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La costituzione Europea

CIG 87/1/04 REV 1

IT

CONFERENZA

DEI RAPPRESENTANTI

DEI GOVERNI

DEGLI STATI MEMBRI

Bruxelles, 13 ottobre 2004

(OR. FR)

CIG 87/1/04

REV 1

Oggetto: Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

Constitution/Index/it 1

SOMMARIO

PREAMBOLO

PARTE I

TITOLO I - DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE

TITOLO II - DIRITTI FONDAMENTALI E

CITTADINANZA DELL'UNIONE

TITOLO III - COMPETENZE DELL'UNIONE

TITOLO IV - ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I - QUADRO ISTITUZIONALE

CAPO II - LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE

TITOLO V - ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO III - COOPERAZIONI RAFFORZATE

TITOLO VI - LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE

TITOLO VII - FINANZE DELL'UNIONE

Constitution/Index/it 2

TITOLO VIII - L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

TITOLO IX - APPARTENENZA ALL'UNIONE

PARTE II: CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE

PREAMBOLO

TITOLO I - DIGNITÀ

TITOLO II - LIBERTÀ

TITOLO III - UGUAGLIANZA

TITOLO IV - SOLIDARIETÀ

TITOLO V - CITTADINANZA

TITOLO VI - GIUSTIZIA

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO

L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

PARTE III: LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

Constitution/Index/it 3

TITOLO II - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA

TITOLO III - POLITICHE E AZIONI INTERNE

CAPO I - MERCATO INTERNO

Sezione 1 - Instaurazione e funzionamento del mercato interno

Sezione 2 - Libera circolazione delle persone e dei servizi

Sottosezione 1 - Lavoratori

Sottosezione 2 - Libertà di stabilimento

Sottosezione 3 - Libera prestazione di servizi

Sezione 3 - Libera circolazione delle merci

Sottosezione 1 - Unione doganale

Sottosezione 2 - Cooperazione doganale

Sottosezione 3 - Divieto delle restrizioni quantitative

Sezione 4 - Capitali e pagamenti

Sezione 5 - Regole di concorrenza

Sottosezione 1 - Regole applicabili alle imprese

Sottosezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati membri

Sezione 6 - Disposizioni fiscali

Sezione 7 - Disposizioni comuni

CAPO II - POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

Sezione 1 - Politica economica

Sezione 2 - Politica monetaria

Sezione 3 - Disposizioni istituzionali

Sezione 4 - Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro

Sezione 5 - Disposizioni transitorie

Constitution/Index/it 4

CAPO III - POLITICHE IN ALTRI SETTORI

Sezione 1 - Occupazione

Sezione 2 - Politica sociale

Sezione 3 - Coesione economica, sociale e territoriale

Sezione 4 - Agricoltura e pesca

Sezione 5 - Ambiente

Sezione 6 - Protezione dei consumatori

Sezione 7 - Trasporti

Sezione 8 - Reti transeuropee

Sezione 9 - Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio

Sezione 10 - Energia

CAPO IV - SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Sezione 1 - Disposizioni generali

Sezione 2 - Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione

Sezione 3 - Cooperazione giudiziaria in materia civile

Sezione 4 - Cooperazione giudiziaria in materia penale

Sezione 5 - Cooperazione di polizia

CAPO V - SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI SVOLGERE

UN'AZIONE DI SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO

Sezione 1 - Sanità pubblica

Sezione 2 - Industria

Sezione 3 - Cultura

Sezione 4 - Turismo

Sezione 5 - Istruzione‚ gioventù, sport e formazione professionale

Sezione 6 - Protezione civile

Sezione 7 - Cooperazione amministrativa

Constitution/Index/it 5

TITOLO IV - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

TITOLO V - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

CAPO II - POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

Sezione 1 - Disposizioni comuni

Sezione 2 - Politica di sicurezza e di difesa comune

Sezione 3 - Disposizioni finanziarie

CAPO III - POLITICA COMMERCIALE COMUNE

CAPO IV - COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO

Sezione 1 - Cooperazione allo sviluppo

Sezione 2 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi

Sezione 3 - Aiuto umanitario

CAPO V - MISURE RESTRITTIVE

CAPO VI - ACCORDI INTERNAZIONALI

CAPO VII - RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI

INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI

E DELEGAZIONI DELL'UNIONE

Constitution/Index/it 6

CAPO VIII - ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

TITOLO VI - FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Sezione 1 - Le istituzioni

