinistra, non meno di quattro, e non più di
sei, secondo il bisogno, lasciandosi la parte destra per lo discarico
del dispegno, 0 della vendita. La roba vi sarà descritta colla
possibile distinzione, e chiarezza, e col peso che ne avrà fatto
l'Orefice. Nelle gioje, e negli oggetti ne' quali all'Oro, ed Argento
fosse annego altro corpo estraneo, l'Orefice dovrà dare: la valuta
prudenziale, a seconda de' prezzi correnti nella piazza.
3
Nel
principio della partita sarà descritto il numero d'ordine, ed in fine
la somma in lettere, tirata in abaco nella colonna destinatali. In fine
della giornata sarà sommata la totalità de' pegni fatti nella medesima,
la quale dovrà sullo stesso Libro esser cerzionata da esso Credenziere
colla sua firma, accompagnata da quella dell'Orefice, e vi sarà fatta
menzione benanche del numero de' pegni fatti nella giornata. suddetta,
Questa totalità dovrà tirarsi d'accordo coi registri del Custode, e del
Cassiere.
5.° Non permetterà che si facciano pegni di vasi o
arredi Sagri,.senza permesso delle autorità cui spetta, vistato dal
Reggente del Banco, o almeno dal Presidente della Cassa. Ne tampoco che
siano pignorati Argenti, vasellami ec. collo stemma Regio. senza le
stesse accennate formalità.
6.° Presentandosi persona a
dispegnare, dovrà la medesima prima presentare la cartella al Cassiere,
il quale, esatto il denaro della sorte, ne farà la ricevuta sulla
cartella medesima coll'indicazione della giornata corrente, e della
somma in lettere, ed in abaco colla sua sottoscrizione, e farà dal suo
Ajutante prender registro oli. tal dispegno sullo Squarcio a tal uopo
destinato.
Sarà quindi la cartella presentata al liquidatore il quale ne calcolerà l'interesse decorso dal giorno in cui si fece
4
il
pegno, fino ed incluso il giorno antecedente; a! quello in cui siegue
il dispegno, e certificherà colla sua firma il quantitativo. del detto
interesse in lettere, ed in abaco, diriggendola al Razionale del Banco,
per farne la revisione. ciò seguito, la parte ritorna al Cassiere, cui
paga l'importo dell'interesse suddetto, ed egli fattane la ricevuta, e
presone registro sul nominato squarcio, restituisce l'anzidetta
cartella alla parte, che l'esibisce al Credenziere. Costui trovato il
pegno sopra il suo Libro colla scorta del foglio apposto fin dal
principio sulla cartella, dimanda all'esibitore la somma e la roba
pignorata, ed assicuratosi in tal modo della legittimità dell'esibitore
medesimo, discarica il pegno, ciò descrive a fronte del pegno, nella
pagina bianca a destra, l'atto del dispegno, facendo menzione
dell'interesse pagato, e scrive dietro la stessa cartella la roba
notata nel Libro. Finalmente dopo aver preso notamento di tal dispegno
sopra un Registro coll'indicazione tanto della sorte, che
dell'interesse in due colonne separate, passa la cartella al Custode,
dal quale sarà consegnata la roba alla parte. Il nominato Registro
verrà in fine della giornata sommato per rilevarsene la totalità de'
dispegni tanto della sorte che dell'interesse, e dovrà battere, e
confrontare co' registri, ossia squarci del Custode, e del Cassiere.
5
7.°
Nelle vendite de' Pegni scaduti è obbligato il Credenziere di
descrivere sul Libro destinato a tal uopo tutt'i pegni scaduti per
l'elasso del tempo accordato a' pignoranti. per lo dispegno, a Seconda
de' statuti del Banco in vigore. Questo Libro sarà follato. I pegni da
vendersi vi saranno descritti ne' fogli dalla parte sinistra,
lasciandosi la destra per notarvi l'atto della vendita, cioè la persona
a chi si è liberato! il pegno, il nome dell'Incantatore, il prezzo di
ultima licitazione, il peso, e l'importo totale del ricavato dalla
vendita di ciascun pegno, ed a misura che passeranno i pegni sopra
questo Libro, il Credenziere noterà sul Libro. de' Pegni passato nel
Libro delle vendite Lettera....... fol....... Ve ne saranno in ogni
volta notati tanti, quanti potranno venders'in una giornata, a
sentimento dell'Orefice nella giornata antecedente alla vendita, per
evitarsi che venendosi per avventura a dispegnare, non si trovi il
pegno passato sul Libro delle vendite. E' obbligato ben anche il
Credenziere di farne un notamento distinto al Custode, che dovrà
prenderne ragione sul suo registro di vendite.