Sottosezione 1 - Il Parlamento europeo

Sottosezione 2 - Il Consiglio europeo

Sottosezione 3 - Il Consiglio dei ministri

Sottosezione 4 - La Commissione europea

Sottosezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea

Sottosezione 5 bis - La Banca centrale europea

Sottosezione 6 - La Corte dei conti

Sezione 2 - Gli organi consultivi dell'Unione

Sottosezione 1 - Il Comitato delle regioni

Sottosezione 2 - Il Comitato economico e sociale

Sezione 3 - La Banca europea per gli investimenti

Sezione 4 - Disposizioni comuni alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione

CAPO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Sezione 1 - Quadro finanziario pluriennale

Sezione 2 - Bilancio annuale dell'Unione

Sezione 3 - Esecuzione del bilancio e scarico

Sezione 4 - Disposizioni comuni

Sezione 5 - Lotta contro la frode

CAPO III - COOPERAZIONI RAFFORZATE

Constitution/Index/it 7

TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI

PARTE IV: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Constitution/it 1

TRATTATO CHE ADOTTA UNA

COSTITUZIONE PER L'EUROPA

Constitution/it 2

PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA

MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI

CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL

LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE

DI MALTA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI

SVEZIA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E

IRLANDA DEL NORD,

Constitution/it 3

ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i

valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia,

dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto;

CONVINTI che l'Europa, ormai riunificata dopo esperienze dolorose, intende avanzare sulla via

della civiltà, del progresso e della prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli

e bisognosi; che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale; che

desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore

della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo;

PERSUASI che i popoli d'Europa, pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale,

sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro

comune destino;

CERTI che, "Unita nella diversità", l'Europa offre ai suoi popoli le migliori possibilità di

proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei

confronti delle generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio

privilegiato della speranza umana;

RISOLUTI a proseguire l'opera compiuta nel quadro dei trattati che istituiscono le Comunità

europee e del trattato sull'Unione europea, assicurando la continuità dell'acquis comunitario;

RICONOSCENTI ai membri della Convenzione europea di aver elaborato il progetto della presente

Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d'Europa,

Constitution/it 4

HANNO DESIGNATO COME PLENIPOTENZIARI:

SUA MAESTÁ IL RE DEI BELGI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA

SUA MAESTÁ LA REGINA DI DANIMARCA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

Constitution/it 5

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

SUA MAESTÁ IL RE DI SPAGNA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Constitution/it 6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

Constitution/it 7

IL PRESIDENTE DI MALTA

SUA MAESTÁ LA REGINA DEI PAESI BASSI

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

Constitution/it 8

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA

SUA MAESTÁ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL

NORD

Constitution/it 9

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno

convenuto le disposizioni che seguono:

PARTE I

TITOLO I

DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE

ARTICOLO I-1

Istituzione dell'Unione

1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune, la

presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono

competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati

membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del modello comunitario le

competenze che essi le attribuiscono.

2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a

promuoverli congiuntamente.

Constitution/it 10

ARTICOLO I-2

Valori dell'Unione

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,

dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone

appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società

caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla

solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

ARTICOLO I-3

Obiettivi dell'Unione

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere

interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.

3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica

equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva,

che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di

miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione

sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Constitution/it 11

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo

sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi.

Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al

rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla

tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo

del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le

sono attribuite nella Costituzione.

ARTICOLO I-4

Libertà fondamentali e non discriminazione

1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di

stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformità della Costituzione.

2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa

previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Constitution/it 12

ARTICOLO I-5

Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri

1. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità

nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema

delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le

funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela

della sicurezza nazionale.

2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si

assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare

l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni

dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi

misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

ARTICOLO I-6

Diritto dell'Unione

La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a

questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri.

Constitution/it 13

ARTICOLO I-7

Personalità giuridica

L'Unione ha personalità giuridica.

ARTICOLO I-8

I simboli dell'Unione

La bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu.

L'inno dell'Unione è tratto dall'"Inno alla gioia" della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven.

Il motto dell'Unione è: "Unita nella diversità".

La moneta dell'Unione è l'euro.

La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione.

Constitution/it 14

TITOLO II

DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE

ARTICOLO I-9

Diritti fondamentali

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali

che costituisce la parte II.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nella

Costituzione.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo

e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri,

fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

ARTICOLO I-10

Cittadinanza dell'Unione

1. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza

dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

Constitution/it 15

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione.