8.° Nella mattina
stabilita, se ne farà dal Custode la consegna all'Orefice,
riscontrandosi la roba, e 'l peso col Libro suddetto delle vendite del
Credenziere badando il Credenziere, che l'Orefice ne faccia la
ricevuta, pegno per pegno sui Registro del Custode,
6
e
che il peso nell'atto di tal consegna batta con quello notato sul Libro
allorché si fece il pegno. Nel caso che vi fusse dissonanza, o nella
roba, o nel peso, è obbligato di passarne notizia al Razionale del
Banco per le disposizioni convenienti.
9.° Dopocché i pegni
saranno stati per mezzo degl'Incantatori esposti nella piazza degli
Orefici per tutta la mattina, saranno liberati nelle ultime ore della
medesima al maggio. offerente, coll'assistenza del Segretario e
Razionale del Banco, del Custode, e di esso Credenziere, il quale dovrà
benanché rilevare la totalità dell'ammontare della vendita di tutt'i
pegni fatt'in quella giornata, e nella mattina seguente formarne
certificato al Razionale della Cassa di accordo col conto che ne avrà
formato il medesimo 0 l'Ajutante da lui destinato, per obbligarsi
l'Orefice a farne il pagamento al Banco.
10. Nella giornata
seguente alla vendita, dovrà sul Libro delle vendite assentare l'atto
della medesima colle stesse indicazioni enunciate di sopra.
Successivamente farà a ciascun pegno la distinzione della sorte,
dell'interesse decorso, dell'importo del due per cento da ritenersi per
rimborso delle spese occorrenti nell'incanto, dritto degl'Incantatori,
e di presenza degl'Impiegati che vi assistono e finalmente dell'avvanzo
da restare
7
a disposizione della parte.
Finita la descrizione suddetta farà la collettiva dell'importo di tutta
la vendita, colla distinzione della totalità della sorte,
dell'interesse, del dritto del 2. per cento, e dell'avanzo.
11.
Presentandosi un pignorante per esiggere l'avanzo del suo Pegno
venduto, il Credenziere deve annotare dietro la cartella la data in cui
è seguita la vendita, il foglio del Libro, e la somma, indi descrivendo
la sorte, l'interesse, e 'l dritto del 2. per cento ritenuto, farà
risultare la summa dell'avanzo, e spedirà la cartella medesima al
Razionale della Cassa, il quale riconosciuti i notamenti suddetti
d'accordo col suo Registro, che terrà de' pegni venduti, ed esaminatone
il conteggio. la munirà di sua firma, e la rimetterà al Razionale
dell'Amministrazione, il quale ne spedirà alla parte il corrispondente
pagamento dell'avvanzo.
12. Qualora un proprietario di un Pegno
abbia dispersa la cartella, dovrà ricorrere al Governo della Cassa,
dichiarando la data, la somma, la persona, in testa di cui era il
pegno, e la roba pignorata, e dietro l'ordine di uno del Governo
suddetto, il Credenziere estrarrà dal Libro la partita di tal pegno. In
seguito dietro la cauzione che darà il chiedente, si farà il dispegno,
precedente ordine del Reggente del Banco, quale ordine, di unita alla
partita estratta come sopra, farà le veci della cartella
8
che
passerà per discarico della Guardarobba. Avvertirà nel tempo stesso di
annotare sul Libro de' Pegni, che si è dispegnato precedente pleggeria,
e con ordine del Sig. Reggente, stante la dispersione della cartella
originale. Gli ordini suddetti saranno conservati gelosamente dal
Credenziere per sua cautela.
13. L'Ajutante del Credenziere è sotto la sua responsabilità.
14. Per l'Inventario. Quante volte occorrerà farsi, li saranno passati de' regolamenti particolari.
15.
Dovrà il Credenziere in fine di ogni giornata rimettere al Razionale
della Cassa il solito certificato indicante tutte le operazioni occorse
nella giornata medesima, tanto in rapporto al numero de' pegni, e somma
in essi impiegata, quanto per la sorte introitata da' dispegni, ed
interesse corrispondente, una colla resta della Guardarobba, e della
Cassa de' pegni, acciò si abbiano i dati necessarj perla scrittura de'
pegni ed il suddetto certificato, oltre la firma del Credenziere, dovrà
esser munito ancora delle firme del Guardarobba, e del Cassiere.
Il Credenziere dovrà dare al Banco la cauzione di duc. 500.
ISTRUZIONI
Pel Cassiere de' Pegni.
Art. I.
In
ogni pegno saranno presentate al Cassiere due cartelle uniformi, una
stampata, e l'altra manoscritta, là prima firmata dal Custode, e dal
Credenziere, e la seconda firmata benanche dall'Orefice. Il Cassiere
dopo di averne esaminata la realità, e l'uniformità, farà dal suo
Ajutante prenderne ragione sopra il Registro de' pegni, e ritenendo
presso di se la cartella manoscritta, consegnerà la stampata alla
parte, cui pagherà il danaro mutuato. Indi tirata una linea
transversale Sulla cartella manoscritta in segno del pagamento seguito,
la conserverà in filza per suo discarico;
2.° In fine della
giornata dovrà tirare d'accordo il suo registro de' pegni con quelli
del Credenziere, e del Custode, e firmare, tanto per i pegni, che per i
dispegni, i certificati, che ne forma il Credenziere per darsi al
Razionale?
3.° Ne' dispegni esiggerà prima la sorte, e ne farà
ricevuta in dorso della cartella esibita dalla parte,
coll'indicazione,della giornata, e della somma in lettere,
2
e
in abbaco, facendone prender notamento dal suo Ajutante sul registro
de' dispegni, nella colonna destinata per la sorte e diriggerà la parte
al Liquidatore per conteggiarvi l'interesse decorso. Ritornando a lui
la parte colla cartella conteggiata nell'interesse, e liquidato
dall'Ajutante del Razionale, egli l'esiggerà, e ne farà similmente la
ricevuta in dorso di detta cartella nello stesso modo che si è detto
per la sorte e ne farà prender ragione dal suo Ajutante sull'anzidetto
Registro nella colonna degl'interessi: dopo di che invierà la parte al.
Credenziere, il quale dopo di aver descritti dietro la cartella
medesima gli oggetti pegnorati come appariscono dal suo Libro e fattone
in detto Libro il corrispondente discarico, la passerà al Custode per
la restituzione della robba pegnorata.
4.° Il Registro de' dispegni dovrà tirarsi egualmente d'accordo in ogni giorno con quelli del Credenziere, e dei custode,
5.°
Di tutto il denaro che perverrà per causa d'interesse de' dispegni,
dovrà il Cassiere farne il versamento alla Reggenza in ogni 8. giorni
con sua poliza, vistata dal Credenziere, e dal Razionale della Cassa.
Del denaro poi che perverrà da' dispegni per causa di sorte,
3
sarà
cura del Governo della Cassa di regolarne il versamento a misura della
maggiore, o minor somma ch'esisterà nella cassa de' pegni, onde potere
regolarmente accorrere all'opera della pegnorazione.
6 Il Cassiere è responsabile di tutte le operazioni del suo Ajutante, e Contatore.
7. Dovrà dare la pleggeria di duc. 1000.
ISTRUZIONI
Per l'Orefice Apprezzatore de' Pegni.
Art. I.
L'Orefice
del Banco, che dev'esser fornito delle migliori qualità della sua
professione, deve usare tutta l'attenzione nel pignorare le materie
preziose d'oro, ed argento, per distinguere il fino dal falso, ed
adulterato. Qualunque abbaglio in cui incorresse anderà a suo rischio.
e dovrà rimborsare al Banco tanto la sorte, che gl'interessi decorsi di
que' pegni, di cui il metallo non si trovasse fino. Dovrà valutare
l'argento a ragione di duc. 11. la Libra, e l'oro a duc. 13. l'oncia,
per nulla calcolando qualunque manifattura per eccellente che fosse.
2.°
Toccante le gioje, dovrà valutarle per la metà del valore corrente
nella piazza, non facendo alcun conto del lavoro. Dovrà similmente
usare tutta l'attenzione per distinguere le vere dalle false, e sarà
egualmente tenuto ad indennizare il Banco della sorte, e degl'interessi
decorsi, senza poter allegare alcuna scusa o pretesto in suo favore 3.