Essi hanno:

a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali

nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la

cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di

qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di

rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue della

Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e dalle misure

adottate in sua applicazione.

Constitution/it 16

TITOLO III

COMPETENZE DELL'UNIONE

ARTICOLO I-11

Principi fondamentali

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio

delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono

attribuite dagli Stati membri nella Costituzione per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti.

Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri.

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva,

l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono

essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e

locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio

raggiunti a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul

rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non

vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.

Constitution/it 17

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo

sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

ARTICOLO I-12

Categorie di competenze

1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un determinato

settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri

possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per attuare gli atti dell'Unione.

2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli

Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti

giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella

misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla.

3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le

modalità previste nella parte III, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.

4. L'Unione ha competenza per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune,

compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.

5. In taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha competenza per

svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza

tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

Constitution/it 18

Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni della parte III relative a

tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari

degli Stati membri.

6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle

disposizioni della parte III relative a ciascun settore.

ARTICOLO I-13

Settori di competenza esclusiva

1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

a) unione doganale;

b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;

c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;

d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;

e) politica commerciale comune.

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché

tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di

esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o

alterarne la portata.

Constitution/it 19

ARTICOLO I-14

Settori di competenza concorrente

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le

attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali

seguenti settori:

a) mercato interno,

b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III,

c) coesione economica, sociale e territoriale,

d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,

e) ambiente,

f) protezione dei consumatori,

g) trasporti,

h) reti transeuropee,

i) energia,

j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti

definiti nella parte III.

3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza

per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio

di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

Constitution/it 20

4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza

per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per

effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

ARTICOLO I-15

Coordinamento delle politiche economiche e occupazionali

1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il

Consiglio dei ministri adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.

Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.

2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli

Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.

3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli

Stati membri.

ARTICOLO I-16

Politica estera e di sicurezza comune

1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i

settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la

definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

Constitution/it 21

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza

comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione

dell'Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o

tale da nuocere alla sua efficacia.

ARTICOLO I-17

Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento

L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. I

settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

a) tutela e miglioramento della salute umana,

b) industria,

c) cultura,

d) turismo,

e) istruzione, gioventù, sport e formazione professionale,

f) protezione civile,

g) cooperazione amministrativa.

Constitution/it 22

ARTICOLO I-18

Clausola di flessibilità

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte III,

per realizzare uno degli obiettivi di cui alla Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i

poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità su proposta

della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le misure

appropriate.

2. La Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del principio di

sussidiarietà di cui all'articolo I-11, paragrafo 3, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle

proposte fondate sul presente articolo.

3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle

disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione la esclude.

Constitution/it 23

TITOLO IV

ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I

QUADRO ISTITUZIONALE

ARTICOLO I-19

Le istituzioni dell'Unione

1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a:

- promuoverne i valori,

- perseguirne gli obiettivi,

- servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri,

- garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

Tale quadro istituzionale comprende:

- il Parlamento europeo,

- il Consiglio europeo,

Constitution/it 24

- il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"),

- la Commissione europea (in appresso "Commissione"),

- la Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla

Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una

leale cooperazione.

ARTICOLO I-20

Il Parlamento europeo

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la

funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite

dalla Costituzione. Elegge il presidente della Commissione.

2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero

non può essere superiore a settecentocinquanta. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo

degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno

Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione

di quest'ultimo, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel

rispetto dei principi di cui al primo comma.

Constitution/it 25

3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto,

per un mandato di cinque anni.

4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

ARTICOLO I-21

Il Consiglio europeo

1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli

orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.

2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo

presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai

lavori.

3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del

giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un

ministro e il presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo

richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga

diversamente.

Constitution/it 26

ARTICOLO I-22

Il presidente del Consiglio europeo

1. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un periodo di due anni

e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio

europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

2. Il presidente del Consiglio europeo:

a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;

b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con

il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali";

c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;

d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio

europeo.

Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna

dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le

attribuzioni del ministro degli affari esteri dell'Unione.

3. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

Constitution/it 27

ARTICOLO I-23

Il Consiglio dei ministri

1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la

funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle

condizioni stabilite nella Costituzione.

2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale,

abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di

voto.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga

diversamente.

ARTICOLO I-24

Le formazioni del Consiglio dei ministri

1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni.

2. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del

Consiglio.

Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il

presidente del Consiglio europeo e la Commissione.

Constitution/it 28

3. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche

definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.

4. Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione europea che stabilisce

l'elenco delle altre formazioni del Consiglio.

5. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della

preparazione dei lavori del Consiglio.

6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto

legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate,

rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.

7. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è

esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione

paritaria, conformemente alle condizioni previste da una decisione europea del Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata.

ARTICOLO I-25

Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio

1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un

minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione

dell'Unione.

Constitution/it 29

La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario

la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o

del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei

membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione

dell'Unione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata.

4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al

voto.

ARTICOLO I-26

La Commissione europea

1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a

tal fine. Vigila sull'applicazione della Costituzione e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù

della Costituzione. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di

giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di

coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Assicura la

rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per

gli altri casi previsti dalla Costituzione. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale

dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

Constitution/it 30

2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo

che la Costituzione non disponga diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della

Commissione se la Costituzione lo prevede.

3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.

4. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro

impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.

5. La prima Commissione nominata in applicazione della Costituzione è composta da un

cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri

dell'Unione, che è uno dei vicepresidenti.

6. A decorrere dal termine del mandato della Commissione di cui al paragrafo 5, la

Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e il ministro degli affari

esteri dell'Unione, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il

Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.

I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di

rotazione paritaria tra gli Stati membri. Tale sistema è stabilito da una decisione europea adottata

all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:

a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la

determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno

alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di

due Stati membri non può mai essere superiore a uno;

Constitution/it 31

b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da

riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati

membri.

7. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo

l'articolo I-28, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da

alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le

loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.

8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento

europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui

all'articolo III-340. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono

collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle

funzioni che esercita in seno alla Commissione.

ARTICOLO I-27

Il presidente della Commissione europea

1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni

appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento

europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal

Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la

maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese

un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

Constitution/it 32

2. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità

che propone di nominare membri della Commissione. Queste sono selezionate in base alle proposte

presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 e

paragrafo 6, secondo comma.

Il presidente, il ministro degli affari esteri dell'Unione e gli altri membri della Commissione sono

soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale

approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza

qualificata.

3. Il presidente della Commissione:

a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;

b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la

collegialità della sua azione;

c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per il ministro degli affari esteri dell'Unione, tra i

membri della Commissione.

Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. Il ministro

degli affari esteri dell'Unione rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui

all'articolo I-28, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

Constitution/it 33

ARTICOLO I-28

Il ministro degli affari esteri dell'Unione

1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della

Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine

al suo mandato mediante la medesima procedura.

2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e di sicurezza comune

dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di

mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e

di difesa comune.

3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il Consiglio "Affari esteri".

4. Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila

sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle

responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del

coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste

responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri

dell'Unione è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto

compatibile con i paragrafi 2 e 3.

Constitution/it 34

ARTICOLO I-29

La Corte di giustizia dell'Unione europea

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i

tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della

Costituzione.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela

giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati

generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra

personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli

articoli III-355 e III-356. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei

anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente alla parte III:

a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o

giuridica;

b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto

dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;

Constitution/it 35

c) negli altri casi previsti dalla Costituzione.

CAPO II

LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE

ARTICOLO I-30

La Banca centrale europea

1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di

banche centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui

moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.

2. Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale

europea. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della

stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali

nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Svolge ogni altra

funzione di banca centrale conformemente alla parte III e allo statuto del Sistema europeo di banche

centrali e della Banca centrale europea.

3. La Banca centrale europea è un'istituzione. Essa ha personalità giuridica. Ha il diritto

esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. Essa è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e

nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati

membri rispettano tale indipendenza.

Constitution/it 36

4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in

conformità degli articoli da III-185 a III-191 e dell'articolo III-196 e alle condizioni stabilite dallo

statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformità di

questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali

conservano le loro competenze nel settore monetario.

5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni

progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare

pareri.

6. Gli organi decisionali della Banca centrale europea, la loro composizione e le loro modalità di

funzionamento sono definiti agli articoli III-382 e III-383 e nello statuto del Sistema europeo di

banche centrali e della Banca centrale europea.

ARTICOLO I-31

La Corte dei conti

1. La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti dell'Unione.

2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione

finanziaria.

3. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro

funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Constitution/it 37

ARTICOLO I-32

Gli organi consultivi dell'Unione

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle

regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive.