2
3.°
Esibita la robba dal pignorante, e Conosciuta dall'Orefice, dovrà
pesarla esattamente in presenza della parte, e del Custode de' Pegni,
indi farà descrivere dal Credenziere la partita sul Libro Maggiore de'
Pegni, Bella quale verrà notalo prima fl nome e cognome del pignorante,
indi la somma che se li mutua,, e poi la robba colla possibile
distinzione, e chiarezza f col suo peso in lettere, e il domicilio che
s'indicherà del pegnorante.
4.° Immediatamente consegnerà al
Custode la roba pignorala, e sottoscriverà una delle tre cartelle, che
di tal pegno deve formare il Credenziere, e propriamente quella che
deve restare nel Banco in possa del Cassiere,
5.° Nelle gioje,
oltre al peso, dovrà sulla partita del Libro far descrivere anche la
valuta che colla sua prudenza conoscerà meritare il pegno, qualora
fosse di gioje, orologi,. e di altri oggetti, ne' quali al metallo
prezioso è unito altro corpo estraneo.
6.° Non potrà pignorare
vasi sagri, o arredi destinati al culto divino, senza licenza in
iscritto delle autorità cui compete, vistata dal Reggente del Banco, o
almeno }al Presidente della Cassa, e lo stesso dovrà praticarsi per gli
ardenti, vasellame ec. coll'impronta Reale. Tutto il danno che il Banco
venisse forse a ricevere per sua trascuraggine su questo articolo, sarà
dal medesimo indennizzato.
3
7.° Finita la
pignorazione, e fatta dal Credenziere la collettiva sul Libro Maggiore
de' Pegni del totale di ciascuna giornata, l'Orefice è tenuto di
certificare la. totalità suddetta con sua firma, di unita al numero de
pegni, rendendosi in tal modo responsabile delle sue operazioni.
8.°
Li pegni di Gioje saranno conservati in un Armadio munito di due
chiavi, una delle quali si terrà da esso Orefice e l'altra dal Custode
per reciproca loro cautela.
9.° In caso. d'infermità, o altro
legittimo impedimento potrà sostituire coll'intelligenza, ed
approvazione del Governo altr'Orefice nel suo impiego, il quale anderà
a suo conto, e rischio. Ciò pero s'intende allorché esso Orefice si
troverà di aver data la cauzione co suoi proprj effetti, e non già con
benifondi, o obbligo di altra estranea persona nel qual caso dovrà
accedervi anche il consenso del cauzionante per potersi accordare la
sostituzione.
10. La vendita de' pegni scaduti si farà nella sua
bottega nella pubblica piazza degli Orefici, come siegue. Il
Credenziere farà la descrizione de' pegni scaduti su di un Libro
denominato delle vendite. Nel giorno stabilito l'Orefice li riceverà
dalle mani del Custode, e di ognuno farà la ricevuta tanto per la roba,
che pel peso descritto sul Libro sudetto.
4
Nell'atto
stesso egli li distribuirà a tant'Incantatori, quanti crederà esser
necessarj al bisogno e dopocché questi li avran portati. incantando per
tutta la giornata, saranno nel fine della medesima liberati
coll'assistenza del Credenziere, del Custode, del Segretario, e del
Razionale, al maggior offerente, precedente sentimento di esso Orefice,
di essere il prezzo offerto, giunto a quello corrente nella piazza.
11.
L'Orefice sarà responsabile al Banco per gl'incantatori suddetti, e
dovrà tostocché il pegno sarà stato liberato, esiggerne in denaro
contante l'importo dal compratore, e versare quello della sorte al
Banco nel giorno seguente, senza la menoma dilazione ed il sopravvnzo,
di unita all'importo dell'interesse, passarlo alla Reggenza con sua
poliza vistata dal Credenziere, e dal Razionale della Cassa.
12.
Nel caso che il prezzo in ultima offerta non covrisse il Banco della
sorte del pegno venduto, e dell'interesse decorso, dovrà tutto U
mancante rimborsarsi dall'Orefice de proprio. senza poter allegare la
menoma scusa, o pretesto.
13 Oltre alle presenti istruzioni, l'Orefice dovrà eseguire quanto dal Governo li sarà ordinato a norma delle circostanze.
14. Dovrà dare la pleggeria di duc. 2000.
ISTRUZIONI
Per gli Archivj.
Le istruzioni per gli Archivj del Banco riguardano tre oggetti, cioè:
1.° L' ordine, e 'l registro della scrittura. 2.° La gelosa custodia della medesima. 3.° L' amministrazione.
Art. I.
Toccante
il primo, egli è obbligo preciso dell'Archivario di mantenere tutt'i
Libri, e scritture dell'Archivio nel possibile buon ordine, e registro:
al che giova di averne un Inventario. nel quale ogni stanza abbia il
suo articolo, e numero d'ordine, ed in esso siano in ristretto
annotat'i Libri, e scritture che ciascuna di esse contiene. Avvertirà
similmente, qual suo preciso dovere, che ogni Libro, ed ogni volume di
scrittura abbia la sua epigrafe, ossia titolo.
2.° Infine di ogni
operazione farà riporre ne' propri luoghi que' Libri, e scritture che
avranno servito alle diligenze richieste da' particolari, altrimenti si
farebbe una confusione, la cui riordinazione recherebbe del dispendio a
danno di esso Archivario.
2
3.° Riguardo al
secondo, egli dovrà custodire con somma gelosia i Libri, e scritture
affidateli, Non permetterà che entri nell'Archivio persona alcuna senza
l'assistenza de' suoi Ajutanti, della cui condotta sarà responsabile al
Governo, né che si. esaminino Libri, e scritture estranee dall'oggetto
di cui si cercano le dilucidazioni. Avvertirà che tanto sulli Libri,
che sulle polize originali non vi si possano fare le menomo
alterazioni, e viziature, consistendo in ciò la cautela del Pubblico, e
del Banco, e 'l suo principal dovere. Questi delitti saranno puniti
criminalmente,
4.° Nel caso di doversi rimettere Libri, o volumi
di polize a Magistrati, che li richiedono, ne riscuoterà ricevuta
dell'Officiale incaricato di portarle ne' respettivi Tribunali che le
han richieste, il quale ne resta ancora responsabile, ed ha obbligo di
riportarle al Banco nella stessa giornata, E ciò avrà luogo fino a
tanto che, a tenore del Codice di Procedura attualmente in vigore, le
carte originali sulle quali cade dubbio di falsità, o alterazioni,
devono esser presenti al tribunale, il quale deve sentire le parti in
dibattimento, ed una nuova legislazione non richiami ad osservanza
l'antico sistema che assolutamente proibiva di cacciarsi dal Banco
polize originali, che formano la perpetua cautela del Banco medesimo, e
del Pubblico
3
e quindi le perizie si facevano
nelle stesse Officine del Banco in presenza de' capi di Officio che
conservavano le scritture, e n'erano responsabili,
5.° Avrà un
registro, nel quale descriverà tutt'i Libri, e scritture, che da oggi
in avanti li verranno consegnate. Le filze delle polizze originali, e
le scritture, saranno numerate, e nel registro vi si esprimerà il
numero ed i Libri dovranno essere intieri. Mancando nella ricezione una
poliza, e qualche Libro non trovandosi intiero, egli ne dovrà far
partecipe il Governo.
6.° Avrà cura che nel prendersi i Libri, e
scritture per le diligenze da farsi si abbia l'attenzione di non
lacerarsene le coverture, e le ligature. Ma quantevoke per la lunghezza
del tempo bisognasse accomodarsi le coverte, o rifarsi le ligature,
egli ne farà un distinto rapporto al Governo per le providenze di
risulta.
7.° Baderà similmente di fare in ogni giorno aprire tutte
le stanze dell'Archivio per espellere l'aria gastica che vi domina, di
far spazzare tutto l'Archivio, almeno una volta in ogni settimana, e di
far togliere la polvere da' Libri. Similmente avrà cura, e darà ordine
preciso a' suoi Ajutanti, che i Libri stiano sempre chiusi,
ond'evitarsi di racchiudervisi la polvere, tanto nociva alle carte.
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8.°
Perciò che riguarda l'Amministrazione, dovrà l'Archivario trattare i
particolari con avvenenza, ed urbanità,'dovrà illuminarli nelle loro
dubiezze, e facilitarli colla cognizione che egli ha della meccanica.
bancale, a ritrovare ciò di cui vanno in cerca.
9.° Egli non potrà
estrarre alcun certificato ecc., senza l'ordine in scriptìs del
Segretario. o del Razionale del Banco, che sono stati dal Governo
autorizzati a tal uopo. Nelle diligenze esigerà il solito dritto di un
carlino per anno del prodotto ne farà ogni giorno certificato, e lo
passerà al Razionale, per indi in ogni quindici giorni farne il
versamento con polisa. Simile carlino esiggerà per ogni poliza
originale che sarà richiesta esaminarsi da' particolari, versandone
egualmente il prodotto come sopra.
10. Estratte che avrà le
partite, copie, certificati éc. e munite di sua firma, le diriggerà per
mezzo di uno de' suoi Ajutanti all'anzidetto Razionale per farvi
apporre il suggello, ed esiggere dalle parti i dritti stabiliti,
facendone certificato in fine di ogni giornata dell'importo delle
partite estratte, e che anche darà al Razionale come si è detto di
sopra tenendone anch'esso un Registro di riscontro.
11. Esiggendo la giustizia, l'onoratezza, ed il buon costume che i particolari non siano gravati da altre spese
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all'infuori
di quelle stabilite da i statuti del Banco, l'Archivario non permetterà
che vengano importunamente richiesti di regalie straordinarie da' suoi
Ajutanti, o sopranumerarj. Se costoro colla loro avidità dassero luogo
a lagnanze,. i colpevoli ne saranno aspramente puniti dal Governo.
12.
Le partite che verranno estratte da' giornali, avrà l'attenzione di
rileggerle per emendarvi (confrontandole co' giornali medesimi) qualche
errore forse corso nel copiarle. Nel caso di errori per parte de' suoi
Ajutanti, o sopranumerarj, questi compreranno de proprio il foglio di
carta bullata, che deve ricopiarsi 5 e se l'abbaglio era nel Giornale,
questa spesa sarà a danno di colui che l'avrà trascritta quando si
trovi ancora nel servizio.
13. Non potrà l'Archivario estrarre
alcuna partita, copia, certificato ec. che non sia in carta bullata, a
tenore delle leggi in vigore. In controvenzione incorrerà nelle pene
stabilite dalle leggi medesime. Qualora pero si richiedessero delle
copie, o partite in carta semplice, senza l'estratta, e senza firma per
semplici notizie, non potrà darle senza l'ordine in iscritto del
Segretario. o del Razionale del Banco.
14. Esibendosi nel Banco
per esiggersi poliza, o fede di credito formata ne' Libri in suo
potere, egli ne farà la spedizione, a norma di ciò che si pratica dal
Revisore.
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Se sia una fede di
credito, assicuratosi prima della sua realità, e della sua esistenza,
vi farà il segno » Archivio » sulla marca, e sulla fede, e
propriamente sopra il sugello la certificatoria, indicando il foglio
del Libro Maggiore nel modo seguente. Fol... Archivio. e si
sottoscriverà. Se farà poliza notatafede, la discaricherà sul Libro
Maggiore delle notate-fedi, colla giornata, ed anno corrente, e sulla
poliza vi farà benanche la certificatoria dicendo » Lettera
…..... Fol....... Archivio » colla giornata corrente, e similmente si
sottoscriverà. Nelle polize d'introito sciolto, la certificatoria si
farà come belle fedi di credito. Se occorresse fare la spedizione di
mandati pervenuti egualmente ne' Libri in suo potere, assicuratosi
dell'esistenza di quelli che intendonsi esiggere dalla parte, e che il
polisino vistato dal Pandettario batta coll'intestazione sui Libro
Maggiore del Banco, apporrà sul Libro la menzione della spedizione, e
della somma sotto la resta di credito, che passa nel Libro seguente, e
sulla poliza la certificatoria dicendo Fol..... dell'anno..... poi la
somma in lettere, e in abaco, e la natura del mandato, o mandati che
spedisce, colla sua sottoscrizione. In tutte le certificatone
sopradette dovrà annotare le condizioni cui fosse soggetta la poliza,
fede di credito, o mandato, che egli spedisce, se ve ne sieno.
15. L'Archivario è tenuto a dar cauzione di doc. 300.
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