2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che

sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o

politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.

3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori

di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare

nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.

4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale non sono vincolati da

alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse

generale dell'Unione.

5. Le regole relative alla composizione di tali comitati, alla designazione dei loro membri, alle

loro attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli articoli da III-386 a III-392.

Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della loro composizione sono riesaminate a

intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica

nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni europee a tal fine.

Constitution/it 38

TITOLO V

ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO I-33

Atti giuridici dell'Unione

1. Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano come strumenti giuridici,

conformemente alla parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la

decisione europea, le raccomandazioni e i pareri.

La legge europea è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e

direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari per

quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in

merito alla scelta della forma e dei mezzi.

Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti

legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i

suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo Stato

membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza

degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

Constitution/it 39

La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei

destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri non hanno effetto vincolante.

2. In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si

astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.

ARTICOLO I-34

Atti legislativi

1. Le leggi e leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal

Consiglio su proposta della Commissione, secondo la procedura legislativa ordinaria prevista

all'articolo III-396. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto non è adottato.

2. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee sono adottate dal

Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da quest'ultimo con la partecipazione del

Parlamento europeo, secondo procedure legislative speciali.

3. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee possono essere

adottate su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione

della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli

investimenti.

Constitution/it 40

ARTICOLO I-35

Atti non legislativi

1. Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi previsti dalla Costituzione.

2. Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi previsti dagli articoli I-36 e I-37, e la

Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti o

decisioni europei.

3. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in

cui la Costituzione prevede che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità

nei settori nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e

la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano raccomandazioni.

ARTICOLO I-36

Regolamenti europei delegati

1. Le leggi e leggi quadro europee possono delegare alla Commissione il potere di adottare

regolamenti europei delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della

legge o legge quadro.

Le leggi e leggi quadro europee delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la

durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati alla legge o legge

quadro europea e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.

Constitution/it 41

2. Le leggi e leggi quadro europee fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega,

che possono essere le seguenti:

a) il Parlamento europeo o il Consiglio può decidere di revocare la delega;

b) il regolamento europeo delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla

legge o legge quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio non solleva obiezioni.

Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo

compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

ARTICOLO I-37

Atti esecutivi

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti

giuridicamente vincolanti dell'Unione.

2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente

vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi

specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste all'articolo I-40, al Consiglio.

3. Ai fini del paragrafo 2 la legge europea stabilisce preventivamente le regole e i principi

generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle

competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei d'esecuzione o di

decisioni europee d'esecuzione.

Constitution/it 42

ARTICOLO I-38

Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione

1. Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di

volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità di cui

all'articolo I-11.

2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni,

richieste o pareri previsti dalla Costituzione.

ARTICOLO I-39

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Le leggi e leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa ordinaria sono

firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.

Negli altri casi sono firmate dal presidente dell'istituzione che le ha adottate.

Le leggi e leggi quadro europee sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed

entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno

successivo alla pubblicazione.

2. I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono firmati dal presidente

dell'istituzione che li ha adottati.

Constitution/it 43

I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di

data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

3. Le decisioni europee diverse da quelle previste nel paragrafo 2 sono notificate ai destinatari e

hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO I-40

Disposizioni particolari relative alla politica estera e di sicurezza comune

1. L'Unione europea persegue una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo

della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di

interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni

degli Stati membri.

2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua

politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio elabora tale politica nel quadro delle linee

strategiche definite dal Consiglio europeo e conformemente alla parte III.

3. Il Consiglio europeo e il Consiglio adottano le decisioni europee necessarie.

Constitution/it 44

4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell'Unione e

dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.

5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio su qualsiasi

questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune.

Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno

che possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di

Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro

azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli

Stati membri sono solidali tra loro.

6. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio

adottano decisioni europee all'unanimità, salvo nei casi previsti nella parte III. Si pronunciano su

iniziativa di uno Stato membro, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su proposta

di quest'ultimo con l'appoggio della Commissione. Le leggi e leggi quadro europee sono escluse.

7. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che preveda che il

Consiglio deliberi a maggioranza qualificata nei casi diversi da quelli previsti nella parte III.

8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte

fondamentali della politica estera e di sicurezza comune. Esso è tenuto informato della sua

evoluzione.

Constitution/it 45

ARTICOLO I-41

Disposizioni particolari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune

1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di

sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi

civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il

mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza